SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 10 novembre 2009 - 11 gennaio 2010, n. 230
Il commercio elettronico
COLLABORA
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Avv. Sergio Bartolini e Avv. Luca Bartolini e collaboratori. Penale, Civile, Minori, Famiglia. Disponibile per domiciliazioni in Ancona, Osimo, Seinigallia, Jesi e Fabbriano.
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PUNTO&LEXLa Cassazione, con sentenza n. 30033 depositata lo scorso 29 luglio, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale... E' stata immediatamente pubblicata, come supplemento ordinario n. 171 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010,... Il Consiglio nazionale forense ha diffuso ieri, 28 luglio, via mail, una circolare indirizzata ai Presidenti dei consigli... E' stata annullata, con rinvio, da parte dei giudici di legittimità - sentenza n. 29936 del 29 luglio... |
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Nella sentenza 11 gennaio 2010, n. 230la Corte di Cassazione afferma un principio destinato a rappresentare un interessante spunto in tema di qualificazione giuridica dell’obbligazione che il professionista, e segnatamente l’avvocato, assume nei confronti del proprio cliente.
Nella fattispecie in esame, oggetto del mandato professionale è espressamente l’impegno, assunto dall’avvocato, di far ottenere al cliente un determinato risultato utile in cambio di un determinato compenso dovuto, pertanto, in ragione dell’effettivo raggiungimento del risultato stesso.
L’ipotesi negoziale di riferimento, che si verifica spesso nella pratica, diverge dallo schema tipico del mandato professionale, in cui il cliente affida all’avvocato il compito di svolgere l’attività prodromica al raggiungimento del risultato auspicato, obbligandosi a corrispondere al professionista i compensi per l’attività svolta ed indipendentemente dal risultato.
A ben vedere, l’ipotesi in esame non è assimilabile neppure al c.d. patto quota lite[1], ossia l’accordo con cui professionista e cliente rivolto commisurano i compensi dovuti all’utilità patrimoniale derivata al cliente per effetto dell’attività svolta dall’avvocato.
Anche in una simile evenienza, l’obbligazione assunta dal professionista è pur sempre quella di compiere tutta l’attività necessaria in vista del conseguimento del risultato utile auspicato al cliente, mentre la “deviazione” rispetto allo schema tipico opera limitatamente al quantum del compenso esigibile, suscettibile di essere, al limite, azzerato in caso di mancato conseguimento di qualsiasi risultato economicamente apprezzabile.
Nel caso in esame, invece, la peculiarità consiste nel fatto che l’oggetto dell’obbligazione del professionista è proprio quello di raggiungere il risultato. Qui, in altri termini, l’avvocato si impegna specificamente a far conseguire al cliente il risultato voluto, sicché il diritto al compenso, inteso in termini di controprestazione a carico del cliente, è causalmente collegato alla realizzazione di tale risultato e sorge se, e solo se, il risultato stesso sia effettivamente raggiunto.
Le parti, nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale[2], così, costruiscono e pongono a carico del professionista una obbligazione non più “di mezzi” ma “di risultato”[3], con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il profilo dinamico e della patologia del rapporto.
Il mancato raggiungimento del risultato si risolve in un’ipotesi di “non adempimento” dell’obbligazione assunta, con il corollario della perdita del diritto al compenso.
Certo, la mancata realizzazione del risultato può dipendere da fattori estranei alla sfera di controllo e dalla volontà del professionista-debitore, ma una simile circostanza potrà rilevare soltanto ai fini dell’eventuale esclusione di una responsabilità risarcitoria dell’avvocato[4], qualificando in termini di non imputabilità il mancato adempimento, ma non varrà a far, in qualche modo, surrettiziamente rivivere il diritto a conseguire il compenso.
(Altalex, 11 febbraio 2010. Nota di Raffaele Plenteda)
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[1] In tema di patto quota lite, si veda l’interessante contributo di Ciavola, PQL – Come redigere un patto di quota lite (Altalex.com).
[2] In tema di autonomia contrattuale, si veda il focus di Altalex Massimario Autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) (Massimario.it).
[3] Sulla distinzione, in tema di obbligazione dell’avvocato, tra obbligazione di mezzi, obbligazione di risultato e obbligazione “di risultati intermedi”, si veda Plenteda, La responsabilità dell’avvocato, rischi risarcitori e strumenti di tutela, Halley Ed., 2008.
[4] Per una definizione sintetica della fattispecie tipica di responsabilità dell’avvocato, si veda Plenteda, Responsabilità dell’avvocato (Plentedamaggiulli.it).