Quotidiano d'informazione giuridica - n.2939 del 31.07.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
Username Password ricordaNon sei ancora registrato?
Registrati gratuitamente
Il tuo carrello
Contatti Imposta homepage Aggiungi ai preferiti
Forum Chat
Congedo straordinario di 2 anni e riconoscimento di grave handicap: chiarimenti
INPS 03.02.2004 n° 20
Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Aggiungi a Facebook Pubblica su Digg.com Aggiungi ad OKNOtizie Aggiungi a Del.icio.us
Con la circolare n. 20 del 3 febbraio 2004 l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti conseguimento del congedo straordinario di due anni, da parte degli aventi diritto, per il quale non è più richiesto il requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento del grave handicap.

(Altalex, 12 febbraio 2004)


| congedo | straordinario | 2 anni | riconoscimento | grave handicap |

INPS

Circolare n. 20 del 3-2-2004

Legge 24.12.2003, n.350, art. 3, comma 106.

Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Roma, 3 Febbraio 2004


OGGETTO: Legge 24.12.2003, n.350, art. 3, comma 106.

SOMMARIO:
Abolizione del requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell’apposita Commissione ASL.

Con la legge citata in oggetto e’ stato previsto, all’art.3, comma 106, che all’art.42, comma 5, del D. Lgs. 151/ 2001 siano soppresse le parole “ da almeno 5 anni”.

In sostanza, al fine del conseguimento del congedo straordinario di due anni, da parte degli aventi diritto, non è più richiesto il requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell’apposita Commissione ASL di cui all’art. 4. comma 1 della legge 104/92, o nel caso di portatori di handicap affetti da sindrome di down, dalla data della certificazione da parte del curante ( su presentazione del cariotipo ) o, per i grandi invalidi dalla data del provvedimento ministeriale attestante tale stato.

Ai fini della concessione del congedo in parola, fermo restando quanto previsto dal citato art.42, si ribadisce, in particolare, che l’attestazione dello stato di grave handicap deve essere rilasciata esclusivamente da parte degli organismi o soggetti suindicati (non sono valide, ad esempio, le certificazioni attestanti l’invalidità civile, sia pure al 100% e sia pure con riconoscimento del diritto all’”accompagnamento”), secondo le modalità finora previste in materia. Qualora, prima dell’entrata in vigore (1.1.2004) della legge in oggetto, gli interessati avessero presentato la domanda in assenza del requisito previsto dall’art.42 del D. Lgs.151/01 relativo alla decorrenza dei 5 anni - domanda che per tale motivo era stata respinta – è necessario che gli interessati presentino nuova domanda, con l’indicazione dei periodi di cui ora intendano fruire.

In proposito, si chiarisce che eventuali periodi di congedo, retribuito o meno (previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro di cui all’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2001) fruiti prima dell’entrata in vigore della citata legge n.350 in assenza del requisito dei 5 anni di cui trattasi, non potranno essere trasformati in congedo straordinario ex art. 42 del D.lgs.151/01.

Si fa riserva di trasmettere i modelli Hand 4 e Hand 5, aggiornati conformemente alla normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
Crecco




Ricerca testi e autori

Diritto e web 2.0
eBook , segnalazione del 20.05.2010 (Giuliano De Luca)

COLLABORA
Partecipa attivamente alla crescita del web giuridico: consulta le modalità per collaborare ad Altalex. Inviaci segnalazioni, provvedimenti di interesse, decisioni, commenti, articoli, e suggerimenti: ogni prezioso contributo sarà esaminato dalla redazione.
Civile - Penale - Commerciale - Domiciliazioni Tribunale di Cremona

Indennnizo Inail e responsabilità civile
Seminario (accred. 4 ore) Cons. Rossetti in Padova,Roma,Milano dal 20.10.2010

La consulenza tecnica d’ufficio e di parte nel nuovo processo civile
Seminario (accreditato 7 ore) Cons. M. Rossetti in Napoli e Bologna dal 17.11.2010


Calcolo danno macrolesioni con le tabelle dei principali Tribunali italiani
NEWTabelle Milano 2009
PUNTO&LEX
La Cassazione, con sentenza n. 30033 depositata lo scorso 29 luglio, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale...

E' stata immediatamente pubblicata, come supplemento ordinario n. 171 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010,...

Il Consiglio nazionale forense ha diffuso ieri, 28 luglio, via mail, una circolare indirizzata ai Presidenti dei consigli...

E' stata annullata, con rinvio, da parte dei giudici di legittimità - sentenza n. 29936 del 29 luglio...