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Proroga dei trattamenti di CIGS e mobilità
Decreto Ministero Lavoro 15.10.2009 n° 47633 , G.U. 11.11.2009 (Manuela Rinaldi)
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Trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità prorogati fino alla data del 31 dicembre 2009 in favore dei prestatori di lavoro che già ne beneficiavano, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del D.L. n. 510/1996, (convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni), entro i limiti di spesa di euro 1.017.129,77 e nell’ambito delle risorse stanziate per ciascun intervento.

E’ quanto contenuto nel decreto di proroga del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre scorso.

L’accesso al trattamento

Per quanto concerne i previsti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità oggetto del presente decreto, pare opportuno specificare che la proroga riguarderà:

  • le unità produttive interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle cd. aree svantaggiate;
  • le unità produttive diverse da quelle di cui sopra, ubicate nelle aree svantaggiate per le quali il Governo abbia stipulato un protocollo d’intesa oppure un’intesa di programma sulla reindustrializzazione con le Regioni o le parti sociali.

L’imputazione della spesa è del 70% a carico del Fondo per l’Occupazione quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, mentre il 30% a carico del FSE POR regionale.

La misura dei trattamenti previsti viene ridotta al 40%.

L’erogazione del trattamento, per i periodi successivi alla sua concessione, viene subordinata all’effettivo impegno dei prestatori di lavoro al progetto dei lavori socialmente utili.

La disposizione interministeriale stabilisce che, al fine del rispetto della disponibilità finanziaria, l’INPS è tenuta a controllare i flussi di spesa attinenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni dandone riscontro ai suddetti ministeri.

(Altalex, 23 novembre 2009. Nota di Manuela Rinaldi)



| lavoratore | sostegno al reddito | Manuela Rinaldi |

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 15 ottobre 2009, n. 47633

Proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilita', in favore di lavoratori gia' beneficiari. (Decreto n. 47633)

(GU n. 263 del 11-11-2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b), e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n.1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorita' per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 43451 del 2 maggio 2008;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome;

Visti gli accordi governativi, del 16 aprile 2009 e del 22 aprile 2009, con i quali sono stati assegnati i fondi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Campania e alla regione Sicilia, per l'anno 2009;

Vista la nota n.10404 dell'11 giugno 2009 con la quale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha comunicato alla regione Sicilia e alla regione Campania che, in applicazione dei sopracitati accordi, i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, in favore dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 21 della legge n. 608/1996, il cui onere complessivo e' pari a 2.040.125,26 euro, sono cosi' calcolati:

1. l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore sono da imputare ai fondi nazionali;

2. il 30% del sostegno al reddito e' posto a carico del FSE-POR regionale quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro;

Vista la successiva nota n. 14559 del 30 luglio 2009 con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha comunicato alla regione Sicilia e alla regione Campania che, a carico del FSE-POR regionale e' stato posto il 30% delle indennita' spettanti ai lavoratori a decorrere dal 1o maggio 2009. Pertanto l'onere complessivo, pari a 2.040.125,26, e' da intendersi cosi' imputato:

1. totale fondi per CIGS = 1.017.129,77 euro (di cui 931.894,29 euro a carico del fondo nazionale e 85.235,48 euro a carico del FSE-POR regionale);

2. totale fondi per mobilita' = 1.022.995,49 euro (di cui 948.180,42 euro a carico del Fondo nazionale e 74.815,07 euro a carico del FSE-POR regionale);

Ritenuta la necessita' di autorizzare per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' nei confronti dei lavoratori dipendenti ed ex dipendenti di aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le istanze di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2009, presentate dalle aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2009, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende gia' beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 1.017.129,77, di cui 931.894,29 a carico del Fondo per l'occupazione e 85.235,48 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2009, l'accesso al trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori gia' beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 1.022.995,49 di cui 948.180,42 a carico del Fondo per l'occupazione e 74.815,07 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale.

Art. 3

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del 40%.

Art. 5

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 1.880.074,71, gravera' sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 6

Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Il Sottosegretario delegato Viespoli

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti





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