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Sicurezza sul lavoro: responsabilità dell'imprenditore per la morte dell'operaio
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 04.12.2009 n° 46747 (Rocchina Staiano)
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Un operaio muore in azienda e, nonostante la presenza in cantiere del capocantiere (il quale tuttavia non aveva nessuna delega in materia di sicurezza sul lavoro), la Cassazione Penale con la sentenza 4 dicembre 2009, n. 46747 ha ritenuto responsabile il legale rappresentante dell’azienda.

L’art. 2087 c.c. impone infatti all'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della salute dei suoi dipendenti, con conseguente obbligo della loro individuazione e della loro attuazione, anche ad integrazione di quelle dettate da specifiche disposizioni, essendo la disciplina della citata disposizione normativa ispirata alla esigenza della massima tutela a favore del lavoratore.

In tal modo, la giurisprudenza ha ribadito un importante e consolidato principio ossia la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Tale responsabilità è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da una attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è in sè idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso (v. fra le altre Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2003, n. 6377, Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 2003, n. 12253, Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 2003, n. 9909, Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2002, n. 9856, Cass. civ., sez. lav., 4 luglio 2000, n. 8944, Cass. civ., sez. lav., 17 novembre 1993, n. 11351).

In particolare, va precisato che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2006, n. 4980, Cass. civ., sez. lav., 24 marzo 2004, n. 5920, nonchè Cass. civ., sez. lav., 27 febbraio 2004, n. 4075, Cass. civ., sez. lav., 1 ottobre 2003, n. 14645).

(Altalex, 21 gennaio 2010. Nota di Rocchina Staiano)



| morte del lavoratore | sicurezza sul lavoro | legale rappresentante | Rocchina Staiano |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 17 novembre - 4 dicembre 2009, n. 46747

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Massima e Testo Integrale





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