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Appaltatore, progettista, responsabilità, solidale, sussistenza
Tribunale Piacenza, sentenza 23.02.2010 n° 108
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Nel caso di vizi dell’opera derivanti da una carente progettazione, l’appaltatore risponde, in solido col progettista, sia nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati al committente; sia nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli errori, lo avrebbe potuto fare con l’uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche. Infatti, anche in presenza di un progetto, residua pur sempre un margine di autonomia per l’appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera.

Rientra pertanto tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso; e che l’obbligazione dell’appaltatore è di risultato.

Conseguentemente, l’appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l’esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato.

(Fonte: Massimario.it - 10/2010)



| appaltatore | progettista | responsabilità | solidale |

Tribunale di Piacenza

Sentenza 23 febbraio 2010, n. 108

FATTO E DIRITTO

- rilevato che, oggetto della presente controversia è l’accertamento del rapporto dare/avere relativo al contratto intercorso tra l’appaltatore ditta Edil P.C.A. 2000 di P. C. (di seguito, per brevità, EdilPCA) ed il committente Uno Finanziaria s.r.l. (di seguito, per brevità, UnoFinanziaria)

Infatti, l’attore EdilPCA deduce che ha svolto lavori per un importo superiore a quanto ricevuto in acconto da UnoFinanziaria, e che quest’ultima è immotivatamente receduta dal contratto poco prima che l’opera fosse conclusa. Pertanto, chiede il saldo del prezzo spettante, asseritamente pari ad oltre duecentomila euro, ed il ristoro dei danni subiti.

A sua volta, in via riconvenzionale UnoFinanziaria deduce che l’acconto già pagato per oltre ottocentomila euro è superiore al valore dell’opera svolta; che, a seguito dell’invio di apposita comunicazione, il contratto stipulato tra le parti deve intendersi risolto per inadempimento di EdilPCA, non essendo i lavori stati terminati nel termine essenziale previsto dalle parti ad ottobre 2000, e presentando comunque i lavori rilevanti vizi. Sulla base di tale narrativa, previa declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto per colpa ex adverso, insta per la condanna di EdilPCA a restituire la maggior somma ricevuta rispetto al valore delle opere svolte, nonché a ristorare il danno subìto.

La causa è istruita con l’esame di tutti i testi indotti dalle parti, nonché una CTU affidata all’architetto A. B.;

- ritenuto che, ritiene il Giudice che, non essendo state sollevate eccezioni di decadenza o prescrizione, la causa possa essere decisa sulla base della CTU, scritta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato alle contestazioni della difesa di parte attrice ed ha superato le diverse conclusioni dell’ATP, motivazione dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

Ha infatti chiarito il CTU che le opere commissionate all’appaltatrice, ammontano ad € 807.000 più IVA, così come concordato ante causam per iscritto dalle parti stesse (cfr. all. 8 fascicolo di parte convenuta) e come comunque ritenuto congruo dallo stesso perito, e quindi ammontano a complessivi € 968.400; che avendo la EdilPCA già ricevuto la somma di € 804.363,17 comprensiva di IVA, il residuo credito dell’appaltatore sarebbe di € 164.036,83 comprensivi di IVA, pari ad un imponibile di € 136.697,36; che tuttavia, sussistono vizi nell’esecuzione per € 44.000 oltre IVA e vi sono lavori non eseguiti per € 180.000 oltre IVA; che pertanto, la UnoFinanziaria è creditrice di EdilPCA di € 87.302,64 oltre IVA 20%, pari ad € 104.763,17 (cfr. pag. 19 perizia).

A tale somma va aggiunta quella spettante alla committente per il risarcimento dei danni da ritardata consegna dell’opera. Tenuto conto che le parti hanno pattuito una penale di £. 200.000, pari ad € 103,29, giornaliere (cfr. art. 6 del contratto di appalto di cui al documento 2 fascicolo di parte convenuta, richiamato anche nel contratto integrativo successivamente stipulato e di cui all’allegato 6 fascicolo di parte convenuta); che il termine per la consegna dei lavori è stato fissato all’ottobre 2000 (cfr. contratto integrativo di cui all’allegato 6 fascicolo di parte convenuta); che al marzo 2001, allorquando la EdilPCA ha abbandonato il cantiere a seguito della risoluzione del contratto intimata dalla committente, i lavori non erano stati completati; che pertanto, deve essere alla EdilPCA quantomeno addebitato il ritardo di 4 mesi, relativo al periodo novembre 2000-febbraio 2001, per un importo di € 103,29 giornaliere; per tali motivi, il danno da ritardo può essere conteggiato in complessivi € 12.394,8.

Pertanto, sommando tale posta a quella di € 104.763,17 sopra indicata, il complessivo danno sofferto dalla convenuta deve ritenersi pari ad € 117.157,97.

Su tale somma, all’evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno conteggiati la rivalutazione e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal momento del fatto, id est il marzo 2001, al saldo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità);

- considerato che, non può ritenersi condivisibile l’eccezione della difesa di parte attrice, a tenore della quale l’appaltatrice non dovrebbe rispondere di quei vizi che dipendono da errori progettuali, quali quelli derivanti dalle infiltrazioni d’acqua dalle pareti laterali.

Sul punto, è appena il caso di accennare che la giurisprudenza da anni consolidata ha spiegato come, in questo caso, l’appaltatore risponda solidalmente con il progettista, nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati al committente; ovvero anche nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli stessi, lo avrebbe potuto fare con l’uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche. Invero, anche in presenza di un progetto, residua pur sempre un margine di autonomia per l’appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera (Cass. n. 7515/2005, Cass. n. 14598/2000, Cass. n. 8395/1996). Rientra infatti tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso (Cass. n. 3932/2008); e che l’obbligazione dell’appaltatore è appunto di risultato (Cass. n. 7515/2005).

Conseguentemente, l’appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l’esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato (ex pluribus, cfr. Cass. n. Cass. n. 7755/2007, Cass. n. 6931/2007, Cass. n. 3752/2007, Cass. n. 15782/2006, Cass. n. 12995/2006, 7515/2005, Cass. n. 11478/2004, Cass. n. 11149/2003, Cass. n. 7273/2003, Cass. n. 6754/2003, Cass. n. 1680/2002, Cass. n. 1154/2002, Cass. n. 10550/2001, Cass. n. 14598/2000, Cass. n. 11783/2000, Cass. n. 8686/2000, Cass. n. 6088/2000, Cass. n. 1965/2000, Cass. n. 187/2000, Cass. n. 8075/1999, Cass. n. 5455/1999, Cass. n. 3520/1997, Cass. n. 8395/1996, Cass. n. 169/1996, Cass. n. 5099/1995, Cass. n. 967/1994, Cass. n. 11290/1993, Cass. n. 6171/1993, Cass. n. 4921/1993, Cass. n. 3050/1992, Cass. n. 13039/1991).

Tutto quanto sopra esposto in linea generale, si osserva che, nel caso che qui occupa, l’errore progettuale era del tutto evidente (cfr. in particolare pag. 14 perizia, che spiega come non si sia tenuto conto della natura geognostica del suolo e dell’ambiente urbanistico, trattandosi di area vicina alla zona alluvionale del Po), e come tale doveva essere segnalato dall’appaltatore. Ciò l’appaltatore non ha fatto, e pertanto egli non può esimersi dal rispondere dei danni derivanti al committente per avere dato esecuzione ad un progetto errato (cfr. in particolare Cass. n. 3932/2008 proprio in ordine all’obbligo dell’appaltatore di controllare la compatibilità del progetto con le caratteristiche del suolo su cui l’opera deve sorgere).

Solo per mera completezza espositiva, ed evidenziato che comunque nessuna delle parti ha sollevato la questione, va rilevato che, nel caso di obbligazione solidale dal lato passivo, come quella descritta relativa alla responsabilità di progettista ed appaltatore nei confronti del committente per i danni a lui derivati dall’esecuzione di un progetto errato, non vi è litisconsorzio necessario di tutti i debitori, poiché la struttura del rapporto, in ragione del disposto dell’art. 2055 c.c., consente ad ogni creditore di esigere, e obbliga ciascun debitore a corrispondere, l’intero, fermo restando il diritto di chi paga ad agire in regresso, ex art. 2055 commi 2 e 3 c.c., in un distinto giudizio (per la consolidata giurisprudenza, cfr. da ultimo Cass. n. 14844/2007, Cass. n. 7501/2007, Cass. n. 24680/2006, Cass. n. 379/2005, Cass. n. 11228/2003, Cass. n. 5944/1997, Cass. n. 2226/1990, Cass. n. 2364/1988 e Cass. n. 4296/1987);

- osservato che, sulla base di quanto sopra, va ovviamente integralmente rigettata la domanda attorea, essendo addirittura emerso che l’appaltatore ha ricevuto una somma maggiore di quella corrispondente ai lavori realizzati.

Deve invece essere accolta la domanda della convenuta di dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della EdilPCA, così come da intimazione del 17/9/2001 (cfr. all. 14 fascicolo di parte convenuta), non essendo i lavori stati consegnati nel termine essenziale ex art. 1457 c.c., indicato dalle parti all’ottobre 2000 (cfr. all. 6 fascicolo di parte convenuta). In tutta evidenza, è infatti infondata la tesi della difesa di parte attrice, che ha dedotto di non avere potuto completare l’opera per il mancato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, posto che, come sopra dimostrato, gli acconti versati erano in realtà ben maggiori rispetto all’opera svolta.

Parte attrice va poi condannata a pagare, a titolo risarcitorio e per i motivi di cui sopra, la somma di € 117.157,97, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 1/3/2001 al saldo.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice ed a favore della vittoriosa parte convenuta. Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di ATP e di CTU, già liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

1. rigetta la domanda attorea;

2. in accoglimento della domanda riconvenzionale:

  • dichiara l’avvenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti, per inadempimento di Edil P.C.A. 2000 di P. C.;
  • dichiara tenuta e condanna Edil P.C.A. 2000 di P. C. a pagare a Uno Finanziaria s.r.l. € 117.157,97, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 1/3/2001 al saldo;

3. dichiara tenuta e condanna Edil P.C.A. 2000 di P. C. a rifondere a Uno Finanziaria s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 100 per rimborsi, € 10.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;

4. pone definitivamente a carico di Edil P.C.A. 2000 di P. C. le spese di ATP e di CTU, queste ultime già liquidate in corso di causa con separato decreto 20/12/2006.

Piacenza, 23/2/2010

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria il ……………………………….

IL CANCELLIERE






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