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Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico
Articolo di Luigi Viola 06.05.2009
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Pubblichiamo la sintesi della relazione tenuta dall'avv. Luigi Viola al Convegno Nazionale dal titolo "Pecunia doloris: il valore risarcitorio della persona e della sofferenza esistenziale dopo le Sezioni Unite" tenutosi presso la Sala delle Conferenze, Palazzo Marini, Camera dei Deputati il 6 maggio 2009.


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Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico quale prassi difforme dai criteri indicati dalle Sezioni Unite e conseguente incongruità delle offerte risarcitorie assicurative

di Luigi Viola

** * **

Prassi delle compagnie assicurative

Sempre più spesso le assicurazioni negano, in fase stragiudiziale, il risarcimento del danno morale, sul presupposto che sia stato espunto dal risarcimento del danno alla persona, in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite dell’11 novembre 20081; facendo leva sulla tendenziale omnicomprensività del danno biologico, soprattutto alla luce degli artt. 138-139 cod. assicurazione, si ritiene che il danno morale sia compreso in quello biologico, con la connessa limitazione ivi prevista2.

E’ davvero giuridicamente corretto l’operato delle compagnie assicurative?

Le Sezioni Unite dell’11 novembre 2008: cambia la forma, ma non la sostanza

Le Sezioni Unite hanno, per così dire, individuato una nuova trilogia risarcitoria, rispetto a quella precedente3; nella prospettiva della Suprema Corte sono risarcibili i danni non patrimoniali, derivanti:

- da reato, ex art. 185 c.p. (c.d. danno morale), tenendo presente che il danno subiettivo può riguardare anche un periodo di tempo lungo;

- da altri casi previsti da leggi ordinarie (come riservatezza4 ed irragionevole durata del processo5, ecc.);

- al di fuori dei casi determinati dalla legge (in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili), la tutela è estesa ai casi di danni non patrimoniali prodotti dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione6.

Esiste ancora il danno morale cumulabile con altri pregiudizi

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la categoria del danno morale non esiste più, tranne nel caso di reato e danno morale terminale7; per cui, il danno morale non è stato per nulla espunto, ma è stata abbattuta solo la categoria formale priva di ancoraggio normativo.

Anzi, a rigore, viene pure rafforzato8 ed esteso:

- con la considerazione che tale danno non può essere limitato ai casi di transitorietà, ma va esteso alle ipotesi di lungo periodo9; se, pertanto, il danno morale, inteso come lesione della dignità della persona umana, va riferito anche ad un periodo più lungo, allora, non solo è necessario tenerlo presente in sede liquidativa, ma altresì aumentare il quantum in considerazione della sua durata (non più solo “transeunte”);

- condividendo l’impianto generale della giurisprudenza del 200310, per cui è risarcibile tale danno laddove si configuri astrattamente un reato; se, difatti, è risarcibile il danno non patrimoniale anche in assenza di reato in concreto accertato, vuol dire che si risarcisce un danno inerente un puro sentire, rispettando a pieno la lettera dell’art. 185 c.p., nonché la ratio storica sottesa; viene non solo ricordata la risarcibilità del danno (morale) da reato, ma altresì viene confermato che si può prescindere dall’accertamento concreto dello stesso (come dire: va condiviso, in tema di danno morale, sia il profilo dell’an, che quello del quommodo).

Inoltre, la Cassazione11, dopo aver parlato dei danni da reato, si riferisce ad “altri casi previsti”, ipotizzando chiaramente un legittimo cumulo tra tale danno e lesione di altri diritti, previsti da leggi ordinarie o dalla Costituzione (purchè caratterizzati dall’inviolabilità): la Cassazione opta per il cumulo, dunque, e non per l’alternatività, in un’ottica di risarcimento integrale della persona (non vi può essere integralità, se si tralascia il “sentire”).

D’altronde, i danni non patrimoniali spiegano effetti negativi, tanto in senso soggettivo (con riferimento a soggetti colpiti dall’evento, per così dire, di rimbalzo, chiamati anche vittime secondarie) che oggettivo (con riguardo alla plurioffensività, idonea a ledere più interessi costituzionali): se, pertanto, vi è plurioffensività oggettiva, allora, più saranno gli interessi lesi meritevoli di tutela, al fine di un’integrale risarcimento (si tratterebbe di un concorso formale tra danni, impostato sulla falsariga del concorso formale di reati12).

Diversamente argomentando, si individuerebbe un vulnus al principio di integralità del risarcimento del danno13, perché si tralascerebbero lesioni, inerenti a diritti e/o interessi di rango costituzionale, pur subiti dalla vittima.

Danno morale ed artt. 138-139 Codice delle Assicurazioni14

Non è possibile far rientrare anche il danno morale nell’ambito degli artt. 138 e 13915 del Codice delle assicurazioni, perché:

- il danno morale tutela la dignità umana (ex artt. 2, 3 Cost.), diversamente dal biologico ex art. 32 Cost. (se sono lesi più interessi – c.d. plurioffensività del danno – allora, ai fini dell’integralità del risarcimento, tutti devono essere ristorati);

- il danno morale riguarda il “sentire” e non il profilo dinamico – relazionale, a cui fa riferimento il Codice delle assicurazioni, ex artt. 138 e 13916; la stessa nozione di “relazionalità” esclude che possa essere compreso un pregiudizio intimo della persona;

- il danno biologico è tendenzialmente omnicomprensivo nel senso che, se non sono vulnerati altri interessi oltre la salute, allora, è sufficiente il risarcimento del solo danno biologico, ma questo non esclude che, laddove si dia prova di altri pregiudizi subiti, se ne dovrà tener conto in sede liquidativa; il danno biologico è omnicomprensivo solo in via tendenziale, ma non assoluta;

- quando fu scritto il Codice della assicurazioni, il danno morale era sempre separato da quello biologico, con la conseguenza che non è legittimo ritenere che il legislatore del 2005 abbia fatto riferimento ad un contesto normativo - giurisprudenziale in cui il danno biologico assorbe il morale; ne segue che ritenere il danno morale assorbito nel biologico, vorrebbe dire vulnerare, non soltanto la lettera della legge17, ma anche la sua ratio ispiratrice.

In base a tali rilievi, pertanto, non è giuridicamente corretto assoggettare il danno morale alle limitazioni previste negli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni.

La giurisprudenza

D’altronde, nel senso dell’autonomia del danno morale rispetto a quello alla salute depone anche la giurisprudenza successiva alle SS.UU. che ha avuto il pregio di affermare pure che il danno morale può essere superiore a quello biologico: nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto , che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art.2 della Costituzione in relazione allo art.l della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n.190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute (Cassazione civile , sez. III, sentenza 12.12.2008 n° 2919118, pres. Marrone, est. Petti).

______________

1 Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11.11.2008 n° 26972, in Altalex Massimario, 39, 2008, con nota di VIOLA e commento di BUFFONE. Per approfondimenti VETTORI, Danno non patrimoniale e diritti inviolabili, in Obbligazioni e Contratti, 2009, 2; FRANZONI, I diritti della personalità, il danno esistenziale e la funzione della responsabilità civile, in Contratto e Impr., 2009, 1; FRANZONI, Il danno non patrimoniale del diritto vivente, in Il Corriere Giuridico, 2009, 1; VIOLA, Danni da morte e da lesioni alla persona, Cedam, 2009; BILOTTA, I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le S.U. del 2008, in La Responsabilità Civile, 2009, 01; BUSNELLI, Le sezioni unite e il danno non patrimoniale, in Riv. Dir. Civ., 2009, 1; CENDON, Danno esistenziale e Sezioni Unite: “Ha da passà 'a nuttata"; CESARI, Il risarcimento del nuovo danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali; CASSANO (a cura di), Il danno alla persona, Cedam, 2006.

2 L’art. 138 cod. assicurazioni, al comma 3 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità), afferma che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”; vi è, quindi, un limite risarcitorio del 30% rispetto alle tabelle uniche nazionali, non ancora predisposte.

L’art. 139 cod assicurazioni, al comma 3 (Danno biologico per lesioni di lieve entità), recita “L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”; il quantum debeatur sarebbe limitato ad un massimo di un quinto.

3 Riferita al cumulo tra danno morale, biologico ed esistenziale (Cassazione civile 8827/2003 e Corte Costituzionale 233/2003).

4 Il riferimento va individuato nel d.lgs. 196/2003 e non alla legge 675/1996, come erroneamente indicato dalla Corte.

5 Il riferimento è alla c.d. Legge Pinto (L. 89/2001).

6 Caratterizzati da serietà e gravità.

7 Tale figura è stata usata per risolvere, almeno in parte, l’annoso problema del c.d. danno tanatologico.

8 Secondo CASTRONOVO, Danno esistenziale: il lungo addio,in Danno e Resp., 2009, 1, 5: “il danno morale, nel quale si identificava il danno non patrimoniale nell'intenzione del legislatore e nella lettura tradizionale dell'art. 2059 c.c., rimane quello che è sempre stato, ma il suo ambito di rilevanza viepiù risulta accresciuto quanto più numerosi sono divenuti e probabilmente diverranno i casi in cui la legge lo dichiara risarcibile. Con la precisazione che, transeunte o no, nei limiti di tali "casi determinati dalla legge" esso è comunque risarcibile, dovendosi trarre dalla sua gravità soltanto argomento circa il quantum, non circa l'an, che non è in questione”.

9 Affermano letteralmente le Sezioni Unite (26972/2098): “la limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo”.

10 Cassazione civile 8827/2003 e Corte Costituzionale 233/2003.

11 Cassazione civile, Sezioni Unite, 26972/2008, già cit.

12 Per approfondimenti su questo tema, sia consentito il rinvio a VIOLA, Concorso apparente e formale tra i danni nella responsabilità civile.

13 Si ricorda che Cassazione civile, Sezioni Unite, 26972/2008, ha affermato “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre”.

14 D.lgs. 209/2005.

15 Con le connesse limitazioni; si rinvia alla nota n. 2.

16 D.lgs. 209/2005.

17 Come visto, con riferimento alla nozione di “relazionalità”.

18 In Altalex Massimario, 1, 2009.





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