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Concordato fallimentare: sulla legittimazione a richiedere il credito IVA
Commissione Tributaria Regionale Roma, sez. VII, sentenza 06.07.2009 n° 98
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II concordato fallimentare, con accollo dei relativi impegni da parte di un terzo assuntore e dietro cessione al medesimo dì tutte le attività, secondo le previsioni degli artt. 124 e segg. del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, integra una scelta convenzionale, con l'avallo degli organi del fallimento e poi l'omologazione del tribunale, basata sul presupposto dell'insufficienza di quelle attività all'integrale tacitazione dei creditori chirografari, e giustificata da una valutazione di opportunità e convenienza di un pagamento percentuale garantito rispetto alla liquidazione concorsuale delle attività medesime. Detta cessione, per sua natura globale, in difetto di espressa eccezione nei patti concordatari, non può non riguardare anche gli eventuali diritti restitutori, che discendano da pagamenti indebitamente effettuati con prelievo dalle attività fallimentari, essendo tali diritti componenti del complesso patrimoniale ceduto.

Sussiste dunque "l'idoneità del concordato ad attribuire la titolarità del diritto di ripetizione (ove esistente) alle assuntrici, con esclusione della fallita tornata in bonis, e la connessa legittimazione delle assuntrici medesime a far valere".

Conforme: “Il terzo assuntore nel concordato con cessione delle attività fallimentari ha diritto, con la sentenza di omologazione, a tutti i beni compresi nel patrimonio del fallito (nella specie: si trattava degli interessi per un credito di rimborso d'imposta incassato dal curatore, pagati, con autorizzazione del giudice delegato, all'assuntore dopo l'omologazione” (Cass. civ., 02/04/1985, n. 2251).

La Commissione tributaria regionale di Roma, nel ribadire il suindicato principio, ha riconosciuto la legittimazione della società assuntrice di un concordato fallimentare a richiedere il credito IVA vantato dalla società fallita, seppur tale società sia tornata in bonis a seguito della chiusura del fallimento. I giudici di secondo grado hanno altresì riconosciuto alla società creditrice l’attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la specifica previsione di cui all’art. 1283 c.c ., fino all'introduzione del Decreto Legge n. 223 del 04/07/2006, art. 37 (convertito dalla L. 248 del 4/8/2006). L’art. 37, comma 50, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, con effetto dal 04 luglio 2006, ha infatti stabilito che: “Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile”.

(Altalex, 2 novembre 2009. Nota di Daniela Di Gravio)



| concordato fallimentare | Daniela Di Gravio |

Commissione Tributaria Regionale

Roma

Sezione VII

Sentenza 6 luglio 2009, n. 98

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

****

sull'appello n° 8048/08

depositato il 16/12/2008

avverso la sentenza n° 220/40/2008

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 6

controparti:

- COBAS S.R.L., VIA SEBINO 32 00100 ROMA RM

difeso da: AVV. MASSIMO GIULIANO

- SOC. EUROPA 93 SAS IN LIQUIDAZIONE

FRAZ. PATERNO VIA CIRCONVALLAZIONE 67051 AVEZZANO AQ

difeso da: AVV. MASSIMO GIULIANO

Atti Impugnati­

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IVA 1991

FATTO

In data 28/04/05 l'Europa 93 S.a.s. in liquidazione e la Co.ba.s. s.r.l. proponevano ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 6 maturato sull'istanza di rimborso del credito IVA (pari a Lire 75.000.000) richiesto dalla Co.ba.s. Sas per l'anno l991 e successivamente ceduto, in sede di concordato fallimentare, all'Europa 93 S.r.l.

In data 13/05/05 i ricorrenti, nei termini, depositavano il ricorso pressa la Segreteria della CTP.

Premesso che:

- con dichiarazione annuale IVA 1991 la Co.ba.s. Srl avanzava formale richiesta di rimborso dell'imposta per l'importo di Lire 75.000.000;

- con sentenza del 16/07/1993, emessa dal Tribunale di Avezzano, veniva dichiarato il fallimento della Co.ba.s. Srl;

- con istanza depositata in data 0l/09/1993 presso il II° Ufficio IVA di Roma il curatore del fallimento Co.ba.s. Srl reiterava la richiesta di rimborso del predetto credito I.V.A.;

- in data 04/10/1995 il Tribunale di Avezzano omologava la proposta di concordato fallimentare presentata in data 10/02/1995 dalla Co.ba.s. Srl con la quale la Società offriva ai creditori "il pagamento integrale delle spese di procedura, compenso del curatore e dei crediti privilegiati, nonché il pagamento in misura del 70% dei chirografari ammessi in tre rate, con assunzione del concordato da parte dell'Europa 93 Sas" alla quale venivano trasferite "tutte le attività acquisite e tutte le azioni di revocatoria, di recupero, simulazione ed altro, sotto la condizione del concordato";

- in data 02/04/2002 il Giudice delegato al fallimento Co.ba.s. Srl accertava l'esecuzione del concordato;

- con A.R. del 14/03/03 l'Europa 93 Sas, nella qualità di assuntrice del concordato fallimentare Co.ba.s. Srl reiterava all'Ufficio Roma 6 l'istanza di rimborso del credito IVA e in data 24/02/05 depositava una nuova istanza di sollecito,

tutto ciò premesso, in assenza di risposte dall'Ufficio, le parti ricorrevano chiedendo:

in via preliminare l'ammissione del ricorso e l'accertamento del silenzio rifiuto dell’Ufficio formatasi sull'istanza di rimborso dell'IVA versata presentata nel 1991 dalla Co.ba.s. Srl;

in via principale e nel merito

1.l’accertamento del diritto della Co.ba.s Srl alla restituzione del credito IVA anno 1991 (pari a Lire 75.000.000) e la condanna dell'A.F. convenuta al pagamento in favore della Europa 93 Sas in liquidazione, assuntrice del concordato fallimentare Co.ba.s., della predetta somma, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

2.l'accertamento e la condanna dell’A.F. al pagamento degli interessi anatocistici a decorrere dal giorno della domanda giudiziale al soddisfo;

3.con condanna alla rivalutazione monetaria ex art. 1224 in considerazione del ritardato pagamento tenuto conto dell'attività svolta da una società commerciale;

- in via subordinata e nel merito l'accertamento del diritto della Co.ba.s. Sri alla restituzione del credito IVA anno 1991 e la condanna dell'A.F. convenuta al pagamento in favore della stessa della predetta somma oltre agli interessi legali, interessi anatocistici, con condanna alla rivalutazione monetaria ex art. 1224.

Con vittoria di spese e compensi. Chiedevano la trattazione in pubblica udienza.

In data 31/10/2005 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 6 si costituiva in giudizio e presentava le proprie controdeduzioni (n.d.r. in risposta alla sola Europa 93) nelle quali osservava preliminarmente:

- la mancanza di legittimazione attiva dell'Europa 93 Srl in quanto, come risulta dalla Circolare n. 223 del 28/10/1988 della D.G. Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, il cedente rimane il debitore principale e l'unico soggetto legittimato ad avere rapporti con l’'A.F. ed a chiedere il pagamento del rimborso da parte dell'Ufficio competente;

- la mancata presentazione agli uffici dell'A.F. di alcuna istanza di sollecito al pagamento del rimborso in data 24/02/2005.

Nel merito l'Ufficio faceva presente che con nota n. 03/35434 (n.d.r. tale documento non è allegato agli atti) in data 28/04/03, a seguito del sollecito inoltrato dal ricorrente il 14/03/03 aveva fatto richiesta della documentazione necessaria ad accertare la spettanza del credito chiesto a rimborso dalla Co.ba.s. Sri senza avere alcun riscontro da parte dell'interessato.

Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, la conferma dell'operato dell'Ufficio e la condanna della parte ricorrente al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio.

In data 05/06/08 Europa 93 Sas e Co.ba.s. Srl depositavano presso la segreteria della CTP documenti aggiuntivi attinenti il credito IVA richiesto a rimborso.

In data 26/06/08, la CTP di Roma, Sez. 40, emetteva la sentenza n. 220/40/08, depositata presso la segreteria il 26/09/08 con la quale accoglieva il ricorso ritenendo infondata la tesi dell'Ufficio secondo cui i rapporti possono essere intrattenuti solo con la società cedente richiamando in proposito la sentenza n. 15568 dell' 11/12/2000 della Corte di Cassazione nella quale si stabilisce l'idoneità del concordato fallimentare ad attribuire all'assuntrice la titolarità del diritto vantato dalla fallita nei confronti dell'Erario. Condannava l'Ufficio al pagamento di Euro 1000,00 per spese di lite.

In data 24/10/08 Europa 93 Sas e Co.ba.s. Srl notificavano la sentenza di cui sopra all'Agenzia delle Entrate-Roma 6 depositandola alla CTP in data 04/11/08.

In data 09/12/08 l'Ufficio presentava, nei termini, ricorso avverso tale sentenza notificandolo ad entrambe le controparti. In data 16/12/08 copia dell'appello veniva depositata presso la segreteria sia della CTR che della CTP. L'appellante eccepiva preliminarmente la nullità della sentenza di primo grado per mancanza e/o carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 546/92. Nel merito ribadiva la legittimità del proprio operato sostenendo l'infondatezza del ricorso prima e della sentenza dopo per mancanza di legittimazione del cessionario del credito (Europa 93) a chiederne il rimborso. Chiedeva la totale riforma della sentenza emessa dalla CTP anche in ordine al pagamento delle spese di giudizio e l'accoglimento dell' atto di appello. Con vittoria di spese ed onorari. Chiedeva la discussione in pubblica udienza.

In data 29/01/09 Europa 93 Sas e Co.ba.s Srl si costituivano in giudizio e presentavano, separatamente, le proprie controdeduzioni il cui contenuto è però identico per la parte descritta di seguito. Le appellate, riassunte brevemente le fasi e le motivazioni che hanno portato al giudizio di primo grado, osservavano che oggetto delle contestazioni dell'Ufficio non fosse mai stato, né in primo grado né in appello, l'an ed il quantum delle loro pretese ma solo la cessione del credito IVA di cui si discorre all'Europa 93; in proposito le Società ribadivano di aver regolarmente avanzato entrambe la richiesta di rimborso del suddetto credito all'Ufficio competente (Co.ba.s. prima e Europa 93 successivamente all'assunzione del concordato) cui ha fatto seguito il ricorso congiunto delle Società per silenzio rifiuto dell'A.F.

Le Società precisavano anche la mancata impugnazione e contestazione in appello da parte dell'Ufficio della parte della sentenza in cui si condanna l'Ufficio stesso al pagamento degli interessi legali, anatocistici e alla rivalutazione monetaria, ribadendo il proprio diritto alla percezione degli stessi.

Chiedevano il rigetto dell'appello dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 6 e la conferma della sentenza di primo grado con cui si accoglieva il ricorso presentato da Europa 93. Con vittoria di spese competenze e onorari.

Inoltre, Europa 93 Sas allegava alle proprie controdeduzioni copia della ricevuta di deposito dell'istanza di sollecito al rimborso del 24/02/05 la cui esistenza era stata contestata dall'Ufficio e copia della delibera di messa in liquidazione della Europa 93.

La Co.ba.s. Srl, invece, assieme alle controdeduzioni, presentava appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello spiegato con il quale chiedeva, in caso di accoglimento delle doglianze dell'Ufficio appellante, e quindi di rigetto delle domande articolate da Europa 93, l'accertamento del proprio diritto a richiedere all'A.F. il credito IVA in quanto mai trasferito alla società assuntrice, nonché la condanna dell'Ufficio all'ulteriore pagamento degli interessi anatocistici e della rivalutazione monetaria.

In data 06/02/09 le Società presentavano istanza di fissazione udienza depositandola presso la CTR.

Nel dibattito sono presenti entrambi le Parti.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene necessario esaminare l'eccezione dell'Ufficio circa la nullità della sentenza di primo grado per mancanza e/o carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 546/1992.

In proposito, la Corte di Cassazione, Sezioni V, con sentenza n. 3547 del 12/03/2002 ha stabilito che "la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorché rendono impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. "

Nel caso de quo questo Collegio, pur concordando con l'appellante nel riscontrare un'esposizione estremamente sintetica sia dei fatti del processo sia dei motivi in fatto ed in diritto che hanno condotto i Giudici di Primo Grado al dispositivo, non ritiene comunque fondata l'eccezione di nullità considerando gli elementi contenuti nella sentenza sufficienti a comprendere e motivare la soluzione adottata dai Giudici secondo quanto disposto dalla citata sentenza della Cass. e nel rispetto del principio costituzionale, secondo cui "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (art. 111 della Cost.).

Ciò premesso, il Collegio passa ad esaminare il merito del processo tributario.

In proposito l'Ufficio appellante sostiene la mancanza di legittimazione della Società Europa 93 a richiedere all'A.F. il rimborso del credito Iva già richiesto dalla Cobas e ad essa ceduta in qualità di assuntrice del concordato fallimentare. Per questo motivo l'Ufficio chiede la riforma della sentenza di primo grado con cui i Giudici della CTP hanno invece riconosciuto all'Europa 93, in forza del concordato, il diritto di vantare nei confronti dell'Erario il credito Iva della Cobas.

Orbene, questo Collegio esaminati gli atti ed i contenuti dell'appello, rileva preliminarmente, come sottolineato dalle Società appellate, che l'Ufficio non ha mai contestato l'an ed il quantum delle loro pretese riconoscendo quindi l'esistenza del diritto della Cobas a1 rimborso del credito Iva per l'anno 1991.

Riguardo la legittimazione dell'Europa 93 a chiedere il rimborso in qualità di assuntrice del concordato, questo Collegio non può che confermare quanto disposto dalla sentenza della CTP. Infatti, secondo quanto disposto, per un caso similare, dalla Corte di Cass, Sez. V, con sentenza n. 15568 del 11/12/2000 "II concordato fallimentare, con accollo dei relativi impegni da parte di un terzo assuntore e dietro cessione al medesimo dì tutte le attività, secondo le previsioni degli artt. 124 e segg. del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, integra una scelta convenzionale, con l'avallo degli organi del fallimento e poi l'omologazione del tribunale, basata sul presupposto dell'insufficienza di quelle attività all'integrale tacitazione dei creditori chirografari, e giustificata da una valutazione di opportunità e convenienza di un pagamento percentuale garantito rispetto alla liquidazione concorsuale delle attività medesime. Detta cessione, per sua natura globale, in difetto di espressa eccezione nei patti concordatari, non può non riguardare anche gli eventuali diritti restitutori, che discendano da pagamenti indebitamente effettuati con prelievo dalle attività fallimentari, essendo tali diritti componenti del complesso patrimoniale ceduto ".

Su tali basi la stessa Corte stabiliva "l'idoneità del concordato ad attribuire la titolarità del diritto di ripetizione (ove esistente) alle assuntrici, con esclusione della fallita tornata in bonis, e la connessa legittimazione delle assuntrici medesime a far valere ".

"A fortiori ", sempre riguardo la legittimazione dell'Europa 93, l'Ufficio citava la Circolare n. 223 del 28/10/1988, emanata dalla D.G. delle Tasse a II.II. s/Affari, precisando che il cedente "rimane il debitore principale e l'unico soggetto legittimato a vantare eventuali crediti nei confronti dell'Ufficio". In relazione a tale documento, questo Collegio ritiene opportuno sottolineare che, in realtà, la citata circolare precisa unicamente che il cedente rimane solidalmente responsabile con il cessionario nel caso il rimborso non fosse dovuto. Nulla dice in merito alla legittimazione attiva del cessionario. D'altro canto se è stata legislativamente riconosciuta la cessione dei crediti fiscali ne discende che il cessionario subentra "ex lege" in tutti i diritti ed obblighi del cedente; sola se qualche diritto non fosse stato riconosciuto al cessionario il Legislatore l'avrebbe previsto "UBI LEX VOLUIT DIXIT UBI NOLUIT TACUIT”.

Orbene, nel caso de quo, questo Collegio, sulla base di quanto sopra, ritiene infondate le pretese dell'Ufficio appellante riconoscendo la qualità di assuntrice dei concordato dell'Europa 93 idonea a legittimare fa stessa ad ottenere il rimborso del credito IVA vantato dalla Cobas verso l'Erario, nonché al pagamento degli interessi legali, degli interessi anatocistici dalla data della richiesta fino all'introduzione del Decreto Legge n. 223 del 04/07/2006, art. 37 (convertito dalla L. 248 del 4/8/2006).

Il Collegio respinge dunque l'appello e ritiene sussistano validi motivi, ai sensi dell'art. 15 dei D.Lgs. 546/1992, per condannare l'Ufficio al pagamento di Euro 2.000 per spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

IL Collegio rigetta l’appello come in motivazione e condanna l’Ufficio al pagamento di Euro 2.000,00 per spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Camera di Consiglio a Roma il 06/07/2009.

IL RELATORE IL PRESIDENTE

(Dott. Giulio Marinelli)

(Dott. Fausto De Santis)





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Libro di Domenico Chindemi, segnalazione del 30.11.2009

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