SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 11 novembre 2009, n. 23906
Svolgimento del processo
1. B.L. con ricorso 30 settembre 1999 chiedeva al tribunale di Messina di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con N.A. nel settembre 1991. La N. si costituiva chiedendo un assegno divorzile.
Il tribunale accoglieva la domanda liquidando in favore della convenuta un assegno divorzile di Euro 650,00, mensili. Il B. proponeva appello avverso tale sentenza, contestando l'esistenza dei presupposti per la liquidazione dell'assegno e, comunque, la sua misura. La Corte di appello di Messina, con sentenza 7 novembre 2005, riduceva l'assegno ad Euro 450,00 mensili.
Il B., con ricorso a questa Corte notificato il 13 luglio 2006 alla N., ha impugnato tale sentenza, proponendo tre motivi. La parte intimata non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, deducendosi che la Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere l'assegno di divorzio alla controparte, ancora in giovane età e separata sin dal 1995, non avendo questa dato la prova dell'impossibilità obbiettiva di procurarsi mezzi adeguati di vita, non essendo a tal fine sufficiente la documentazione reddituale e gli attestati di disoccupazione e non essendo state provate le patologie allegate a sostegno della domanda.
Con il secondo motivo si denunciano la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e vizi motivazionali in relazione alla misura dell'assegno, che sarebbe stato liquidato senza tenere conto dei criteri di quantificazione stabiliti da tale norma e con motivazione incongrua, avendo la Corte riconosciuto la breve durata del matrimonio, un minimo di capacità reddituale della controparte e le necessità economiche del ricorrente in relazione all'essersi formato una nuova famiglia, che assorbono i suoi aumenti di reddito.
1.2. I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.
Secondo l'orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 114 92, in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 - che subordina l'attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di "mezzi adeguati" - l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021; 16 maggio 2005, n. 10210; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 15 gennaio 1998, n. 317; 3 luglio 1997, n. 5986) .
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola, pertanto, in due fasi, nella prima delle quali il Giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (ex plurimis Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).
Nella determinazione dell'assegno, il Giudice può desumere induttivamente il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169; 7 maggio 2002, n. 6541) costituendo essi, insieme agli immobili direttamente goduti dai coniugi, il parametro per determinarlo (Cass. 16 maggio 2005, n. 10210).
Inoltre può dare motivatamente valore preminente, in relazione alla fattispecie, anche a uno solo dei criteri stabiliti dall'art. 5, potendo così giustificare la concessione dell'assegno anche solo in base alle condizioni economiche delle parti (Cass. 28 aprile n. 9876).
Quanto, poi, all'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive, tale presupposto dell'assegno comporta che detta indisponibilità non deve essere imputabile al richiedente (Cass. 17 gennaio 2002, n. 432).
Pertanto si deve trattare d'impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza (Cass. 29 marzo 2006, n. 7117), dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale (Cass. 16 luglio 2004, n. 13169).
I relativi accertamenti, attenendo al merito, sono incensurabili in questa sede se adeguatamente motivati.
1.3. Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto esatta applicazione di tali principi ed ha adeguatamente motivato, in relazione ai redditi di ciascun coniuge e - con valutazione pertanto incensurabile nel merito in sede di giudizio di legittimità - alle concrete possibilità di lavoro del coniuge richiedente l'assegno (ritenute molto scarse nel contesto sociale in cui vive e senza che risulti abbia rifiutato occasioni lavorative), sia l'inadeguatezza dei mezzi della richiedente l'assegno, sia la misura di esso, prendendo in considerazione per un verso l'evoluzione in positivo dei redditi dell'odierno ricorrente, per altro verso la circostanza che egli si sia formato una nuova famiglia ed abbia avuto tre figli, per tale ragione riducendo l'assegno rispetto a quello di separazione.
I motivi, pertanto, risultano infondati.
2. Con il terzo motivo si censura, in relazione all'art. 92 c.p.c., la condanna del ricorrente a metà delle spese del giudizio, con compensazione dell'altra metà. Si deduce al riguardo che la condanna doveva essere pronunciata a carico dell'altra parte o, quanto meno, le spese dovevano essere compensate per intero.
Anche tale motivo è infondato, essendo il ricorrente rimasto soccombente nel giudizio di appello e dovendo quindi essere condannato alle spese ex art. 91 c.p.c., nè potendosi censurare in questa sede la misura della compensazione disposta dal giudice di merito.
Nulla va statuito sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata depositato difese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione della sentenza dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi di B.L. e N.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009.
Il reato di immigrazione clandestina
COLLABORA
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Lo studio opera prevalentemente in materia penale. Relativamente alla materia civile, lo studio tratta preferibilmente questioni relative al diritto di famiglia ed alla circolazione stradale.
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Ha diritto all’assegno divorzile anche la moglie di giovane età, la quale ipoteticamente potrebbe cercarsi un lavoro. Ciò in quanto il mero lavoretto che l’aiuta a sopravvivere non fa venir meno l’obbligo dell’ex marito, salva l’ipotesi in cui ella abbia trovato un’occupazione che le permetta di vivere con lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. (1-2)
(Fonte: Altalex Massimario 42/2009. Cfr. nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza)