Quotidiano d'informazione giuridica - n.2972 del 02.09.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
Username Password ricordaNon sei ancora registrato?
Registrati gratuitamente
Il tuo carrello
Contatti Imposta homepage Aggiungi ai preferiti
Forum Chat
Lo Psicologo Forense tra Telefilm e Codice Penale
Articolo di Simona Ruffini 13.11.2009
Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Aggiungi a Facebook Pubblica su Digg.com Aggiungi ad OKNOtizie Aggiungi a Del.icio.us
| psicologo forense | telefilm | codice penale | Simona Ruffini |

Lo Psicologo Forense tra Telefilm e Codice Penale

di Simona Ruffini

Il termine Forense quale specifica della professione di Psicologo, assume secondo il Dizionario [Sabatino Colletti] il seguente significato: “ Relativa al Foro, all’Attività Giudiziaria”.

Qualunque Attività Giudiziaria viene svolta in un’ottica di validità probatoria, vale a dire che qualunque prova per poter essere utilizzata necessita di un’acquisizione nel rispetto delle norme vigenti. Per fare un esempio pratico, in un sopralluogo qualunque traccia deve essere repertata a norma di legge pena l’esclusione dall’utilizzo in dibattimento, articolo 191 c.p.p..

Perché allora tanti sedicenti esperti criminologi non sanno, o peggio non dicono, cosa si può e soprattutto cosa non si può fare?

Accanto ai testi di psicologia e criminologia ve ne deve essere uno quasi più importante: il Codice Penale e di Procedura Penale. Chi non conosce gli articoli che regolano il lavoro dello Psicologo Forense, da qui Criminologo, arreca un danno alla categoria degli Psicologi e arreca un danno al lavoro della Magistratura e della Giurisprudenza. Non si sta parlando di Codice Deontologico o Linee Guida emanate dal proprio Ordine di riferimento (che diamo per ovvi) ma di specifici articoli che vietano espressamente l’utilizzo di tecniche che nel migliore dei casi troviamo in televisione alla domenica pomeriggio, e nel peggiore vengono insegnate in tanti corsi per aspiranti Criminologi.

Articolo 188 c.p.p. “Libertà Morale della Persona nell’Assunzione della Prova”.

Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti” (art. 188 c.p.p.) .

Tra queste tecniche rientrano le narcoanalitiche, la suggestione, i tranelli psicologici all’interrogatorio e la macchina della verità. Si può essere un grande ipnotista, effettuare una regressione su un testimone che non ricordi dettagli importanti e che voglia però contribuire alle indagini, e non poter utilizzare nemmeno una parola di quanto venisse fuori.

Ci si può specializzare in tecniche di interrogatorio, mettere a punto tutti i famosi trucchetti di cui i telefilm sono pieni, e vedersi invalidata una dichiarazione perché l’Avvocato difensore non era stato avvisato o perché il modo in cui è stata raccolta la testimonianza stessa viene giudicato quantomeno suggestivo.

Si può sapere tutto del Lie Detector, ma non farci assolutamente nulla.

Ogni linea di ricerca che possa far luce sui meccanismi mentali che entrano nella Testimonianza e prima ancora sulla Scena di un Crimine deve essere seguita dall’esperto studioso. La stessa macchina della verità deve essere studiata poiché fonte di innumerevoli informazioni. Quello che si contesta però è l’uso dei termini e la non chiarezza sull’applicazione.

La macchina della verità, ad esempio, sfrutta le tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale [1], uno strumento che determina quali aree del cervello si attivino in base all’azione, al sentimento o al pensiero provato. La ricerca in questo settore è fondamentale, ma un Criminologo che voglia proporsi come consulente, non la utilizzerà. Così come un Criminologo che voglia formare altri aspiranti tali, dovrà quantomeno specificare che trattasi di studi fondamentali ma che attualmente non trovano posto in Tribunale.

Allo stesso modo è estremamente utile e suggestivo lo studio delle tecniche di Profiling che ci arrivano d’oltre oceano. Personalmente nei miei studi di Criminologia ho avuto il privilegio di avere tra gli altri docenti, agenti speciali dell’FBI che hanno illustrato le tecniche usate per la risoluzione di alcuni dei casi di cronaca più famosi. Se in America è permessa una certa prassi, difficilmente in Italia un consulente della difesa potrà muoversi a suo piacimento sulla Scena di un Crimine per immedesimarsi nella mente del criminale. Anche in questo caso è fondamentale sapere cosa succede nel resto del mondo (essendo purtroppo un limite italiano l’escludere studi e strumenti che vengano da fuori), ma un conto è imparare a lavorare e pensare come un Profiler, un altro è avere sempre la valigia pronta attendendo una telefonata in piena notte che ci avvisa che un jet sta venendo a prenderci per portarci sulla Scena di un Crimine che senza di noi non può essere risolto.

Per concludere con un settore che è di mia pertinenza quale quello della Psicologia della Testimonianza, fondamentali e irrinunciabili sono gli studi sulla menzogna e la comunicazione non verbale. L’univa via percorribile in questo senso è l’approfondimento serio e obiettivo di tutta la letteratura in materia, ciò che può portare il consulente a suggerire ad un Avvocato, per esempio, di insistere con certe domande poiché il testimone mostra segni di imbarazzo relativamente ad un argomento. L’importante è non credere che un P.M. ci possa far deporre chiedendoci di affermare che l’imputato mente perché ha alzato un sopracciglio.

Non si fa un favore a nessuno; sicuramente non alla Psicologia, sicuramente non alla Giurisprudenza, sicuramente non alla Criminologia (qualunque cosa voglia dire oggi in Italia), sicuramente non a chi si vuole specializzare in questo settore. Forse l’unico favore lo si fa all’incompetenza.

_______________

[1] “Attendibilità e plausibilità della testimonianza in ambito giuridico”. Roma, 20 aprile 2009, Camera dei Deputati, Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica.






COLLABORA
Partecipa attivamente alla crescita del web giuridico: consulta le modalità per collaborare ad Altalex. Inviaci segnalazioni, provvedimenti di interesse, decisioni, commenti, articoli, e suggerimenti: ogni prezioso contributo sarà esaminato dalla redazione.
Lo Studio si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile. Offre competenza e puntualità per domiciliazioni presso tutti le Sedi dei Tribunali regionali, nochè presso TAR, Corte di Appello, Corte dei Conti, Tribunale dei Minorenni.

Licenziamenti individuali e collettivi alla luce del collegato lavoro (D.D.L. 1167/B)
Seminario (accreditato 7 ore) in Milano, Padova e Roma dal 16.10.2010

***NOVITA'**** Corso intensivo Altalex esame di avvocato 2010
Corso intensivo in Napoli dal 01.10.2010


Calcolo danno macrolesioni con le tabelle dei principali Tribunali italiani
NEWTabelle Milano 2009
PUNTO&LEX
Con pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato...

Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto...

La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del...

Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,...