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Ricerca dell'interlocutore Telecom, danno esistenziale, legittimità, sussistenza
Corte d'Appello Genova, sez. I civile, sentenza 07.03.2008 n° 281
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Ricerca interlocutore Telecom - Danno esistenziale – legittimità – sussistenza [art. 2059 c.c.]

La ricerca estenuante di un interlocutore Telecom da parte di un cliente giustifica il risarcimento del danno esistenziale.

Il danno esistenziale, quindi, si differenzia sia dal danno patrimoniale perché prescinde da una modificazione di segno negativo della capacità reddituale, sia del danno biologico perché non postula la correlazione con un fatto patologicamente rilevante (suscettibile di essere accertato e valutato in sede medico legale), sia infine del danno morale in senso stretto inteso come turbamento dello stato d'animo del soggetto perché non si esaurisce in una sensazione di sofferenza e di dolore. E la giurisprudenza riconosce che la immaterialità della suindicata forma di pregiudizio comporta la necessità del ricorso al criterio dell'equità nella liquidazione del risarcimento, e rende ammissibile l'utilizzazione della prova per presunzioni sulla scorta di valutazioni prognostiche anche affidate a fatti notori o massima di comune esperienza, pur con la segnalazione dell'esigenza di particolare cautela anche e specificamente in funzione di un onere di allegazione che resta pur sempre incombente a carico del danneggiato. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(1) Per il danno esistenziale da perdita del congiunto, si veda Tribunale di Modena 21.5.2008.
(2) In materia di danno esistenziale, si veda anche la sentenza del Tribunale di Milano 2847/2008.
(3) La problematica inerente alla sussistenza del danno esistenziale nel nostro ordinamento è stata rinviata alle SS.UU. con pronuncia Cassazione civile 4712/2008.
(4) In favore del danno esistenziale, si veda Cassazione civile 2379/2008.
(5) In materia di danno esistenziale ad una società privata, si veda Consiglio di Stato 491/2008.
(6) Sull’irrisarcibilità del danno da stress, si veda Cassazione civile 3284/2008.
(7) In materia di danno esistenziale e danno da fumo, si veda Cassazione civile 22884/2007.
(8) In materia di danno parentale e prova, si veda Cassazione civile 20987/2007.
(9) In tema di danno esistenziale da dequalificazione professionale e prova, si veda Cassazione civile 5221/2007. Vedi anche Cass., sez. Unite, 24 marzo 2006 n. 6572 e Cass. civ., Sezioni Unite, 24 novembre 2006, n. 25033).
(10) Nello stesso senso, relativo alla necessità della prova, si veda Cassazione civile 2546/2007.
(11) Sul problema relativo alla perdita della sessualità, si veda Cassazione civile 2311/2007.
(12) Sul tema del danno esistenziale da perdita del cavallo, si veda Cassazione civile 14846/2007.
(13) Si veda anche Giudice di Pace Ortona, sentenza 08.06.2007 (Il mancato guadagno esistenziale da perdita dell’animale di affezione).
(14) In dottrina, sul tema del danno esistenziale, si veda Franceschetti, Dossier sul danno esistenziale: il percorso storico e il punto dell’attuale situazione, nonché Menga, Danno esistenziale e giudice amministrativo e Pulice, L’ultima pagina in tema di danno esistenziale; per una tesi originale, ma coerente con il dettato normativo, si veda Viola, Il danno esistenziale come mancato guadagno non patrimoniale.
(15) Sul tema del danno biologico, si veda l’e-book della collana Altalex Massimario, D’Apollo, Danno Biologico: casi e principi giurisprudenziali, ed. 2008.
(16) Sul tema del danno tanatologico, si veda il focus di D’Apollo, Danno tanatologico: la giurisprudenza recente, nonché Viola-Testini-Marseglia, Il danno tanatologico.

Altresì, per approfondimenti in dottrina, si vedano:
- VIOLA, Il mancato guadagno esistenziale, in Studium Iuris, 2/2006, pag. 131;
- FACCI, Danno esistenziale, in Responsabilità civile (La), 2008, n. 2, UTET, p. 184;
- FALETTI, Infedeltà coniugale omosessuale con addebito ma senza danno esistenziale, in Giurisprudenza italiana, 2008, n. 4, UTET, p. 897;
- BONA, La saga del danno esistenziale verso l'ultimo Ciak, in Danno e responsabilità, 2008, n. 5, IPSOA, p. 562;
- DE GIORGI, Lesione del diritto all'ordine e risarcimento del danno esistenziale, Studium Iuris, 2008, n. 2, CEDAM, p. 224;
- ZAULI, L'impotenza è danno esistenziale: va risasrcito chi, a causa di un incidente, ha perduto il suo vigore sessuale, in Responsabilità civile (La), 2008, n. 1, UTET, p. 25;
- PASQUINELLI, Mobbing e danno esistenziale, in Danno e responsabilità, 2008, n. 2, IPSOA, p. 198;
- CARBONE P., Ulteriori riflessioni sul danno esistenziale, in Danno e responsabilità, 2008, n. 1, IPSOA, p. 210;
- CASSANO, Rapporti tra genitori e figli, illecito civile e responsabile. La rivoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni alla luce del danno esistenziale, in Vita notarile, 2007, n. 1, EDIZIONI GIURIDICHE BUTTITTA, parte II, p. 315;
- LIBERATI, Il danno esistenziale nella giurisprudenza amministrativa, 2007, GIUFFRÈ;
- CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, 2007, CEDAM.

Vedi inoltre le annotazioni sull'articolo 2059 c.c..

(Fonte: Altalex Massimario 33/2008. Cfr. nota su Altalex Mese)



| Telecom | professionista | danno esistenziale |

Corte di Appello

Genova

Sezione I civile

Sentenza 7 novembre 2007 - 7 marzo 2008 n. 281


(Presidente e relatore Ferro)

...omissis...

Svolgimento del processo

Con la citazione introduttiva del procedimento di primo grado, notificata il 14 novembre 2002, l'avv. A. conveniva in giudizio la Spa X., ponendo: che, venuto a morte il 3 marzo 2002 il di lui padre avv. B., titolare dell'utenza telefonica **** utilizzata per l'attività professionale in K., egli, esercente la professione legale nello stesso studio, aveva chiesto (dapprima verbalmente e poi con telefax in data 15 maggio 2002) di subentrare nell'utenza suindicata, trasmettendo tutta la documentazione a tal fine richiesta; che egli aveva altresì richiesto che uno degli apparecchi facenti capo al centralino dello studio, inutilizzato, venisse ritirato, e venisse applicata la conseguente riduzione sul canone di noleggio; che non solo non era stata effettuata la voltura, ma era stata inviata da X. nei confronti del defunto una bolletta per euro 225,00; che solo nel settembre 2002 egli era riuscito a prendere contatto con un funzionario di X. al quale aveva reiterato la richiesta di voltura, ottenendo il 13 settembre 2002 assicurazione verbale di sollecita definizione della pratica; che ciò nonostante ancora nell'ottobre 2002 la X. aveva richiesto al defunto il pagamento delle fatture non pagate e aveva emesso nuova fattura nei suoi confronti per euro 183,50, con comminatoria di disattivazione della linea; che, avendo X. dichiarato che le fatture erroneamente intestate a B. dovevano intendersi riferite a A., questi aveva provveduto al pagamento il 6 novembre 2002; che tuttavia nello steso giorno la linea era stata disattivata, per essere poco dopo ripristinata e nella serata nuovamente disattivata, con la giustificazione che il ripristino avrebbe potuto aver luogo solo dopo il decorso di 48 ore dal pagamento; che la valutazione alla data della citazione non era ancora avvenuta. Ciò premesso, l'attore chiedeva «previo eventuale ordine da impartire alla X. Spa di immediata riattivazione dell'utenza **** » dichiarare tenuta la X. nei confronti dell'avv. A. e conseguentemente condannarla a valutare e intestare all'attore l'utenza telefonica ****, il cui costo ad ogni effetto di legge si indica in euro 100,00 salva migliore determinazione, inoltre dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la X. Spa a consegnare all'avv. B. tutta la documentazione e/o le attestazioni ovvero a compiere tutte le operazioni necessarie a consentire all'avv. A. stesso di dedurre fiscalmente l'importo di euro 621, 50 per le fatture erroneamente intestate al deceduto avv. B., nonché a dichiarare tenuta la X. ad operare la riduzione del canone di noleggio con conseguente restituzione delle somme versate in più, inoltre dichiarare tenuta e condannare conseguentemente la X. Spa a risarcire in favore dell'avv. A. tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza dell'illecito comportamento tenuto dalla X., danni che in oggi si indicano in euro 5.000,00 o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale dovesse liquidare, anche in via equitativa. «Costituivasi in giudizio X. Spa la quale opponeva: che si era provveduto alla voltura nei tempi tecnici e necessari per l'operazione»; che dovevasi ritenere cessata la materia del contendere in considerazione dell'avvenuta «immediata riattivazione della linea» e del pagamento della fattura; che era stato fornito sin dal 5 novembre 2002 il documento necessario per la imputazione dei pagamenti a A.; che la riduzione del canone di noleggio avrebbe potuto aver luogo solo a seguito della riconsegna ad iniziativa e a spese dell'utente dell'apparecchio inattivo; che nessuna responsabilità e nessun danno e quindi nessuna obbligazione risarcitoria potevano configurarsi a carico della convenuta. Con sentenza 23 maggio/19 giugno 2006 n. 2429 il Tribunale di K., sezione sesta civile, in composizione monocratica, ha così deciso: «Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda o eccezione, condanna X. a pagare in favore di A., a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale arrecato allo stesso nelle circostanze di cui in motivazione (ritardo nella volturazione del contratto relativo all'utenza **** la somma di euro 5.000, 00; dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese processuali, e condanna X. a rifondere all'attore i due terzi delle spese sostenute». Propone appello in via principale X. Spa con deduzione di tre motivi concernenti «la legittimità dell'operato di X. Spa e la conseguente insussistenza di un danno risarcibile dell'appellato»; «erroneità e contraddittorietà della pronuncia di primo grado», e in subordine mancanza di prova del danno non patrimoniale esistenziale, ed infine «la erroneità del capo della pronuncia con cui sono state liquidate le spese di giudizio». L'avv. A. resiste all'impugnazione e propone appello incidentale contro la reiezione della domanda avente ad oggetto la riduzione del canone di noleggio.

Motivi della decisione

Avendo X. Spa provveduto, dopo il promovimento del giudizio, alla volturazione dell'utenza al nome dell'attore A., il Tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere relativamente e limitatamente all'obbligo di facere del quale l'attore chiedeva l'adempimento. In ordine alla domanda avente ad oggetto la consegna della documentazione occorrente per ottenere la deduzione fiscale degli importi di cui alle fatture emesse nei confronti di B. ma pagate da A., il Tribunale ha ritenuto la domanda stessa non meritevole di accoglimento, osservando che «il B. avrebbe potuto comunque dedurre fiscalmente le fatture in esame, attesa la non obbligatorietà dell'indicazione in fattura del codice fiscale e/o della partita Iva dell'utente» e che, qualora la discrepanza fosse stata rilevata in sede di verifica, «l'interessato sarebbe stato in grado di provare le circostanze in presenza delle quali era avvenuto il pagamento e la riferibilità di questo a un'utenza che, per quanto non formalmente volturata, era comunque relativa al suo studio legale», onde «il B. avrebbe potuto tranquillamente pagare le bollette ancorché erroneamente intestate, deducendo gli importi dalla propria dichiarazione dei redditi». In relazione alle suindicate componenti della originaria materia del contendere, nessuna questione viene ulteriormente sollevata nella presente fase di gravame. La X. Spa si duole invece, mediante l'appello principale, dell'accoglimento della domanda risarcitoria che il primo giudice ha ritenuto fondata, nell'an debeatur in considerazione del «grave e inammissibile ritardo con cui da parte di X. si è provveduto alla volturazione», con determinazione del quantum in via equitativa, «in termini non patrimoniali o se si preferisce esistenziali», in euro 5.000,00. Sotto il primo profilo, il Tribunale osserva che X. non ha giustificato il ritardo adducendo il mancato pagamento delle bollette ma allegando imprecisate ragioni di carattere tecnico delle quali non è dimostrata la congruenza con un'attesa di sei mesi dalla richiesta, e delle quali non era stata mai comunicata la natura dell'utente, nei cui confronti erano state fornite soltanto generiche assicurazioni ed era stata dapprima minacciata e poi posta in atto la disattivazione della linea (seguita dalla riattivazione a sua volta tardiva) ed era stato inoltre attuato un illegittimo tentativo di imporre la stipulazione di un nuovo contratto ingannevolmente predisposto al fine di ottenere il suo consenso al trattamento dei dati personali anche attraverso terzi per finalità promozionali, pubblicitarie e commerciali.

Contro tale affermazione di responsabilità omissiva, non ha pregio l'argomento opposto da X. circa l'insussistenza di un termine contrattualmente prestabilito per l'esecuzione dell'incombente richiesto, dovendo trovare applicazione, a temperamento del principio quod sine die debetur statim debetur, i criteri opportunamente richiamati dal primo giudice della correttezza e buona fede e della ragionevolezza, dei quali si esige l'osservanza affinché l'utente non si trovi privo di tutela contro il comportamento arbitrario del contraente più forte, e dei quali le circostanze del caso di specie rendono palese la violazione. X. censura inoltre l'assunto del Tribunale secondo cui, mentre «l'aspetto patrimoniale deve ritenersi insussistente o irrilevante sia per la breve durata della disattivazione che per la possibilità che l'avv. B. e i suoi clienti hanno avuto di comunicare attraverso il telefono del collega del professionista», grave e sicuramente significativo è il danno di natura non patrimoniale consistente nelle estenuanti ricerche di un interlocutore X., nel turbamento alla serenità e alla continuità professionale determinato dalla mancanza di risposte chiare e affidabili dall'ostinata esasperante inerzia tecnica del soggetto da cui dipende la fornitura di un servizio essenziale.

Sempre secondo il Tribunale, «in questo grado si inserisce, come fattore ulteriormente aggravante, il tentativo di trasformare la semplice pratica di volturazione nella stipulazione di un nuovo contratto alle condizioni illegittime (o illecite) che si sono descritte con riferimento alla violazione del diritto ai propri dati professionali e alla loro utilizzazione per fini non consentiti dall'interessato». Si condivide, anzitutto, l'osservazione dell'appellante secondo cui la proposta di un nuovo contratto (quand'anche formulata, come afferma il primo giudice, «in termini manifestamente ingannevoli»), a prescindere dal fatto che la illiceità intrinseca di tale condotta non è stata denunciata dall'utente in correlazione con le prospettazione della fattispecie risarcitoria, non essendo stato perfezionato il contratto con l'accettazione della proposta, ed essendo quindi la proposta rimasta priva di effetto, non può nemmeno astrattamente essere configurata come fonte di danno risarcibile.

Sotto diverso profilo, e con circoscritto riferimento alle conseguenze del ritardo nella valutazione, si prende atto che il danno giudicato suscettibile il risarcimento viene individuato dal primo giudice in quella subcategoria del danno non patrimoniale che va sotto il nome di «danno esistenziale».

La identificazione concettuale di tale specie di danno, riconosciuto per la prima volta dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7 giugno 2000 n. 7713, rappresenta nel diritto vivente il più recente risultato della elaborazione della giurisprudenza costituzionale e della giurisprudenza di legittimità volta ad assicurare a definitivo superamento della tradizionale dicotomia codicistica tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, e ad integrazione altresì dell'area del danno risarcibile coma già ampliata con l'introduzione della categoria del danno biologico la tutela dei beni e interessi costituzionalmente garantiti inerenti l'esistenza della persona, la qualità della sua vita e la quotidianità del suo «fare areddituale». Il danno esistenziale, quindi, si differenzia sia dal danno patrimoniale perché prescinde da una modificazione di segno negativo della capacità reddituale, sia del danno biologico perché non postula la correlazione con un fatto patologicamente rilevante (suscettibile di essere accertato e valutato in sede medico legale), sia infine del danno morale in senso stretto inteso come turbamento dello stato d'animo del soggetto perché non si esaurisce in una sensazione di sofferenza e di dolore. E la giurisprudenza riconosce che la immaterialità della suindicata forma di pregiudizio comporta la necessità del ricorso al criterio dell'equità nella liquidazione del risarcimento, e rende ammissibile l'utilizzazione della prova per presunzioni sulla scorta di valutazioni prognostiche anche affidate a fatti notori o massima di comune esperienza, pur con la segnalazione dell'esigenza di particolare cautela anche e specificamente in funzione di un onere di allegazione che resta pur sempre incombente a carico del danneggiato. In concreto, l'applicazione dei principi suindicati con criteri di doverosa prudenza, nella fattispecie in esame, conduce questa Corte a ritenere ingiustificata, ed eccessiva rispetto a una realistica esigenza riparatoria di un pregiudizio realmente subito, la determinazione quantitativa operata dal primo giudice del risarcimento dovuto da X. al B., che viene quindi ridotta alla misura di euro 2.500,00.

L'appello incidentale di A. è affidato al rilievo, in se stesso fondato, della erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui «secondo il criterio di cui all'art. 1590 C.C. (nella prospettiva L generale della locatio rei applicabile al caso in esame è il conduttore utilizzatore a doversi dare carico della restituzione, procedendovi, in assenza di istruzioni, secondo le comuni modalità della consegna e dell'invio a mezzo posta o corriere» in fattispecie nella quale, invece, il comportamento delle parti esigeva di essere valutato alla stregua dell'art. 12 del contratto di utenza secondo cui «alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa X. provvederà a sue spese, direttamente o tramite ditta da essa incaricata, al ritiro delle apparecchiature oggetto del contratto non oltre trenta giorni dalla data di cessazione». Ma l'appello incidentale non può trovare accoglimento, non risultando assolto dal B. l'onere a lui incombente in ordine ai profili oggettivi del fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere in giudizio della dimostrazione degli elementi occorrenti per verificare e determinare quantitativamente la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto. La pur solo parziale riforma della sentenza comporta la revisione totale della regolamentazione dell'onere delle spese dell'intero giudizio, che questa Corte giudica equo e congruo compensare per un terzo ponendo a carico di X. il rimborso in favore del B. dei restanti due terzi.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando in via definitiva ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa accoglie parzialmente l'appello principale; rigetta l'appello incidentale; e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la X. Spa al pagamento in favore di A. della minor somma di euro 2.500,00.





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