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Notifica della sentenza? Nel processo tributario non costituisce la messa in mora
Cassazione civile , sezione tributaria, sentenza 23.06.2010 n° 15176 (Manuela Rinaldi)
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Ai fini del giudizio di ottemperanza è necessaria l’intimazione ad adempiere a mezzo di ufficiale giudiziario, in quanto la semplice notifica non mette in mora il fisco.

Nel processo tributario, infatti, la notifica di una sentenza, eseguita ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 285 del codice di procedura civile, è un atto diverso dalla costituzione in mora e non rileva ai fini della decorrenza del termine dilatorio per la richiesta di ottemperanza della sentenza passata in giudicato.

Così si sono espressi i giudici della Suprema Corte nella sentenza 15176/2010, i quali hanno respinto il ricorso di un contribuente, rivolto ad ottenere la liquidazione degli interessi dovuti dall’amministrazione di un comune, a seguito del ritardo con il quale aveva provveduto al rimborso delle maggiori somme percepite a titolo di ICI.

Il ricorrente (ottenuto un giudicato favorevole relativo ad una lite di rimborso) sosteneva che la costituzione in mora era avvenuta tramite notifica della sentenza, e che l’amministrazione (avendo provveduto al rimborso oltre i termini) avrebbe dovuto provvedere anche al pagamento degli interessi.

Nella sentenza de qua si legge testualmente che “nel sistema delineato dal D.P.R. n. 546 del 1992, art. 70, il ricorso per l'ottemperanza agli obblighi derivanti da una sentenza emessa dalla commissione tributaria passata in giudicato è proponibile "solo dopo la scadenza del termine" fissato dalla legge per l'adempimento all'Ufficio finanziario o all'ente locale, "o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario" (comma 2); con il ricorso in ottemperanza, a norma del comma 3, deve essere prodotta in copia la sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza "unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario”.

La Corte nelle proprie motivazioni ha affermato, come evidenziato in apertura di commento, che (in materia di contenzioso tributario) la notifica di una sentenza, eseguita secondo la norma dell’art. 285 c.p.c., non può essere equiparata alla messa in mora di cui parla l’art. 70 del 546/92.

(Altalex, 29 luglio 2010. Nota di Manuela Rinaldi)



| tributi locali | notifica | messa in mora | Manuela Rinaldi |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 23 giugno 2010, n. 15176

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4 gennaio 2005 M.V. adiva la Commissione tributaria provinciale di Agrigento per l'ottemperanza alla sentenza n. 52/04, depositata il 5 luglio 2004, con la quale la stessa Commissione aveva condannato il Comune di Cianciana al rimborso dell'ICI, chiedendo altresì di "liquidare, oltre agli interessi previsti dalle leggi fiscali sulle sortine dovute, le spese, competenze ed onorari dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo". 11 ricorso era comunicato il 10 gennaio 2005 al Comune di Cianciana, che il successivo 21 gennaio trasmetteva alla Commissione provinciale gli atti relativi ai provvedimenti adottati per l'esecuzione del giudicato di cui alla detta sentenza.

Il giudice dell'ottemperanza dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Rilevato infatti che la notifica in forma esecutiva della sentenza di accoglimento della domanda di rimborso era avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza stessa, e che il regolamento per l'ICI dell'Ente prevede che istanza e rimborso debbano avvenire entro tre anni dal pagamento non dovuto dell'imposta, osservava che il 30 dicembre 2004, già cinque giorni prima del deposito del ricorso per l'ottemperanza, "il Comune di Cianciana aveva provveduto con atto formale del Dirigente del Servizio competente per il rimborso a determinare le somme da restituire, dando origine al procedimento per il rimborso".

Quanto alla richiesta di liquidazione degli interessi e delle spese, ritenuto che non ricorressero le condizioni poste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, comma 2, secondo cui il ricorso in ottemperanza è proponibile dopo la scadenza del termine entro il quale l'Ufficio per legge deve provvedere all'adempimento, o, in mancanza, dopo trenta giorni dalla messa in mora dell'Ufficio stesso, disponeva, secondo quanto previsto dal precedente art. 46 per il caso di cessazione della materia del contendere, che le spese del giudizio rimanevano a carico della parte che le aveva sostenute.

Nei confronti della decisione M.V. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Comune di Canciano non ha svolto attività nella presente sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando "falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 69 e 70", censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la notifica in forma esecutiva della sentenza di accoglimento della domanda di rimborso era avvenuta prima che la sentenza stessa fosse passata in giudicato, quando era ancora pendente il termine per la proposizione dell'appello. L'assunto sarebbe falso e surrettizio in quanto la detta sentenza era "stata notificata al Comune... il 15-16/09/2004 ed è passata in cosa giudicata in data 15/11/2004, cioè dopo che erano trascorsi giorni 60 dalla notifica".

Il motivo è infondato, avendo il giudice d'appello correttamente rilevato che la notifica della sentenza, depositata il 5 luglio 2004, fu eseguita, in data 15-16 settembre dello stesso anno, quando essa non era ancora passata in giudicato, ed era appunto pendente il termine per la sua impugnazione, che sarebbe spirato dopo sessanta giorni dalla notifica stessa della sentenza, ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, con il passaggio in giudicato della pronuncia, della quale la parte avrebbe potuto ottenere, come previsto dal successivo art. 69, il rilascio di copia spedita in forma esecutiva.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 54, art. 68, comma 2", assume che l'ufficio avrebbe potuto procedere al rimborso fin dalla comunicazione del dispositivo della sentenza (in data 5 luglio 2004), senza attenderne la notifica, e senza attendere che essa passasse in giudicato - il 15 novembre 2004 -, laddove la procedura per il rimborso fu avviata dal Comune il 30 dicembre 2004. Lamenta in proposito che "l'inadempimento dell'ufficio impositore, agli effetti del procedimento di. ottemperanza, era da considerarsi già consumato alla scadenza del termine dei trenta giorni dall'avvenuta messa in mora da parte del contribuente, e quindi l'organo giudicante non poteva non prenderne atto e errare nel giudicare".

Con il terzo motivo, denunciando "contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 46 e 70", la ricorrente si duole che il giudice dichiarando cessata la materia del contendere abbia disposto la compensazione delle spese sul rilievo che non ricorrevano nella specie le condizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, secondo cui "il ricorso in ottemperanza è proponibile dopo che è scaduto il termine entro il quale l'ufficio per legge deve provvedere all'adempimento, o, in mancanza, dopo trenta giorni di messa in mora dell'ufficio stesso". Le condizioni fissate dalla norma erano, invece, ricorrenti, secondo il contribuente, perchè nel caso in esame "appare chiaro che sono trascorsi inutilmente sia i trenta giorni dalla messa in mora, a mezzo della notifica della sentenza, e sia i termini per proporre appello, senza che gli atti amministrativi per l'adempimento siano stati posti in essere". L'adempimento sarebbe stato poi, oltre che tardivo, parziale, avendo il Comune disatteso "le altre richieste formulate, interessi maturandi dalla data di messa in mora alla data di effettivo soddisfo".

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

Ne sistema delineato dal D.P.R. n. 546 del 1992, art. 70, il ricorso per l'ottemperanza agli obblighi derivanti da una sentenza emessa dalla commissione tributaria passata in giudicato è proponibile "solo dopo la scadenza del termine" fissato dalla legge per l'adempimento all'Ufficio finanziario o all'ente locale, "o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario" (comma 2); con il ricorso in ottemperanza, a norma del comma 3, deve essere prodotta in copia la sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza "unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario".

Nella specie il giudice, esclusa l'applicabilità del termine per l'adempimento "prescritto dalla legge", termine individuato nel regolamento per l'ICI del Comune di Cianciana, ha ritenuto non ricorrente la condizione alternativa del decorso di trenta giorni dalla messa in mora dell'ente stesso a mezzo di ufficiale giudiziario. E ciò in quanto nella fattispecie non risulta posto in essere alcun atto di costituzione in mora del Comune. Il richiamo alla messa in mora che più volte si legge nel ricorso è riferito alla notifica della sentenza, di cui si è detto supra, effettuata il 15-16 novembre 2004. Ma la notifica della sentenza effettuata a norma dell'art. 285 cod. proc. civ. è atto diverso dalla costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. - come è evidente, per il processo tributario, dalla stessa formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 3 appena riportato -, e non ne produce gli effetti (Cass. n. 15058 del 2003).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.





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