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Eccessiva durata del processo: i criteri di quantificazione del danno
Cassazione civile , sez. I, sentenza 14.10.2009 n° 21840 (Giuseppe Mommo)
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I criteri di determinazione del "quantum" della riparazione applicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale.

E' questo il principio confermato dalla Sezione Prima Civile della Cassazione, con la sentenza n. 21840 del 14 ottobre scorso, che è tornata a pronunciarsi sul tema dell'equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89.

Occorre rilevare che in tempi recentissimi la stessa Cassazione ha stabilito che “la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata” (Cass. civ. Sez. I Sent., 8 luglio 2009, n. 16086).

In detta circostanza è stata richiamata la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), secondo cui gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni “possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purché detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito”.

Con quest’ultima decisione la Corte di Cassazione è ritornata sul criterio di quantificazione del danno non patrimoniale, stabilendo che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, che ha fissato un parametro tendenziale che va da Euro 1.000,00 a Euro 1.500,00 per anno, non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, quali:

  • l’entità della “posta in gioco”, apprezzata in comparazione con la situazione economico patrimoniale della parte;
  • la durata del ritardo;
  • il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento;
  • il comportamento della parte istante, sicché rileva anche il ritardo c/o la mancata presentazione della cd. istanza di prelievo, la quale non incide sul termine di durata ragionevole, ma bene può essere assunto come sintomo di uno attenuato interesse per la controversia.

In mancanza d’elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale la Corte conferma che una liquidazione remunerativa del danno “che non sia indebitamente lucrativa” possa attestarsi su una cifra non inferiore ad € 750,00, per anno di ritardo ed aggiunge una precisazione.

Si tratta di una conferma degli argomenti e dei principi svolti nella precedente citata sentenza n. 16086 del 2009, “con la precisazione che tale parametro va osservalo in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di E 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l'irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno”.

Si può completare l’informazione aggiungendo che già nel 2006 la Corte di Cassazione, ripercorrendo gli arresti della Corte di Strasburgo, ha individuato nell'importo compreso tra euro 1.000,00 ed euro 1.500,00 la base di calcolo dell'indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale, da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia. (Cass. civ. Sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1630).

In tale circostanza la decisione si basò sulle pronunce della Corte europea del 10 novembre 2004 (in particolare, sul ricorso n. 62361/2000 e sul ricorso n. 64897/2001), che avevano appunto individuato la base di calcolo dell'indennizzo per il danno non patrimoniale nell'importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 “per ciascun anno di durata del procedimento (e non per anno di ritardo)”.

Si puntualizzò, anche allora, che il limite minimo e quello massimo potevano essere superati, nella concreta quantificazione del danno, “per le particolarità della fattispecie (quali, tra le altre, l'entità della "posta in gioco" ed il comportamento della parte istante)”.

(Altalex, 26 novembre 2009. Nota di Giuseppe Mommo)



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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 14 ottobre 2009, n. 21840

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