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Non integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice la condotta di chi dona ai figli beni pignorati, nel caso in cui la trascrizione della donazione sia avvenuta prima di quella del pignoramento. Ciò in quanto, dal punto di vista tecnico, siffatto comportamento non ostacola il regolare e tempestivo svolgimento della procedura esecutiva, posto che la stessa, nonostante sia stata notificata al debitore, non si è ancora perfezionata.
(*) Riferimenti normativi: artt. 2693; 2913 e seguenti, c.c..
(Fonte: Altalex Massimario 37/2009)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 19 maggio - 28 settembre 2009, n. 38099
(Presidente Lattanzi - Relatore Milo)
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza 3/6/2008, confermava la pronuncia di condanna 23/10/2007 emessa dal Tribunale di Gela nei confronti di E. P., dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 388/3° c.p., perché, dopo la notifica, in data 13/10/2001, dell'atto di pignoramento immobiliare del locale sito in via X. n. ** di Gela, aveva donato detto bene al figlio A., con atto notarile del 19/10/2001. Il Giudice distrettuale, pur rilevando che il pignoramento, promosso dal fratello Giulio Cesare dell'imputato per il recupero di un credito per prestazioni professionali, non era stato trascritto prima dell'atto di donazione dell'immobile, riteneva sussistente il reato, perché comunque si era creato un ostacolo al regolare e tempestivo espletamento della procedura esecutiva.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 388/3° c.p., sotto il profilo che la donazione dell'immobile di cui si discute era assolutamente inidonea a sottrarre il bene al pignoramento, considerato che, a norma dell'art. 2913 c.c., non poteva avere effetto in pregiudizio del creditore pignorante.
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che assume importanza centrale quanto, in punto di fatto, accertato in sede di merito; l'atto di pignoramento immobiliare, il c.d. “libello”, risulta essere stato notificato al debitore il 13/10/2001, senza essere, però, trascritto; l'atto di donazione dell'immobile è del successivo giorno 19 e risulta essere stato tempestivamente trascritto.
Alla luce di tale realtà fattuale, devono trarsi le conclusioni in diritto che seguono.
Ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume un'importanza determinante per dare vita al vincolo d'indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Proprio perché l'essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d'indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione (cfr. art. 2693 c.c. in relazione agli art. 2913 e ss. c.c.).
Ciò posto, non può ritenersi che l'immobile donato dall'imputato-debitore al proprio figlio sia stato sottratto al pignoramento, in quanto tale atto introduttivo dell'esecuzione forzata, al momento della donazione, non era stato ancora perfezionato (cfr., in senso conforme, Cass. sez. VI 6/5/2008 n. 35854).
La condotta ascritta all'imputato non può, d'altra parte, inquadrarsi neppure nel primo comma dell'art. 388 c.p., che punisce colui che compie sui propri beni atti simulati o fraudolenti, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, nozione nella quale deve farsi rientrare anche il decreto ingiuntivo esecutivo che a quella è assimilabile e che, nel caso in esame, costituisce il titolo in forza del quale fu attivata la procedura di esecuzione forzata. Difetta, infatti, nella condotta del prevenuto la modalità simulatoria o fraudolenta del fatto tipico.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
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