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Codice delle Autonomie: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri
Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri 19.11.2009 (Manuela Rinaldi)
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Riduzione di enti, organismi e componenti degli organi delle amministrazioni esistenti: circa 50.000 “poltrone” in meno, ovvero, saranno tagliati circa 35 mila consiglieri e 15 mila assessori tra Comuni, Province e Circoscrizioni.

E’ quanto previsto nel disegno di legge recante “Individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonchè delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati” approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 novembre scorso in via definitiva, già approvato in via preliminare nella seduta dello scorso 15 luglio.

Tale disegno di legge va a modificare il Decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli Enti locali) ridisegnando complessivamente il sistema delle autonomie locali, in armonia con la riforma federalista in vigore dall’aprile scorso.

Il disegno di legge, collegato alla manovra finanziaria, verrà presentato in Parlamento dopo che il Governo avrà acquisito il parere delle Regioni e delle autonomie locali.

I contenuti del provvedimento

Nel disegno di legge in commento, in attuazione del titolo V della Costituzione e in linea con l’autonomia finanziaria e tributaria prevista dal federalismo fiscale si vanno ad individuare, in maniera precisa, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Nel provvedimento, quindi, viene prevista:

  • l’individuazione delle funzioni amministrative fondamentali che spettano a comuni, province e città metropolitane;
  • l’eliminazione di enti e organismi, quali il difensore civico, le comunità montane le circoscrizioni di decentramento comunale (salvo che nei comuni con più di 250.000 abitanti), i consorzi di enti locali (compresi i Bacini imbriferi montani), i consorzi di bonifica;
  • l’obbligo dell’esercizio di alcune funzioni fondamentali in forma associata per i comuni sotto i 3.000 abitanti;
  • la riduzione del numero di consiglieri e assessori locali, e la nomina del direttore generale solo nei comuni più grandi, che sono capoluogo di città metropolitana;
  • la semplificazione dei documenti finanziari e contabili nei piccoli comuni; – l’adeguamento delle regole del patto di stabilità;
  • il potenziamento dei controlli di tipo amministrativo, finanziario e contabile.
  • la razionalizzazione dell’amministrazione provinciale e periferica dello Stato;

Per quanto concerne le comunità montane è, infatti, previsto che le stesse cesseranno di esistere al livello dell’ordinamento statale e passeranno sotto le regioni; nella ipotesi in cui le Regioni le volessero mantenere, dovranno fare una loro legge, nonché risponderne davanti agli elettori e soprattutto provvedere al pagamento delle stesse.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di uniformarsi alla sentenza n. 237/2009 della Corte costituzionale che ha sancito la potestà regionale in materia di riordino e soppressione degli enti montani.

Lo Stato dunque non si occuperà più di comunità montane.

Nel provvedimento in oggetto, inoltre, si prevede:

  • la distinzione fra la titolarità ed esercizio della funzione da parte dei comuni;
  • un unico livello sovracomunale presso il quale vengono depositate tutte le funzioni che il comune da solo non riesce ad assolvere;
  • la riduzione ad un solo livello sovracomunale, subordinata a criteri di efficacia ed efficienza.

Ancora il decreto contiene svariati adeguamenti a direttive europee, ad esempio, in materia ferroviaria, di concessioni autostradali, di commercializzazione di elettrodomestici non inquinanti, tra cui la liberalizzazione dei servizi pubblici locali, compresa l'acqua.

Sono esclusi la distribuzione dell'energia elettrica, le gestione delle farmacie comunali e il trasporto ferroviario regionale.

Per il servizio idrico viene specificato che le forme di affidamento devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche.

Spetta alle istituzioni pubbliche prendere decisioni in ordine alla qualità e prezzo del servizio; sarà, quindi, un’Authority a fissare le tariffe.

La gestione del catasto e dell’anagrafe resta esclusa dalle funzioni fondamentali dei comuni, così come previsto dal testo del Codice approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri il 15 luglio scorso.

(Altalex, 30 novembre 2009. Nota di Manuela Rinaldi)



| codice delle autonomie | Roberto Calderoli | Manuela Rinaldi |

DISEGNO DI LEGGE 19 novembre 2009

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche

TITOLO I: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE

Art. 1

(Semplificazione tenuta libri sociali)

1. All'art. 22\S-bis del codice civile, come aggiunto dall'art. 16, comma 12-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sostituire il terzo e il quarto comma con i seguenti:

"Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.".

2. Alla fine dell'art. 22\5-bis del codice civile, come aggiunto dall'art. 16, comma 12-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, aggiungere il seguente comma:

"Per i libri e i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura fiscale, il termine di cui al comma 3 opera secondo le norme in materia di conservazione digitale in esse contenute ".

Art ">

(Semplificazione del conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori)

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.

La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede. Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

Il conferimento del potere di-rappresentanza di cui al secondo comma può essere effettuato nei primi ctoe-anm di applicazione-anche mediante una procura m forma-seri tta con-sottoseriaene-tten auterrtieatar-aeco mpagna4a—da—una copia—feto-stafiea di un valido—documento di-4éentitè-del rappresentai) sottoscritta dal medesimo.".

Art. 3

(Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni, come disciplinato dalle disposizioni legislative ed amministrative regionali, è presentata una dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. La dichiarazione viene presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007. n. 40. secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009.

2. La dichiarazione determina l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane con decorrenza dalla data di presentazione. La procedura è applicata anche nei casi di modificazione e cancellazione.

3. Le commissioni provinciali per l'artigianato ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane dispongono accertamenti e controlli ed in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti adottano entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione, fatta salva l'adozione dei motivati provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I provvedimenti di cancellazione e di variazione sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4

(Date uniche per I Introduzione di nuove norme sulle imprese)

1. GII adempimenti amministrativi per le imprese, con esclusione di quelli contabili e fiscali, hanno efficacia a decorrere dal primo marzo o dal primo settembre, rispettivamente, dell'anno in cui le disposizioni normative che li prevedono entrano in vigore o dell'anno successivo. In assenza di disposizione espressa l'efficacia si produce alla prima data utile tra quelle indicate al periodo che precede.

Art. 5

(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)

1. Al comma terzo dell'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo." sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui

al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le dodici ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante i dati nominativi delle predette schede con i mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. Fino all'entrata in vigore della presente legge resta ferma la attuale disciplina." b) il periodo: "In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno." è soppresso a far data dal 31 dicembre 2010.

2. All'art. 7 del decreto legge. 27 luglio 2005 n. 144, convertito con modificazioni in legge dall'articolo 1 della legge 31 luglio 2005 n. 155, dopo il primo comma è inserito il seguente: "1 bis. La previsione di cui al comma 1 non si applica ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché ai proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 5."

Art. 6

(Conservazione delle cartelle cliniche)

1. La conservazione delle cartelle cliniche, senza nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato, è effettuata esclusivamente in forma digitale. Esse sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene.

2. La presente disposizione entra in vigore il 1° luglio 2010. Entro tale data possono essere stabilite modalità uniformi di attuazione del presente articolo con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 su proposta dei Ministri per il lavoro, la salute e le politiche sociali e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione normativa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art.7

(Attività edilizia libera)

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"6. (L) Attività edilizia libera.

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;

c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, o e siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo -pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;

g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell'attività agricola,

h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo
A di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444;

1) elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine di cui al primo periodo del comma 2, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.

3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) ed 1), l'interessato, anche per via telematica, informa l'amministrazione comunale allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e limitatamente agli interventi di cui alla lett. b), l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Art. 8

(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi:"La comunicazione è effettuata attraverso il modello, in formato elettronico, approvato con decreto del Ministero dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica del modello alla questura competente per territorio e quelle volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La comunicazione con modalità telematiche, di cui al primo comma, può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il decreto del Ministero dell'interno richiamato dallo stesso comma, che rilasciano all'obbligato apposita ricevuta.

c) al quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Quando il soggetto obbligato ai
sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al terzo comma, la predetta sanzione è
applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la prevista ricevuta.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla comunicazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Con il decreto del Ministero dell'interno di approvazione del modello richiamato dal comma 1, lettera a), è stabilito anche il termine entro il quale le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, possono essere effettuate, alla questura competente per territorio, anche attraverso la trasmissione del modello a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le disposizioni di cui a presente articolo si applicano a decorrere dalla data indicata nel medesimo decreto del Ministero dell'interno. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.".

4. I commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.





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Libro di Domenico Chindemi, segnalazione del 30.11.2009

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