MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 17 febbraio 2010
Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione. (10A02513)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 46, ottavo comma, e 52, terzo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'art. 257-bis del codice di procedura civile, recante la disciplina della testimonianza scritta nel processo civile;
Visto l'art. 103-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, secondo cui la testimonianza scritta e' resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione;
Decreta:
Articolo 1
Sono approvati il modello di testimonianza scritta e le istruzioni per la sua compilazione di cui agli allegati A e B al presente decreto.
Articolo 2
Il presente decreto e i relativi allegati verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2010.
Il Ministro: Alfano
Allegati
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Risposte scritte su un modello ministeriale (scritto a penna e con grafia leggibile) e autentica della firma al comune, dal segretario comunale, oppure da un cancelliere giudiziario.
Il tutto con supporto solo cartaceo senza l’ausilio dei modelli telematici.
E’ quanto previsto dal Decreto del 17 febbraio scorso, concernente “Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione” in Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2010, n. 49.
Con l’emanazione di tale decreto, l’istituto della testimonianza scritta (introdotto dalla legge di riforma n. 69/2009), entra nella sua fase di attuazione
La possibilità di utilizzare la testimonianza scritta, infatti, era stata introdotta, come noto, dall’articolo 46, comma 8, della sopra citata legge 18 giugno 2009, n. 69; con il provvedimento in oggetto il Legislatore ha inserito nel nostro codice di procedura civile l’articolo 257 bis, con cui, appunto, viene ammessa la possibilità di rendere per iscritto una testimonianza, nella ipotesi in cui (sentite le parti e con particolare riguardo all’oggetto della causa) il giudice lo disponga.
Tre erano, infatti, (secondo quanto previsto dalla legge 69) le condizioni per l’utilizzo di tale strumento processuale, ovvero:
Vediamo nello specifico cosa prevede il decreto in oggetto.
Come già accennato in apertura di commento, il testimone potrà “rendere” la propria testimonianza su un apposito modello ministeriale, per poi passare all’autentica della firma:
L’autentica della firma è gratuita, ed esente da bollo e qualsivoglia diritto.
Il testimone dovrà, aver cura, nella compilazione del modello, di leggere le avvertenze (che si ritiene debbano essere notificate); di dichiarare se si trova in una situazione di incompatibilità oppure in una situazione tale per cui ritenga di doversi astenere, quale ad esempio, il segreto testimoniale, il rapporto di parentela, il rapporto di lavoro e/o personale, o, infine, un interesse in causa.
Il testimone avrà l’obbligo di chiarire solo i fatti, astenendosi da opinioni personali, precisando quale sia la fonte della sua conoscenza.
Previsto anche un regime sanzionatorio: infatti, nel caso di mancata consegna delle risposte, oppure di ritardo, il testimone rischia una sanzione pecuniaria che va dai 100 ai 1000 euro; ovviamente scatterà anche il reato di falsa testimonianza, per le risposte false o reticenti, con la pena della reclusione da2 a 6 anni.
In seguito alla compilazione e autenticazione del modello, il testimone potrà:
Un “ancora di salvataggio” pare esserci nella ipotesi in cui (e lo stesso codice lo prevede), in caso di dubbi circa la attendibilità del testimone, al giudice viene concessa la facoltà, dopo aver esaminato le risposte e le dichiarazioni, di disporre che il testimone venga chiamato a deporre dinanzi a lui o ad un giudice delegato.
Ancora, nel caso in cui la testimonianza abbia ad oggetto dei documenti di spesa gia depositati dalle parti, è previsto che la stessa possa essere resa tramite dichiarazione sottoscritta dal testimone, con la trasmissione al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza ricorrere al modello ministeriale.
(Altalex, 3 marzo 2010. Nota di Manuela Rinaldi. Cfr. videointervento di Renato Savoia. Per approfondimenti cfr.l'eBook "La testimonianza scritta" di Fabiola Rizzo)