Quotidiano d'informazione giuridica - n.2939 del 31.07.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
Username Password ricordaNon sei ancora registrato?
Registrati gratuitamente
Il tuo carrello
Contatti Imposta homepage Aggiungi ai preferiti
Forum Chat
Danno biologico, pregiudizi morali e SS.UU: un deciso ''no'' alla reductio ad unum
Articolo di Marco Bona 27.11.2008
Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Aggiungi a Facebook Pubblica su Digg.com Aggiungi ad OKNOtizie Aggiungi a Del.icio.us
sul punto le Sezioni Unite si sono espresse senza la dovuta chiarezza ed in modo tanto sibillino che è pure possibile l’incredibile, cioè l’effettiva e drastica riduzione del risarcimento del danno non patrimoniale ad una sola posta risarcitoria (il danno biologico).


| Marco Bona | danno biologico | pregiudizi morali | reductio ad unum |

Responsabilità civile | Danno esistenziale

Danno biologico e pregiudizi morali nelle sentenze delle Sezioni Unite:
un deciso “no” alla
reductio ad unum

di Marco Bona

Ogni passaggio delle sentenze delle Sezioni Unite1 merita articolate riflessioni e, purtroppo, altrettante approfondite censure. Ciò richiederà un bel po’ di tempo, soprattutto se la posta elettronica rigurgita e-mail a profusione e la scrivania già trabocca di carte, lettere e fascicoli.

Tuttavia, mi preme intervenire sin da subito nel dibattito già imperversante, avvertendo tutta l’urgenza del caso di stigmatizzare debitamente suddette sentenze, laddove sembrano affermare che, nei casi di lesioni personali, ogni pregiudizio non pecuniario andrebbe ricondotto dentro il danno biologico.

Già in questi giorni, infatti, le succinte righe, che nelle decisioni in questione appaiono recare siffatta “rivoluzionaria” impostazione, mi sono state opposte (da magistrati ed avvocati di controparte) per ridimensionare le pretese risarcitorie dei miei assistiti, pretese peraltro da tempo ispirate, come mia consuetudine, ad una certa qual cautela (rientro fra il novero di quegli avvocati dei danneggiati che generalmente contemplano i pregiudizi esistenziali in seno alla personalizzazione del danno biologico).

Punto di partenza di questo mio succinto contributo è la prassi giudiziaria, in corso da oltre venti anni e sino ad oggi pacifica, secondo cui nei casi di lesioni dell’integrità psicofisica il risarcimento integrale si realizza attraverso la liquidazione di due poste distinte di danno non patrimoniale (danno biologico e danno morale).

Non occorrono invero molte dimostrazioni al riguardo. Ai neofiti della materia ricordo che nella pronuncia Cass., Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 i giudici di legittimità hanno ribadito a chiare lettere la loro fedeltà a siffatto modello, ritenendo “opportuno” distinguere “tra quanto va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo e quanto a titolo di ristoro dei pregiudizi ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica, ovvero quanto deve essere liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico in senso stretto (se una lesione dell’integrità psico-fisica sia riscontrata)”. Ancora da ultimo la Suprema corte (Cass., Sez. III, 10 marzo 2008, n. 6288), perorando una “valutazione concreta e circostanziata del danno morale”, ha rilevato che “la sfera della integrità morale (art. 2 e 3 della Costituzione come dignità e pari dignità) è ontologicamente diversa dalla sfera individuale della salute (art. 32 Cost.), ma non è di minor valore risarcitorio (inteso da alcuni giudici del merito come valo­re quota, per agevolare la rapidità dei calcoli), posto che la Costituzione non prevede il maggior valore della salute rispetto alla menomazione della sfera morale”. Soprattutto, va rimarcato che la distinzione, giuridicamente rilevante, fra danno biologico e danno morale è invero il “diritto vivente” lapalissiano per tutti i giudici del merito e gli uffici di liquidazione: come noto anche agli avvocati che si improvvisano in materia, le tabelle elaborate dai tribunali prevedono tutte la concomitante corresponsione del danno biologico (soggetto a personalizzazione nella misura variabile, a seconda dei fori, fra il 30 ed il 50%) e del danno morale (generalmente liquidato nella misura compresa fra ¼ e la metà del primo; in taluni casi anche nel 60% del danno biologico).

Ciò posto, si legge nella sentenze delle Sezioni Unite che “determina … duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale …, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo”. La “praticabilità di tale operazione” sembrerebbe essere stata “esclusatout cour dai giudici di legittimità, che hanno affermato che le “sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso” andrebbero considerate in seno alla “personalizzazione della liquidazione del danno biologico”.

Tenuto conto che la personalizzazione del danno biologico incontra significativi limiti sia nella prassi giurisprudenziale (ad esempio, il Tribunale di Milano circoscrive nella misura del 30% del danno biologico la personalizzazione2) e sia nella disciplina legislativa in ambito RCA (20% per le micropermanenti; 30% per le “lesioni di non lieve entità”), le decisioni delle Sezioni Unite, se venissero seguite alla lettera, avrebbero l’effetto di privare i danneggiati di una parte cospicua di risarcimento che sino ad oggi era pacifica3, rischio che, come ho riferito sopra, comincia già a delinearsi.

A ben osservare questa non è l’unica interpretazione del passo estratto dalle sentenze: esso, infatti, potrebbe leggersi nel senso di riguardare unicamente il caso delle interazioni fra danno morale e danno (biologico) psichico. A sostegno di questa soluzione viene soprattutto in rilievo la possibilità, ricavabile dal passaggio immediatamente precedente la statuizione sopra riportata, di riferire queste affermazioni al solo caso in cui siano “dedotte” dal danneggiato “degenerazioni patologiche della sofferenza4. Indubbiamente siffatta interpretazione del passo ora menzionato salverebbe le Sezioni Unite dalla critica, piuttosto antipatica, di avere ridimensionato la tutela risarcitoria delle persone in misura ben più significativa delle restrizioni apportate dal legislatore filo-assicurativo in seno al Codice delle Assicurazioni Private e in occasione della tabella sulle micropermanenti.

Del resto, avendo i giudici di legittimità scritto sin qui pagine davvero significative per la tutela risarcitoria degli individui, risulta arduo credere che gli stessi, nel nome di un’operazione di restyling delle modalità descrittive dell’obbligazione risarcitoria (realizzabile peraltro seguendo percorsi più aderenti al “diritto vivente”), abbiano inteso privare le vittime di una quota importante di risarcimento, ormai da anni essenziale per una riparazione integrale del danno alla persona.

Rimane però il fatto che sul punto le Sezioni Unite si sono espresse senza la dovuta chiarezza ed in modo tanto sibillino che è pure possibile l’incredibile, cioè l’effettiva e drastica riduzione del risarcimento del danno non patrimoniale ad una sola posta risarcitoria (il danno biologico).

Nello sciagurato caso si dovesse così interpretare le sentenze in commento (e ciò, purtroppo, sembra confermato dall’Ufficio del Massimario della Cassazione), gli effetti sarebbero devastanti per i danneggiati da lesioni personali: come si è detto, il quantum complessivo del danno alla persona, attesi gli attuali limiti nella personalizzazione del danno biologico, verrebbe a ridursi sensibilmente e, tra l’altro, senza qualsivoglia giustificazione.

A questa situazione i Tribunali potrebbero ovviare affrettandosi a stabilire, in seno ai criteri per l’applicazione delle tabelle locali, una duplice prospettiva per la personalizzazione del danno biologico “omnicomprensivo” (una per i pregiudizi esistenziali dinamici ed una, separata, per i pregiudizi morali con l’indicazione delle stesse percentuali prima operanti per il danno morale, ovviamente quali indici non automatici).

Tuttavia: a) nelle more di una siffatta rivisitazione delle tabelle giurisprudenziali si potrebbe assistere al crollo di qualsivoglia possibilità di dialogo fra danneggiati e compagnie assicuratrici (con inevitabile incremento del contenzioso); b) l’adattamento delle tabelle suddette non risolverebbe il problema sul versante RCA, essendo questa operazione di rivisitazione del quantum del danno biologico non percorribile, attesi i paletti di cui agli artt. 138 e 139 Cod. Ass. Priv.5.

La soluzione allora preferibile è indubbiamente quella di ritenere sin da subito che le Sezioni Unite abbiano sancito, peraltro attraverso un obiter dictum, un principio del tutto errato in diritto (perlomeno non spendibile in seno alla RCA) in quanto in netto ed incontrovertibile contrasto con la definizione normativa del danno biologico.

Al riguardo, infatti, si noti come le quattro sentenze delle Sezioni Unite, nell’attribuire al danno biologico piena idoneità a fagocitare i pregiudizi morali, estendano questa sotto-categoria (normativamente individuata) del danno non patrimoniale ben oltre i suoi limiti fissati ex lege.

In particolare, che il danno biologico (così come concepito a livello normativo dal Cod. Ass. Priv.) non abbracci né possa abbracciare i pregiudizi ricondotti dal “diritto vivente” (Corte costituzionale compresa) nel danno morale discende dall’applicazione di tutti i criteri interpretativi.

In primo luogo, si pone contro l’impostazione delle Sezioni Unite l’interpretazione letterale della definizione di danno biologico di cui agli artt. 138 e 139 Cod. Ass. Priv. (peraltro - occorre qui rimarcarlo - viziata di incostituzionalità ex art. 76 Cost.6). La nozione in questione, infatti, è espressamente stata congeniata dal legislatore esclusivamente “agli effetti della tabella”, tabella costruita sul concetto base del danno anatomo-funzionale (lungi dal toccare considerazioni relative a pregiudizi morali).

In secondo luogo, senza dubbio si contrappone alla conclusione tracciata (perlomeno in apparenza) dalle Sezioni Unite la ratio legis e l’interpretazione storico-sistematica di questa definizione di danno biologico.

In merito a questo secondo profilo, infatti, va considerato che il danno biologico, di cui alla disciplina di diritto positivo, non è mai stato inteso in senso tale da abbracciare anche i pregiudizi sostanzianti il danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d’animo, senso dell’offesa subita, indignazione, non accettazione del proprio stato, stress, ecc.).

In particolare: - il decreto legge 28 marzo 2000 n. 70 7, intervenuto sulle micropermanenti in ambito RCA (il primo tentativo di standardizzazione del danno alla persona), distingueva nettamente fra danno biologico e danno morale (all’art. 13, comma 1, lettera c, fissava quale limite massimo per il risarcimento del danno morale, considerato a parte rispetto al danno biologico, la misura del 25% di quanto corrisposto a quest’ultimo titolo); - il decreto legge non venne poi convertito, ma il dibattito per una disciplina dei danni risarcibili nei casi di sinistri stradali proseguì nella disamina del progetto di legge n. 7115, contenente “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”, che all’art. 5, sempre mantenendo netta la distinzione tra danno biologico e danno morale, conteneva una disposizione analoga (“a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al 25 per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico”); - tuttavia nelle ultime fasi della discussione del progetto di legge (seduta del 10 gennaio 2001) questa disposizione sul danno morale venne stralciata per effetto di un emendamento che, nelle parole del suo estensore (On. Manlio Contento), aveva quale scopo quello di “sopprimere ogni limitazione alla determinazione del danno morale che forse è l’unico aspetto rimesso al prudente apprezzamento del magistrato”; - il danno biologico approdò dunque al diritto positivo (art. 5 della Legge 5 marzo 2001, n. 57) quale sotto-categoria del danno non patrimoniale distinta dal danno morale (e di ciò né la Cassazione né la Corte costituzionale ha mai dubitato); - siffatto modello fu poi ripreso (in peius per i danneggiati) nel Cod. Ass. Priv., peraltro con un’estensione ai pregiudizi esistenziali non prevista in sede di legge delega.

Gli artt. 138 e 139 Cod. Ass. Priv. ripresero, senza che la legge delega autorizzasse modifiche, l’assetto precedente e dunque non sarebbe in alcun modo corretto sostenere, come diversamente sembrerebbero ritenere le Sezioni Unite, che queste norme siano da interpretarsi nel senso di un (implicito) assorbimento del danno morale.

In altri termini, la soluzione escogitata dalle Sezioni Unite (posto che siano da interpretarsi in questo senso), è palesemente contraria al diritto positivo.

Vengo allora a concludere: se davvero si dovesse interpretare le sentenze in commento nel senso ora criticato, necessariamente queste, non essendo peraltro vincolanti, dovranno essere sul punto cestinate senza remora alcuna. Ossia: superando l’incredibile abbaglio preso dalle Sezioni Unite, si potrà e si dovrà continuare a risarcire separatamente il danno biologico (personalizzandolo) ed il danno morale.

Del resto, sino ad oggi queste sotto-categorie del danno non patrimoniale hanno dimostrato di funzionare sufficientemente bene in tandem.

Una ricodificazione del sistema risarcitorio, quale quella prospettata dalle Sezioni Unite, potrebbe concettualmente anche essere condivisibile e lo si è pure sostenuto8, ma allo stato - senza una preliminare rivisitazione degli importi delle tabelle e, soprattutto, dinanzi ad una feroce progressione legislativa che vorrebbe tutto tabellare e standardizzare - siffatta operazione si risolverebbe soltanto in un cospicuo omaggio, peraltro del tutto inatteso, alle compagnie assicuratrici.

Deve cioè essere chiaro che le tabelle giurisprudenziali e, soprattutto, quelle di legge - così come concepite e per i limiti posti alla personalizzazione - impediscono oggi di assorbire nel danno biologico il danno morale. Questa sotto-categoria del danno morale, anzi, andrà ulteriormente rivitalizzata e valorizzata, come del resto sino all’altro ieri ci è stato insegnato dai giudici di legittimità. Le buone lezioni, una volta apprese, non si scordano più.

______________

1 Cass., SS.UU., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26974; Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26975.

2 Di fatto, peraltro, la personalizzazione del danno biologico tende ad azzerarsi nei contenziosi avanti ai Giudici di Pace e nelle Sezioni Lavoro.

3 Si pensi al seguente caso. Bambino di 10 anni con un 90% di danno biologico. Applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, la somma base per il danno biologico ammonta ad € 615,712,00. Questa tabella limita la personalizzazione del danno biologico alla misura del 30%. Il principio asserito dalla Cassazione pone allora a rischio il conseguimento dell’importo liquidato, secondo consolidata tradizione, a titolo di danno morale (nel caso di specie, verosimilmente calcolabile nella misura del 50%). In seno alla RCA, operando il limite alla personalizzazione del danno biologico (30%), la soluzione sostenuta dalle Sezioni Unite comporterebbe in buona sostanza l’impossibilità di liquidare a questa vittima la somma di € 307.856,00 (una differenza certo sensibile).

4 Nello specifico, le Sezioni Unite affermano che “determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso”, e cioè “ove siano dedotte” “degenerazioni patologiche della sofferenza”.

5 Si noti peraltro come le Sezioni Unite, contro la stessa volontà del legislatore, abbiano ritenuto estensibile la disciplina RCA a tutti gli altri casi di responsabilità. Ovviamente si potrà contrastare queste norme in quanto incostituzionali, laddove circoscrivono la personalizzazione del danno biologico. Si potrà altresì obiettare che il limite del 30% alla personalizzazione del danno biologico da “lesioni di lieve entità” fu inserito senza alcuna previsione da parte della legge delega (art. 76 Cost.). Ma quanto tempo occorrerà alla Corte costituzionale per esprimersi sul punto? La Consulta, peraltro, ha sinora evitato accuratamente di esprimersi sull’incostituzionalità dei limiti previsti dall’art. 5 della Legge 5 marzo 2001, n. 57. Sempre per le macrolesioni si potrebbe sostenere allo stato la non operatività dell’art. 138 Cod. Ass. Priv., atteso che mancano ancora gli strumenti di attuazione di questa disciplina (la tabella delle menomazioni e la tabella contenente i valori pecuniari per ciascun punto d’invalidità). Ma questa eccezione, posto che sia accolta, sarebbe sicuramente oggetto di contenzioso e, comunque, costituirebbe unicamente un mero rinvio del problema.

6 Come già osservato in altra sede (cfr. M. Bona, Il danno alla persona nel Codice delle Assicurazioni e nel nuovo processo civile, Milano, 2006, 46 e ss.), il Governo, senza essere a ciò autorizzato da alcuna legge delega, ha innovato la definizione di danno biologico, aggiungendo, rispetto all’impostazione giurisprudenziale, un requisito ulteriore per la sua ravvisabilità: il danno biologico, infatti, può essere individuato solo se la lesione “esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”. Altro che coincidenza con la nozione giurisprudenziale! Stupisce invero che le Sezioni Unite non abbiano colto questo profilo, ritenendo anzi estensibile gli artt. 138 e 139 Cod. Ass. Priv. a tutti gli altri ambiti della responsabilità civile.

7 G.U. n. 73 del 28 marzo 2000.

8 Cfr. M. Bona e P.G. Monateri, Il nuovo danno non patrimoniale, Milano, 2004, 390-392.





Ricerca testi e autori

La prova digitale nel processo penale
eBook , segnalazione del 13.04.2010 (Bruno Fiammella)

COLLABORA
Partecipa attivamente alla crescita del web giuridico: consulta le modalità per collaborare ad Altalex. Inviaci segnalazioni, provvedimenti di interesse, decisioni, commenti, articoli, e suggerimenti: ogni prezioso contributo sarà esaminato dalla redazione.
NOTIZIE COLLEGATE

Il danno esistenziale esiste? La posizione delle Sezioni Unite (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 11.11.2008 n° 26972 (Luigi Viola) )

Danno esistenziale, categoria, inammissibilità, danno non patrimoniale (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 11.11.2008 n° 26972 )

Lesioni gravi, danno biologico, prova, quantum, precisazioni (Cassazione civile , sez. III, sentenza 10.03.2008 n° 6288 )

Danno Biologico e perdita della capacità lavorativa (Cassazione civile , sez. III, sentenza 10.03.2008 n° 6288 (Luca D'Apollo, Claudio Venditti) )

Errore medico, risarcimento, danno biologico e morale, danno esistenziale (Cassazione civile , sez. III, sentenza 31.05.2003 n° 8827 )

Testo del ''collegato mercati'': cambia il danno biologico di lieve entità (Legge 05.03.2001 n° 57 )
diritto civile - esecuzione forzata - diritto di famiglia - separazioni e divorzi - circolazione stradale - assicurazioni

Master Breve Altalex in Business Law
Master 25 ore in aula in Milano dal 05.11.2010

***NOVITA'**** Corso intensivo Altalex esame di avvocato 2010
Corso intensivo in Napoli dal 01.10.2010


Calcolo danno macrolesioni con le tabelle dei principali Tribunali italiani
NEWTabelle Milano 2009
PUNTO&LEX
La Cassazione, con sentenza n. 30033 depositata lo scorso 29 luglio, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale...

E' stata immediatamente pubblicata, come supplemento ordinario n. 171 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010,...

Il Consiglio nazionale forense ha diffuso ieri, 28 luglio, via mail, una circolare indirizzata ai Presidenti dei consigli...

E' stata annullata, con rinvio, da parte dei giudici di legittimità - sentenza n. 29936 del 29 luglio...