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Recepimento della direttiva sulla garanzia per i beni di consumo
Articolo di Marina Benassi 25.04.2002
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| Recepimento | direttiva | garanzia | beni | consumo |

La direttiva sulla garanzia per i beni di consumo alla luce del recente Decreto Legislativo del 2 febbraio 2002, n. 24, una novità notevole per il mondo del commercio e per i consumatori.


La Direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo è stata recepita nell’ordinamento italiano con Decreto Legislativo del 2 febbraio 2002, n. 24. La Direttiva segna un ulteriore passo verso la creazione di una normativa il più possibile uniforme, o almeno armonica, nel campo della vendita di beni di consumo all’interno degli Stati Membri, rappresentando, nel contempo, un’ennesima prova dell’interesse precipuo dell’Unione nei confronti del consumatore. Con la Direttiva, ed ora con il recente Decreto legislativo, sono stati introdotti nel nostro ordinamento una serie di nuovi principi che incidono in modo decisivo e sostanziale nei rapporti tra aziende produttrici di beni di consumo, venditori e consumatori. La normativa attiene unicamente alla vendita di beni, ne sono quindi esclusi i servizi. La disciplina speciale posta in essere dalla nuova normativa, si applica unicamente a favore del consumatore che non opera in veste professionale (in altre parole: si applicherà al caso in cui un commercialista acquisti un martello ma non allorché lo acquisti un muratore). Il Decreto Legislativo viene a novellare gli articoli del Codice Civile dal 1519 bis al 1519 nonies. Contrariamente a quanto invalso sino a questo momento, il venditore non potrà più limitarsi ad offrire una garanzia convenzionale (che in ogni modo potrà sempre essere offerta) sui beni mobili di consumo, ma sarà sempre e comunque costretto a fornire una garanzia legale (obbligatoria) per un minimo di due anni dall’acquisto. Unica deroga temporale: nel caso in cui i beni oggetto della compravendita siano beni di seconda mano, o comunque beni usati, il termine di garanzia si può ridurre ad un anno.


La normativa prevede un diritto di regresso a favore del venditore allorché il difetto di conformità sia imputabile al produttore, ovvero ad un precedente venditore del medesimo canale distributivo, o a qualunque altro intermediario. Il venditore potrà infatti, in questo caso, rivalersi su tale figura, onde ottenere la reintegrazione di quanto egli abbia elargito al consumatore. Conditio sine qua non per esperire tale diritto è che il venditore abbia ottemperato agli obblighi previsti nei confronti del consumatore. Il diritto di regresso garantito al venditore è comunque derogabile: esso può, infatti, essere sottoposto a patto contrario o a rinunzia mediante accordo tra le parti.


Il concetto centrale della normativa è contenuto nell’articolo 1519 ter, nel quale si evidenzia il criterio di ‘conformità’ . Decisivo è infatti che il bene consegnato sia ‘conforme’ al bene concordato. Tale concetto è nuovo nel nostro ordinamento, per quanto si ritrovi già nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale. Laddove il prodotto, in qualche modo, non corrisponda a quanto concordato, per esempio poiché le caratteristiche discordano da quanto in un primo momento dichiarato dal venditore, il consumatore non operante in veste professionale, avrà la possibilità di invocare la responsabilità del venditore e scegliere tra riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo ovvero risoluzione del contratto. Il venditore potrà, a sua volta, offrire qualunque mezzo alternativo al fine di sanare la situazione, ma in conformità a quanto deciso dal legislatore, l’ultima parola spetta comunque al consumatore. La normativa prevede inoltre una presunzione di conformità laddove i beni siano idonei all’uso per il quale debbono fungere, siano conformi alla descrizione fatta dal venditore, presentino le prestazioni e le qualità dell’eventuale modello o campione presentato al consumatore e siano altresì idonei all’uso particolare voluto, o portato a conoscenza del venditore.


Con la nuova normativa, le informazioni e le dichiarazioni del venditore precedenti alla conclusione del contratto divengono di essenziale ed assoluta importanza per determinare la conformità al contratto. Nota di primaria importanza, quindi: il venditore rimane vincolato alle dichiarazioni e informazioni fornite in fase precontrattuale, è pertanto essenziale che egli riveda e controlli (o faccia controllare da un professionista) tutti i testi informativi e le descrizioni dei beni venduti, come pure le eventuali dichiarazioni pubblicitarie, onde evitare ondate di reclami per non conformità (per esempio le istruzioni per l’uso, per l’imballaggio, eventuali informazioni sulla merce, provenienza, qualità, etichettatura, depliants, ecc.). La normativa in esame apre dunque, in modo sostanziale, la problematica dell’informativa precontrattuale. Nonostante le notevoli pressioni esercitate dalle associazioni di categoria dei consumatori, la normativa non prevede il diritto del consumatore di rivalersi anche sul produttore oltre che sul venditore del bene. In alcuni paesi europei quali l’Olanda e il Belgio, il legislatore, o la giurisprudenza, hanno da tempo accordato al consumatore la facoltà di agire (eventualmente attraverso l’associazione dei consumatori), direttamente contro il produttore.


Le nuove norme prescrivono la nullità di clausole o accordi che abbiano quale fine l’esclusione o la limitazione, anche parziale, dei diritti spettanti al consumatore, tale nullità potrà essere fatta valere anche d’ufficio, dal giudice stesso. I diritti sanciti a favore del consumatore risulteranno inderogabili anche laddove si fosse in presenza di clausole che prevedano l’applicazione al contratto della legge di un paese estraneo all’Unione Europea, purchè il contratto presenti chiari legami con il territorio di uno degli Stati Membri.


Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo 24/2002, la garanzia biennale diverrà obbligatoria per tutte le vendite di beni la cui consegna sia effettuata in data successiva o coincidente alla data di entrata in vigore dello stesso, ovvero al 23 marzo 2002.



Marina Benassi

Advocaat
Studio Legale Benassi
Mestre-Venezia
In cooperation with:
Van der Steenhoven Advocaten,
Amsterdam
marinabenassi@libero.it
benassie@tin.it




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