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Titolo | Violazione degli obblighi di assistenza familiare |
| Autore | Elena Salemi |
| Collana | Altalex eBook "Massimario" |
| Edizione | 2010 |
| Pagg. | 26 |
| Prezzo | €. 5,00 |
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Estratto: Paragrafo 1.1. L’art. 570 c.p. tra poteri del capofamiglia e ribaltamento della posizione della donna: una premessa storica importante
L’art. 570 c.p., rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, statuisce che:
<<Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore (o del pupillo) o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato (per sua colpa).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge>>.
Con tale disposizione il Codice Rocco introduce una novità legislativa rispetto al codice Zanardelli.
All’indomani della sua emanazione, peraltro, la norma fu ben accolta dalla dottrina dell’epoca, la quale individuò nella stessa la volontà del Legislatore di tutelare la famiglia dai sempre più frequenti attacchi, che provenivano dagli atteggiamenti “snaturati” dei cittadini.
Tale lettura era, d’altronde, confortata dai contenuti della relazione del Guardasigilli, ove, per l’appunto, si legge che la norma in esame costituiva il rimedio contro le sempre più frequenti forme <<disgregative dell’unità fisica e morale della famiglia>>[1].
La famiglia, infatti, veniva considerata come elemento primario della società e, di conseguenza, la tutela dello Stato doveva necessariamente passare attraverso la tutela della famiglia, la quale era unita materialmente e moralmente sotto l’egida del capo famiglia, sua guida gerarchica[2].
Va, altresì, ricordato che, in quel preciso momento storico, dominava incontrastato il principio di autorità del marito all’interno della famiglia e, pertanto, l’art. 570 c.p. venne considerato come una disposizione che, finalmente, avrebbe garantito e mantenuto saldi i legami morali ed economici che per legge riguardano tutti i componenti del nucleo familiare [3].
Fu, addirittura, scritto che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella sua complessa struttura, disciplinava le varie funzioni materiali e morali della famiglia, garantendo l’osservanza dei doveri assistenziali, in maniera tale da assicurare lo svolgimento di una vita familiare sana ed ordinata[4].
In tal modo, si eliminava << Lo scandalo di coloro che si rendono dolosamente estranei alla loro famiglia di cui per legge naturale, prima ancora che per la legge civile, debbono sentire ed assumere tutta la responsabilità >>[5].
Tuttavia, ben presto i giuristi dell’epoca si resero conto che l’art. 570 c.p., se da un lato tendeva a reprimere i comportamenti disgregatori dell’armonia della famiglia, dall’altro metteva in discussione, pregiudicandolo, l’indiscusso accentramento dei poteri nella figura del capo famiglia [6].
Scrive a riguardo un autore << La previsione della sanzione penale evidenziava l’aspetto del dovere nelle potestà familiari: la potestà maritale, la patria potestà, l’amministrazione dei beni dotali, l’amministrazione esclusiva dei beni della comunione, configurati dalla legge civile prevalentemente come un complesso di attribuzioni riconducibili alla posizione di supremazia del marito nell’ambito della famiglia, alla luce dell’art. 570 c.p. venivano a proporsi come altrettanti doveri giuridici>>[7].
Dalle superiori considerazioni, appare evidente come il reato in questione costituiva un limite al potere incontrastato del capofamiglia, in quanto ribaltava la posizione di debolezza della moglie, trasformandola in una posizione di forza.
Di tale insidia, ben presto, si resero conto i giuristi dell’epoca, i quali difesero il potere del capofamiglia, circoscrivendo l’applicabilità della nuova fattispecie incriminatrice.
Quali strumenti di difesa vennero, tra gli altri, introdotti il criterio della giusta causa di abbandono del domicilio domestico ed il principio secondo il quale costituivano violazioni penalmente rilevanti esclusivamente quelle riguardanti gli obblighi statuiti dalla legge civile.
In particolare, per quanto riguarda il criterio della giusta causa di abbandono del domicilio domestico furono elaborate diverse ipotesi.
Così, ad esempio, si ritenne che l’allontanamento della moglie anche per un breve lasso di tempo aveva conseguenze più gravi per l’ordine della famiglia rispetto all’allontanamento del marito. Ciò in quanto la donna coniugata rivestiva una peculiare posizione morale all’interno della società.
Ed ancora, si reputò che l’allontanamento della donna per motivi di lavoro, anche se giustificato dalla necessità di pagare un proprio debito, integrava il reato in questione, mentre, di contro, appariva del tutto lecita l’eventuale condotta similare del marito.
Si riteneva, inoltre, che l’obbligo di fedeltà fosse più rigoroso per la donna rispetto all’uomo. Al riguardo, si considerava punibile l’adulterio del marito solo nel caso in cui integrasse gli estremi del concubinato.
Sul marito, peraltro, nonostante la posizione di privilegio e supremazia, incombevano, secondo l’opinione prevalente, l’obbligo di proteggere la moglie, di far fronte a tutte le sue necessità, di garantirle una vita stabile, di fornire alla stessa una sistemazione decorosa e proporzionata alla propria posizione economica e sociale.
Per quanto riguarda l’obbligo di prestare i mezzi di sussistenza, fu precisato che l’obbligazione alimentare non potesse essere esclusa qualora la moglie, sebbene separata, avesse provveduto a procurarsi con il proprio lavoro i mezzi di sussistenza necessari.
Appare evidente come l’interpretazione a cui addivennero la dottrina e la giurisprudenza dell’epoca è frutto di una mentalità che oggi ci appare anacronistica e sconvolgente.
Invero, si è voluto dar conto anche di questo aspetto, al fine di poter meglio comprendere le problematiche sottese al reato in questione, problematiche che verranno esaminate nel proseguo della presente trattazione.
L'Autore
Elena Salemi, Avvocato del Foro di Siracusa, membro dello staff di Massimario.it, per il quale ha scritto numerosi focus, e docente in corsi di formazione.
Ha pubblicato svariati contributi sui più importanti siti giuridici e su riviste cartacee, nonché in varie opere e trattati. Tra tutti, si segnalano: Annullabilità e Rescindibilità in “Studi di diritto civile” (HALLEY); Annullabilità del contratto in “Trattato di diritto civile” (CEDAM); Le droghe nelle scuole: grave allarme sociale e responsabilità degli insegnanti in “La responsabilità civile" (rivista ipertestuale UTET).
Per la collana Altalex Professionale ha pubblicato il volume Procedimento sommario di cognizione.
E' anche autrice dell'eBook I maltrattamenti in famiglia.
Presentazione della collana
La collana Massimario eBook è diretta a scandagliare gli aspetti più pratici degli istituti fondamentali dell’ordinamento, privilegiando il profilo casistico a quello teorico.
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INDICE DELL'OPERA
Capitolo I - La violazione degli obblighi di assistenza familiare ... 3
Capitolo II - L’art. 570 c.p.: le problematiche interpretative postesi in giurisprudenza ... 21
Bibliografia ... 26
______________
[1] Relazione del guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, pt II, Roma, 1929, 334.
[2] In tal senso, si veda Fierro Cenderelli, Violazione degli obblighi di assistenza familiare,(voce) Violazione, in Enciclopedia del diritto, Ed. Giuffrè, 1993.
[3] Saltelli e Romano Di Falco, commento teorico – pratico – del nuovo codice penale, IV Torino, 1956, 197.
[4] Leone, La violazione degli obblighi di assistenza familiare nel nuovo codice penale, Napoli, 1931, Introduzione.
[5] Leone, La violazione degli obblighi di assistenza familiare nel nuovo codice penale, cit..
[6] Nuvolone, Trent’anni di diritto e procedura penale, tomo II Padova, 1969, 779.
[7] Fierro Cenderelli, Violazione degli obblighi di assistenza familiare, cit..
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