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Sulla responsabilità genitoriale ex art. 2048 cod. civ.
Cassazione civile , sez. III, sentenza 22.04.2009 n° 9556
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Deve ritenersi presunta la culpa in educando dei genitori qualora il fatto illecito commesso dal figlio minore sia di tale gravità da rendere evidente la sua incapacità di percepire il disvalore della propria condotta.

La Corte di Cassazione conferma il ben noto principio per cui i genitori di un figlio minorenne con essi convivente possono sottrarsi alla responsabilità ex art. 2048 cod. civ. solo nel caso in cui dimostrino l’assenza di una loro culpa in educando e in vigilando, con la precisazione, però, che in talune fattispecie è possibile ritenere in re ipsa la culpa in educando e pertanto non è sufficiente limitarsi ad una allegazione generica bensì è necessario fornire una prova specifica e rigorosa sulla correttezza dell’educazione impartita.

Il caso di specie riguardava un sinistro stradale in cui un ragazzo aveva perso la vita a seguito dello scontro con un ciclomotore condotto da un minorenne, poi sopravvissuto.

I genitori e i fratelli del ragazzo deceduto avevano citato in giudizio il conducente del ciclomotore ed i suoi genitori per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro e sia nel primo che nel secondo grado del giudizio i genitori convenuti erano stati condannati ai sensi dell’art. 2048 cod. civ..

Veniva dunque proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza argomentando, tra l’altro, che alcuni dei capitoli di prova dedotti non erano stati ammessi in sede d’appello nonostante essi fossero determinanti, a dire dei ricorrenti, per provare il loro adempimento agli obblighi ex art. 147 cod. civ. (obbligo di mantenimento, istruzione, educazione della prole alla luce delle capacità, dell’inclinazione naturale e dell’aspirazione dei figli). Essi rilevavano inoltre che loro figlio, al momento del sinistro, era quasi diciottenne e che dunque lui soltanto avrebbe dovuto rispondere dei danni cagionati.

Innanzitutto la Corte precisa che la circostanza che il figlio fosse quasi maggiorenne non vale ad escludere la responsabilità dei genitori conviventi, posto che l’art. 2048 c.c. si riferisce al figlio comunque minorenne, verso il quale gli obblighi di cui all’art. 147 c.c. sono da considerarsi inderogabili e diretti a formare una personalità equilibrata e consapevole nelle relazioni interpersonali.

I giudici di legittimità, inoltre, ritengono che la valutazione di inammissibilità e di inidoneità dei capitoli di prova dedotti fosse stata analiticamente motivata dai giudici dell’appello, in quanto dalle circostanze del sinistro emergeva palesemente l’omessa vigilanza sul figlio a fini educativi da parte dei genitori. Lo stato di immaturità del figlio, infatti, secondo i giudici di appello e quelli di legittimità, poteva desumersi anche dalle stesse modalità di svolgimento del fatto, essendo pacifico in causa che il minore non indossasse il casco al momento del sinistro e che avesse già maturato una certa dimestichezza nella conduzione dei veicoli, pur essendo molto giovane. Tali circostanze sono state quindi ritenute da sole decisive al fine di giudicare sussistente una colpa dei genitori nell’educazione del figlio e pertanto, a fronte di ciò, essi avrebbero dovuto fornire una prova rigorosa ed articolata sull’efficacia del loro impegno educativo, cosa che non era avvenuta.

La difesa dei genitori aveva anche evidenziato come il figlio avesse già avuto esperienze lavorative presso un fabbro e una autocarrozzeria ma tale circostanza non viene ritenuta comunque sufficiente ad escludere una loro responsabilità, poichè il fatto che il figlio fosse già stato avviato ad un mestiere, se può valere ad escludere la presunzione di culpa in vigilando, non è comunque idonea a fornire la prova liberatoria della presunzione della culpa in educando, per la quale serve un’allegazione esaustiva sull’impartizione di una educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione del figlio in rapporto al suo ambiente, alla sua personalità, alle sue abitudini (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 11/08/1997, n. 7459).

(Altalex, 8 giugno 2009. Nota di Federico Repetti)



| Federico Repetti | responsabilità genitoriale |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 22 aprile 2009, n. 9556

Massima e Testo Integrale





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