Quotidiano d'informazione giuridica - n.2972 del 02.09.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
Username Password ricordaNon sei ancora registrato?
Registrati gratuitamente
Il tuo carrello
Contatti Imposta homepage Aggiungi ai preferiti
Forum Chat
Mediazione civile: la circolare del CNF ed il modello di informativa per l’avvocato
Consiglio Nazionale Forense, Circolare 15.03.2010 n° 11

A partire dal 20 marzo 2010 gli avvocati, all’atto del conferimento dell’incarico, saranno tenuti ad informare il cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione civile per la composizione della controversia.

E’ quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, che introduce l’istituto della mediazione civile e commerciale.

A tal fine, il CNF ha predisposto un modello di informativa, da far sottoscrivere all’assistito sia nel caso in cui il procedimento di mediazione è liberamente scelto dalle parti, sia nel caso in cui l’attivazione dello stesso è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tale documento, che andrà a formare parte integrante dell’atto introduttivo dell’eventuale giudizio instaurando, deve altresì contenere l’indicazione delle agevolazioni fiscali di cui il cliente potrà beneficiare avvalendosi della procedura conciliativa.

La mancanza di informativa scritta rende annullabile il mandato tra l’avvocato ed il suo cliente.

Sarà compito dell’autorità giudiziaria adita verificare il rispetto della procedura dettata dal D.lgs. n.28/2010.

(Altalex, 17 marzo 2010)



| mediazione civile | modello di informativa | consiglio nazionale forense |


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CIRCOLARE 15 MARZO 2010, N. 11

L'obbligo di informativa previsto dall'art. 41, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010

Sommario: 1. La previsione di legge - 2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari - 3. Modello di informativa sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.

1. La previsione di legge

L'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 dispone che:

«all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto doli 'assistito e deve essere allegato ali 'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione».

La previsione entrerà in vigore il 20 marzo prossimo e a tal fine, per gli incarichi assunti a partire da tale data, sarà necessario predisporre la modulistica necessaria all'adempimento dell'obbligo di legge.

Si precisa che l'informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta.

2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari.

L'informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente all'atto di conferimento dell'incarico.

In tale momento l'Avvocato dovrà informare l'assistito:

a) della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tutte le controversie relative a diritti disponibili;

b) dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-ò/s del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, per le controversie relative a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affìtto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

c) delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010 a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione. Ed in particolare che:

- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, «tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».

- ai sensi del 3° comma della medesima disposizione, «il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente»;

- ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;

- ai sensi dell'art. 20, 1° comma «alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e'ridotto della metà».

Il documento che contiene l'informazione deve essere sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio.

3. Modello di informativa valido sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.

Si propone un modello di informativa, distinto dall'atto di conferimento della procura della liti, relativo sia alle controversie per le quali il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio; sia alle controversie in cui l'utilizzo della procedura è, al contrario, meramente facoltativa.

Modello di informativa

Si consiglia infine di indicare nell'atto di conferimento della procura il riferimento all'avvenuta informazione, secondo lo schema che segue:

Modello di procura alle liti





Ricerca testi e autori

Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list
Libro di Raffaele Plenteda, segnalazione del 21.12.2009

COLLABORA
Partecipa attivamente alla crescita del web giuridico: consulta le modalità per collaborare ad Altalex. Inviaci segnalazioni, provvedimenti di interesse, decisioni, commenti, articoli, e suggerimenti: ogni prezioso contributo sarà esaminato dalla redazione.
NOTIZIE COLLEGATE

Mediazione e conciliazione (eBook , segnalazione del 24.05.2010 (Adriana Capozzoli) )

Mediazione civile: modello di procura alle liti (Consiglio Nazionale Forense, modello di procura alle liti 16.03.2010)

Mediazione civile: modello di informativa (Consiglio Nazionale Forense, modello di informativa 16.03.2010)

Mediazione civile: la riforma pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Decreto legislativo 04.03.2010 n° 28 (Luigi Viola) )
Lo studio legale Buzzi svolge la propria attività giudiziale,stragiudiziale e di consulenza nell'ambito del diritto civile presso tutti i Tribunale della Sardegna

Master Breve Altalex in Business Law
Master 25 ore in aula in Milano dal 05.11.2010

Tecniche di redazione degli atti e di gestione dell'istruttoria
Seminario (7 C.F.) Cons. M.Rossetti in Roma 06.10.2010


Calcolo danno macrolesioni con le tabelle dei principali Tribunali italiani
NEWTabelle Milano 2009
PUNTO&LEX
Con pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato...

Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto...

La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del...

Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,...