Quotidiano d'informazione giuridica - n.2767 del 09.02.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
Username Password ricordaNon sei ancora registrato?
Registrati gratuitamente
Contatti Imposta homepage Aggiungi ai preferiti
Forum Chat
Maltrattamenti in famiglia: reato configurabile anche tra conviventi more uxorio
Cassazione penale , sez. II, sentenza 22.10.2009 n° 40727 (Marta Buffoni)
Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Aggiungi a Facebook Pubblica su Digg.com Aggiungi ad OKNOtizie Aggiungi a Del.icio.us

Prosegue il cammino giurisprudenziale di equiparazione della convivenza more uxorio alla famiglia legittima fondata sul matrimonio ex art. 29 Costituzione.

In questo senso si è pronunciata la Cassazione che, con sentenza n. 40727 del 22 ottobre 2009, ha ritenuto integrato l’elemento oggettivo del reato ex art. 572 c.p. – maltrattamenti in famiglia - in relazione alla condotta aggressiva tenuta dal convivente nei confronti della compagna.

La pronuncia trae spunto da caso del sig. T.L. che, condannato dal GUP di Tempio Pausania per il reato in parola, violenza privata e ricettazione, adiva la Corte d’Appello di Cagliari impugnando detta sentenza.

La Corte, nel confermare la sussistenza degli elementi del reato ascritto, riformava parzialmente la sentenza di prime cure, riducendo la pena ad anni uno e mesi 8 per riportarla ad equità.

Il T.L. proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione i presupposti della condotta punibile ex artt. 572 e 648 c.p., nonché vizio di motivazione per contraddittoria e manifesta illogicità in relazione al reato di violenza privata.

La Suprema Corte respingeva il ricorso per inammissibilità – trattandosi di motivi esclusi dal vaglio di legittimità – e manifesta infondatezza.

Afferma la Corte , richiamandosi ad un indirizzo consolidato, che la nozione di famiglia sottesa alla norma penale di cui all’art. 572 c.p. è da intendersi estensivamente, nel senso che il bene giuridico oggetto della tutela penale è comprensivo anche della c.d. “famiglia di fatto”.

Con la conseguenza che, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo".

Questo intervento, considerato in uno ai precedenti conformi, suscita alcune considerazioni in relazione sia al diritto penale, sia all’ordinamento giuridico in generale

Con riguardo al primo profilo, resta da capire se ed in che misura l’interpretazione estensiva della norma penale sia compatibile con il principio di tassatività e stretta legalità che governano e presidiano la legislazione penale, considerato che detta tecnica interpretativa, produce un effetto espansivo del campo d’applicazione della norma, aumentando il numero delle condotte potenzialmente suscettibili di acquisire rilevanza penale.

Con riguardo all’ordinamento giuridico, invece, si evidenzia che, attraverso pronunce di questo tipo, la giurisprudenza lancia evidenti segnali al Legislatore circa necessità di intervenire de iure condendo, positivizzando e normando un istituto – quello della famiglia di fatto – che si afferma con prepotenza nella vita quotidiana, esiste, opera nella vita delle persone, con la conseguenza che non si può più far finta di nulla “nascondendosi dietro un dito”.

Questa sentenza, infatti, si colloca in un più ampio indirizzo che trova corrispondenza anche in campo civile nelle pronunce che statuiscono in capo al convivente, solo per fare qualche esempio, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e morale derivante dalla morte del compagno (Cass. 2988/94); a continuare ad abitare nella casa famigliare di proprietà esclusiva dell’altro coniuge nel caso in cui divenga affidatario dei figli a seguito della cessazione della convivenza (C. Cost. 166/1998); a subentrare all’assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare in quanto appartenente al nucleo famigliare (Cass. 559/89); a divenire successibile nella titolarità del contratto di locazione di immobili urbani ad uso abitativo i caso di morte del convivente more uxorio (C. Cost. 404/88).

Se, dunque, il diritto nasce come risposta alle esigenze sociali che vengono via via emergendo, ecco allora che, in questo quadro, la giurisprudenza incarna il ruolo del messo, dell’ambasciatore veicolando i bisogni e le necessità che le vengono rappresentate al Legislatore che, solo, può e deve risolverle il più tempestivamente possibile.

(Altalex, 12 novembre 2009. Nota di Marta Buffoni. Cfr. nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza)



| maltrattamenti in famiglia | coppia stabile | convivenza | more uxorio | Marta Buffoni |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENBALE

Sentenza 2 - 22 ottobre 2009, n. 40727

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2 maggio 2006, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Tempio Pausania, in data 15 novembre 2005, riduceva ad anni uno e mesi otto di reclusione la pena inflitta a T.L. per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza privata e ricettazione.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza dell'elemento oggettivo di ciascun reato, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, provvedendo soltanto a ridurre la pena inflitta per riportarla ad equità.

Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:

1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza dei presupposti della condotta punibile per il reato di cui all'art. 672 c.p e vizio della motivazione sul punto;

2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al reato di violenza privata di cui al capo b);

3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza dei presupposti della condotta punibile per il reato di cui all'art. 648 c.p e vizio della motivazione sul punto.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Per quanto riguarda il primo motivo, in punto di configurabilità dei presupposti di cui all'art. 572 c.p., la questione è manifestamente infondata. Non v'è dubbio, infatti, che la tutela apprestata dalla norma penale si estenda anche alla famiglia di fatto. Secondo l'insegnamento di questa Corte: "ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 20647 del 29/01/2008 Cc. (dep. 22/05/2008) Rv. 239726; Sez. 6, Sentenza n. 21329 del 24/01/2007 Ud. (dep. 31/05/2007) Rv. 236757; nel senso che sia sufficiente solo la stabilità del rapporto: Sez. 3, Sentenza n. 44262 del 08/11/2005 Ud. (dep. 05/12/2005) Rv. 232904).

Per quanto riguarda le questioni dedotte con il secondo ed il terzo motivo, con le quali si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dai Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, nè tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito. E' il caso di aggiungere che la sentenza di secondo grado va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, pronunciata in prime curo, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato, in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza del pieno coinvolgimento dell'imputato nella commissione del reato ritenuto a suo carico.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2009.





Ricerca testi e autori

Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata
Libro di Domenico Chindemi, segnalazione del 30.11.2009

COLLABORA
Partecipa attivamente alla crescita del web giuridico: consulta le modalità per collaborare ad Altalex. Inviaci segnalazioni, provvedimenti di interesse, decisioni, commenti, articoli, e suggerimenti: ogni prezioso contributo sarà esaminato dalla redazione.
NOTIZIE COLLEGATE

Ricettazione di assegno del partner e applicabilità dell’esimente dell’articolo 649 (Cassazione penale , sez. II, sentenza 18.11.2009 n° 44047 (Giacomina Dingeo) )

Maltrattamenti in famiglia e coppie di fatto (Cassazione penale , sez. II, sentenza 22.10.2009 n° 40727 (Giacomina Dingeo) )
Lo Studio Legale dell'Avv. Angela Falcone esercita presso gli uffici giudiziari del Distretto della Corte D'Appello Di Palermo in materia civile.
La ragionevole durata del processo: profili risarcitori e questioni processuali della c.d. “legge Pinto”
Seminario 4 ore in aula Cons. D. Chindemi in Roma, Milano, Bologna e Padova dal 13.03.2010

La mediazione e la conciliazione delle controversie civili e commerciali
Seminario 4 ore in aula in Milano, Roma e Bologna dal 06.03.2010


Calcolo danno macrolesioni con le tabelle dei principali Tribunali italiani
NEWTabelle Milano 2009
PUNTO&LEX
Con sentenza n. 36083 del 2009, la Cassazione ha confermato la condanna impartita nei confronti di una società quotata...

E' stata depositata l'8 febbraio la sentenza della Cassazione, n. 4964, con la quale, sulla base della lettera della...

E' stata annullata dalla Cassazione, sentenza n. 46962 del 2 dicembre 2009, la condanna per ingiuria impartita dai giudici...

In materia di culpa in vigilando, la Corte d'appello di Trieste, con la sentenza n. 375 del 2009, ha...


CLOUD
1a traccia 2a traccia abbinamento addizionali comunali irpef affidamento condiviso appalti pubblici assegni familiari assegno di mantenimento atto giudiziario autovelox calendario cani pericolosi centrale codice civile codice degli appalti codice del consumo codice della strada Codice deontologico forense codice penale codice procedura civile commissione concorso concorso in magistratura condominio contribuenti minimi contributo unificato corti d'appello danno biologico danno morale decreto bersani decreto ingiuntivo decreto milleproroghe diario delle prove scritte diritti e doveri reciproci dei coniugi diritto di accesso diritto penale esame di avvocato estinzione del processo euro fermo amministrativo finanziaria 2007 finanziaria 2008 finanziaria 2009 Finanziaria 2010 forniture e servizi gazzetta ufficiale guida in stato di ebbrezza immigrazione clandestina indennizzo diretto lavori usuranti legge fallimentare legge finanziaria locazioni lodo Alfano magistratura onoraria mediazione civile mobilità multa multe parere civile parere penale permesso di costruire posta elettronica certificata prescrizione procedimento amministrativo processo breve processo civile pubblica amministrazione pubblico impiego reperibilità degli impiegati responsabilità del medico riforma Brunetta risarcimento sanzioni amministrative scudo fiscale soluzioni proposte sottocommissioni stalking taratura tassi usurari testamento testo unico testo unico degli enti locali tettoia tracce di esame usucapione verbale di conciliazione giudiziale