E' inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell’Amministrazione statale che non sia stato ad essa notificato presso l’Avvocatura dello Stato salvi gli effetti di sanatoria determinati dall’eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione stessa.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza 23/01/2003 n. 257, che ha ribadito tale principio anche in seguito alle innovazioni introdotte dalla legge 21.7.2000 n. 205 nel rito speciale concernente la materia dell’accesso.
(Nota a cura della redazione. Cfr. CdS, IV Sez. 17.7.1996 n. 862)
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’ Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
contro
L.F., non costituito nel presente giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – II Sez. 4 luglio 2001 n. 7075;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio del 17 dicembre 2002 il Consigliere Antonino Anastasi; nessuno comparso per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. L.F., ufficiale nel Corpo della Guardia di finanza, avendo proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la mancata iscrizione per l’anno 1999 nel quadro di avanzamento al grado superiore, ha richesto di poter estrarre copia dello stato di servizio e del libretto personale di alcuni colleghi risultati promossi nell’occasione.
Avendo il Comando generale del Corpo denegato l’accesso, l’interessato proponeva ricorso – notificato presso lo stesso Comando generale – al TAR del Lazio, il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il gravame, ordinando all’Amministrazione di rilasciare copia dei documenti richiesti.
La sentenza è qui impugnata dall’Amministrazione la quale ne deduce la nullità conseguente all’omessa notifica del ricorso introduttivo presso l’Avvocatura erariale.
In via subordinata l’appellante deduce la tardività del ricorso che ritiene comunque infondato nel merito.
Nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2002 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Con il primo motivo l’ Amministrazione deduce la nullità della sentenza conseguente all’omessa notifica del ricorso introduttivo presso l’Avvocatura erariale.
Il mezzo è fondato.
Come è noto, l’art. 11 primo comma R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 – nel testo modificato dall’art. 1 della L. 25 marzo 1958 n. 260 – stabilisce che “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”.
A sua volta il comma terzo dello stesso articolo prevede che le notificazioni di cui sopra devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.
L’applicabilità della richiamata normativa nei giudizi avanti al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali – revocata in dubbio per l’effetto dell’entrata in vigore della legge 6.12.1971 n. 1034 il cui art. 21 prevede che il ricorso va notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato – è stata espressamente ribadita dall’art. 10 comma terzo della legge 3.4.1979 n. 103, di talchè la Giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’Amministrazione statale che non sia stato ad essa notificato presso l’Avvocatura dello Stato ( ad es. IV Sez. 17.7.1996 n. 862) salvi gli effetti di sanatoria determinati dall’eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione stessa, ai sensi della sentenza della Corte cost. 26.6.1967 n. 97.
Ne deriva che nel caso in esame, in cui il gravame non è stato notificato presso l’Avvocatura e non si è verificata la sanatoria di cui sopra, il ricorso di primo grado risulta, come eccepito dall’appellante, effettivamente inammissibile.
A giudizio del Collegio – che ritiene a seguito di una approfondita riflessione sulla questione di dover adottare delle conclusioni di segno opposto a quella cui era pervenuta la Sezione con la decisione 29.10.2001 n. 5636 – le considerazioni ora svolte non sono inficiate per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge 21.7.2000 n. 205 nel rito speciale concernente la materia dell’accesso.
Come è noto, il citato art. 4 della legge n. 205 ( rubricato “ Disposizioni particolari sul processo in determinate materie”) così recita al comma 3: “Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.”.
In sostanza la nuova disciplina, al fine di rendere più semplice e spedito il processo speciale per le controversie in materia di accesso, ha eliminato l’obbligo della difesa tecnica sia per il ricorrente che per l’Amministrazione.
Ad avviso del Collegio, peraltro, convergenti ragioni di indole sia testuale che sistematica inducono a ritenere che le nuove disposizioni non abbiano inciso sul regime delle notifiche degli atti introduttivi del giudizio.
In primo luogo va infatti osservato, sotto il profilo testuale e per quanto qui rileva, che la norma in rassegna – nel momento in cui configura la rinuncia della Parte statale al patrocinio tecnico come facoltativa e dunque come frutto di una scelta discrezionale formulabile solo successivamente all’introduzione del giudizio da parte del ricorrente – è compiutamente compatibile col regime ordinario delle notifiche, che non risulta da essa tacitamente abrogato o derogato.
In secondo luogo, dal punto di vista sistematico, occorre rilevare che la normativa in rassegna trova uno specifico antecedente nell’art. 417 bis del codice di procedura civile ( introdotto dall’art. 42 del D. L.vo 31.3.1998 n. 80 e modificato dall’art. 19 del D. l.vo 29.10.1998 n. 387) il quale al primo comma prevede che “ Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'art. 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.”.
Come chiarito dal successivo comma secondo, per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione sopra trascritta si applica solo nel caso in cui l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, non determini di assumere direttamente la trattazione della causa mentre, in ogni altro caso, l'Avvocatura stessa trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di competenza.
Come si vede, la disciplina contenuta nell’art. 417 bis cod. proc. civ. ( pur contemplando nel rito del lavoro una facoltà di rinuncia della parte statale alla difesa tecnica analoga a quella introdotta nel rito per l’accesso dall’art. 4 della legge n. 205) presuppone espressamente il permanere, a pena di nullità, dell’obbligo di notifica del ricorso al Giudice del lavoro presso l’Avvocatura erariale: il che, in difetto di diversa previsione nel contesto del ridetto art. 4, induce in via analogica a ritenere che tuttora anche i ricorsi al Giudice amministrativo ex art. 25 L. n. 241 siano tuttora soggetti al regime delle notifiche dettato dall’art. 11 primo comma R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 e successive modificazioni.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la acclarata nullità della notificazione del ricorso introduttivo rende il gravame inammissibile: nè d’altra parte sussistono nel caso in esame - in cui il ricorrente non stava in giudizio personalmente, come invece verificatosi nella controversia decisa dalla citata IV Sez. n. 5636 del 2001 - i presupposti per la concessione dell’errore scusabile.
In conclusione, l’accoglimento dell’appello comporta, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 1034 del 1971, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Sussistono peraltro motivi per compensare fra le parti onorari e spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto annulla senza rinvio la decisione impugnata.
Le spese del giudizio sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Paolo SALVATORE Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere
Marcello BORIONI Consigliere
Antonino ANASTASI estensore Consigliere Aldo SCOLA Consigliere
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Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza 23/01/2003 n. 257, che ha ribadito tale principio anche in seguito alle innovazioni introdotte dalla legge 21.7.2000 n. 205 nel rito speciale concernente la materia dell’accesso.
(Nota a cura della redazione. Cfr. CdS, IV Sez. 17.7.1996 n. 862)