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Verso il tramonto del danno esistenziale, all’alba del nuovo danno morale
Articolo di Cristiano Cicero 24.12.2008
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Le Sezioni Unite, con sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, hanno probabilmente decretato la morte del danno esistenziale quale voce autonoma di danno...


| Cristiano Cicero | danno esistenziale | danno morale |

Responsabilità civile | Danno esistenziale

Verso il tramonto del danno esistenziale, all’alba del nuovo danno morale 1

di Cristiano Cicero

1. Nella vigenza del cod. 1865, in tema di danni civili con riferimento alla risarcibilità del danno non patrimoniale era assente una norma del tipo di quella ex art. 2059 c.c. vigente2. Gli artt. 1151 e 1152 cod. 1865, chiaramente ispirati al code francese (artt. 1382 e 1383) si limitavano a esporre la fattispecie generale di responsabilità, riconducendo l’obbligazione risarcitoria sia al fatto proprio colposo che arreca danno ad altri (art. 1151) sia al fatto cagionato per propria negligenza o imprudenza (art. 1152)3.

L’art. 2059 c.c., dicendo che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi determinati dalla legge, ha permesso l’approdo all’interno del codice del 1942 delle discussioni interminabili proprie del precedente codice del 18654. La questione della risarcibilità del danno non patrimoniale/morale5, meglio sarebbe forse riferire dell’individuazione di parametri oggettivi finalizzati alla sua liquidazione, è sempre stata irta di notevoli difficoltà, sì che non pochi autori sotto la vigenza del vecchio codice non l’ammetteva6. Ben presto, nell’immediatezza del nuovo codice, le dispute intorno alla risarcibilità o meno del danno morale si placarono per lasciare il campo ad altre, più profonde, inerenti particolarmente alla natura dell’istituto; ai suoi caratteri; e soprattutto ai suoi confini, l’individuazione dei quali si rivelava imprescindibile ai fini di una collocazione sistematica nella teoria del danno7.

La tradizionale concezione bipolare del danno, con la conseguente distinzione di ques’tultimo in patrimoniale e non patrimoniale, permetteva in principio di pervenire ad una concezione elementare del danno morale. Secondo una concezione extragiuridica, si tratterebbe di contrapporre al concetto di danno nell’accezione di danno economico-materiale, quello di danno in un’accezione differente e immateriale, di dolore, ovvero sofferenza, o patema, ecc. Ma, a spostarci nel campo del diritto positivo, se è sicuro e certo cosa sia il danno patrimoniale, altrettanto non si può dire del danno morale. È scontato rilevare come anche il danno morale possa portare con sé conseguenze economiche a carico del danneggiato (si consideri la fattispecie elementare del lavoratore autonomo che perde la clientela a cagione di una diffamazione). In tale ipotesi, tuttavia, non dovrebbe parlarsi né di conseguenze economiche dei danni morali, e neppure di danno patrimoniale indiretto8, bensì di danno patrimoniale in senso proprio. Molto differente appare il discorso quanto alla risarcibilità del dolore interiore e del patema d’animo in sé considerati; alla rilevanza diretta, dunque, del danno morale. Punto di partenza non può che essere la riflessione intorno all’ingiustizia del danno, requisito unico - in realtà - richiesto ai fini risarcitori dalla norma fondamentale ex art. 2043 c.c.. Si tratta allora di ragionare se ed in quale misura attribuire giuridica rilevanza – accanto al danno patrimoniale - al danno morale9.

2. La questione più ardua in argomento è sempre stata la valutazione dei danni e la loro per così dire “misurabilità”, ai fini di una risarcibilità per equivalente10. Una prima considerazione mi pare però in argomento necessaria, e molto utile per il proseguo della trattazione: è assolutamente condivisibile l’esigenza, già prospettata in passato, di mantenere all’interno di una stretta cerchia la risarcibilità dei danni morali, sì che se ogni torto può provocare in astratto un risentimento spirituale nel soggetto leso, in concreto la risarcibilità non va sempre concessa. La risarcibilità del danno non patrimoniale è certamente posta nel sistema del codice in via di eccezione rispetto alla risarcibilità del danno patrimoniale; né è accettabile che il primo sia un riflesso soggettivo e interiore del secondo, perché in tal modo veramente si amplierebbe l’area del danno risarcibile, e di più si ridurrebbe il danno morale a un’esistenza in dipendenza di quello patrimoniale, quasi che non potesse configurarsi un danno morale risarcibile anche in assenza di danno patrimoniale. Quest’ultima asserzione sembra utile soprattutto in tema di risarcibilità di danno morale da inadempimento contrattuale, risarcibilità che non è a priori da escludersi pure in assenza del danno patrimoniale11. Va osservato a tale riguardo che a negare la risarcibilità del danno morale contrattuale, si arriverebbe all’assurdo di negare tutela al danno maggiore, che lede il diritto della vita12.

3. Il danno morale, in sé inteso, a prescindere dall’eventuale ripercussione patrimoniale, è ovviamente incommensurabile con la semplice valutazione in denaro. Tra dolore e denaro non vi può essere equivalenza oggettiva13. Di più, è assolutamente discutibile che il secondo possa elidere il primo, e che dunque in materia sia concepibile una efficace forma di risarcimento.

Per lunghissimo tempo la norma dell’art. 2059 c.c. - limitando la risarcibilità ai soli casi determinati dalla legge - è stata interpretata in combinato disposto con quella ex art. 185 c.p.14 Il danno morale appariva cioè sussistere in dipendenza del reato, quasi fosse una conseguenza civilistica di quello. Soltanto la coesistenza dell’interesse pubblico penalmente tutelato, era l’argomentazione, rende possibile la protezione del bene giuridico non patrimoniale15. In termini sostanzialmente analoghi, affermava la Suprema Corte che la risarcibilità del danno non patrimoniale, in relazione all’art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato e sia, pertanto, idoneo a ledere l’interesse tutelato dalla norma penale; con la conseguenza che il suddetto danno non patrimoniale deve essere riconosciuto anche con riguardo al fatto configurabile astrattamente come reato16.

4. Il danno morale non assume, mai, il carattere della stabilità e della permanenza. Concepito in stretta dipendenza di un determinato stato mentale, è infatti labile e mutevole, trasformandosi – in un aggravamento o, all’opposto, in un’attenuazione (e finanche scomparendo) – e seguendo l’atteggiamento interiore del danneggiato. Nel campo dei danni non patrimoniali non è dunque consentito di concepire una loro cristallizzazione17. Dall’osservazione che precede, difficilmente confutabile, non può tuttavia derivare – sul presupposto che il termine danno, nella sua accezione tecnico-giuridica, è riferibile alla sola lesione di situazioni patrimoniali - la negazione del concetto del danno non patrimoniale, dalla quale per effetto si giungerebbe alla sua irrisarcibilità. Vero è che nel nostro ordinamento è inesistente un concetto uniforme di danno18.

Intimamente connessa alla questione della rilevanza del danno non patrimoniale è quella della sua quantificabilità. È elementare l’osservazione che il danno morale sfugge alla prova della sua esistenza e ancòra di più a quella della sua gravità. È evidente che ogni bene, nessuno escluso, pure se di natura strettamente ideale, ha una propria economicità complementare19. Il problema, tuttavia, si fece – nell’immediatezza dell’emanazione del vigente codice - particolarmente arduo con riferimento all’ipotesi delle lesioni personali che non danno luogo a danno patrimoniale (l’es. che tradizionalmente si propone è quello del danneggiato privo di reddito o comunque economicamente improduttivo), ma soltanto a c.d. danni alla vita di relazione. D’altronde, ancòra oggi, l’attualità del danno non patrimoniale ha ad oggetto specialmente i princìpi e criteri in base ai quali effettuarne la misurazione; misurazione che deve tenere conto di elementi non omogenei, quali il dolore e il denaro20.

Non è realistico ritenere raggiungibile una prova idonea a quantificare il danno morale. A tale riguardo per lunghissimo tempo del problema ci si è limitati a dire che sarebbe stato il giudice a provvedere equitativamente (argomentando ex art. 1226 c.c.)21. In argomento si annida a mio modo di vedere un grave pericolo, di cadere nel pragmatismo o all’opposto nel formalismo22. Non sembra opportuno entrare in questa sede nel dibattito tradizionale se il risarcimento abbia funzione satisfattoria o se sia una pena privata23. Certo è che, difficile dire il contrario, una valutazione secondo equità difficilmente tende all’uguaglianza del risarcimento del danno morale subito dell’individuo, rendendosi necessari parametri che in origine non potevano che essere quelli dell’attitudine del danneggiato a generare reddito; e portando così alla conclusione, inaccoglibile, che l’entità della somma a titolo di risarcimento sia variabile in senso proporzionale alla capacità economica della persona offesa24. L’esigenza preminente di “sganciare” la risarcibilità del danno non patrimoniale dalla capacità/attitudine del danneggiato a produrre ricchezza ha condotto all’enucleazione del danno biologico, che oggi trova una positiva nozione nel codice delle assicurazione private (art. 138, 2° co., lett. a), inteso quale lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito25.

5. La Consulta ha tracciato con riferimento al risarcimento dei danni non patrimoniali uno schema bipartito, affrancando il danno biologico dai limiti della norma dell’art. 2059 c.c. e consentendone la risarcibilità ex art. 2043 c.c.; in tal modo, riducendo l’area di applicabilità dell’art. 2059 c.c. al solo danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza transeunte discendente da una fattispecie (in astratto) di reato26. Il riconoscimento del diritto alla salute, come fondamentale diritto della persona umana, comporta il riconoscimento che l'art. 32 cost. integra l'art. 2043 c.c., completandone il precetto primario. L'ingiustizia del danno biologico e la conseguente sua risarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra gli artt. 32, 1° co., cost. e art. 2043 c.c.; più precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima27.

È da tempo caduta la pregiudiziale ideologica che individuava nel reddito il parametro di valutazione del danno28, e si è percorsa la strada verso la depatrimonializzazione del diritto finalizzata alla concretizzazione di un diritto comune costituzionale, fondato sulla pari dignità tra gli uomini e sul rispetto del sano e libero sviluppo della personalità29. È forte la sensazione che l’”esistenzialismo” sia prosperato particolarmente per l’insufficienza e l’inadeguatezza delle categorie tradizionali. La Corte di Cassazione ha di recente riconosciuto una lata estensione della nozione di danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più soltanto come danno morale soggettivo; comunque senza soggezione al limite della riserva di legge ex art. 185 c.p.30 E la Corte Costituzionale, muovendo dalla sempre più avvertita esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito nei valori propri della persona, anche in riferimento all'art. 2 cost., ha affermato che alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore31.

6. La materia deve dirsi preminentemente giurisprudenziale. Com’è ovvio, parlare di danno esistenziale significa circoscrivere il danno all’area della non patrimonialità, e cioè della risarcibilità dell’essere, del sentire, del non poter più fare32. Se è evidente che il danno esistenziale presenta un’identità non confondibile con i moduli del danno patrimoniale, non è – a ben vedere - altrettanto meno evidente la sua intrinseca distinguibilità rispetto ai classici paradigmi del danno morale33.

Il “fare” è al centro del danno esistenziale, in stretta connessione con l'"essere"34. Il male sta qui nella circostanza che la vittima si trova a non poter più fare le stesse cose di prima; e/o che dovrà da quel momento farne altre, tendenzialmente meno belle35. È questa una materia dominata dalla psiche e dalle modalità realizzatrici della persona più che dalla tecnica giuridica; quest’ultima è qui solo la foglia di fico dietro la quale “nascondere le emozioni e la cultura dei singoli giuristi, i quali raccontano se stessi, lanciando messaggi nella bottiglia”36. Dopo una tormentata chiarificazione giurisprudenziale sui tratti differenziali del danno esistenziale dal danno biologico e dal danno morale di cui all’art. 2059 c.c., può ritenersi acclarato in giurisprudenza che tale tipologia di danno, non per caso a volte ricondotto alla definizione di danno morale civile sulla falsariga del modello francese del “dommage moral”, si ricollega alle compromissioni peggiorative della sfera esistenziale del danneggiato, in una variegata gamma casistica che può ricondursi ad unità nella considerazione che esso attiene, trovando sempre titolo nella regola generale della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., a quei danni “…che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana”37 e che quindi si ricollegano a posizioni costituzionalmente tutelate, ed in specie (ma non solo) all’art. 2 della Costituzione.38 La violazione dei diritti fondamentali della persona umana, collocati al vertice dei diritti costituzionalmente garantiti, dev’essere risarcita, quale lesione in sé ed indipendentemente dai suoi profili patrimoniali, non come danno morale, ma come danno esistenziale e secondo la regola di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. in combinato disposto con l’art. 2, Costituzione. 39

7. La nostra giurisprudenza ha ad oggi riconosciuto la risarcibilità del danno esistenziale - da intendere come ogni pre­giudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducen­dolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, e che non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma un auto­nomo titolo di danno40 - in svariate ipotesi. Va per completezza d’indagine segnalato in argomento che talvolta la Suprema Corte ha dubitato della stessa configurabilità autonoma di una nozione di danno esistenziale. Riportata la responsabilità aquiliana nell'àmbito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), e ritenuto che, ferma la tipicità prevista da quest'ultima norma, il danno non patrimoniale debba essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria, va escluso - si è affermato - che sia oggetto di tutela una generica categoria di "danno esistenziale" nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non necessitate dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c..41

8. La nuova regola di risarcibilità dei danni non patrimoniali si pone a prescindere della riserva di legge ex art. 2059 c.c., e a tutela dei diritti inviolabili ex art. 2 cost.42 Una lettura del principio di risarcibilità teso a enfatizzare non tanto la violazione dell’interesse leso, ma soprattutto di non arrecare danno ad altri senza causa di giustificazione, pur se il fatto lesivo non sia previsto da una norma proibitiva; al fine, particolarmente, di restringere la sfera dell’indifferenza giuridica43.

Le Sezioni Unite, con sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, hanno probabilmente decretato la morte del danno esistenziale quale voce autonoma di danno44. In questa sede, mi pare adeguato proporre quasi “per stralcio” e in maniera didascalica le questioni di maggiore rilevanza risolte nel provvedimento citato: a) va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Costituzione) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139, d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006)45; b) la limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata46; c) fuori dai casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In tali ipotesi non emergono, nell'ambito della categoria generale danno non patrimoniale, distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale; d) non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità47. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale; e) il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione.

9. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare, ad avviso delle Sezioni Unite, che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni. L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti48.

_____________

1 Scritto destinato, con alcune modifiche, alla Riv. giur. Sarda, 2008 (di prossima pubblicazione).

2 V. Polacco, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, 2a ed., Roma, 1915, p. 580.

3 Il code civil, ispiratore del cod. 1865, afferma che tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer (art. 1382). Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (art. 1383). Se la norma non prevede espressamente la risarcibilità del danno immateriale, l’orientamento dominante della giurisprudenza francese è sicuramente nel senso che l’art. 1382 s’applique, par la généralité de ses termes, aussi bien au dommage moral qu’au dommage matériel (Civ. 13 févr. 1923: DP 1923. 1. 52, note Lalou). Diversamente, il Bürgerliches Gesetzbuch, obbligando al risarcimento del danno (Schadensersatzpflicht) chi dolosamente o colposamente lede illecitamente la vita, la salute, la libertà, la proprietà o un altro diritto altrui (§ 823: [I] Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderem zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet), stabilisce, con riferimento al danno non patrimoniale (Immaterieller Schaden), un indennizzo in danaro solo nei casi determinati dalla legge (§ 253: [I] Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden). In argomento, v. G. Cian, Riforma del BGB e danno immateriale, in Studi in onore di Piero Schlesinger, III, Milano, 2004, p. 2119 ss.

4 D. Barbero, Sistema del diritto privato italiano, II, 6a ed., Torino, 1965, p. 845; R. Scognamiglio, Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale), in Riv. dir. civ., 1955, p. 277 ss.; S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964, p. 12.

5 Nel corso della trattazione citerò indistintamente sia l’uno sia l’altro.

6 Ex plurimis, C.F. Gabba, Contro la dottrina della risarcibilità del danno morale, in Questioni di diritto civile, II, Torino, 1898, p. 225 ss.; G.P. Chironi, Colpa extracontrattuale, II, Torino, 1906, p. 320 ss.; G. Pacchioni, Del risarcimento dei danni morali, in Riv. dir. comm., 1911, II, p. 246.

7 E lo si apprezzerà particolarmente nei decenni successivi, fino ai giorni nostri. Particolarmente in argomento, R. Scognamiglio, Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale), cit., p. 278; G. Alpa - M. Bessone - V. Zeno Zencovich, I fatti illeciti, in Tratt. dir. priv., 2a ed., diretto da Rescigno, 14, Torino, 1995, p. 446 ss.; C. Salvi, La responsabilità civile, 2a ed., in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2005, p. 47.

8 Rileva R. Scognamiglio, Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale), cit., p. 278, che il nostro diritto positivo esclude la risarcibilità dei danni indiretti; contra, A. De Cupis, Dei fatti illeciti, 2a ed., in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1971, p. 148.

9 In argomento, v. particolarmente G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983, spec. p. 156 ss.

10 R. Scognamiglio, Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale), cit., p. 293.

11 F. Tescione, Il danno non patrimoniale da contratto, Napoli, 2008, passim; A. Dalmartello, Danni morali contrattuali, in Riv. dir. civ., 1933, p. 53 ss.

12 In termini, e condivisibilmente, B. Brugi, Risarcimento del danno morale, in Riv. dir. comm., 1921, II, p. 448.

13 G. Gentile, voce Danno alla persona, in Enc. dir., XI, Milano, 1962, p. 665; A. Minozzi, Studio sul danno non patrimoniale, Milano, 1917, p. 63 ss.; A. De Cupis, Il valore economico della persona umana, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, p. 1252 ss.

14 V. già, L. Coviello, L’articolo 185 del C.P. e la risarcibilità dei danni morali in materia civile, in Riv. dir. civ., 1932, p. 313; ora, V. Zeno-Zencovich, voce Sanzioni civili conseguenti al reato, in Dig. disc. pen., XIII, Torino, 1997, p. 1 ss.; G. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, 3a ed., Padova, 2005, p. 654.

15 In termini, A. De Cupis, Dei fatti illeciti, cit., p. 150; contra, tuttavia, era già, ad es., A. Ascoli, Risarcibilità del danno morale, in Riv. dir. civ., 1934, p. 408.

16 Cass., 6 dicembre 1982, n. 6651, in Giur. it., 1984, I, 1, c. 150; Cass., 12 agosto 1995, n. 8845; F. Galgano, I fatti illeciti, Padova, 2008, p. 170.

17 A. Ravazzoni, La riparazione del danno non patrimoniale, Milano, 1962, p. 75.

18 A. Ravazzoni, La riparazione del danno non patrimoniale, cit., p. 81. Ma v., in senso contrario, E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, p. 110, nota 92: «In questo senso non si può parlare di risarcimento del danno, inteso questo nel senso tecnico di lesione patrimoniale perché simile lesione non si è verificata, ma si deve parlare di riparazione satisfattoria di un torto. La legge quindi assai maldestramente qualifica questo tipo di lesione come “danno non patrimoniale” che è una contraddizione in termini»; D. Messinetti, voce Danno giuridico, in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997, p. 502.

19 A. Candian, Il diritto d’autore nel sistema giuridico, Milano-Varese, 1953, p. 24; A. Ravazzoni, La riparazione del danno non patrimoniale, cit., p. 90.

20 A. Ravazzoni, La riparazione del danno non patrimoniale, cit., p. 146.

21 M. Fragali, Prove e criteri di liquidazione del danno morale, in Foro Lomb., 1936, p. 515; F. Carnelutti, Valutazione equitativa del danno, in Riv. dir. proc. civ., 1942, I, p. 53. In argomento, in giurisprudenza v. in tempi recenti Cass., Sez. Un., 29 agosto 2008, n. 21934.

22 In generale, v. P. Perlingieri, Strumenti e tecniche di apprendimento del diritto civile, in Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia, Milano, 2004, p. 1312, e Id., Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, passim.

23 Si rimanda alla trattazione esaustiva di G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, cit., p. 245 ss.

24 Vedi bene sul punto A. Ravazzoni, La riparazione del danno non patrimoniale, cit., p. 152.

25 In argomento v. A.C. Zanuzzi, in Il codice delle assicurazioni private, II, 1, diretto da Capriglione, Padova, 2007, p. 406; soprattutto, G. Alpa, Il danno biologico, 2a ed., Padova, 1993, passim; F.D. Busnelli, Il danno biologico, Torino, 2001, passim; M. Franzoni, Fatti illeciti, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Art. 2043, 2056-2059, Bologna-Roma, 2004, p. 384 ss.; P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, 3a ed., Napoli, 2006, p. 728.

26 Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, c. 2053.

27 In termini, Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184.

28 V. con precisione P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 360 ss., e Id., Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in Rass. dir. civ., 1982, p. 1020; B. Grasso, Il problema della valutazione del danno non patrimoniale all’integrità psicofisica, ivi, 1982, p. 39 ss.; P. D’amico, Il danno da emozioni, Milano, 1992, p. 64 ss.; A. Procida Mirabelli Di Lauro, La riparazione dei danni alla persona, Napoli, 1993, p. 264; P.G. Monateri, voce Danno alla persona, in Dig. disc. priv., Sez. civ., V, Torino, 1989, p. 74 ss.

29 P. Perlingieri, «Depatrimonializzazione» e diritto civile, in Rass. dir. civ., 1983, 1 ss.; Donisi, Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato, ivi, 1980, 644 ss.

30 Cass., 12 maggio 2003, nn. 7281 e 7282, in Resp. civ. prev., 2003, p. 701, con nota di P. Ziviz, E poi non rimase nessuno; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, in Danno e resp., 2003, p. 816, con nota di F.D. Busnelli, Chiaroscuri d’estate: la Corte di Cassazione e il danno alla persona; in Resp. civ. prev., 2003, p. 685, con nota di P. Cendon, Anche se gli amanti si perdono l’amore non si perderà; Cass., 19 agosto 2003, n. 12124; Cass., 22 gennaio 2004, n. 2050; in dottrina v. E. Navarretta, Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996, p. 238; P.G. Monateri, La responsabilità civile, in Tratt. di dir. civ., diretto da Sacco, Torino, 1998, p. 295.

31 Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Foro it., 2003, I, c. 2201, con nota di E. Navarretta, La Corte costituzionale e il danno alla persona «in fieri»; analogamente v. Corte cost., ord. 12 dicembre 2003, n. 356.

32 Aa.Vv., Il danno esistenziale, a cura di Cendon - Ziviz, Milano, 2000; M. Bona, voce Danno esistenziale, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg., II, 1, Torino, 2003, p. 655 ss.

33 P. Cendon, Non di sola salute vive l’uomo, in Studi in onore di P. Rescigno, V, Milano, 1998, p. 141.

34 P. Cendon, Non di sola salute vive l’uomo, cit., 141.

35 P. Cendon, Il risarcimento del danno esistenziale nel sistema di tutela della persona, in Studi in onore di P. Schlesinger, III, Milano, 2004, p. 2092.

36 F. Gazzoni, Alla ricerca della felicità perduta (psicofavola fantagiuridica sullo psicodanno psicoesistenziale), in Riv. dir. comm., 2001, I, p. 675.

37 Cass., 7 giugno 2000, n. 7713, in Foro it., 2001, I, c. 187.

38 Tar Puglia, 25 luglio 2003, n. 3000.

39 Cass., 7 giugno 2000, n. 7713, cit.

40 Cass., 6 febbraio 2007, n. 2546, in Resp. civ. prev., 2007, p. 1279 con nota di D. Chindemi, Danno esistenziale quale autonoma voce di danno distinta dal danno biologico e dal danno morale.

41 Cass., 15 luglio 2005, n. 15022, in Resp. civ. prev., 2006, p. 86, con nota di P. Cendon, Danno esistenziale: segreti e bugie; Cass., 9 novembre 2006, n. 23918, ivi, 2007, 276, con nota di P. Cendon, Danno esistenziale e ossessioni negazioniste.

42 E. Navarretta, Diritti inviolabili e risarcimento del danno, cit., p. 401.

43 P. Schlesinger, La ingiustizia del danno nell’illecito civile, in Jus, 1960, p. 336 ss.

44 Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972.

45 Come è noto, in precedenza, e viene precisato dalle S.U. (sent. 26972/08), la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 cost. (come ritenuto da Corte cost. n. 184/1986), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).

46 La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (sent. n. 26972/08).

47 In senso contrario, mi permetto di evidenziare come il pericolo che il danno esistenziale rappresenti una breccia per il risarcimento indiscriminato di ogni frivolezza sia uno spettro da esorcizzare. D’altronde, nessuno - a quanto consta – ha mai seriamente ritenuto che l’esistenzialismo potesse pretendere l’indennizzo di ogni frivolezza umana, di “ogni ricciolo di noia” (P. Cendon, Esistere o non esistere, in Persona e danno, II, a cura di Cendon, Milano, 2004, p. 1780). Vero è, tuttavia, che non va sminuita la lesione per i danni ad es. agli oggetti d’affezione per l’altrui condotta dolosa (dottrina maggioritaria tradizionalmente contraria alla rilevanza dell’interesse d’affezione: v. A. Ravazzoni, La riparazione del danno non patrimoniale, cit., p. 93).

48 Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972.





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