Avvocato | Responsabilità dell'avvocato
Corte di Appello di Firenze
Sentenza 13 - 19 gennaio 2009, n. 60
COLLABORA
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La responsabilità dell'avvocato integra una ipotesi di responsabilità contrattuale, i cui elementi costitutivi, pertanto, sono rappresentati dall'inadempimento del professionista, dal danno e dal nesso di causalità tra il primo e il secondo. Sul piano della prova, la figura in esame è da ritenersi ancora sui generis, atteso che, in considerazione della particolare fisionomia dell'obbligazione (c.d. di mezzi) che fa capo al professionista del foro, la giurisprudenza è ancora restia a considerare applicabile de plano lo schema desumibile dall'art. 1218 c.c..
La corretta definizione dell'obbligazione professionale costituisce l'oggetto della riflessione compiuta dalla Corte fiorentina. Soprattutto laddove si imputino all'avvocato comportamenti omissivi, infatti, la responsabilità professionale in tanto è configurabile, in quanto egli non abbia compiuto, oppure abbia compiuto erroneamente, uno o più atti che aveva l'obbligo giuridico di compiere e che, pertanto, costituivano parte integrante della complessa obbligazione a suo carico.
Il mancato compimento di un atto che esula dai limiti del mandato conferito all'avvocato, al contrario, non integra gli estremi dell'inadempimento e, di conseguenza, è inidoneo a fondare l'obbligo di risarcire i danni che ne siano derivati. Vale la pena sottolineare, tuttavia, che il professionista non è obbligato solo a quanto esplicitamente previsto dal mandato, ma anche alle ulteriori attività, prodromiche e/o "accessorie", che discendono dalla legge e da altre fonti normative (quali il codice deontologico, per esempio) integrative della sua obbligazione e suscettibili di fondare dei veri e propri obblighi di protezione verso il proprio cliente.
Il mandato a trattare in via stragiudiziale il risarcimento danni da sinistro stradale si esaurisce con la formulazione, da parte dell'assicuratore, di un'offerta risarcitoria. Una volta comunicata al cliente tale offerta, secondo la Corte d'Appello, l'avvocato ha completamente adempiuto la propria obbligazione. In assenza del conferimento di un successivo mandato ad litem, pertanto, egli non è tenuto a svolgere alcuna altra attività e, in particolare, non ha il dovere di compiere ulteriori atti interruttivi della prescrizione. L'eventuale successiva perdita del diritto per prescrizione, in definitiva, non è causalmente ricollegabile ad alcun inadempimento dell'avvocato, sicché non è configurabile, in simile evenienza, un'ipotesi di responsabilità professionale.
"Per accertare la responsabilità del professionista occorre allora valutare la natura dell'incarico ricevuto" e, appurato che l'originario incarico aveva ad oggetto soltanto la ricerca di documenti e la trattazione stragiudiziale del sinistro, compete al cliente "provare che l'incarico conservativo dei diritti doveva permanere anche oltre la iniziale trattativa stragiudiziale".
Il principio enunciato dalla Corte d'Appello di Firenze, in termini generali appare condivisibile o, quanto meno, in linea con gli orientamenti di legittimità, che continuano a porre la gran parte dell'onere probatorio a carico del cliente-danneggiato.
Rimane una perplessità: l'esecuzione di un incarico professionale che sia limitato alla trattazione stragiudiziale di un sinistro deve ritenersi includere, a chiusura del rapporto, un preciso obbligo di informazione a carico del professionista, espressione di quei doveri di protezione a cui si è fatto cenno, che gli imporrebbe di informare il cliente in merito alla situazione in cui versa il proprio diritto all'esito dell'attività svolta... Impostata la questione in termini di inadempimento di un simile obbligo di informazione, non siamo certi che la conclusione del giudizio sarebbe stata la stessa…
(Altalex, 16 aprile 2009. Nota di Raffaele Plenteda)