SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENBALE
Sentenza 2 - 22 ottobre 2009, n. 40727
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 2 maggio 2006, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Tempio Pausania, in data 15 novembre 2005, riduceva ad anni uno e mesi otto di reclusione la pena inflitta a T.L. per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza privata e ricettazione.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza dell'elemento oggettivo di ciascun reato, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, provvedendo soltanto a ridurre la pena inflitta per riportarla ad equità.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:
1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza dei presupposti della condotta punibile per il reato di cui all'art. 672 c.p e vizio della motivazione sul punto;
2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al reato di violenza privata di cui al capo b);
3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza dei presupposti della condotta punibile per il reato di cui all'art. 648 c.p e vizio della motivazione sul punto.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
Per quanto riguarda il primo motivo, in punto di configurabilità dei presupposti di cui all'art. 572 c.p., la questione è manifestamente infondata. Non v'è dubbio, infatti, che la tutela apprestata dalla norma penale si estenda anche alla famiglia di fatto. Secondo l'insegnamento di questa Corte: "ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 20647 del 29/01/2008 Cc. (dep. 22/05/2008) Rv. 239726; Sez. 6, Sentenza n. 21329 del 24/01/2007 Ud. (dep. 31/05/2007) Rv. 236757; nel senso che sia sufficiente solo la stabilità del rapporto: Sez. 3, Sentenza n. 44262 del 08/11/2005 Ud. (dep. 05/12/2005) Rv. 232904).
Per quanto riguarda le questioni dedotte con il secondo ed il terzo motivo, con le quali si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dai Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, nè tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito. E' il caso di aggiungere che la sentenza di secondo grado va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, pronunciata in prime curo, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato, in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza del pieno coinvolgimento dell'imputato nella commissione del reato ritenuto a suo carico.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2009.
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COLLABORA
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Prosegue il cammino giurisprudenziale di equiparazione della convivenza more uxorio alla famiglia legittima fondata sul matrimonio ex art. 29 Costituzione.
In questo senso si è pronunciatala Cassazione che, con sentenza n. 40727 del 22 ottobre 2009, ha ritenuto integrato l’elemento oggettivo del reato ex art. 572 c.p. – maltrattamenti in famiglia - in relazione alla condotta aggressiva tenuta dal convivente nei confronti della compagna.
La pronuncia trae spunto da caso del sig. T.L. che, condannato dal GUP di Tempio Pausania per il reato in parola, violenza privata e ricettazione, adivala Corte d’Appello di Cagliari impugnando detta sentenza.
Il T.L. proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione i presupposti della condotta punibile ex artt. 572 e 648 c.p., nonché vizio di motivazione per contraddittoria e manifesta illogicità in relazione al reato di violenza privata.
Affermala Corte , richiamandosi ad un indirizzo consolidato, che la nozione di famiglia sottesa alla norma penale di cui all’art. 572 c.p. è da intendersi estensivamente, nel senso che il bene giuridico oggetto della tutela penale è comprensivo anche della c.d. “famiglia di fatto”.
Con la conseguenza che, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo".
Questo intervento, considerato in uno ai precedenti conformi, suscita alcune considerazioni in relazione sia al diritto penale, sia all’ordinamento giuridico in generale
Con riguardo al primo profilo, resta da capire se ed in che misura l’interpretazione estensiva della norma penale sia compatibile con il principio di tassatività e stretta legalità che governano e presidiano la legislazione penale, considerato che detta tecnica interpretativa, produce un effetto espansivo del campo d’applicazione della norma, aumentando il numero delle condotte potenzialmente suscettibili di acquisire rilevanza penale.
Con riguardo all’ordinamento giuridico, invece, si evidenzia che, attraverso pronunce di questo tipo, la giurisprudenza lancia evidenti segnali al Legislatore circa necessità di intervenire de iure condendo, positivizzando e normando un istituto – quello della famiglia di fatto – che si afferma con prepotenza nella vita quotidiana, esiste, opera nella vita delle persone, con la conseguenza che non si può più far finta di nulla “nascondendosi dietro un dito”.
Questa sentenza, infatti, si colloca in un più ampio indirizzo che trova corrispondenza anche in campo civile nelle pronunce che statuiscono in capo al convivente, solo per fare qualche esempio, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e morale derivante dalla morte del compagno (Cass. 2988/94); a continuare ad abitare nella casa famigliare di proprietà esclusiva dell’altro coniuge nel caso in cui divenga affidatario dei figli a seguito della cessazione della convivenza (C. Cost. 166/1998); a subentrare all’assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare in quanto appartenente al nucleo famigliare (Cass. 559/89); a divenire successibile nella titolarità del contratto di locazione di immobili urbani ad uso abitativo i caso di morte del convivente more uxorio (C. Cost. 404/88).
Se, dunque, il diritto nasce come risposta alle esigenze sociali che vengono via via emergendo, ecco allora che, in questo quadro, la giurisprudenza incarna il ruolo del messo, dell’ambasciatore veicolando i bisogni e le necessità che le vengono rappresentate al Legislatore che, solo, può e deve risolverle il più tempestivamente possibile.
(Altalex, 12 novembre 2009. Nota di Marta Buffoni. Cfr. nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza)