SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 29 ottobre - 19 novembre 2009, n. 44498
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PUNTO&LEXCon pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato... Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto... La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del... Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,... |
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Il fermo è una sanzione amministrativa accessoria e non una misura cautelare.
Tale provvedimento, in punto di diritto, non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene, con questo non venendo integrati gli elementi costitutivi del reato previsto dall’articolo 334 c.p..
E’ quanto precisato dai giudici di legittimità nella recente sentenza del 19 novembre scorso, n. 44498.
Per i giudici del Palazzaccio (in adesione ad un dominante orientamento della stessa sezione), infatti, “l’articolo 334 c.p. non può ritenersi violato quando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo”.
Conclusione che si impone per l’impossibile riconducibilità del fermo alla nozione di sequestro amministrativo, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso per analogia in malam partem”.
Il caso
L’uomo che aveva utilizzato il proprio ciclomotore era stato accusato dalla procura per sottrazione di cose sottoposte a sequestro (articolo 334 del codice penale), ma il tribunale di Napoli lo aveva assolto perché “il fatto non sussiste”.
Il ricorso contro tale sentenza arrivava, così, di fronte alla Suprema Corte che, con la sentenza in commento, aderisce a pieno, con le motivazioni del tribunale.
Ad avviso del ricorrente, il fermo amministrativo non si distingueva dal sequestro, stante che il fermo può, tra l’altro, preludere a un provvedimento di confisca, da ciò la piena applicabilità dei disposti normativi dell’art. 334 c.p., con conseguente richiesta di annullamento della decisione impugnata e del relativo ordine di dissequestro.
La pronuncia avrà , quasi certamente, delle ripercussioni anche sul contenzioso fiscale, ovvero in caso di fermo fiscale - istituto disciplinato dall'articolo 86, D.P.R. 602/73 in quanto il contribuente- proprietario del bene non può, di fatto, circolare con il veicolo e ove sorpreso è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, Codice della strada giusta la previsione espressa contenuta nel citato articolo86 in materia di riscossione.
(Altalex, 14 dicembre 2009. Nota di Manuela Rinaldi)