MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CIRCOLARE 16 ottobre 2009, n. 5427
Procedimenti conseguenziali e provvedimenti relativi alle disposizioni introdotte con l'art. 10 della legge n. 99/2009. Indicazioni operative. (09A13114)
Alle Societa' Cooperative
Alle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo
Ad Unioncamere
Ad Infocamere
Alle Camere di Commercio
Al Consiglio Nazionale del Notariato
Con la presente circolare si intendono dare specifiche indicazioni al fine di conseguire una corretta e puntuale applicazione delle disposizioni introdotte con l'art. 10 della legge n. 99/2009.
In particolare si specifica:
1. Art. 10, comma 1 della legge n. 99/2009. Carattere costitutivo dell'iscrizione all'Albo.
Con le modifiche dell'art. 2511 del codice civile, introdotte dal comma 1 in argomento, si evidenzia il carattere costitutivo dell'iscrizione all'Albo delle societa' cooperative, che costituisce quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica.
2. Art. 10, comma 2 della legge n. 99/2009. Presentazione della comunicazione unica ex art. 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito con legge n. 40/2007.
Le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura stanno predisponendo una apposita procedura (apposito spazio all'interno della cosiddetta comunicazione unica), che dovra' essere obbligatoriamente utilizzata a decorrere dal 1° aprile 2010. In attesa del completamento e definizione delle nuove procedure, le societa' cooperative potranno continuare ad utilizzare, ai fini dell'iscrizione, l'attuale modello «C17 iscrizione». Si precisa a tal proposito che l'Amministrazione, per dare concreta ed efficace attuazione a tutto quanto previsto dal comma 2 in argomento, formalizzera' ad Unioncamere e ad Infocamere le modalita' con le quali debbono essere effettuati tutti i controlli che precedentemente venivano svolti dalla scrivente Direzione generale, sui dati afferenti il «documento unico» di iscrizione al Registro delle imprese e all'Albo delle societa' cooperative. Sara' cura della societa' Infocamere predisporre i programmi per l'esecuzione automatica dei suddetti controlli e per produrre l'eventuale rigetto del documento di iscrizione in presenza di errori formali nei contenuti e/o di insussistenza delle condizioni previste e/o in assenza di compilazione dei campi obbligatori.
Grazie alla comunicazione unica, a decorrere dal termine di cui sopra, vi sara' un preciso allineamento tra le iscrizioni al Registro delle imprese e all'Albo delle societa' cooperative.
Per quanto riguarda il passato, stante la novella all'art. 2511 del codice civile di cui al punto 1 della presente circolare, occorre far si' che le societa' cooperative gia' iscritte al Registro delle imprese, ma non ancora all'Albo delle societa' cooperative, vengano iscritte in quest'ultimo.
A tali fini le Camere di commercio forniranno a questa Direzione generale l'elenco delle societa' cooperative attive, individuando cio' sulla base della presentazione al Registro delle imprese del bilancio di esercizio 2008.
Le Camere di commercio sono, altresi', invitate a fornire alla scrivente l'elenco delle societa' cooperative che risultano non avere presentato il bilancio almeno per gli esercizi 2007 e 2008.
L'Unioncamere potra' farsi tramite per conto delle Camere di commercio ed inoltrare i predetti elenchi alla scrivente.
3. Art. 10, commi 4, 6 ed 8 della legge n. 9912009. Omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio ai fini della dimostrazione della sussistenza o della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente.
Per quel che riguarda in particolare le disposizioni del comma 4 dell'art. 10 della legge n. 99/09, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni all'atto della ridefinizione delle procedure.
A regime, con riferimento ai commi 4, 6 e 8, nel caso in cui la cooperativa, a far data dal 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di esercizio, ometta o ritardi l'inoltro della comunicazione annuale delle notizie di bilancio o comunque delle comunicazioni da inoltrare in caso di perdita della qualifica di mutualita' prevalente, la Divisione VII di questa Direzione generale, competente in materia di tenuta dell'Albo delle societa' cooperative, diffidera' la cooperativa inadempiente che e' tenuta ad ottemperare entro trenta giorni. Nel testo della diffida, ferme restando le altre possibili sanzioni che potranno essere comminate in caso di inottemperanza, verra' prospettata la sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'Ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. La Divisione VII, ove ne ricorra la necessita', provvedera' alla segnalazione alla amministrazione finanziaria della perdita del carattere di mutualita' prevalente da parte di singole cooperative.
4. Art. 10, comma 7 della legge n. 99/2009. Vidimazione del Registro di cui all'art. 38 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni).
Le Camere di commercio territorialmente competenti, ove ha sede la procedura, provvederanno, attraverso i propri uffici del Registro delle imprese, alla vidimazione del registro di cui al richiamato art. 38 della legge fallimentare. In proposito, posto che la legge n. 99/2009 prevede che tale vidimazione sia effettuata con procedure semplificate, si ritiene sufficiente l'applicazione di un timbro con data e l'indicazione del numero di pagine del registro. In attesa di una nuova eventuale determinazione dei diritti di segreteria camerali, che contempli espressamente la vidimazione in discorso, sentita la competente Direzione generale per il Mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica di questo Ministero, occorre fare riferimento nel frattempo alla Voce 6.1 della tabella A - vidimazione libri sociali (25 euro). Quanto sopra vale per le procedure liquidatorie delle societa' cooperative prive del Comitato di sorveglianza; per le procedure con nomina di tale organo, nell'ottica del maggior contenimento delle spese della procedura e di semplificazione amministrativa, la vidimazione potra' essere effettuata, senza oneri, dal Presidente o da altro componente del Comitato dallo stesso delegato.
5. Art. 10, comma 11 della legge n. 99/2009. Accertamento dei requisiti mutualistici.
Con il comma in oggetto, com'e' noto, viene affermata l'esclusivita' della competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di accertamento dei requisiti mutualistici. Si ritiene conseguentemente di dover richiamare l'attenzione su tale aspetto per tutti i connessi risvolti di maggiore responsabilita' in capo ai soggetti preposti all'attivita' di revisione/ispezione.
6. Art. 10, comma 12 della legge n. 99/2009. Mancata ottemperanza alla diffida impartita in sede di vigilanza.
Il revisore/ispettore, nell'ambito dell'attivita' di diffida dovra' rappresentare che, in mancanza di giustificati motivi, la non ottemperanza, entro il termine prescritto, produrra' l'applicazione della sanzione della sospensione semestrale di cui alla legge n. 99/2009, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.
A tal fine, in attesa di una apposita modifica della modulistica relativa, il revisore/ispettore dovra' integrare la diffida a consentire lo svolgimento della revisione, nonche' quella a sanare le irregolarita' riscontrate nel corso della stessa, con la seguente dicitura: «Si ricorda che ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 220/2002, cosi' come integrato dalla legge n. 99/2009, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».
Il verbale di revisione/ispettivo quindi dovra' contenere l'eventuale proposta di provvedimenti, ivi compresa, laddove prevista, l'applicazione delle sanzioni ex legge n. 99/2009.
La Direzione scrivente valutera' le proposte dei revisori/ispettori e la fondatezza di eventuali controdeduzioni delle societa' cooperative, ai fini dell'applicazione della sanzione della sospensione semestrale, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.
7. Art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009. Soppressione del termine di cui all'art. 223-septiesdecies delle disp. Att. del c.c. in materia di scioglimento di societa' cooperative.
Con il comma in questione e' stato soppresso il termine del 31 dicembre 2004, ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, nella fattispecie indicata dal richiamato articolo delle disposizioni attuative del codice civile. Conseguentemente, in tutti i casi in questione, questa Direzione generale adottera' un provvedimento di scioglimento anche sulla scorta di elenchi, che dovranno essere forniti dalle Camere di commercio, delle cooperative che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque (o piu') esercizi. Detto decreto di scioglimento, eventualmente redatto in forma cumulativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e successivamente trasmesso all'Ufficio del conservatore ai fini della cancellazione dal Registro delle imprese.
Premesso tutto quanto sopra, si specifica che in tutti i casi in cui l'Amministrazione procedera' alla comminazione della sanzione, alla scadenza della sospensione semestrale di nuove attivita' dell'ente, il legale rappresentante della cooperativa sanzionata dovra' produrre e trasmettere alla scrivente Direzione generale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il relativo corretto adempimento. Si precisa infine che sono state attivate le procedure di comunicazione con l'Unioncamere e la societa' Infocamere, per la definizione delle modalita' con le quali si provvedera' all'annotazione, presso il Registro delle imprese, della sanzione stessa.
Roma, 16 ottobre 2009
Il direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Cinti
Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata
COLLABORA
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PUNTO&LEXCon sentenza n. 36083 del 2009, la Cassazione ha confermato la condanna impartita nei confronti di una società quotata... E' stata depositata l'8 febbraio la sentenza della Cassazione, n. 4964, con la quale, sulla base della lettera della... E' stata annullata dalla Cassazione, sentenza n. 46962 del 2 dicembre 2009, la condanna per ingiuria impartita dai giudici... In materia di culpa in vigilando, la Corte d'appello di Trieste, con la sentenza n. 375 del 2009, ha... |
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La presentazione della comunicazione unica per la nascita della cooperativa determina automaticamente anche l'iscrizione nell'Albo.
E' questa una delle novità contenute nella circolare n. 5427, del 16/10/2009, emanata dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicata sulla G.U. 6/11/2009, n. 259, che fornisce gli opportuni chiarimenti per una esatta applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 10 della Legge 23 luglio 2009, n.99, in materia di società cooperative.
Iscrizione all'albo
La prima indicazione importante che la circolare fornisce riguarda la natura dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative.
L’articolo 10, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 riconosce che l'iscrizione all’Albo delle società cooperative sarà automatica, per quelle costituite a decorrere dal 1 aprile2010, in quanto, la presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa determinerà automaticamente anche l'iscrizione nell'Albo.
Con la circolare emanata il 16 ottobre 2009 è stato chiarito che l’iscrizione all’Albo delle società cooperative ha carattere costitutivo e diventa elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica della cooperativa. Quindi, senza iscrizione, la società cooperativa non ha diritto alle agevolazioni previste per tale settore.
Comunicazione unica d’impresa
Per le nuove cooperative, la presentazione della comunicazione unica per la nascita dell’impresa (la cooperativa è considerata tale) determina automaticamente anche l'iscrizione nell'Albo.
Con la Circolare in discorso è stato specificato:
Omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio
Le società cooperative devono comunicare annualmente mediante strumenti informatici alla Camera di Commercio i dati di bilancio che comprovano il rispetto della “mutualità prevalente” ( la prevalenza dei soci nell’assicurare l’operatività della cooperativa).
Il requisito della mutualità prevalente, essenziale per poter usufruire delle agevolazioni tributarie, è stato documentato fino ad oggi, da amministratori e sindaci, nella nota integrativa attraverso parametri comprovanti il raggiungimento della mutualità prevalente.
D’ora in poi i dati che comprovano lo svolgimento dell’attività in misura prevalente con i soci devono essere comunicati alla Camera di Commercio presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperativa.
Sembra che possa trattarsi di integrare il modello C17 presentato al registro delle imprese in sede di deposito del bilancio annuale, con i valori di bilancio riguardanti l’attività svolta con i soci in rapporto all’attività complessiva.
E’ stato tuttavia confermato l’obbligo di riportare nella nota integrativa le informazioni sul rispetto della mutualità prevalente.
La circolare n. 5427/2009 precisa che è in fase di studio il caso di omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio ai fini della dimostrazione della sussistenza o della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Una volta a regime,la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi diffiderà la cooperativa inadempiente potendo comminare la sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'Ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.
Si tratta di una grave sanzione che impedirebbe, ad esempio, ad una cooperativa di lavoro di assumere nuovi appalti.
Ove ne ricorra la necessità, provvederà alla segnalazione all’amministrazione finanziaria della perdita del carattere di mutualità prevalente da parte di singole cooperative.
Vidimazione del Registro di cui all'art. 38 della legge fallimentare
Con l’articolo 10, comma 7, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato modificato l'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400 ed è stato previsto che il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del R.D. n. 267/1942, non dovrà più essere vidimato da almeno un componente del Comitato dei creditori, ma dovrà essere preventivamente vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio.
La vidimazione in forma semplificata di tale registro, comporta la corresponsione di euro 25,00 per il diritto di segreteria (per ogni registro, indipendentemente dal numero di pagine) ed euro 14,62 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, per l’imposta di bollo (da applicare sull’ultima pagina del registro).
La Circolare chiarisce il senso della terminologia usata dall'articolo 10, comma 7, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 dove si parla di vidimazione effettuata "con procedure semplificate".
E’ stato precisato:
Accertamento dei requisiti mutualistici
Con la Circolare è stato precisato che l’accertamento dei requisiti mutualistici sarà affidata alla esclusiva competenza del Ministero dello sviluppo economico.
Diffida impartita in sede di vigilanza e mancata ottemperanza
La circolare n. 5427/2009 contiene chiarimenti anche rispetto alla mancata ottemperanza alla diffida impartita in sede di vigilanza.
Prevede che il revisore/ispettore, nell'ambito dell'attività di diffida “dovrà rappresentare che, in mancanza di giustificati motivi, la non ottemperanza, entro il termine di trenta giorni, produrrà l'applicazione della sanzione della sospensione semestrale di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni”.
In attesa di una apposita modifica della relativa modulistica, il revisore/ispettore dovrà integrare la diffida a consentire lo svolgimento della revisione, nonché quella a sanare le irregolarità riscontrate nel corso della stessa, con la seguente dicitura: “Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 bis del decreto legislativo n. 220/2002, così come integrato dalla legge n. 99/2009, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali”.
Il verbale di revisione/ispettivo quindi dovrà contenere l'eventuale proposta di provvedimenti, ivi compresa, laddove prevista, l'applicazione delle sanzioni ex Legge 23 luglio 2009, n. 99.
Alla Direzione generale ministeriale compete la valutazione delle proposte dei revisori/ispettori e la fondatezza di eventuali controdeduzioni delle società cooperative, ai fini dell'applicazione della sanzione della sospensione semestrale, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.
Scioglimento di società cooperative
In caso di scioglimento di società cooperativela Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi adotterà un decreto sulla scorta di elenchi, che dovranno essere forniti dalle Camere di commercio, delle cooperative che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque (o più) esercizi.
Questo decreto di scioglimento, eventualmente redatto in forma cumulativa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente trasmesso all'Ufficio del conservatore ai fini della cancellazione dal Registro delle imprese.
In tutti i casi in cui l'Amministrazione procederà alla comminazione della sanzione, alla scadenza della sospensione semestrale di nuove attività dell'ente, il legale rappresentante della cooperativa sanzionata dovrà produrre e trasmettere alla stessa Direzione generale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il relativo corretto adempimento.
(Altalex, 18 novembre 2009. Nota di Giuseppe Mommo)