Lavoro sportivo professionistico
COLLABORA
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L'avv.Antonio Bolognese, avvocato dal 1989 e cassazionista dal 2001, si occupa, con il suo studio, di diritto civile, penale ed amministrativo. E' disponibile per domiciliazioni nel distretto della Corte d'Appello.
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PUNTO&LEXCon pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato... Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto... La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del... Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,... |
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L'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 depositata il 29 ottobre scorso.
Art. 443 c.p.p. e Legge 46/2006
La Legge 20 febbraio 2006, n. 46, “Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze in proscioglimento”, che ha reso inappellabili in ogni caso, fra l'altro, le sentenze di assoluzione a seguito di rito abbreviato (L. n. 46 del 2006, art. 2 che ha modificato l'art. 443 c.p.p., comma 1) ed ha disciplinato in via transitoria (art. 10, comma 4) il caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di condanna di secondo grado che abbia riformato una precedente sentenza di primo grado di assoluzione (prevedendo, in tal caso, che l'appello proposto con una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 debba essere dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile), non ha invece disciplinato la ipotesi di annullamento della sentenza di secondo grado di assoluzione resa su appello contro sentenza di assoluzione di primo grado.
Prima della approvazione della L. n. 46 del 2006 la soluzione imposta dal codice di rito (art. 623, lett. c) era quella dell'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello che aveva emesso il provvedimento impugnato; però, a seguito della entrata in vigore della normativa che in via generale ha vietato l'appello contro le sentenze di proscioglimento, pare in contrasto con la nuova disciplina la possibilità di rinviare per un nuovo giudizio di appello un caso in cui, addirittura, vi era stato il proscioglimento nel precedente giudizio di appello, a conferma del proscioglimento in primo grado, quando ciò non è consentito neppure nel caso in cui in appello vi era stata la condanna dopo un proscioglimento in primo grado, imponendosi in tal caso la inammissibilità dell'appello con la assegnazione del termine di 45 giorni al Pubblico Ministero per proporre eventualmente ricorso per cassazione contro la sentenza di assoluzione di primo grado. Il caso di cd. "doppia conforme" di assoluzione è infatti sempre un caso in cui l'appello non sarebbe consentito in base alla nuova normativa e non potrebbe quindi avere luogo nè il giudizio di appello dopo la entrata in vigore della stessa, ma neppure un nuovo giudizio di appello a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, essendo ciò escluso dal legislatore al di fuori dei casi in cui l'annullamento riguardi soltanto la pena o la misura di sicurezza, divenendo quindi definitivo il giudizio di responsabilità (art. 10, comma 4).
Il vuoto legislativo creato in tal caso dal legislatore del 2006 deve essere colmato facendo ricorso al sistema ed in particolare al principio dell'eadem ratio con riguardo al caso di annullamento della sentenza di condanna in appello che abbia riformato la sentenza di assoluzione di primo grado. In conformità a quanto previsto dalla norma transitoria di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4, si deve pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata, non potendo più avere corso il giudizio di appello contro la sentenza di assoluzione in primo grado.
La soluzione potrebbe apparire incongrua ed è in effetti frutto di un mancato coordinamento delle disposizioni da parte del legislatore, poichè gli stessi vizi che inficiano la sentenza di appello in realtà inficiano anche quella di primo grado, la quale resta "in vita" benchè viziata, tuttavia, essendo stata impugnata soltanto la sentenza di appello e non essendo stati comunque dedotti vizi di nullità della sentenza di primo grado, resta preclusa in questa sede qualsiasi pronuncia su tale prima sentenza che potrà costituire oggetto di ricorso per Cassazione da parte del Pubblico Ministero. E sotto tale profilo non pare applicabile neppure la disposizione di cui al combinato disposto dell'art. 620 c.p.p., lett. i) e art. 621 c.p.p. (per cui se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ritiene il giudizio qualificando la impugnazione come ricorso), poichè la sentenza di primo grado era appellabile nel momento in cui è stata appellata ed il legislatore del 2006, con la disposizione transitoria, ha voluto concedere un nuovo termine al P.M. per presentare i motivi di ricorso in quanto non si trattava di scelta di mezzo erroneo di impugnazione, bensì di inappellabilità sopravvenuta della sentenza per scelta legislativa.
L’art. 443, comma 1, c.p.p. ed il giudizio di incostituzionalità
L’art. 443, comma 1, cp.p. è stato, prima, sostituito dall'art. 31 della L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi modificato dall'art. 2 della L. 20 febbraio 2006, n. 46.
Tale articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Cost., 10-20 luglio 2007, n. 320, per violazione dell'art. 111, comma 2, Cost., in quanto l'art. 2 citato esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.
Di recente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 274 del 2009, - ritornando sull’articolo in esame - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 443, comma 1, c.p.p., come modificato dall’art. 2 della Legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.
L’incostituzionalità dell’art. 443, comma 1, c.p.p. - secondo la Corte Costituzionale - si basa sugli artt. 3, 24, secondo comma e 111 Cost., nel senso che la norma in questione violerebbe:
(Altalex, 10 novembre 2009. Nota di Rocchina Staiano)