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Divieto di accesso a manifestazioni sportive ed incidenza sui diritti fondamentali
TAR Toscana-Firenze, sez. II, ordinanza 20.11.2009 n° 905 (Serafino Ruscica)
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Interessante pronuncia del Tar Toscana su una materia di particolare attualità (soprattutto alla luce della decisione di rinviare al prossimo campionato l'entrata in vigore della c.d. tessera del tifoso).

Giova inquadrare la questione attraverso un breve excursus sul peculiare istituto delle misure di prevenzione, soffermandoci su quelle di tipo personale (cui si contrappongono le misure di prevenzione patrimoniali) a carattere amministrativo (la legge prevede ipotesi di applicazione giurisdizionale di tali misure che appaiono come vere e proprie sanzioni inflitte quando sia carente la prova del reato), species questa cui appartiene la misura di prevenzione del divieto di accesso a manifestazioni sportive.

Tali misure sono prevalentemente considerate come provvedimenti amministrativi con funzione specialpreventiva, applicati dal questore nell’esercizio di poteri di polizia ai danni di soggetti socialmente pericolosi. Il giudizio di pericolosità sociale[1], essenziale postulato dell’applicazione della misura, non presenta una correlazione necessaria con la commissione di un reato, si tratta infatti di misure ante delictum e proprio questa caratteristica le differenzia dalla pena nonché dalle misure di sicurezza, entrambe conseguenza della commissione di un reato.

Dunque la restrizione della libertà personale che ne deriva sarebbe giustificata dalla sussistenza attuale (al momento dell’applicazione della misura) di condizioni delinquenziali che facciano presagire, con elevata probabilità, la commissione di un reato.

In base alla disciplina prevista dall’art. 6, l. 401/1989: il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di soggetti che siano stati, nei cinque anni precedenti, solo denunziati ovvero condannati anche con sentenza non definitiva per il reato di porto di armi o di oggetti atti ad offendere ex art. 4, l. 110/1975, per il reato di divieto di indossare caschi o mezzi che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico ai sensi dell’art. 5, l. 152/1975, o anche per il reato commesso violando il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche inflitto a persone che portino emblemi o simboli di organizzazioni che hanno per scopo l’incitazione alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, previsto all’art. 2, d.l. 122/1993, conv. in l. 205/1993, ovvero anche per i reati di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive di cui all’art. 6 bis della stessa l. 401/1989 o infine per il reato di possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive previsto dal successivo art. 6 ter (entrambe le norme oggetto di riforma nel 2005).

La stessa misura può altresì essere inflitta a chi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza contro persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime circostanze, abbiano inneggiato, incitato, indotto alla violenza.

Il questore può, inoltre, ordinare a tali soggetti di presentarsi al posto di polizia una o più volte nel corso della giornata in cui si tiene la manifestazione per la quale è stato inibito l’accesso.
Il legislatore del 2005 è intervenuto sull’art. 6 estendendone l’oggetto: la norma, ad oggi, prevede che il questore possa interdire la partecipazione anche agli eventi sportivi che si tengano all’estero, ammettendo altresì che le competenti autorità straniere possano esprimere, a carico di propri cittadini, lo stesso divieto di accesso a gare che si svolgano in Italia.

Tuttavia è fuori discussione che questo provvedimento proprio perché ontologicamente destinato ad incidere su diritti fondamentali quali la libertà personale e la libertà di circolazione (artt. 13 e 16 Cost.) deve rispondere al canone della "adeguatezza e proporzionalità"[2].

L'ordinanza in commento, emessa in sede cautelare, consente di svolgere frammentarie e rapsodiche considerazioni sul tema dell'incidenza sempre più frequente dei provvedimenti amministrativi su diritti fondamentali della persona. Sul punto proprio di recente deve segnalarsi la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con ordinanza 9 settembre 2009, n. 19393, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, nel caso in cui un cittadino straniero chieda di ottenere lo status di rifugiato o il diritto di asilo politico. Il caso specifico atteneva all’interpretazione del comma 6, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998, secondo cui si può rifiutare o revocare il permesso di soggiorno, “salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, in connessione con quanto previsto dal successivo art. 19, che vieta l’espulsione o il respingimento “verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”. Sempre per restare in tema si ricordi altresì la pronuncia delle Sezioni Unite 6 febbraio 2009, n. 2867, con cui si è ribadita la giurisdizione del giudice ordinario in materia di diritti fondamentali della persona. Nel caso di specie, con riferimento alla richiesta di rimborso di spese sanitarie sostenute da cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all’estero per prestazioni non ottenibili tempestivamente in Italia in forma adeguata, il Collegio ha sostenuto che, “la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia che siano dedotte situazioni di eccezionale gravità e urgenza ostative alla preventiva autorizzazione, sia che l’autorizzazione sia stata chiesta e negata, atteso che viene in considerazione il diritto alla salute, non suscettibile di essere affievolito dalla discrezionalità tecnica dell’amministrazione nell’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni”.

Medesime conclusioni si registrano in altro arresto pur recente. Con un obiter dictum, infatti, sempre le Sezioni Unite, decisione 15 gennaio 2009, n. 794, hanno affermato, la tesi della giurisdizione del G.O. in un caso di pregiudizio cagionato da una pubblicità ingannevole (nella specie: apposizione della dicitura “light” sul pacchetto di sigarette) : “tenuto, altresì, conto che nella specie si controverte di tutela della salute, di adeguata informazione e di corretta pubblicità, ossia di quelli che il Codice del Consumo considera diritti fondamentali del consumatore”.

Va, quindi, considerata l'opinione giurisprudenziale (per lungo tempo avallata senza contrasto dalle Sezioni Unite) secondo la quale tutte le ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili, come la salute o l'integrità personale, il giudice competente sarebbe il Giudice ordinario, poiché nelle controversie che hanno per oggetto la tutela di diritti inviolabili (come quello alla salute garantito dall'art. 32 Cost.), la pubblica amministrazione sarebbe priva di qualunque potere di affievolimento della posizione soggettiva dei cittadini.

Alla luce di questo breve excursus resta da chiedersi quali possano essere le conseguenze risarcitorie per il pregiudizio (anche morale)[3] medio tempore subito dal ricorrente, privato in un diritto fondamentale della persona, valutando altresì la sussistenza di profili di colpa della p.a. ai fini risarcitori[4].

(Altalex, 30 novembre 2009. Nota di Serafino Ruscica)

_____________

[1] Di recente la Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza 25 marzo 2009, n. 12977) ha riconosciuto la competenza ad emanare provvedimenti per ragione di ordine pubblico in relazione a turbative nelle manifestazioni sportive del questore del luogo in cui è stato commesso il fatto che il legislatore ha assunto come specifico sintomo della pericolosità sociale connessa alle manifestazioni sportive, e non già il questore del luogo di residenza o di domicilio del soggetto socialmente pericoloso. Pertanto, un questore nazionale non ha competenza territoriale per disporre divieti di accesso e prescrizioni di comparizione per episodi di violenza sportiva commessi all'estero.

[2] Sul punto si segnala un precedente del TAR Lecce che ha ridotto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive da tre anni ad un anno, in ossequio al principio di "adeguatezza e proporzionalità" della sanzione, rispetto ai fatti contestati (T.A.R. Puglia-Lecce Sezione I, Ordinanza 21 novembre 2007, n. 1122).

[3] È fondata la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da parte di abbonati lesi da un provvedimento disciplinare, consistente nella squalifica di uno stadio con obbligo di giocare a porte chiuse, sussistendone, nella specie, tutti i presupposti: l'eventus damni, da individuarsi negli impugnati provvedimenti sanzionatori irrogati sulla base di un'illegittima normativa regolamentare ispirata alla responsabilità oggettiva, e l'elemento soggettivo della colpa della p.a., da ravvisarsi nella violazione delle regole di correttezza, imparzialità e di buona amministrazione , alle quali l'esercizio della azione amministrativa deve ispirarsi. Il danno patrimoniale consiste, nella specie, nell'impossibilità di continuare ad utilizzare l'abbonamento alle partite casalinghe del torneo; quello non patrimoniale (o danno morale), è correlato alla lesione del diritto all'onore, inviolabile, e che provoca ovviamente multiformi conseguenze dannose di carattere morale (e, a volte, anche di carattere psico-fisico) legate all'insorgere del sentimento di vergogna che nasce dalla perdita pubblica della propria immagine personale. Tale seconda voce di danno può essere quantificata mediante valutazione equitativa ai sensi dell'art. 2056 comma 1 e dell'art. 1226, c.c..

[4] In tema si rinvia a S. Ruscica, La colpa della P.A aggiornamento 2008 del Noviss. Digesto Italiano, Utet., Torino.



| giustizia sportiva | daspo | intrattenimento | luogo di sosta | Serafino Ruscica |

T.A.R.

Toscana – Firenze

Sezione II

Ordinanza 20 novembre 2009, n. 905

Massima e Testo Integrale





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Libro di Raffaele Plenteda, segnalazione del 21.12.2009

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