SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 29 settembre - 10 novembre 2009, n. 23807
NOVITA'! Esame di avvocato 2010: il volume di Dario Colasanti per la prova scritta
COLLABORA
Diritto Civile - Diritto di famiglia - Diritto Fallimentare-Esecuzioni mobiliari e immobiliari - Attività di collaborazione e domiciliazione avanti ai Tribunale di Busto Arsizio- Gallarate- Varese- Legnano
| Licenziamenti individuali e collettivi alla luce del collegato lavoro (D.D.L. 1167/B) Seminario (accreditato 7 ore) in Milano, Padova e Roma dal 16.10.2010 ***NOVITA'**** Corso intensivo Altalex esame di avvocato 2010 Corso intensivo in Napoli dal 01.10.2010 |
PUNTO&LEXCon pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato... Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto... La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del... Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,... |
|
Il condizionatore che è causa di “immissioni intollerabili” (superiori di 3 decibel al rumore di fondo) deve essere rimosso, in quanto fastidioso per agli altri condomini.
Questo il principio fissato dalla Cassazione con la sentenza 10 novembre 2009, n. 23807 che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna nella parte in cui aveva disposto la rimozione di un condizionatore troppo rumoroso.
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto al Giudice di Pace di Bologna da un Condominio contro una società srl che aveva installato nell’immobile condominiale un condizionatore, le cui emissioni sonore erano ritenute intollerabili da diversi condomini.
Per il fatto che la convenuta, costituendosi in giudizio, aveva eccepito fra l'altro il difetto di legittimazione attiva del Condominio, erano intervenuti “volontariamente” i condomini interessati, formulando domande identiche a quelle del Condominio: cioè, la rimozione dell’impianto e la condanna della società al risarcimento dei danni morali subiti.
La sentenza del Giudice di Pace ha rigettato il ricorso ed è stata impugnata sia dal Condominio sia dai condomini intervenuti nel giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Bologna, accogliendo l’appello proposto ha riformato la decisione condannando la società installatrice a rimuovere l'impianto di condizionamento ed a pagare, a titolo di risarcimento del danno morale, a favore di due condomini, la somma di Euro 4.000,00 per ciascuno, oltre agli interessi legali.
Il danno morale è stato riconosciuto sul rilievo di una disposta consulenza tecnica d’ufficio che aveva accettato il superamento dei limiti di tollerabilità acustica, con riferimento agli immobili dei due condomini considerati dal giudice risarcibili.
Il Tribunale respingeva l’eccezione di mancanza di legittimazione attiva del Condominio, sollevata dalla società, facendo osservare che a fondamento dell’azione il condominio non aveva dedotto la lesione del diritto alla salute, configurabile esclusivamente in relazione alla persona fisica, ma la violazione del regolamento condominiale dettato a tutela della tranquillità e della salubrità dell’intero condominio.
L’intervento spiegato dai condomini è stato considerato “quale intervento c.d. principale rispetto al quale non sussistevano le eccepite limitazioni all'impugnazione della sentenza impugnata”, in quanto diretto a far valere in giudizio anche quel diritto alla salute dei singoli condomini che il Condominio in quanto tale non era legittimato ad azionare.
Nel merito, il Tribunale riteneva illecite le immissioni perché poste in violazione del divieto imposto dalla norma del regolamento condominiale.
Il danno morale, riconosciuto ai proprietari degli immobili, dove la documentazione prodotta e la ctu avevano accertato immissioni superiori di 3 decibel al rumore di fondo (che secondo la giurisprudenza di merito sono da considerarsi intollerabili), è stato liquidato dal Tribunale “sul rilievo che, pur non sussistendo la prova della lesione del diritto alla salute, le accertate immissioni integravano l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 674 cod. pen.”.
Per i giudici di legittimità, il Tribunale ha correttamente qualificato come principale e non adesivo dipendente l'intervento spiegato dai singoli condomini, posto che “la domanda dai medesimi proposta aveva ad oggetto il risarcimento del danno riferibile alla persona dei singoli condomini intervenuti”.
I condomini, con il loro intervento “non si erano affatto limitati a sostenere le ragioni del Condominio ma avevano agito, spiegando una domanda autonoma e distinta a tutela della loro posizione soggettiva”.
La sentenza del Tribunale è stata ritenuta invece affetta dal vizio di ultrapetizione denunciato, “giacché il Giudice di appello, dopo avere escluso l'esistenza di un danno alla salute, ha riconosciuto (…) il danno morale sul rilievo che le immissioni in questione concretizzassero la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 674 cod. pen. senza peraltro che gli interventori avessero mai allegato e dedotto che la condotta tenuta dalla convenuta integrasse l'ipotesi di reato configurato dai giudici: in tal modo la sentenza impugnata, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ha posto a base della decisione un comportamento che, non essendo stato dedotto dagli interventori, era estraneo al thema decidendum e non poteva, perciò, formare oggetto di indagine da parte del giudice di merito”.
Si può aggiungere che, in merito al vizio di ultrapetizione l’attuale decisione non appare conforme al principio fissato in precedenza secondo cui “Il vizio di extra-petizione non è ravvisabile, in ordine alle ragioni della decisione, quando la pronuncia giudiziale rimanga nell'ambito della "res in iudicio deducta" e della concreta fattispecie prospettata dalle parti, anche se la decisione afferisca a una questione non espressamente formulata, ma implicitamente contenuta nel thema decidendum” (Cass. civ. Sez. II, 06-05-2005, n. 9504).
(Altalex, 14 dicembre 2009. Nota di Giuseppe Mommo. Cfr. eBook Il condominio di Mariantonietta Crocitto)