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Licenziamento, minacce, datore di lavoro, lavoratore, legittimità
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 29.09.2009 n° 20844
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E’ legittimo il licenziamento del dipendente che ha rivolto frasi minacciose, riportate nella lettera di contestazione, al capo dell’azienda. (1)

N.d.r.: La Corte ha confermato la decisione del giudice di merito sulla base del principio che spetta esclusivamente a questi individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo in casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

(*) Riferimenti normativi: art. 116 c.p.c..
(1) Si veda il focus di L. Viola: Il licenziamento nella casistica giurisprudenziale recente.

(Fonte: Altalex Massimario 39/2009)



| licenziamento | minaccia | datore di lavoro | lavoratore |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 8 luglio - 29 settembre 2009, n. 20844

(Presidente Ianniruberto - Relatore Vidimi)

Svolgimento del processo

Con atto depositato in data 24 luglio 2004, V. A. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva rigettato il suo ricorso volto a fare dichiarare la nullità o l'inefficacia del licenziamento intimatogli in data 5 ottobre 1994 da parte del suo datore di lavoro, con la reintegra nel posto di lavoro e tutte le conseguenze di legge.

Dopo la costituzione della s.p.a. O. M., la Corte d'appello di Bari con sentenza del 14 giugno 2005 rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava che era rimasto provato, a seguito delle risultanze istruttorie e specificamente delle deposizioni dei testi L. e T., che l'A. il giorno 19 settembre 1994 si era recato presso l'azienda della società ed aveva rivolto frasi minacciose, riportate nella lettera di contestazione, al titolare della impresa, D. M..

Avverso tale sentenza V. A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. O. M..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove lamentando l'infondatezza e la pretestuosità della motivazione addotta dalla società Ing. O. M. a fondamento del disposto licenziamento in quanto il giorno 19 settembre 1994 non solo non si era recato presso la sede aziendale ma soprattutto non era mai andato nell'ufficio del legale rappresentante pro-tempore di quest'ultima, dott. D. M., al quale non aveva rivolto le frasi che gli erano state contestate. Il giudice d'appello, pertanto, nel ritenere legittimo il licenziamento non aveva fatto un buon governo delle risultanze processuali avendo deciso sulla base di una supposta attendibilità di alcuni testi (L. V. e T. M.) e di una altrettanto supposta inattendibilità di altri testi (M. R., A. A. e A. D.).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia nonché vizio di motivazione ancora in tema di valutazione delle prove, addebitando al giudice d'appello di non avere accolto la sua richiesta di informativa all'ufficio di collocamento volta ad accertare se il teste L. risultasse dipendente di una delle imprese facenti capo alla “s.p.a. Ing. O. M.”, accertamento necessario al fine di valutare l'attendibilità del suddetto teste. In altri termini dapprima non si era consentito alla difesa di dare sfogo alla richiesta di informativa e poi si era addossato ad esso ricorrente la mancata prova del suo assunto. Per concludere, il giudizio di attendibilità dei testi non era avvenuto mediante un rigoroso vaglio critico delle singole deposizioni da operarsi in modo incrociato sulla base di elementi soggettivi ed oggettivi propri di ciascuna deposizione. I due motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente per essere l'oggetto delle censure questioni tra loro strettamente connesse - vanno rigettati perché privi di fondamento.

Questa Corte ha affermato costantemente che allorquando con il ricorso per cassazione venga prospettato un vizio di motivazione della sentenza, il ricorrente - a fronte di una denunziata insufficiente spiegazione logica relativa all'apprezzamento, operato dal giudice di merito, dei fatti della controversia o delle prove - non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa - pur se essa sia supportata dalla possibilità o dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale - essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile, atteso che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., dovendo incidere su un fatto “decisivo del giudizio”, legittima il ricorso per cassazione unicamente per vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e non certo per consentire alla S.C., quale giudice di sola legittimità, di scegliere sulla base di criteri possibilistici o probabilistici tra due prospettazioni, ambedue logiche ma nello stesso tempo alternative (cfr. tra le altre: Cass. 9 gennaio 2009 n. 261). E nella stessa direzione argomentativa va anche segnalato l'assunto, pure esso più volte ripetuto da giudici di legittimità, che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Ne consegue che detti vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove, dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (cfr. ex plurimis: Cass. 6 marzo 2008 n. 6064).

Alla stregua dei suddetti principi la impugnata sentenza si sottrae ad ogni critica perché il giudice d'appello - dopo avere valutato attentamente le deposizioni dei testi escussi e spiegato le ragioni che facevano ritenere attendibili le deposizioni dei testi L. e T. e dopo avere tenuto conto anche di quanto riferito dal titolare della impresa M. - ha ritenuto raggiunta la prova che l'A. aveva pronunziato parole offensive e minacciose nei riguardi di D. M., capaci per la loro gravità di legittimare il licenziamento.

Per concludere il ricorso va rigettato perché la sentenza impugnata, per essere congruamente motivata, priva di salti logici e per avere fatto corretta applicazione di principi rispondenti ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, non è assoggettabile ad alcuna delle censure che le sono state mosse.

Il ricorrente, rimasto soccombente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione ed agli onorari difensivi, liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 12,00, oltre euro 2.500,00 per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali.





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