CORTE COSTITUZIONALE
COMUNICATO 7 OTTOBRE 2009
La Corte costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma.
Vedi il testo integrale della sentenza.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
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PUNTO&LEXLa Cassazione, con sentenza n. 30033 depositata lo scorso 29 luglio, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale... E' stata immediatamente pubblicata, come supplemento ordinario n. 171 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010,... Il Consiglio nazionale forense ha diffuso ieri, 28 luglio, via mail, una circolare indirizzata ai Presidenti dei consigli... E' stata annullata, con rinvio, da parte dei giudici di legittimità - sentenza n. 29936 del 29 luglio... |
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La decisione giunge a cinque anni di distanza dalla declaratoria di incostituzionalità del precedente lodo Schifani che fu censurato per la sua portata generale (per tutti i reati e in qualsiasi momento siano commessi) automatica (per la semplice coincidenza di imputato e titolare dell’alta carica) ed indeterminata (nel caso di reiterazione degli incarichi).
Con il c.d. lodo Alfano, il Legislatore dava una risposta alle incongruenze sollevate dalla Consulta, ma il meccanismo congegnato non è risultato nuovamente conforme al dettato costituzionale.
Nelle ordinanze di rimessione sollevate, la ratio legis della tutela è ravvisata nella serenità dello svolgimento della funzione pubblica assegnata alle più alte cariche dello Stato.
Nell’ottica della salvaguardia dei poteri pubblici si giustifica il sacrificio del principio di uguaglianza, sub specie di disparità di trattamento di fronte alla legge, ed in particolare alla legge penale, di colui che riveste un’ alta carica dello Stato rispetto al singolo cittadino (cd. principio primus inter pares)?
Per la verità, il Giudice delle Leggi ritiene di dare risposta negativa, affermando che la scelta del Legislatore ordinario (relativamente al c.d. lodo Alfano) non pare improntata ai canoni di ragionevolezza per violazione dell’art. 138 e dell’art. 3 della Costituzione:
(Altalex, 8 ottobre 2009. Nota di Luigi Viola. Vedi anche il video commento di Raffaele Plenteda)