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Danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi per l'anno 2009
Decreto Ministero Sviluppo economico 19.06.2009, G.U. 09.07.2009
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Aggiornati per l'anno 2009 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005).

I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 giugno 2009, sono così stabiliti:

  • Euro 728,16 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità;
  • Euro 42,48 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.

(Altalex, 21 luglio 2009. Confronta la tabella del danno biologico di lieve entità con i valori aggiornati al presente provvedimento. Si segnala altresì il servizio "Calcola il danno biologico)



| danno biologico | lieve entità |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 19 giugno 2009

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (09A07732)

(GU n. 157 del 9-7-2009)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo sono aggiornati annualmente con decreto dei Ministro delle Attivita' produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall' ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 119 del 25 maggio 2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 24 giugno 2008, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2008;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 24 giugno 2008, applicando la maggiorazione dell'1,0% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2009, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 24 giugno 2008, sono aggiornati nelle seguenti misure:

settecentoventotto euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);

quarantadue euro e quarantotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro : Scajola





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