Procedimento amministrativo | Diritto di accesso
Consiglio di Stato
Sezione V
Decisione 25 febbraio 2009, n. 1115
Mediazione e conciliazione
COLLABORA
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I Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza 1115/2009, affrontano le seguenti questioni:
la distinzione tra atto meramente confermativo ed atto confermativo a carattere rinnovatorio;
la legittimità o meno del diniego opposto alla ditta classificatasi seconda in una gara di appalto di accedere agli atti riguardanti l’esecuzione del contratto di appalto stipulato dalla P.A. con l’aggiudicataria.
La Sez. V. afferma che si è in presenza di un atto meramente confermativo, inidoneo a riaprire i termini d’impugnazione, solo nei casi in cui la nuova determinazione della PA si limiti a ripetere il contenuto del precedente provvedimento, senza aggiungere alcun ulteriore supporto motivazionale e senza percorrere una rinnovata istruttoria delle circostanze ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell’istanza proposta dal richiedente.
Qualora, invece, l’Amministrazione adotti un atto di identico contenuto dispositivo di un altro precedente, ma arricchito da una puntuale motivazione prima inesistente o basato su elementi istruttori prima non considerati, si è in presenza di un atto confermativo a carattere rinnovatorio, che modifica la realtà giuridica, riaprendo i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti che ne intendano contestare la legittimità.
Nel caso di specie, il diniego impugnato non richiama affatto il precedente silenzio e la sua ipotizzabile inoppugnabilità, ma entra nel merito della richiesta di accesso e la respinge, spiegandone puntualmente le ragioni, basate sull’asserito difetto di interesse del richiedente, tenendo conto, fra l’altro, dell’apporto fornito dalla memoria prodotta dall’impresa.
È pacifico, infatti, che il provvedimento esplicito di diniego, fondato su una espressa motivazione, che richiama i risultati dell’istruttoria compiuta e della valutazione effettuata, non possa mai assumere le caratteristiche dell’atto "meramente confermativo" di un precedente silenzio con valore legalmente tipico di diniego.
In applicazione del principio, nella fattispecie de qua, è stato ritenuto che non poteva considerarsi meramente confermativo il diniego impugnato, atteso che sussistevano entrambi i requisiti (rinnovata istruttoria; arricchimento della motivazione) caratterizzanti l’atto di conferma propria e la sua netta distinzione dall’atto meramente confermativo (conferma c.d. mera od impropria).
Infine, per quanto concerne la seconda questione, è da considerare illegittimo il diniego di accesso ai documenti riguardanti l’ esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra un Comune e l’impresa aggiudicataria nel caso di istanza presentata da un’ impresa classificatasi al secondo posto nella gara di appalto che abbia giustificato la propria richiesta, indicando, puntualmente, l’interesse attuale, diretto e concreto fatto valere ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, consistente nella verifica della corretta esecuzione da parte dell’impresa aggiudicataria del contratto stipulato all’esito della procedura selettiva.
Infatti, la conoscenza dei documenti sarebbe finalizzata a dimostrare, attraverso la prova dell’inadempimento delle prestazioni contrattuali, l’originaria inadeguatezza dell’offerta vincitrice della gara. L’accertamento di questa circostanza sarebbe particolarmente utile nel giudizio amministrativo, pendente in appello, proposto dall’interessata contro gli atti di aggiudicazione del servizio.
Pertanto, viene ordinato all’amministrazione di esibire i documenti richiesti dall’impresa classificatasi al secondo posto, secondo le modalità indicate dal d.P.R. 184/2006.
(Altalex, 12 marzo 2009. Nota di Francesco Logiudice)