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Gli studi di settore sono un sistema di presunzioni semplici, la cui attendibilità dipende dal contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento stesso.
E’ quanto disposto dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione, nell’ordinanza 7 ottobre 2011, n. 20680.
Nel caso in esame, la CTR del Lazio, sez. distaccata di Latina, in riforma della decisione della CTP di Latina, aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso l'avviso di accertamento, col quale erano stati determinati maggiori ricavi, per l'anno 1996, in base ai parametri stabili con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, ritenendo che il mero richiamo a detti parametri era inidoneo a fondare l'atto impositivo, in cui non risultavano “indicati gli elementi essenziali che consentono oltre che al contribuente, anche al giudice tributario di valutarne la correttezza”. Avverso tale decisione, ricorre in Cassazione, l’Agenzia delle Entrate.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza n. 26635/2009, in cui le Sezioni Unite avevano in precedenza statuito che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente", ha affermato che nel caso in cui il contribuente non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, egli "assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli “standards”, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito".
I Giudici di Piazza Cavour hanno sostenuto la rilevanza del contraddittorio, che riveste, dunque, un ruolo centrale nella valutazione della realtà economica dichiarata, anche perché, è in tale sede che il cittadino potrà chiarire la propria posizione, in virtù del principio di cooperazione tra le parti previsto dalla Legge n. 212/2000.
Pertanto, devono considerarsi viziati gli avvisi di accertamento tributario fondati unicamente sugli studi di settore, senza che sia stata attivato il contraddittorio con il contribuente.
(Altalex, 2 novembre 2011. Nota di Maria Elena Bagnato)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Ordinanza 7 ottobre 2011, n. 20680
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