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La “non automaticità” dei provvedimenti giurisdizionali in tema di tutela dei diritti fondamentali e dell’ambiente.
(Relazione tenuta in occasione dello Ionicae Disputationes –
Secondo incontro ionico - polacco dell’uomo e dell’ambiente)
1) - L’utilizzo dei sistemi informatici, nell’ambito applicativo del diritto, da diversi anni, ha, di fatto, comportato oltre che una “rivoluzione” nella operatività pratica dei giuristi, anche la formazione di diversi modelli e strutture della e nella logica stessa e del modo pratico di operare degli stessi.
Va premesso che l’informatica giuridica, come scienza a se stante, figlia della filosofia del diritto, della epistemologia e, ovviamente, della logica (di “tutte le logiche”), ai suoi primordi aveva una “funzione semplice” tanto che la sua denominazione iniziale fu quella di “giurimetria”[1]. Forse il neologismo nacque, come sostiene Losano[2] “per assonanza con « econometrics », econometria, o forse con la già ricordata «sociometrics» di Moreno. La Giurimetria (a scientific investigation of legal problem) rappresentava una forma elementare di approccio dei primi calcolatori con il diritto; in particolare tentava una sistemazione di catalogazione della jurisprudence, nel sistema giuridico della Common Law[3], atteneva all’archiviazione e al reperimento elettronico delle informazioni giuridiche, alla previsione delle decisioni sulla base delle analisi comportamentali (judicial predicting: quindi procedeva anche individuando una statistica di base[4] e, infine, un judicial decision-making[5]) e la formazione del diritto e della scienza giuridica mediante la logica simbolica. Si addivenne, così, anche alle ipotesi di legimatica, una scienza che avrebbe consentivo di redigere norme giuridiche con il semplice ausilio di un elaboratore che, però, aveva ormai assunto valenza di intelligenza artificiale[6].
Come è noto a tutti, la seconda scienza ha subìto una battuta di arresto e la giurimetria (soprattutto perché non funzionò, subito, incontrandosi con i sistemi di Civil Law e, di poi, si è evoluta nella sistemazione delle banche dati[7] che hanno il loro valore ed assumono, ai fini della indagine che sto compiendo, solo – anche se non è poca cosa – funzione di memoria, di ricordi cui il giurista possa attingere in qualunque momento e per qualsivoglia ragione[8]) è progredita, si potrebbe dire, nella informatica giuridica, nel solco di una rinata funzione della intelligenza umana che, naturalmente, potremmo dire, sovrintende a quella artificiale, biblicamente posta anch’essa al servizio dell’uomo.
Il rapporto uomo-macchina è stato trattato diffusamente e in modo diverso a seconda dell’aspetto che si voleva considerare.
E l’argomento che tratterò non può, perché non deve, prescindere dalla centralità dell’uomo, dell’essere, della persona. Il giurista (l’interprete) resta sempre un vir bonus, dicendi peritus, secondo la nota definizione di Cicerone. Vir, quindi, prima di ogni altra sua personale prerogativa.
Nell’affrontare qualunque discorso giuridico che voglia comportare una soluzione a un problema, è noto che l’interprete debba rifarsi al sillogismo giuridico composto da:
Infatti, il discorso centrale è una totale pariteticità delle parti in conflitto (basti por mente che tutte le parti di un processo devono, comunque, rifarsi a una teoria dell’argomentazione (e della persuasione) e che chiunque è un interprete. Anzi. Non esiste confine tra interpretazione e applicazione. Anche un mero ragionamento di scuola porta a una soluzione che costruisca, appunto, l’attuazione del ragionamento giuridico).
2) - Ma, nel caso che ci deve occupare, si esaminerà solo la possibilità del pronunciamento di una sentenza con l’ausilio dell’automatismo logico di un sistema informatico laddove la premessa maggiore sia una norma che tuteli un cosiddetto diritto umano o l’ambiente.
Vanno, però, qui, delineati i termini della questione al fine di sgomberare il campo dagli equivoci. Più prec
a) cosa si intenda per “fatto”;
b) cosa si intenda per “norma”;
c) cosa si intenda per sentenza e, più nello specifico, se esistano sentenze per fattispecie semplici e altre per fattispecie complesse o, più in generale, ai fini della presente ricerca, un provvedimento;
d) cosa si intenda per diritti fondamentali o diritti dell’uomo;
e) cosa si intenda per ambiente e, quindi, per tutela dello stesso;
f) se, infine, il sillogismo giuridico, così come sempre è stato inteso, sia applicabile tout court, seconda una forma di automatismo alle ridette fattispecie; se, cioè, possa un elaboratore sostituirsi a un giudice.
Per onestà di prospettazione, l’argomento è stato trattato da diversi autori in diversi campi del sapere giuridico e da diverso tempo. La insufficienza del sillogismo giuridico tesa a giustificare sempre e comunque il ragionamento giuridico è stata, per l’appunto, sempre posta in discussione. A maggior ragione oggi, quando la introduzione dell’uso degli elaboratori elettronici, fornisce al giurista mezzi, modalità differenti e riduce di molto la tempistica della ricerca non già delle sole fonti, ma anche del fondamentale ausilio della giurisprudenza.
Mi sembra, però, che nel particolare settore della tutela dei diritti dell’uomo e dell’ambiente non vi siano state specifiche riflessioni.
Vediamo, ora, singolarmente e sinteticamente, i termini della questione.
Infatti, a ben vedere, in ogni singolo punto del thema probandum appaiono sempre più labili i confini per far rientrare l’automatismo giurisprudenziale[9] come sistema di soluzione delle controversie.
Il fatto
Il fatto (giuridico) è la conseguenza di una azione, per dirla con Capograssi. E dentro di essa c’è tutta la ricchezza, la pienezza della vita, la presenza di una intelligenza, la luminosità di una coscienza nei suoi poliedrici e multiformi aspetti. Penso sia a quei fatti positivi, che a quelli negativi, dove, sempre per dirla con Capograssi, sia presente il male.
Una esauriente definizione del fatto la dà Engisch[10]. Per l’Autore i fatti sono tutti quegli avvenimenti, quelle situazioni, quei rapporti, oggetti, qualità, che appartengono al passato, che sono inquadrabili in un tempo e in uno spazio, (o solamente nel tempo), che attengono al mondo delle percezioni (esterne o interne), e che sono ordinati secondo le leggi di natura.
Ne deriva che, se il dato è quanto fin sopra detto, l’accertamento dei fatti, che formano l’elemento costitutivo della premessa minore del sillogismo, appare come il risultato di complessi e complicati procedimenti conoscitivi e cognitivi[11]. Se il fatto appare naturalisticamente proteso, può non essere un dato meramente naturalistico.
Sicché l’interprete assume, dallo stato delle cose, quegli elementi che gli sembrano essere i più significativi e, sulla base dell’ordine che ad essi conferisce, definisce il fatto in sé, quello che pone come premessa minore[12]. Quella che dovrebbe trovare corrispondenza successiva in un dato normativo in modo che si possa cogliere la sussumibilità del fatto/dato storico nel fatto/dato giuridico.
Una operazione, quindi, valutativa e non semplicemente logica.
La libertà dell’interprete, insomma, sta anche nel come “vede”, “sente” un evento, un accadimento, una situazione, un fatto, appunto.
“Ma anche gli elementi della fattispecie legale, al pari di quelli dello stato delle cose, non sono predeterminati descrittivamente nelle parole della legge, bensì richiedono anch’essi di essere individuati ed ordinati, di modo che pure il fatto giuridico è il frutto di una serie di operazioni intellettive. Appare evidente, perciò, come sia il fatto storico, sia il fatto giuridico, per essere posti in relazione, debbano essere necessariamente concettualizzati - si sussumono, dunque, concetti di fatti in concetti giuridici -, e come una variazione in relazione agli elementi presi in considerazione e al modo in cui sono ordinati, possa determinare la configurazione più svariata, tanto dei fatti storici, quanto dei fatti giuridici”[13].
Ora, nei procedimenti giudiziari si accerta il fatto anche con l’ausilio dei mezzi di prova (oggetti, documenti, testi, periti). Per lo più, si accede al fatto, grazie alla presenza di indizi che, colti tramite i sensi e l’intelletto, sono significativi dal punto di vista giuridico solo in quanto consentono un giudizio su quei fatti “che intendiamo sussumere sotto le fattispecie legali e che definiamo fatti giuridicamente rilevanti”[14].
Qui la questione più fondamentale: un fatto appare giuridicamente privo della sua valenza significativa sino a che non venga sussunto[15] almeno sotto una fattispecie normativa. E non si dimentichi che la qualificazione giuridica del fatto è data proprio da una norma ritrovata nel sistema (più che ordinamento) giuridico.
Senza, però, cadere nella precomprensione del fatto!
Infatti, retaggio dell’apriorismo kantiano, si potrebbe concludere che l’interprete, ancor prima di ritrovare una norma nella quale sussumere il fatto, abbia già in mente la categoria di riferimento, lo spazio normativo cui collocare il caso e sembri (?) che anticipi “più o meno consapevolmente, soluzioni provvisorie, utilizzandole quali ipotesi di lavoro da verificare e confermare”[16] (ex post?).
Last but not least, quid juris se il fatto viene qualificato in modo diverso in un successivo grado di giudizio?
A me sembra che molte volte, quando si parla di decisione, provvedimento e si pone a base del metodo di ragionamento dell’interprete quel famoso sillogismo giuridico, non si tiene in conto che le variabili appaiono molteplici. Solo in caso di mera interpretazione dottrinaria o in sede di emissione di un cosiddetto parere, può non sorgere contrasto sulla qualificazione giuridica del fatto e, quindi, sulla esatta sussunzione dello stesso in un quadro normativo di riferimento certo.
Ma, allorché vi è una lite con diverse (pluralità di parti) pretese (ma non in un caso semplice come possa essere una divisione giudiziale; si pensi a questioni condominiali, a interpretazioni di clausole contrattuali o sulla natura del contratto stesso), o vi siano diversi gradi di giurisdizione, è ovvio che non vi sia univocità di interpretazione del fatto e, quindi, della regola da applicare.
Qui per davvero crolla il mito di un diritto giusto ed equo, di una interpretazione attraverso un solo sillogismo giuridico, del giuspositivismo e del formalismo giuridico come unico diritto valido e applicabile.
Infatti, a voler anticipare le conclusioni, se il sillogismo non fosse che un semplice strumento della interpretazione del fatto umano[17] e, per ciò stesso, fallibile e rivedibile, non vi sarebbero mai contrasti, conflitti e liti giudiziarie e tutti vivrebbero felici e contenti, come nelle favole classiche dei Fratelli Grimm!
Lo studio del metodo, come procedimento intellettuale che porta a “scoprire il diritto”, si impone al legislatore, che crea la norme, ma anche al giudice ed all'avvocato che devono interpretarla, per applicarla ai casi della vita. Le funzioni sono naturalmente differenti. Il legislatore infatti, a differenza del giudice, deve discutere e conoscere dei valori che orientano la scelta politica, e dei valori che ispirano il sistema normativo preesistente.
Lo studio della metodologia giuridica è oggetto di una riscoperta solo recente, su impulso essenzialmente della dottrina tedesca e nordamericana.
Nel nostro ordinamento il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 12 delle Preleggi[18], che indica l'iter interpretativo che il giurista deve seguire nell'operazione di individuazione della norma per il caso concreto. La disposizione è espressione di una impostazione chiaramente positivista.
Secondo questo modello, articolato come sillogismo giuridico, l'applicazione della legge è operazione meccanica attraverso la quale, per via di automatismo, la soluzione delle controversie è dedotta dalla legge. Questa metodica è rappresentata dal Puchta nella costruzione del diritto come una piramide di concetti che formano un sistema organico, dal quale è sempre possibile dedurre la soluzione per il caso concreto. In altri termini, si applica al diritto il metodo scientifico, assumendo che la decisione del giudice sia immune da prospettive assiologiche. La scientificità dell'attività del giudice si basa sul postulato che sia possibile una interpretazione avalutativa, per evitare che valori o sentimenti (extranormativi) influenzino la sua decisione.
Ma questa impostazione è velleitaria: è una finzione. Il diritto è una forma di conoscenza della realtà: l'ideale di una giurisprudenza avalutativa risponde certo alla nobile ambizione di evitare l'arbitrio del giudice e garantire la tenuta dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Ma nella realtà non esiste interpretazione avalutativa: né è possibile ipotizzare che, in relazione alla medesima fattispecie, sia possibile individuare una sola soluzione, certa, perciò vera e al tempo stesso giusta. L'illusione era evidente allo stesso Windscheid, padre della codificazione tedesca, che individua la soluzione nel risultato di un computo concettuale. Ed anche nella letteratura italiana non mancano esempi illuminanti circa l'impossibilità di applicare il metodo scientifico deduttivo al diritto. Si legge in Manzoni “Nessuno è reo o innocente a saper maneggiar le leggi”.
Nella realtà non esiste una sola norma per ogni fattispecie: al contrario uno stesso precetto è generatore di più norme, secondo criterio di congruità. E ciò anche quando la lettera del testo è chiara. Riportando le parole di Zagrebelski “La lettera non è una certezza. Anzi nulla più della lettera fomenta la discordia”.
Se quindi l'interpretazione non è operazione logico aritmetica, è importante soprattutto per l’avvocato lo studio del metodo e della retorica.
Anche nella retorica esiste infatti un metodo: l'argomentazione ha l'obiettivo di persuadere colui che ascolta. È necessario innanzitutto conoscere l'interlocutore ed impostare il discorso nel modo più efficace per convincere quel tipo di uditore. In questo senso si distinguono gli argomenti a seconda del tipo di interlocutore: ad es. Argumentum ad hominem, apud iudicem etc.
Ed ancora esiste una precettistica che governa: la narrazione dei fatti (pertinenza, brevità etc.), la citazione dei precedenti (somiglianza dei fatti, autorevolezza del giudice decidente, correttezza, precisione etc.).
Proprio allo scopo di persuadere la tradizione ha decantato dei criteri di argomentazione, che altro non sono che criteri di interpretazione, cui il legislatore si è ispirato nel formulare l'art. 12 delle Preleggi.
Lo studio delle tecniche interpretative, che guidano nel procedimento mentale di attribuzione del significato ad un testo, è di interesse in primo luogo per quanti operano nel diritto. Non è materia che può essere delegata al filosofo del diritto, proprio per lo stretto legame con l'oggetto dell'interpretazione.
La sentenza in questa prospettiva è atto di volontà, proprio perché è soluzione che implica la scelta di una tra le possibili interpretazioni. È quindi atto volitivo, anche se non ha ontologicamente l'attitudine a porsi come verità.
È dunque importante nel momento argomentativo la qualità della dialettica processuale: bisognerebbe anzi evitare l'uso di topoi che tendono ad appiattire il dialogo, per ricollocare il fatto al centro del sistema processuale. È nel caso che l'interprete trova i propri argomenti. Il diritto è, innanzitutto. conoscenza del fatto.
La norma
In teoria generale, la norma viene sempre presentata come o una regola di condotta (generale, astratta e tipica) o un giudizio ipotetico, di stampo kelseniano (se A, dunque B); insomma, un giudizio costituente il significato della proposizione normativa. Questa, al contrario, è l’espressione linguistica della norma. In logica, ovviamente, si fa riferimento a tale ultimo concetto[19]. Si tratta, insomma, di un enunciato normativo.
Ai fini del presente lavoro, comunque, l’importante è che essa appartenga a un ordinamento giuridico e disponga (linguaggio deontico) e sia connotata da positività, effettività e vigenza.
Il problema, però, è che da qualche tempo è mutato lo stesso concetto di ordinamento giuridico[20].
Oggi, infatti, per una serie di ragioni storico-politiche, l’ordinamento, cui deve riferirsi l’interprete, non solo si è ampliato a dismisura, per il numero impressionante di leggi alle quali le norme appartengono (non più e solo quelle contenute nei codici, ma ci solo le leggi speciali, quelle degli Enti territoriali), ma vi sono anche le disposizioni della Carta Costituzionale italiana (che sono applicabili ex se), quelle contenute nei regolamenti comunitari, le Convenzioni e gli accordi internazionali[21] e, in particolare, ad esempio, la Carta di Nizza (del dicembre del 2000), esistono principi generali (come quelli di libertà, uguaglianza, diritto alla vita, alla parità tra i sessi, tutela della infanzia, eccetera) cui uniformarsi obbligatoriamente e che possono andare al di là, come regolamentazione, alle normative interne dei singoli stati.
Sicché, ad oggi, non appare neanche più possibile ripercorrere, a ritroso, la ricerca della norma fondamentale di un singolo ordinamento, ritagliarsela per il proprio ordinamento giuridico[22]. Infatti, a tutto concedere alla teoria kelseniana, una ipotesi di norma fondamentale potrebbe essere “ci si deve comportare secondo tutte le norme effettivamente vigenti all’interno di un ordinamento”; il mero riferimento alla Costituzione di un Paese[23] (che contiene, prevalentemente principi - e qui una gran contraddittorietà del Kelsen tra la petizione di principio che esista un ordinamento “puro” e uno subordinato a “principia” -) sembrerebbe superato nei fatti, oltre che in teoria…
E nasce, qui, un primo momento di riflessione. Se così è, se, cioè, l’interprete ha come parametro di riferimento della sussunzione giuridica non già solo norme “pure e semplici”, nel senso su indicato, ma principi regolativi, per loro natura generali, ma che sono cogenti non dovrebbe, in ogni caso, compiere una riferibilità ai principi e constatare se la norma che applicherà sia conforme ad essi oppure no[24]? Onde evitare le cosiddette antinomie trascendentali.
La importanza “strategica” dell’articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile[25] assume, quindi, una valenza particolare anche se, trattandosi pur sempre di una norma, vi è il paradosso di dover interpretare una norma che contiene le regole (i criteri, meglio) per l’interpretazione delle norme stesse!
Del resto è impensabile che all’interno di un ordinamento giuridico vi possano essere norme che prevedano tutto quanto possa accadere nel mondo naturalistico! La completezza è impossibile ad attuarsi. Si può dire che la completezza dell’ordinamento la si ottiene proprio attraverso il procedimento dell’interpretazione per analogia (juris vel legis)[26]. Il problema delle lacune e delle antinomie, quindi, resta sempre attuale e presente, in qualunque ordinamento. E l’interprete, di volta in volta, deve o colmare o integrare o correggere le norme se vuole davvero dar corpo a una effettiva, concreta applicazione del diritto[27]
“Scrive a tal proposito Merkl (Il duplice volto del diritto, pp. 286-287): la legge “…non vuole dire tutto, perché vuole essere soltanto una forma nel processo di formazione del diritto, una forma ancora relativamente assai generale, vale a dire non individualizzata”[28].
E l’interprete dovrebbe (mentalmente e preliminarmente) rapportarsi alla intenzione del legislatore e comprendere quale fattispecie normativa abbia voluto disciplinare[29]...
Facile dedurre che, rapportandosi a un enunciato normativo che contenga un principio (si pensi all’art. 1 della Carta di Nizza che così recita “Dignità umana. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.”) la premessa maggiore diventa un contenitore amplissimo! E segna, comunque, il superamento proprio di quella antinomia trascendentale di cui si discorreva sopra. Infatti appare come la prima operazione che l’interprete debba compiere durante il suo ragionamento che lo porti a trovare una soluzione al problema.
Diritti umani
Fin dalle Istituzioni giustinianee, al centro della riflessione giuridica si è sempre posta la persona[30].
L’espressione diritti umani si ritrova per la prima volta in Europa, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unire il 10 dicembre 1948. Essa si ricollega ad una profonda considerazione[31] maturata durante un periodo storico in cui si elaboravano teorie su “vite degne” e “vite meno degne”, scaturita in un documento di fondamentale importanza a livello internazionale, quale appunto
Per la verità, sinteticamente, è un modo come un altro per indicare quelli che sono i diritti fondamentali collegati alla persona, spesso appellati anche come personalissimi, inalienabili, eccetera[32], negli Stati moderni, di diritto e costituzionali, vengono individuati e tutelati in virtù dello scopo dello Stato stesso: non già e non più semplicemente sorto con la finalità di “garantire i diritti individuali e collettivi” ma “promuovere” gli stessi. Attraverso una loro “scoperta e riconoscimento[33]” (perché esistono già all’interno della persona - che diventa non solo una semplice maschera che ricopra un volto, ma un paludamento che avvolge l’intero essere e lo cela al mondo circostante - fin dalla apparizione dell’uomo su questa Terra), man mano che la storia avanzava, col progresso, e l’umanità ritrovava ambiti di tutela differenti[34].
Si pensi, ad esempio, al diritto alla vita, alla salute, quelli connessi all’infanzia, alla libertà (ricomprendendovi, ovviamente, le sue molteplici sotto categorie come la libertà di pensiero, di stampa, di parola, di stabilimento, eccetera), alla uguaglianza, oppure termini come “unioni di fatto”, “famiglia”, che, se pur tutelati da una certa epoca in poi, si sono ritrovati ad essere ridefiniti continuamente, a rimodellarsi a misura che la società progrediva[35] e si apriva a nuove esigenze o interferivano “morali” diverse.
Non solo.
Ma col passare del tempo gli stessi diritti hanno assunto diversità di accezione ricomprendendo, al loro interno, fattispecie fino a poco tempo prima assolutamente imprevedibili.
Il continuo e rapido modo col quale gli scambi e relazioni di ogni tipo (culturali, morali, religiose e giuridiche) sono avvenuti, l’incrociarsi di tradizioni diverse, a cominciare soprattutto dalla fine dell’ottocento in poi, ha comportato un diverso modo di intendere diritti fondamentali come quello alla vita e alla libertà (per limitare il campo) davvero sorprendenti.
Per quel che riguarda il secondo (per il mondo occidentale), basti pensare alla diversità di accezione del termine (nel senso che al suo interno erano e sono rappresentati ambiti di tutela differenti di tutela) tra la fine della prima guerra mondiale e gli anni sessanta[36] e, poi, fino ai nostri giorni.
Per quel che attiene al primo, si pensi alla tutela della vita connessa con quella della dignità della persona[37], in virtù dei quali si regola la vita umana dal suo esordio in questo mondo (gli embrioni) fino al suo exitus (l’eutanasia).
E si sono trovati “nuovi diritti” come il biodiritto[38] (di derivazione dalla bioetica), il diritto delle neotecnologie[39], il dato personale, solo per restare in ambiti noti a tutti. Nel senso che sono diritti che non erano stati determinati.
E l’informatica giuridica ha contribuito, non solo all’individuazione degli stessi, ma ha fatto sorgere diverse scuole di pensiero su argomenti che, per converso, sembravano dati per stabiliti.
Sulla scorta del pensiero di un sapere condiviso, di una creatività individuale come risorsa da mettere a disposizione di tutti, nasce l’etica degli hackers[40], la tutela del software viene affievolita: si parla di copyleft che si affianca al copyright e si diffonde la cultura software libero[41].
Questo perché nel momento della individuazione di una fattispecie da disciplinare, necessita che il giurista conosca l’evoluzione del pensiero, della società che si verifica intorno a lui, quotidianamente.
Infatti, la novità dell’epoca contemporanea non sta soltanto nella circostanza che apparentemente nascano nuovi diritti[42], quanto che i vecchi modelli di riferimento degli stessi sono cambiati.
E in fondo il legislatore attuale (quello a livello europeo o dei trattati) si adegua a tanto, limitandosi a enunciare principi, piuttosto che singole e specifiche regole. Vuoi perché le demanda agli Stati membri, vuoi perché, forse, nel nostro futuro si sta delineando quello che è stato definito il diritto silhouette, un diritto snello, fatto di poche regole ma di molti principi.[43]
Orbene, la Carta di Nizza, trattato fondamentale su e dei principi regolatori e ispiratori delle moderne logiche legislative improntate sulla riscoperta dell’uomo nel suo complesso di individualità, socialità e unione mente – corpo, proprio nel suo Preambolo, statuisce una serie di principi affermando che: “Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.”
Lo scopo dei Paesi sottoscrittori della Carta è stato quello di rendere una visibilità ai principi informatori delle legislazioni: “…rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici”.
Sei, dunque, i principi fondamentali enucleati:
1. la dignità umana;
2. la libertà;
3. l’uguaglianza;
4. la solidarietà;
5. la democrazia;
6. lo stato di diritto.
Premesso che non appare possibile esaurientemente rispondere a tutto, mi limiterò ad evidenziare alcuni criteri di massima, lasciando, a chi legge, riempire i principi sopra indicati nei modi più vari.
Ciò a discapito di una puntualizzazione, ma a vantaggio di una libertà di pensiero che non si lascia rinchiudere in ampolle alchemiche di qualsivoglia matrice politica.
Tra l’altro, non sono principi neanche cristallizzati nel tempo[44]. Infatti, come sopra richiamato, nella costante evoluzione della società e del progresso sociale, degli sviluppi scientifici e tecnologici, questi valori tendono a mutare. E devono essere adeguati costantemente.
E siccome la legislazione, qualunque legislazione, ha i suoi temi tecnici per adeguarsi, spetta all’interprete il compito primario di preoccuparsi di tanto.
Si pensi alla privacy, al matrimonio, alla cittadinanza.
Per ognuno di questi vi sarebbe bisogno di…un trattato.
Sinteticamente, si può affermare che questi valori, questi principi, devono essere alla base delle normative dei singoli stati e, nel caso in cui vi fossero norme interne in contrasto, spetterebbe all’interprete sopperirvi, applicandoli tout court al caso a lui sottoposto, andando oltre i valori o i fino etico – politici perseguiti nello specifico, i concreti interessi o i bisogni “attraverso di essi di fatto o anche solo di diritto tutelati o il rango costituzionale o comunque privilegiato delle loro fonti, oppure il carattere universale ora dei principi da essi espressi, ora dei soggetti cui sono attribuiti, ora di quelli che li rivendicano o ne condividono la validità”[45].
Se, nel disciplinare un fatto, occorresse intervenire “immettendo” questi principi nella realtà sociale, il giurista dovrebbe farlo vuoi d
La dignità umana[46], dunque, è al primo posto dei valori che le norme dei singoli paesi hanno stabilito. Un concetto vasto che qualunque algoritmo induttivo difficilmente riuscirebbe a sintetizzare in poche parole. Al suo interno è racchiuso il fondamento della razionalità umana e, in ragione di ciò, l’individuo va difeso, tutelato e protetto per la sola ragione che è, che esiste, al di là e oltre la sua particolare condizione (non per altro si parla di una dignità nella salute, nella malattia, nella vita di relazione, nella morte), il suo essere contingente, transeunte, caduco e mortale.
Un principio vasto come l’oceano, dai confini che si ampliano ogni giorno di più, col progredire della società e del progresso, causa prima, a volte, di palesi antinomie negli ordinamenti giuridici contemporanei.
E che diventa criterio anche di valutazione della civiltà giuridica di un popolo a seconda che la tuteli in tutte le sue forme o no.
Principio generale di impossibile definizione concettuale, se non nel senso sopra proposto e che appare impossibile esemplificare in poche pagine anche perché, nel suo esplicitarsi, appare ricco di contraddizioni. In virtù della dignità umana, ad esempio, si invoca l’abolizione della pena di morte o la si ritiene ammissibile!
Figuriamoci, allo stato, algoritmicamente!
E sempre in virtù di tale principio di minima razionalità, ancora, dovrebbero essere abolite le pene corporali, le sperimentazioni anche su embrioni umani, ma viene ritenuta praticabile l’eutanasia.
Vita, morte, dignità: tre concetti in rapida e costante variazione di interpretazione e contenitori sempre più vasti.
Lo stesso dicasi per i principi di libertà ed uguaglianza (economica, sociale, politica, culturale, eccetera).
Il diritto diventa in tali casi lo strumento di attuazione delle disparità o delle differenze che via via la società va ri-conoscendo[47].
Al fondo di ogni riflessione, però, vi è la perenne valutazione dell’essere racchiuso nella persona, che ritrova, attraverso il mondo delle regole, la possibilità di difendersi e tutelarsi da un suo simile.
Già! Perché in fondo, se il principio è concretizzato (o meno) in una singola norma, portatrice di un valore perenne, e la si invoca, se ne chiede la applicazione, è proprio perché in quel momento vi è una violazione (possibile) della stessa e la invocazione di un minimo di Giustizia.
Il minimo etico è tutto qui!
Al di là, forse, di tesi o ideologie giuspositiviste o normativiste, forse in aperto contrasto con chi voleva ridurre l’ordinamento a meri e asettici comandi, il diritto appare permeato di valori ritrovati e voluti proprio dallo stesso legislatore.
E siccome la morale, ex se, è particolare e soggettiva, transeunte ed effimera, resta il diritto a codificare i principi universali validi ed efficaci.
In quanto, si ripete, è la norma che ne pretende la loro attuazione.
E mai come oggi, si assiste a una ridefinizione della funzione del diritto che, all’interno della eticità, sembra avere una supremazia sulla morale[48].
Ambiente
Mentre nella nostra Costituzione non vi è cenno alcuno all’ambiente (per ovvi motivi storici), nella Carta di Nizza, all’art. 37, espressamente si statuisce : “Tutela dell’ambiente. Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”.
Già la proposizione normativa “sviluppo sostenibile” seguito al termine “principio”, costituisce di per sé, in ambito semantico, un qualcosa di molto generico, di estremamente confuso.
E se affidassimo la traduzione di tanto a un elaboratore, potrebbe venir fuori di tutto e il contrario di tutto, essendo tre termini polisemici[49] dalle combinazioni vastissime.
Per quel che concerne il termine “ambiente”, si può dire che, molto semplicisticamente, è ciò che ci circonda, nel quale siamo immersi, visibile e non (dalle montagne all’atmosfera, dalle coste ai paesaggi in genere). Ambiente, insomma, è tutto quello che è al di fuori di me, in ogni senso e nel quale sono presenti elementi vitali appartenenti ai tre regni (animale, vegetale e minerale).
Due le concezioni a confronto: quella Riduzionista (che riduce, appunto,tutto, ogni cosa, alle sue componenti elementari)[50]; quella Olistica (che individua ogni cosa a livello della totalità)[51]. Sono due modi di intendere l’essere (tomisticamente inteso) in modo diverso. Per sgombrare subito il campo: aderisco alla concezione olistica che comprende, al suo interno, la concezione dell’uomo integrato. Noi apparteniamo tutti a UNA SOLA GEA, nella quale siamo immersi e che esiste anche in noi stessi. Per dirla in parole ancora più schiette: è la concezione del microcosmo/macrocosmo che è a monte di questa teoria. Potrei dire, con un neologismo, Completista in contrapposizione a Riduzionista. Perché è un completamento progressivo che porta a una Unità ontologicamente intesa. E proprio per questo è possibile applicarvi la teoria dei frattali. E tutto ciò ci serve sia per definire esattamente cosa sia l’ambiente, sia per trovare giuridiche vie di tutela[52], sia, infine, per trovarne una giustificazione etica alla sua salvaguardia.
Le due concezioni, su richiamate, appaiono configgenti sul punto della responsabilità. La prima tenderebbe a ritrovare, in caso di d
E questo costituirebbe già un primo motivo per il quale non sarebbe possibile un automatismo giuridico, una applicazione della giustizia automatica “sic et simpliciter”!
Infatti, a mio parere, prima del concetto di ambiente occorre spendere qualche parola su un qualcosa che costituisce un prius, non solo logico, allo stesso e che è il termine Natura[53], come Madre di tutte le cose.
Si presenta, in forma semantica come una Mater-Ia: Una “madre” che va verso l’infinito, a ricongiungersi con un Principio primo dal quale Essa è scaturita, secondo il pensiero classico ed esoterico. Ed è come la Giustizia (infra) che, in fondo è lo Jus - stat- ia. E’ il movimento che , a mio parere, caratterizza e informa tutto! È la vita stessa che ne è pervasa! La Natura pare abbia in sé la capacità di auto difendersi da attacchi esterni. Un po’ come i nostri anticorpi… Pensate al riscaldamento dell’atmosfera e alla vendetta dello scioglimento dei ghiacciai, del mutamento del tempo, con piogge torrenziali, o alla desertificazione o alla glaciazione. Ma è un problema talmente lontano nel tempo e non siamo così transeunti! La natura sembra quasi animata… da un desiderio di sopravvivenza. Un comportamento eticamente corretto…che lascerebbe presupporre una specie di volontà, quasi un ens. In realtà di tratta di fenomeni fisici tra loro correlati quasi che la materia possegga una mente che diriga le difese e gli attacchi da elementi esterni ma non estranei. L’uomo appare come un virus, un bacillo e la TerraCorpo si difende scatenando anticorpi ad hoc…!
Questo ci deve far riflettere per ritrovare il fondamento dell’eticità ambientale[54], che è alla base della soluzione etica di qualunque questione, premessa maggiore effettiva, che non può risiedere in un qualcosa di arazionale (pensate, per analogia agli animali e alla loro protezione che la legislazione internazionale e interna compie da diversi anni nella prospettiva di una impossibilità degli stessi di difendersi[55]) dall’aggressione dell’uomo che diventa una sorta di amministratore di sostegno per i soggetti (animali, natura, ambiente, parchi, eccetera) deboli ma incapaci di auto difendersi secondo i normali strumenti possibili e posti in essere in una società. La teoria dei diritti-interessi (penso ad Attfield,a Goodpaster ma anche a Regan[56]) pone il problema da un punto di vista giuridico.
Ma da un punto di vista etico, la concezione olistica[57], in antitesi a quella atomista insita nelle etiche individualistiche, pone nel bonum commune il fine in virtù di un tutto comprendente[58] e finalizzato all’Universale Unità. Tengo a prec
La concezione olistica o completista lo giustifica senza ricorre a platonismi di maniera, semplicemente invocando un elementare principio di coerenza della struttura quasi che avesse una Mens che la diriga. Ma sarebbe una personificazione, meglio: un antropomorfismo che costituirebbe un falso modo di porre il problema anche in sede filosofica o teologica, dove il personalismo ha prodotto danni… alla ragione e ha inventato i sensi di colpa che, per converso, possono spiegarsi solo con un intervento sulla comprensione psicologica delle prime azioni…Nietzsche docet! Infatti non appare possibile applicare i criteri antropomorfici di valutazione alla natura e allo stesso mondo ecologico in quanto detti paramenti sembrano essere pertinenti a un’etica intra-umana ma non appaiono adeguati all’ambiente, verso il quale sembrerebbe che i principi più idonei siano quelli dell’equilibrio, della stabilità, della varietà biologica e naturalistica. Un principio di rispetto puro e semplice, inteso come equilibrio-egalitarismo, quindi, sarebbe sbagliato.
Rispettando le cosiddette biodiversità[59] è naturale che occorra trovare una gerarchia di interessi-finalità da raggiungere. Ad esempio si pensi al cibo, all’aria, all’ambiente per un uomo, una pianta e un animale. Va privilegiato chi percorra dei fini gerarchicamente superiori per la razionalità che lo contraddistingue (l’uomo, quindi, che può “pensare” agli altri dopo averlo fatto per se stesso); ma in armonia con quelli che sono gli altri esseri che lo circondano e lo aiutano ad esistere. E questa è una chiave di lettura dell’art. 37 della Carta di Nizza circa la definizione di ambiente correlato a un principio dello sviluppo sostenibile. È l’armonia il fulcro dello sviluppo sostenibile: armonia tra uomini e cose, tutti in una sola natura naturata. Ma come tradurlo in termini algoritmici in un elaboratore?
La pura difesa ad oltranza o ex se della natura, anche a scapito dell’uomo, è puerile come l’idea che la natura, l’ambiente debba essere asservito all’uomo per il solo fatto che sia uno zoòn politikòn[60]!
Né un soterismo di maniera, tipicamente ambientalista o animalista, può ritenersi ammissibile in una qualsivoglia ottica se non quella di un mors mea vita tua, tipica e giusta in una visione martirologica, ma abbastanza inefficace in campi scientifici e razionali.
Dobbiamo scivolare nella materialità di un equilibrio all’interno della res extensa di cartesiana memoria che coabita con la res cogitans esistente in modo immanente.
Capire quale sia il fine migliore da perseguire per giustificare, ovviamente, la tutela dell’ambiente. E, così attuare tutti i principi per una esatta tutela dell’ambiente e dell’uomo.
È un superamento delle singole particolarità e non conta se siano animate o non. L’olismo estende al macro ciò che è micro e viceversa. Il suo fondamento è nel riconoscimento della propria appartenenza al tutto ma restando delle individualità determinate. Più che al panteismo, lo inquadrerei nel panenteismo.
Tutela dell’ambiente come interesse primario dell’uomo per salvaguardare se stesso e i posteri. Una autotutela, in fondo, giustificata per il solo fatto che l’ambiente serve all’uomo e l’uomo serve all’ambiente. Un eco-sistema antropocentrico ma non egocentrico; un sistema di vita che implichi ed integri ogni altro da sé (per dirla con Ricoeur)[61] ma che ammetta la fierezza del proprio essere esistente, la voglia di vita e di affermarsi non sull’altro o contro l’altro, ma per sé e per l’altro[62].
Al centro l’uomo, davvero Rex Mundi. Ma un re che faccia gli interessi di tutti i sudditi e, quindi, anche il suo. Infatti è interesse primario dell’uomo difendere e tutelare l’ambiente in quanto eticamente congiunti.
L’etica dell’ambiente[63] non può che essere subalterna solo a un’etica umana improntata a difendere e perseguire i valori universali della vita e della libertà. Due termini precisi come due diritti umani ben precisi e non a caso individuati. Il principio della vita e della libertà sono principi di lotta alla sopraffazione, allo sterminio, alle ingiustizie, alle soppressioni. “Considerate la vostra semenza/ fatti non foste a viver come bruti,/ ma per seguir virtute e canoscenza[64]”.
Non sarà possibile ricreare il Paradiso Terrestre della favola biblica. Ma è certo che l’ambiente nel quale viviamo e vorremmo vivere deve essere il migliore dei modi possibili di vivere al meglio. E il diritto (il giurista) deve impegnarsi a tutelarlo nel senso sopra indicato.
Insomma l’etica dell’ambiente è un’etica riconducibile all’uomo, ma non perché questi ne sia il padrone, ma in quanto ne è il semplice custode etico della natura sulla quale, per la sua razionalità intrinseca, è destinato a (biblicamente) comandare, ne ha kantianamente un dovere di difenderla e tutelarla[65] in un’ottica di sapiente armonizzazione del tutto nel tutto, di naturale superiorità, di responsabilità presente e futura.
Ecco perché l’etica dell’ambiente si fonda sempre sull’uomo che riconosce (perché già lo conosceva), in ciò che lo circonda, un bene primario per la sua esistenza (e non già per la sua mera sopravvivenza, per il principio della sacralità della vita fondata sul valore intrinseco che ognuno di noi ha per il solo fatto di vivere-esistere) e vi ritrova, in nuce, tutti i principi e i diritti fondamentali (o umani) che ha, proprio, per natura. E l’alterum non laedere, come estensione del nosce te ipsum, applicato a ciò che lo circonda in ogni senso: cose, territorio, mari, aria, ambiente, piante, animali e persone.
Come nota giustamente la Tallacchini[66], “Il rapporto tra il mondo degli oggetti naturali e il mondo degli oggetti giuridici è mediato, attraverso il linguaggio,da rappresentazioni della realtà che consistono nella elaborazione di forme mentali. Tale questione attiene in senso lato all’ontologia del diritto, più prec
L’ambiente è qualcosa che il diritto tutela, protegge finalizzando, però, tale sua funzione, sia verso il territorio stesso che verso l’uomo. In buona sostanza: sono norme che tutelano la natura al solo fine di consentire una esistenza migliore all’uomo stesso.
Si pensi al concetto di impatto ambientale o di d
Difficilmente, a prescindere dal tecnicismo delle norme, un elaboratore consentirebbe una adeguata sussunzione in tale concetto di vicende che sono ai limiti della tollerabilità (che è pur vero viene matematicamente definita, ma è lasciata discrezionalità all’interprete farvi ricadere un caso oppure no).
Mi sto riferendo, ovviamente, a tutti quei casi di tutela dell’ambiente in senso stretto e non alle questioni derivate, come ad esempio il r
A volte la estrema specificità dei casi può far trovare l’interprete di fronte a situazioni imprevedibili cui neanche il supporto di precedenti (pur raccolti in una banca dati) può essergli di aiuto.
Ha un dato dinanzi a sé e deve ritrovare la norma adeguata.
Ecco perché ho più volte accennato a una previsione, diciamo così, di massima, insita nei principi, in direttive, piuttosto che in singole norme.
In Italia si applica il Testo Unico sull’Ambiente del 14 Aprile 2006 (decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in G.U. n. 88 del 14/04/2006) nonché ad altre leggi speciali in tema di trattamento di rifiuti. È notizia recentissima (24 aprile 2007) che si stiano per introdurre, nel nostro Codice Penale, norme specifiche attraverso il Titolo VI bis: Dei delitti contro l’ambiente[67].
Non è questa la sede opportuna, ma sembrava doveroso considerare anche l’aspetto penalistico che, come ricordato, ha una applicazione del sillogismo giuridico abbastanza diversa e, inoltre, non consente il ricorso alla analogia né ai principi per i noti broccardi: Nullum crimen sine poena; nulla poena sine lege. E poi la possibilità di introdurre scriminanti, ovvero diversi gradi di colpevolezza lascia fuor di luogo un riferimento alla scienza penalistica. Si pensi a un reato effettivamente compiuto, ma per il quale occorresse il dolo specifico (come, ad esempio, per i crimini informatici), ma sia stato commesso con colpa o anche con dolo, ma genericamente proteso. Ebbene, nonostante la completezza del fatto, l’elemento psicologico del reato farebbe venir meno la colpevolezza del soggetto in questione. E questo un elaboratore non può “comprenderlo”.
La decisione
È con un provvedimento che termina un procedimento o un giudizio[68]. Sono le conclusioni del procedimento logico che ha portato l’interprete a decidere, ad individuare la norma da applicare al caso concreto.
Come ogni atto giuridico, anche il provvedimento finale non è inquadrabile in una sola tipologia. E, ovviamente, la scienza giuridica informatica si è sempre occupata dell’aspetto decisionistico che, a volte limitava a suggerire la migliore raccolta di dati giudiziari (le banche di dati, raccolta di giurisprudenza, dottrina, leggi[69], a volte si proiettava verso possibilità di sostituzione del giudice con la macchina[70].
E qui è il tema centrale del presente lavoro.
Orbene, si possono individuare due tipi di sentenze o provvedimenti aventi carattere accertativo e sanzionatorio:
v quelle che seguono a procedimenti (processi) semplici;
v quelle che seguono a procedimenti (processi) complessi.
La differenza, quanto all’utilizzo di una giustizia automatizzata, è e potrebbe essere differente.
Procedimenti giudiziari semplici, nel nostro ordinamento, ve ne sono; come nel caso di un giudizio di divisione o di attribuzione degli alimenti o di omologazione di una separazione consensuale. In questo caso, il sillogismo giuridico si sussume in poche e semplici norme e, imputando i dati in modo corretto, si può avere un provvedimento avente valore, validità ed efficacia piena. Si pensi, ancora, alla sanzione comminata a seguito di un accertamento della Polizia Stradale che utilizza un Autovelox: qui la sanzione arriva a casa del violatore della norma al Codice della Strada e non gli resta che pagare (a meno che, ritenendo vi sia un difetto nell’apparecchiatura che rileva il dato, la premessa minore, insomma, non impugni il provvedimento. Ne segue un giudizio di accertamento sull’effettivo funzionamento dello strumento che costituisce la prova del dato. Ma se termina con un esito negativo, l’automatizzazione del provvedimento accertativo e sanzionatorio appare perfetto). Alla base, si sa, vi è un sistema esperto dove vi è una sequenza intelligente, ragionata, spiegata di documenti.
In casi del genere, a mio parere, è possibile utilizzare un elaboratore in alternativa alla attività amministrativa e giudiziaria. L’Autore dovrebbe solo certificare la regolarità della operazione con una sottoscrizione (ora anche con firma digitale).
Non così, ancora, in una ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo, laddove occorre che il Giudici valuti se il credito vantato abbia o meno i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
In definitiva: anche nei casi di procedimenti (apparentemente) semplici non appare possibile introdurre un automatismo giuridico (allo stato dell’arte…) ogni qual volta il giudice debba compiere una valutazione (che comporti una sussunzione) discrezionale fondata su una ermeneutica valutativa, appunto, che non possa essere dedotta, nemmeno con un sofisticato algoritmo, da un elaboratore. Infatti l’interprete, nel compiere la sua opera, si ispira a diverse combinazioni ed usa, per individuare la norma da applicare al fatto sottopostogli, ora una automaticità di reperimento della fonte normativa[71], ma qualche altra volta un suo senso della giustizia, una opportunità, una discrezionalità, una ragionevolezza che si sottraggono al mero automatismo[72].
Notava Ugo Spirito[73] “L’uomo costruisce la macchina per affidare ad essa una serie di compiti che egli da solo non potrebbe assolvere o potrebbe assolvere soltanto con grande fatica e con troppo lungo tempo. La macchina diventa sempre più complessa e perfezionata, sì da compiere funzioni sempre più complicate e delicate. Tali funzioni acquistano a poco a poco i caratteri di vere e proprie funzioni intellettuali come quelle che caratterizzano le macchine calcolatrici o traduttrici. Nasce a questo punto il concetto di macchina pensante e nasce il problema dei limiti entro i quali si può attendere da essa una capacità sostitutiva e integrativa di quella dell’uomo. Nasce anche, soprattutto, il problema dell’autonomia che può raggiungere una macchina pensante, il robot, la macchina-uomo. Potremo mai costruire una macchina capace di volere, di riprodursi e – per dirla con Calogero – di soffrire? Potremo mai costruire – per dirla con Ceccato – un nuovo Adamo?”.
Ovviamente mentre alcune riflessioni sono profondissime, alcune considerazioni patiscono dei limiti di conoscenza e di efficienza che avevano a quel tempo (1966) i calcolatori (prima di evolversi in elaboratori e poi intelligenze artificiali).
3) – Dopo queste premesse, occorre occuparsi della valenza del sillogismo giuridico in tema di diritti fondamentali ed ambiente.
La intrinseca polisemia degli enunciati legislativi[74] e la distinzione tra disposizione e norma è un primo momento di scuotimento del “pilastro della teoria sillogistica secondo il quale ogni testo normativo ammette un solo vero significato, rispetto al quale ogni risultato interpretativo sarebbe falso, errato”[75].
Il Pugiotto[76] giustamente sostiene che il linguaggio giuridico sia “tecnico ed iniziatico”. Infatti, ciò che comunemente va sotto la denominazione di “politicizzazione[77] della interpretazione”, conferma tale asserzione. La possibilità concessa all’interprete di poter spaziare entro confini ben precisi ma che abbiano, come solo punto di riferimento, non già e solo la legge o l’ordinamento giuridico in genere[78], quanto la sua coscienza di giurista. E ciò non deve apparire come un modo strano di far rientrare il diritto naturale da una porta dalla quale il formalismo giuridico l’aveva espulso. No. Ma in considerazione di quanto si è detto, e di quanto si enucleerà in seguito, sembra essere il solo modo per riappropriarsi di una attività umana propria, qual è la interpretazione, che, proprio perché tale, trascende i limiti della finitezza (umana) e si colloca in un ambito specifico che è la universalizzazione e non già la generalizzazione di una teoria generale e transeunte perché soggetta alla mutevolezza dei suoi fondamenti[79].
In verità più che di sillogismo giuridico[80], si parla, a volte, di circolo ermeneutico nel senso che, per meglio realizzare la sussunzione, si procede “per approssimazioni successive, per progressive conclusioni, per continui aggiustamenti su entrambi i poli della attività interpretativa”[81].
Ma non è la sola e unica possibilità, visto che il tema dell’ermeneutica juris resta e resterà sempre aperto.
Si pensi alla normalizzazione di Allen[82] che fu pensata come metodo per migliorare la comprensione dei testi di legge, “ma segnò anche l’inizio della applicazione delle tecniche formali e computazionale al diritto, poiché la deduzione logica si presta molto bene a riprodurre il modo di ragionare dei giuristi. Se si volesse descrivere in termini logici le operazioni che il giurista compie per applicare il diritto, si direbbe che esso usa il metodo sillogistico, cioè individua la norma da applicare, qualifica la fattispecie concreta del caso in base a quella astratta della norma, applica la norma deducendo la conseguenza…. Spesso la descrizione dei fatti e la fattispecie normativa non coincidono, poiché la formulazione della norma è astratta e generale, per cui occorre un’operazione intermedia, detta sussunzione, che consente di riportare la descrizione dei fatti reali a qualificazioni giuridiche…; è evidente che sarebbe illusorio, e pericoloso, pensare di automatizzare quest’ultimo aspetto, che comporta operazioni interpretative e valutative proprie della mente umana[83]”.
Ancora.
Nelle applicazioni giuridiche i sistemi basati sulla conoscenza, notoriamente, possono essere classificati in:
· sistemi di aiuto sulla decisione ( sistemi esperti giuridici);
· sistemi basati sui casi;
· sistemi di reperimento concettuale o intelligente (per una migliore ricerca di documenti in banche dati giuridiche);
· sistemi di aiuto (per la redazione di documenti giuridici o paragiuridici).
Come detto, i sistemi esperti incontrano una difficoltà non secondaria: per un loro corretto e regolare impiego, necessiterebbe individuare quale e quanta conoscenza sia necessaria al sistema per ritrovare una soluzione.
Da sottolineare, ancora, la differenza tra il ragionamento basato su esempi e quello su casi. Per “settare meglio” il caso e ritrovare la norma da applicare (sempre che, come ribadito, non si tratti di un principio o di una regola si senso comune. Per non scendere, nel discorso gerarchizzato delle fonti, a una applicazione di una consuetudine - locale – e senza far ricorso all’analogia).
Il primo adopera l’algoritmo induttivo (Decision Tree Learning Algoritm) ed è in grado di estrarre, da una serie di esempi, i principi su cui poter decidere (in futuro).
Quello sui casi, invece, rintracciano un caso precedente e resta al “ricercatore” trovare quello più adatto e consono al caso di specie, attraverso il metodo “ or, not, and” limitando il “rumore” possibile nel ritrovare l’esatto termine o i confini della sua indagine.
Ma in tutti i casi, il discorso si semplifica nel caso di ricerca di casi o di redazione di documenti; non appare molto efficace nella soluzione di un quesito giuridico non semplice.
Gli esempi riportati da molti autori, infatti, per l’utilizzo della cosiddetta giustizia automatica (interrogazione a un elaboratore o IA, per la soluzione, a volte si risolve in domande di mero inquadramento di fattispecie note in norme: cosa sia un contratto, un matrimonio, una procedura espropriativa, ovvero un calcolo di alimenti o altro e in risposte confacenti alla interrogazione. Ma se si scende nel dettaglio, anche utilizzando i connettivi logici, la risposta è imprevedibile o negativa).
Ritengo che la soluzione la si possa trovare, nel caso che ci occupa, nella interpretazione teleologica, finalizzata, però, agli effettivi interessi che la norma voglia (in concreto) tutelare.
E, ribaltando il problema fin qui svolto, la prevalenza la si deve dare alla interpretazione del caso, rapportandolo, comunque, a una norma che, se debba essere applicata, ma sia in pieno contrasto con la vicenda de qua, occorra far pronunciare la Corte Costituzionale[84] sulla legittimità (conformità) della norma ai principi dei diritti umani protetti
E, proprio per questo, un automatismo giuridico, anche attraverso il filtro della informatica, sembra debba escludersi (questa volta, si) a priori.
Il sillogismo è un modo di approcciarsi alla soluzione[85].
Ma sicuramente ne deve essere escluso, allorché la premessa maggiore sia un principio o,per poterla individuare, occorra procedere attraverso un criterio valutativo (questo sempre nell’ottica che il criterio, come la interpretazione, sono assolutamente soggettivi e questo giustifica il contrasto possibile tra conclusiones).
Non si dimentichi, infatti, la pluralità di modi di sussumere il caso in una differente premessa maggiore che si verifica durante una lite giudiziaria sia in un grado che in quelli successivi.
Il giurista, l’interprete, infatti, sono assolutamente liberi di decidere secondo coscienza e giustizia (ma sempre secondo diritto) e la molteplicità delle interpretazioni su un dato caso è alla base del convincimento che la giustizia automatica non possa esistere (quanto meno nei paesi con ordinamenti romano-germanici, ricchi di un sapere - sed sapere ad sobrietatem [86]- giuridico che affonda le sue radici non già e non solo nel diritto romano ma in quei tre, insostituibili pilastri che sono i praecepta juris.
Ecco, allora, che ben potrebbero intervenire, a supporto altre modalità di approccio.
Mentre lavorava con la Olbrechts-Tyteca, Perelman sviluppò una filosofia che evitava gli eccessi del positivismo e del relativismo nella sua formulazione radicale. Dopo che si era imbattuto in un brano di Brunetto Latini, posto in appendice a Les fleurs de Tarbes di Jean Paulhan, Perelman adottò un approccio all'argomentazione di impostazione classica, greco-latina. Egli scoprì che, in assenza di una specifica logica dei giudizi di valore, era possibile affrontare la questione tramite le opere di Aristotele. Negli Analitici secondi, Aristotele definisce i principi della dimostrazione, detta anche analitica, che si basa sull'accettazione delle premesse delle necessarie conclusioni del sillogismo. Nei Topici ed in altre opere, Aristotele contrappone l'approccio dimostrativo alla dialettica, o alla ragionamento retorico, basata su premesse accettate in una data situazione e, pertanto, per natura contingenti. Attraverso le distinzioni aristoteliche, Perelman fu in grado di percepire le contraddizioni delle prime filosofie: sebbene queste sostenessero di rivelare le verità assolute ed universali tramite il metodo dimostrativo, di fatto esse si limitavano a persuadere delle proprie affermazioni uno specifico pubblico. Secondo Perelman, dunque, una filosofia efficace - cioè capace di determinare l'essere e di fondare delle azioni secondo ragionevolezza - deve essere costruita secondo valutazioni di probabilità e deve poter respingere ogni tentativo di imporre i giudizi di valore e gli altri elementi contingenti dovuti alla sua necessità di essere recepita da un particolare pubblico. La teoria di Perelman, che egli chiamò filosofia regressiva; cercava quindi di incorporare le verità socialmente accettate e rimanendo al contempo impermeabile ai cambiamenti che si sarebbero potuti succedere alle suddette verità.
Mentre la retorica e l'argomentazione costituiscono il fondamento del pensiero di Perelman, il suo approccio "regressivo" caratterizza il suo trattato sull'argomentazione non formale. Alla fine della Nuova retorica, Perelman e la Olbrechts-Tyteca sostengono che il loro progetto, a differenza delle affermazioni assolute comuni alla filosofia, ha come scopo che “i singoli ed i gruppi aderiscano alle opinioni di ogni genere con intensità che può variare da caso a caso” e che “tali credenze non siano sempre autoevidenti, e che si occupino raramente di idee chiare e distinte”. Per scoprire la logica che governa queste credenze ed idee, Perelman e la Olbrechts-Tyteca si affidano ad una filosofia regressiva basata sulla variabilità di particolari situazioni e di particolari valori. Perelman applicò questo stesso approccio ai successivi sviluppi della Nuova Retorica e nel successivo e noto scritto su La Giustizia[87].
Altra possibilità è la cosiddetta fuzzy logic o logica sfumata o logica sfocata; è una logica polivalente e pertanto un'estensione della logica booleana in cui si può attribuire a ciascuna proposizione un grado di verità compreso tra 0 e 1. È fortemente legata alla teoria degli insiemi sfocati e, già intuita da Cartesio, Bertrand Russell, Albert Einstein, Werner Karl Heisenberg, Jan Łukasiewicz e Max Black, venne concretizzata da Lotfi Zadeh. Quando parliamo di grado di verità o valore di appartenenza, per dirla con un'esemplificazione, intendiamo che una proprietà può essere oltre che vera (= a valore 1) o falsa (= a valore 0) come nella logica classica, anche di valori intermedi. In logica fuzzy[88] si può ad esempio dire che un bambino appena nato è giovane di valore 1, un diciottenne è giovane 0,8, ed un sessantacinquenne è giovane di valore 0,15. Solitamente il valore di appartenenza si indica con μ; per il valore di appartenenza ad un insieme fuzzy F di un predicato p, si indicherà con μF(p).
La funzione di appartenenza non ha nulla a che vedere con la teoria della probabilità .
Infine, mi sembrerebbe doveroso un riferimento, sempre come mezzo per superare il sillogismo, alla classificazione[89], sempre come mezzo di supporto all’interprete.
4) – Per concludere.
L’uomo di oggi, artificialis, digitalis[90] o, come lo definiva Natalino Irti[91], videns[92] , già nel 1998, distinguendolo dal loquens, homo pur sempre ma in evoluzione del primo e che non è sicuramente quello della prima metà del secolo scorso. Assai differente dall’homo tolemaicus di Sergio Cotta[93]! Non è una banalità: è la verità.
E questo tipo di uomo che è nel giurista, nell’interprete: un essere altamente tecnologicizzato, logico, meno intuitivo e più deduttivo, affascinato dal presente, sperso in un futuro da fantascienza, amante dei miti, poco incline alla saggezza.
Operando per concludere un giudizio, quindi, tutto quel suo Io è dinamizzato con la attività che sta compiendo.
Il problema della interpretazione è “a risposta aperta”, come esattamente afferma Pugiotto[94], “in progress”, ad acquisizione progressiva. Non si è mai definito e non è mai chiuso proprio a cagione della ricchezza interiore che ogni interprete ha ex se, per il solo e semplice fatto di essere un uomo.
Infatti il tecnicismo logico del sillogismo giuridico, pur sempre alla base del ragionamento decisionale anche per i sistemi di Common Law (la premessa maggiore potrebbe essere un precedente[95]) non è fallace tout court; solo che non regge al confronto del sopravanzare dei “nuovi diritti”, alla applicazione di norme costituite da meri principi, al pieno riconoscimento dei diritti dell’uomo nei fatti (mi si lasci questa espressione che rende, però, l’idea che i diritti fondamentali vanno vissuti sulla pelle dell’uomo e non semplicemente idealizzati o stampati in meravigliosi programmi e progetti) , della dignità della persona, della tutela di tutto ciò che circonda l’essere. In una sola parola: della evoluzione della Natura all’interno della quale l’uomo è magna pars, ma resta sempre una parte del Tutto.
In realtà il giudice, l’interprete, il giurista rimane, per sua funzione teleologica, sempre meno la bouche de la loi, per dirla col Montesquieu[96], anche se le si aggiungesse la qualifica di naturale[97].
E l’interprete deve, nel trovare la (giusta) soluzione al caso concreto, cercare di attuare di continuo, proprio perché si pone all’interno di un sistema di norme vive, ma anche di una società che muta costantemente, che crea nuovi diritti e nuovi modelli comportamentali[98], due principi che non possono essere pretermessi anche se, oggi, hanno un diverso modo di essere intesi: la certezza del diritto e la giustizia. La prima deve essere intesa come pre-ordinamento; cioè quella sicurezza che scaturisce dalla presenza dell’ordinamento per cui si conosce, già prima di compiere un atto, quali saranno le conseguenze cui si andrà incontro. Non una mera aspettativa, quindi, ma la piena consapevolezza del risultato raggiungibile.
E tutto ciò lo attua il giurista con ogni strumento logico, meccanico, informatico.
In quanto il sillogismo giudico, come detto, è solo un mezzo per una buona intepretazione/applicazione delle norme ai fatti e atti umani. Ma l’automatismo, la sentenza informatica, il processo decisionista automatizzato non regge al processo di induzione e di sussunzione laddove debba farsi ricorso a un principio sancito in una regola cui, a sua volta, dare un contenuto specifico. Almeno fino alla data odierna…
Il modo classico di esprimere la proposizione normativa
Px (a v b)
dove x indica il soggetto, P il permesso (funtore del permesso), a e b due azioni, v l’alternativa (= x ha il permesso di fare a o b); o se voglio esprimere che “x ha l’obbligo di fare a” devo simboleggiare con
Ox (a)
Se, invece, voglio dire che “l’editto dice che x deve fare a” dovrò simboleggiare con
p (Ox (a) )
Orbene se proponiamo a una qualsiasi elaboratore di trovare una norma del genere, lo farà in tempi ristretti, ricercando la terminologia esatta.
Ma il problema nasce quando l’obbligo di fare/non fare, il permesso, l’editto, sia un principio con una valenza assolutamente generica e, al contempo, universale e sia, quindi, di tipo valutativo.
Qui la macchina si sperderebbe, come un uomo negli occhi di una donna amata! E non si ritroverebbe più.
Ma non perché vi sia un salto dal razionale all’irrazionale. Perché per una valutazione non è stata ancora trovato l’algoritmo. Come per un atto volontaristico.
L’intelligenza resta sempre artificiale e il modello cui si ispira ha la intuizione, la visione dei fatti sotto diverse prospettive, la capacità linguistica di scegliere il termine appropriato, l’articolazione mentale per poter decidere assumendosene le responsabilità.
In fin dei conti: il sillogismo resta come strumento del ragionamento giuridico ma la logica dei sistemi informatici non appare ancora pronta a sostituire totalmente la genialità di un cervello umano.
Non dimenticando che ognuno di noi ha al suo interno un Io che è principio di vita e di universalità e la cui luce traspare dagli occhi della propria e altrui persona, latinamente intesa come maschera, e che si proietta intorno per illuminare e cogliere non soltanto la razionalità degli altri, ma tutto quanto è stato biblicamente posto al suo servizio, come la natura, l’ambiente nelle loro essenze.
Ed è il grande limite delle macchine (se pur pensanti)![99]
L’attività ermeneutica è essenzialmente attività umana e il termine trae origine da Ermes o Mercurio: divinità che per il volgo era il protettore di ladri, ingannatori e commercianti, ma per i sapienti, per coloro, cioè, che riuscivano a cogliere l’essenza delle cose nella realtà che li circondava, i principi universali sparsi in noi e al di fuori di noi, Ermes era Colui che rubava la verità agli déi per portarla agli uomini, che di essa hanno sempre avuto una sete insaziabile. Ma tutto doveva essere sigillato proprio perché la verità non andasse dispersa. Ecco perché si è sempre parlato della sacralità della (dea) Giustizia non formalmente e formalisticamente intesa come rituaria, ma essenzialisticamente come attuazione di una sola, Unica, Universale grande Legge. Al di là, ancora, di ogni singolo ordinamento, morale, religione.
Mercurio aveva alle ali i piedi, per volare verso l’Olimpo e il caduceo, simbolo di forza, luce, amore e fertilità.
Come della Giustizia, intesa come un jus che stat e ia[100]: cioè una continua attuazione del diritto (positivo, vigente, valido, efficace, effettivo), in piena adesione alla iconografia classica dei due piatti della bilancia che non sono mai in posizione statica o paritetica, ma dinamica. Al fine di far comprendere, agli uomini, che Essa è in continua evoluzione e progressione proprio per attuare quello jus in civitate positum, sempre pieno di (naturali) lacune a causa della perenne evoluzione che la società umana alla continua ricerca di nuovi aspetti della persona da tutelare e che deve adeguarsi al caso concreto[101] per disciplinarlo. E che dire del vero e proprio Idola baconiano, se non sogno (incubo) giuspositivista, della completezza dell’ordinamento?
Se così fosse, un elaboratore potrebbe per davvero sostituire un Giudice.
Ma così non è.
E che dire, ancora, delle antinomie?
In linea teoria un elaboratore potrebbe ritrovarle ed eliminarle; ma il controllo dell’uomo è sempre essenziale proprio per evitare che la polisemia “confonda” la macchina, ad esempio.
E l’interprete, quindi, si pone (sempre liberamente e mai sotto una influenza ideologica, morale o religiosa, perché scivolerebbe amaramente in un fondamentalismo che è cecità e obnubilazione mentale tout court) come colui che deve sussumere il fatto nei principi normativi sempre più protesi verso un nomos basileus che governa uomini e déi; quella Legge Unica e Universale sopra richiamata, cui tutti tendiamo e alla quale tutti ci appelliamo nei momenti nei quali, come diceva Archita, patiamo ingiustizia, cioè soffriamo.
E il giurista è anch’egli, come Mercurio, un portatore del caduceo, perché sana i mali sociali e ha le ali per volare alto, avendo (parafrasando I. Kant nella sua Critica della Ragion Pratica) sopra di sé un cielo stellato e al suo interno l’universo infinito luminoso e nouminoso di una Legge Unica.
[1] La paternità r
[2] Mario G. Losano, Sistema e struttura del diritto, Vol. III, Dal Novecento alla postmodernità, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 45.
[3] Sul punto, per tutti, Giancarlo Taddei Elmi, Corso di Informatica giuridica, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2000, il primo capitolo, pp. 10 e sgg. e anche V. Frosini, Informatica, diritto e società, op. cit., pp. 13 – 14 nel paragrafo dal divertente titolo: Il calcolatore come oroscopo giuridico automatico? Il problema è che, all’inizio, i ricercatori dell’informatica giuridica statunitense cercavano per un verso di meglio archiviare il materiale giurisprudenziale e, per altro, la possibilità di prevedere l’applicazione (non l’applicabilità) del precedente a un caso nuovo. La prevedibilità, quindi, anche usando la statistica. Cosa che è andata benissimo per i programmi meteo… ma non per il diritto!
[4] Un po’ sulla scia del realismo giuridico behavioristico americano degli anno ’50 e ’60. sul punto, AA.VV. , Norma system, logistica e legimatica, Miscellanea del Cirfid, CLUEB, Bologna, 1998.
[5] Che è alla base del breve discorso che intendo proporre.
[6] Sul punto, Patrizia Tabossi, Intelligenza naturale e intelligenza artificiale, Il Mulino, Bologna,1998, in particolare, ancora, pp. 39 e sgg., Giovanni Sartor, Intelligenza artificiale e diritto. Un’introduzione, Giuffrè, Milano, 1996 e, anche per quel che concerne i limiti o le potenzialità di una applicazione al discorso giuridico, Daniela Tiscornia, Intelligenza artificiale e diritto, in AA.VV. , Lineamenti di Informatica Giuridica. Teoria, metodi e applicazioni, a cura di
[7] Sulla documentazione giuridica automatica, si veda Gianfranco Caridi, Metodologia e tecniche dell’informatica giuridica, Giuffrè, Milano 1989, soprattutto , pp. 27-52. Il testo è ricco di esemplificazioni e diagrammi sull’argomento.
[8] Di recente, sul punto, Sergio Niger, La gestione informatica dei documenti, in Ciberspazio e Diritto, n. 2/2002, Enrico Mucchi Editore, Modena, 2002, pp. 239 – 248.-
[9] Si vedrà, però, che una sua applicazione già esiste ed è resa possibile ma in virtù di supporti tecnici. Ma tanto tecnici, da essere oggetto di continue impugnazioni…!
[10] Karl Engisch, Introduzione al pensiero giuridico, trad. it., Milano, 1970.
[11] Sul punto, Agata C. Amato Mangiameli, Diritto e Cyberspace. Appunti di Informatica giuridica e filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 2000, soprattutto pp. 169 e sgg. .-
[12] “… La convinzione della assoluta ininfluenza del fatto rispetto all’interpretazione del diritto. Il fatto è solo la premessa minore del sillogismo, identificata dal giudice attraverso la collaborazione processuale delle parti e precede, logicamente e cronologicamente, l’identificazione della disposizione legislativa - la premessa maggiore del sillogismo – senza interferire nella scoperta del significato di questa. Ebbene, qualunque giurista avvertito non può che prendere le distanze da una ricostruzione così formalistica del processo ermeneutico, interamente fondata su premesse tutte controvertibili”, Andrea Pugiotto, Come NON si interpreta il diritto. Dal sillogismo giuridico al circolo ermeneutico, in dirittopubblicomc.org/materiali, pag. 3.-
[13] K. Engisch, Introduzione al pensiero giuridico, op. cit. pag. 78.
[14] K. Engisch, op. ult. cit. pag. 71
[15] Una definizione di sussunzione, in senso stretto, la si trova in Pawlowski: “rapportare ad un principio una fattispecie concreta. Ciò non consiste semplicemente in operazioni “logiche”, ma anche in operazioni di “attribuzione” o di “qualificazione”. Il collegamento tra “fatti” e concetti giuridici… riveste una grande importanza nell’ambito della cosiddetta “questione di fatto” (e) trova la sua sede di elezione all’interno del processo ed ivi, eminentemente (ma non soltanto), durante la fase probatoria” (Introduzione alla metodologia giuridica, trad. it., Milano, 1993, pag. 69, in Agata C. Amato Mangiameli, Diritto e Cyberspazio…, op. cit., p. 175. Sul punto, si veda anche Lelio Lantella - Emanuele Stolfi – Mario Deganello, Operazioni elementari di discorso e sapere giuridico, Giappichelli, Torino, 2004, soprattutto pp. 45 e sgg. Sussumere ha assunto, da sempre, secondo gli Autori, un senso metaforico rispetto al termine in sé considerato (prendere sotto). Infatti l’immagine del sumere è inteso come apprensione intellettuale e l’immagine del “sotto” si specifica in rapporto a un concetto; vale a dire che qualcosa va a finire “sotto un concetto” (sotto una nozione, una idea, o così similmente), p. 45. In verità, l’operazione di sussunzione consente all’interprete di comprendere, in un concetto, un fatto. Cioè, ancora e meglio, di definire (giuridicamente) un fatto storico. Si pensi a una caduta, a uno scritto. Ovviamente, una volta qualificato il fatto, ne discende, rapida, la conclusione. Lo scritto può diventare un contratto, la caduta un evento r
[16] A. Pugiotto, Come NON si interpreta il diritto…, op. cit., pag. 9. “È bene prec
[17] “È muovendo da questa precomprensione che, poi, l’interprete si rivolge ai differenti criteri interpretativi. Ergo, contrariamente a quanto predicato dalla tradizionale teoria formalistica del sillogismo giuridico, il processo ermeneutico non è determinato dal criterio interpretativo (letterale, sistematico, storico, della lettura conforme a Costituzione) ma dall’anticipazione di senso e valore del caso. La scelta del metodo è la conseguenza della direzione della ricerca incardinata dalla comprensione del caso.”, A Pugiotto, op. cit., p. 9.-
[18] Come meglio si vedrà nel prosieguo. Per una riflessione sulla differenza tra i sistemi giuridici contemporanei e la valenza di una sentenza come precedente, mi permetto di rinviare al mio Il Precedente: note per una definizione, in Il Foro di Trani n. 4, Trani, 1998 (gennaio-marzo 1998);
[19] Sul punto, ex multis, Rodolfo Bozzi, Filosofia del diritto. Parte Generale, Adriatica Editrice, Bari, 1989, pp. 331 e sgg; Sergio Cotta, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 189 e sgg. .
[20] Per tutti, Franco Modugno, voce Ordinamento giuridico (dottrine), in Enciclopedia del Diritto, vol. XXX, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 678 – 736 e bibliografia ivi richiamata; Vittorio Frosini, voce Ordinamento giuridico (filosofia), ibid., pp. 639 – 654 e bibliografia ivi richiamata e Massimo Brutti, voce Ordinamento Giudico (storia), ibid., pp. 654 – 678.
[21] Che entrano a far parte degli ordinamenti interni comunitari senza bisogno più di una legge specifica che li riconosca e che enunciano, prevalentemente, principi generali e affermazioni di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo inteso come persona.
[22] Per tutti, sul punto, Antonio Incampo, Sul dovere giuridico, Cacucci, Bari, 2003, soprattutto pp. 114 – 124.
[23] “Ci si deve comportare secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace”, Hans Kelsen, La dottrina pura del diritto, 1966, p. 242.
[24] Si tralascia volutamente l’aspetto della creatività del diritto giurisprudenziale (come non ricordare la monumentale e fondamentale opera di Luigi Lombardi Vallauri, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Giuffrè, Milano, 1975?) perché aprirebbe un discorso differente sulla politicizzazione della interpretazione che ingigantirebbe, per un verso, le problematiche trattate fino ad ora, ma, per altro, le ridurrebbe al soggettivismo puro che, nella specie, non mi sembra la soluzione più idonea. “…l’interpretazione giuridica altro non è che un’operazione logico-deduttiva attraverso la quale il giudice non crea diritto, limitandosi ad applicare una disposizione normativa preformata. Lo scopo di tale ricostruzione, anzi, è proprio quello di inibire il più possibile la discrezionalità interpretativa del giudice - nel timore che proprio questa conduca ad alterare il comando legislativo nel suo significato proprio – comprimendo, di conseguenza, l’attività applicativa nel letto di Procuste di un compito meramente meccanico”, Andrea Pugiotto, Come NON si interpreta il diritto.., op. cit., pag. 2.
[25] Sul punto, A. Pugiotto, op. ult. cit., soprattutto pp. 5 – 8; A. Incampo, Sul dovere giuridico, op. cit., pp. 36 e sgg. .-
[26] Che resta un metodo più ampio del ragionamento a contrario, riduttivo rispetto al primo. Sul punto,
[27] L’integrazione presuppone le lacune, quali “deficienze del diritto positivo… che diventano sensibili, in quanto carenza di contenuto della regolamentazione giuridica, là dove questa sarebbe richiesta da determinate situazioni di fatto e che, in quanto tali, vogliono e possono venire eliminate mediante una decisione giudiziale integrativa”. La correzione presuppone il diritto inesatto: innanzitutto le antinomie propriamente dette, le antinomie di valutazione, quelle teleologiche e di principi, e poi, ancora, le antinomie trascendentali: “vale a dire contrasti del diritto positivo con principi fondamentali che pur possono costituire direttive e criteri per la conformazione e valutazione del diritto positivo, ma sono in sé trascendenti il diritto positivo, quali i principi fondamentali della giustizia, del benessere generale, della ragion di Stato, della certezza del diritto, del “diritto naturale”, del “diritto giusto”, della “eticità” e della coscienza”, K. Engisch, Introduzione al pensiero giuridico, op. cit., pp. 222-223 e 275.-
[28] In A. C. Amato Mangiameli, Diritto e Cyberspace…, op. cit., p. 190.
[29] “La polisemia intrinseca di un enunciato linguistico non dipende solo dalle possibili imperfezioni della lingua o del suo uso. A renderlo aperto è anche, se non soprattutto, l’esistenza di una dialettica permanente tra l’emittente del testo ed il destinatario della sua comunicazione. Ciò vale per un testo letterario, poetico, teatrale non meno che per un testo normativo. Tale dialettica permanente è imposta, innanzitutto, dalla stessa formulazione generale ed astratta del testo legislativo, che ne permette la vigenza costante nel tempo attraverso una interpretazione evolutiva: questa, dando allo stesso enunciato letture differenti – sia pure in continuità con il dato testuale di partenza – la rende applicabile ad una realtà sociale cangiante. Se così non accadesse, il legislatore sarebbe perennemente sollecitato a modificare l’originario testo normativo, in un incessante quanto impossibile sforzo di rimodellare l’ordinamento su una realtà in continuo divenire. Ciò spiega perché la disposizione legislativa, nell’atto stesso in cui viene posta, cominci un percorso di emancipazione dalla propria ratio originaria e viva secondo un significato che può anche non coincidere con quello originario. Dalla voluntas legislatoris si passa così ad una differente voluntas legis determinabile non più in relazione al tempo ed all’occasione che hanno dato vita al testo legislativo quanto, piuttosto, alla sua polisemica formulazione ed alla sua concreta portata attuale.”, A Pugiotto, op.ult. cit., p. 4 .- Qui siamo nella cosiddetta interpretazione storica (intesa o come ricerca della intenzione soggettiva del legislatore o intenzione oggettiva della legge).
E il tutto passa attraverso il mito/filtro della certezza del diritto che ha i suoi confini che vanno dalla cristallizzazione del diritto alla eterogenesi dei fini della norma.
Sul tema del rapporto tra diritto e giustizia e tra diritto e certezza, tra tutti, Giuseppe Capograssi, Il problema fondamentale, Opere di Giuseppe Capograssi, vol. V, Milano, Giuffré, pp. 29-34; Lopez de Oňate , La certezza del diritto, Milano, Giuffré, 1942; Francesco Carnelutti, La certezza del diritto, Rivista di Diritto Processuale Civile 1943, XX:81-91; Pietro Calamandrei, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, Rivista di Diritto Commerciale, 1942, I, p. 341 e ss.
[30]
[31] cfr. Giuseppe Capograssi,
[32] Per la verità, proprio la Carta di Nizza, sempre nel suo preambolo, affermando che: “La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito…” sembrerebbe differenziare i due concetti che, invece, unanimemente, vengono ritenuti sinonimi. Può essere che col primo termine si sia voluto comprendere e riconoscere qualcosa di più specifico e connaturato con l’essere umano e con il secondo si sia voluto accentuare l’esistenza di libertà che nessun ordinamento possa conculcare. Donde il riferimento a una Autorità che li tuteli entrambi, garantendo una terzietà tra gli Stati membri. Dopo il Preambolo segue la individuazione dei diritti sopra detti e di quelli derivati (come quello di cittadinanza).
[33] Proprio nel senso di Paul Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005.-
[34] Norberto Bobbio, nel suo noto libro L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990, contesta l’espressione e la sussistenza dei diritti umani (del resto, come giuspositivista e punta di diamante del formalismo giuridico italiano, contestava anche la esistenza di un diritto naturale) in quanto agli stessi non si poteva dare un fondamento assoluto in quanto risultavano mal definibili e storicamente mutevoli. Sotto l’aspetto squisitamente formale, non errava. E, stranamente, ai fini del presente lavoro, tale tesi è di assoluto conforto in quanto, non essendo definibili, non potrebbero mai essere individuati in un procedimento logico matematico in un sistema decisionista e informatico.
[35] Una società scientifica e tecnologica diversa, da villaggio globale o da homo artificialis o digitalis come sostengo io. E come non ricordare in proposito Zygmunt Bauman con il suo splendido libro La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 1999. Inoltre faccio riferimento a due miei scritti: La sicurezza nell’Europa multi culturale. In particolare, sulla dignità della persona e la riservatezza: Verso un minimo etico riconosciuto, in Journal of modern science, 1/2002, Józefów, Polonia, pp. 195 e ss.; Famiglia e soggetti deboli: linee per una ipotesi di diritto comune, in Rodzina I Społeczneństwo, Białystok, Polonia, 2006, pp. 61 e ss. .
[36] Sul punto, Gerhard Oestreich, Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Editori Laterza, Roma.Bari, 2001, soprattutto pp. 117 – 152.
[37] Espressamente previsti e disciplinati (quindi con norme cogenti) dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione Europea che, come è noto, non è ancora stata adottata.
[38] Per quanto riguarda il rapporto tra bioetica (intesa come “Lo studio sistematico della condotta umana nell’area della scienza della vita e della cura della salute, esaminata alla luce dei valori e dei principi morali”, W.T. Reich, Introduction to Encyclopedia of Biotehics, Macmillan, Free Press, New York, 1978) diritto e diritti umani, si possono ricordare alcuni tra i numerosi contributi presenti nella letteratura esistente, tra cui: Francesco D’Agostino, Bioetica e diritto, Medicina e Morale 1993, 4: 675-690; ID., Dalla bioetica alla biogiuridica, in S.Biolo (a cura di), Nascita e morte dell’uomo, Marietti: Genova, 1993: 137-147; ID., Tendenze culturali della bioetica e diritti dell’uomo, in A. Bompiani (a cura di), Bioetica in medicina, Roma: CIC, 1996: 48-54, ID., Bioetica nella prospettiva della filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 2000; ID., La bioetica come problema giuridico. Breve analisi di carattere sistematico, in E. Sgreggia, V. Mele, G. Mirando, (a cura di), Le radici della bioetica, vol. I, Milano: Vita e pensiero, 1998:203-211; G. Dalla Torre, Le frontiere della vita. Etica, bioetica, diritto, Roma: Edizioni Studium, 1997, E. Sgreggia, Bioetica e diritti dell’uomo, in Scritti in Onore di GuidoGerin, Padova: CEDAM, 1996: 427-433; P. Zatti, Verso un diritto per la bioetica, in A. Mazzoni, (a cura di), Una norma giuridica per la bioetica, Bologna, Il Mulino, 1988: 63-76; Id. Bioetica e diritto, Rivista Italiana di Medicina Legale, 1995 XVII: 3-20; S. Freni, Biogiuridica e pluralismo etico-religioso, Milano, Giuffré, 2000; E. Sgreggia, M. Casini, Diritti umani e bioetica, Medicina e Morale, 1999, 1: 17-47; G. Mémeteau, Bioéthique et droit: mythes ou enrichissement?, in L.Israel, G. Mémeteau (sous la direction de), Le mythe bioéthique, Paris, Edition Bassano, 1999: 97-125; F.D. Busnelli, Bioetica e diritto privato, Frammenti di un dizionario, Torino, Giappichelli, 2001; V.Pocar, Sul ruolo del diritto in bioetica, Sociologia e diritto, 1999, 1: 157-165; M.D.Vila-Coro, Introducción a
[39] L’Informatica giuridica e il diritto dell’Informatica con la regolamentazione di tutto quel che avviene on line: la contrattualistica, i reati informatici, la tutela della privacy, del dato personale, i rapporti bancari, l’accesso ai servizi pubblici, tanto per citare qualche ambito di applicazione.
[40] Resta fondamentale lo scritto di Pekka Himanen, L’etica hacker e lo spirito dell’età dell’informazione, Feltrinelli, Milano, 2001.
[41] Per tutti,
[42] Si è trattato, invece, di una ri-scoperta degli stessi di un ri-conoscimento di ambiti di tutela, come sopra detto.
[43] Sul punto, Maria Rosaria Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 199 – 204. “In primo luogo il diritto si proceduralizza: il diritto, per così dire, perde carne e diventa una silhouette, uno schema, un profilo un disegno a grandi linee. Ciò significa che esso non solo è diverso ma, come osserva Ladeur, richiede di essere compreso in maniera diversa: esso richiede «una comprensione procedurale» la quale «non sia basata sulla intelligenza, sulla capacità di ricevere consenso, sulla veridicità e su altre virtù primarie del diritto, bensì su virtù secondarie, specificatamente procedurali, come il mantenimento di una pluralità di alternative di azione, la conciliazione dei dissensi… la possibilità che diversi giochi linguistici si contaminino vicendevolmente, la garanzia del cambiamento mediante la costruzione di «interruttori» per discorsi che si rafforzano, e così via (Così K.H. Ladeur, Procedurale Razionalität, in “Zeitschrift für Rechtssoziologie”, n. 7, 1986, p. 273, cit. in Teubner, Il diritto come sistema autopoietico,cit., p. 99)»…Il diritto perde il tal senso le sue valenze pubblicistiche di «comando giuridico» e si struttura prevalentemente secondo schemi di tipo privatistico, diventa dunque essenzialmente empowering, facilitating, default.”, pp. 200 – 201.- E tutto quanto qui esposto rafforza la tesi secondo la quale rimettersi ai principi enunciati renderà assolutamente impossibile l’uso delle decisioni automatiche attraverso l’uso di un elaboratore, proprio perché definirne i contenuti in chiave algoritmica è, allo stato dell’arte, inattuabile e poi anche perché, come sottolinea Ladeur, l’intreccio di linguaggi manderebbe in tilt il sistema per la polisemia che si verrebbe a creare. Per un esempio di come un computer traduca automaticamente espressioni comuni in frasi senza senso, cfr. A. Pugiotto, Come NON si interpreta il diritto….,op. cit., pp. 3-4: “..Studies in the logic of Charles Sanders Pierce risulti in traduzione Studi nella logica delle sabbiatrici Pierce del Charles (sander, effettivamente, significa sabbiatrice e il traduttore automatico non tine conto delle maiuscole”.
[44] Si rifletta sul concetto di persona e democrazie… negli ultimi due millenni; i loro significati sono diversissimi e diversificati per periodi storici, etnie, religioni, morali, fondamentalismi vari, eccetera.
[45]
[46] F.D. Busnelli e E. Palmierini, Bioetica e diritto privato, in Enciclopedia del Diritto, Aggiornamento, V, Giuffrè, Milano, 2001 op. cit., p. 144, evidenziano, ad esempio, come il concetto europeo di dignità sia profondamente diverso da quello, legato all’omologo lessicale di dignity, diffuso nella cultura statunitense ed impiegato “in modo fungibile ai concetti di autonomia e di libertà”, così da fondare lo stesso diritto alla privatezza delle decisioni in merito alle proprie vicende esistenziali” (p. 143). Dignity riconosciuta, per di più, ai soli soggetti capaci di autodeterminazione morale, e dunque di raziocinio (sulla scia di una visione elaborata nel pensiero europeo e superata da oltre un secolo, che escludeva il predicato “persona” agli incapaci, come gli esseri mostruosi, gli infanti, i folli e i minori: cfr. P. Zatti, Verso un diritto per la bioetica, citati dagli Autori suddetti). Sulle avventure della ragione occidentale nel suo conflittuale rapporto (di interdetto ed esclusione) con queste soggettività non compiutamente riconosciute resta fondamentale la riflessione critica di M. Foucault, Folie et dérason. Histoire de la folie à l’age classique, Paris, 1961, trad. it. Storia della follia, Milano 1963.
[47] Nel senso sopra richiamato.
[48] Concetto ambiguo che Friedrich Wilhelm Nietzsche nel suo Genealogia della morale, tratteggia in modo impareggiabile! Facendo nascere la ricerca psicologica come matrice dei sentimenti che la morale, da secoli, aveva ritenuto fossero comuni, negando una ipersoggettività che, stranamente, rifonda l’uomo che può ritrovarli in una luce diversa, in un Ordinamento Superiore che vive in se stesso.
[49] E si potrebbero creare davvero degli equivoci interpretativi che lascio alla intelligenza e alla fantasia del lettore.
[50] Il Levino osserva come in ecologia il riduzionismo sia caratterizzato dal considerare ogni specie come un elemento a sé stante, in un ambiente che consiste del mondo fisico e di altre specie.
[51] A tale ultima teoria fa riferimento il concetto di ecosistema; l’altra parla di dinamiche ecologiche proprie, singole che possono o no interagire tra loro. Rappresentante della prima teoria è A. G. Tansley e R. Lindeman; per la seconda, ricordiamo Simberloff che critica la avversa teoria in quanto retaggio del pensiero classico greco tendente a riconoscere ordine e somiglianza, di chiara marca platonica.
[52] Sul punto l’interessante riflessione di Giorgia Pavani, Concetto e ambito dei nuovi diritti, in www.filodiritto.com/diritto/pubblico/costituzionale/nuovidiritti1.htm
[53] “Dio, ossia la Natura, è punto di partenza e punto di arrivo, sia sul piano logico e della conoscenza, sia su quello ontologico. La Natura, quindi, non può essere considerata una cosa statica: al suo interno si esplica una attività. Ora, se consideriamo che tutte le cose sono in Dio (nella Natura), l'azione della Natura non può svolgersi che su se stessa, provocando però uno sdoppiamento fra soggetto (Natura naturans) e oggetto (Natura naturata). All'interno di questo processo dinamico della Natura emerge con chiarezza il problema del rapporto fra libertà e necessit.”. B. Spinoza, Etica, Parte prima, Prop. XXIX
Proposizione XXIX
Nella Natura non vi è nulla di contingente, ma tutte le cose sono determinate dalla necessità della divina Natura ad esistere e a operare.
Dimostrazione
Tutto ciò che è, è in Dio (per la Prop. 15): ma non si può dire che Dio sia una cosa contingente. Infatti (per la Prop. 11), esiste necessariamente e non in modo contingente. Quindi i modi della natura divina sono da essa stessa derivati in modo necessario e non contingente (per la Prop. 16), e ciò o in quanto si consideri la natura divina in senso assoluto (per la Prop. 21), o in quanto la si consideri determinata ad agire in un certo modo (per la Prop. 27). Inoltre Dio non solo è causa di questi modi in quanto semplicemente esistono (per il Cor. della Prop. 24), ma anche in quanto si considerano determinati a operare qualcosa (per la Prop. 26). Poiché se non sono determinati da Dio (per la stessa Prop.) è impossibile, non già contingente, che si determinino da sé; viceversa (per la Prop. 27) se sono determinati da Dio, è impossibile, non già contingente, che si rendano indeterminati da soli. Perciò tutte le cose sono determinate dalla necessità della natura divina non solo ad esistere, ma anche ad esistere e operare in un certo modo, e non vi è nulla di contingente. C.D.D.
Scolio
Prima di passare oltre voglio qui spiegare, o piuttosto far notare, che cosa dobbiamo intendere per Natura naturans e per Natura naturata. Ritengo infatti che, da quanto precede, risulti che per Natura naturans dobbiamo intendere ciò che è in sé e per sé è concepito, ossia quegli attributi della sostanza che esprimono un'essenza eterna e infinita, cioè (per il Cor. I della Prop. 14 e il Cor. 2 della Prop. 17) Dio, in quanto è considerato causa libera. Invece per Natura naturata intendo tutto ciò che deriva dalla necessità della natura di Dio, o di ciascuno dei suoi attributi, in quanto considerati come cose che sono in Dio e che non possono essere né esser concepite senza Dio”. (B. Spinoza, Etica e Trattato teologico-politico, UTET, Torino, 1988, pagg. 112-113)
[54] Il cosiddetto sviluppo sostenibile appare in un rapporto di equilibrio tra l’ambiente (tutti gli ambienti) e l’uomo. L’uomo tutela l’ambiente e l’ambiente, simbolicamente, tutela l’uomo attraverso una reciprocità effettiva, quasi scambio d’amorosi sensi.
[55] E in caso di applicazione degli stessi un elaboratore come potrebbe “pensare” che un animale, una cosa, sia oggetto di tutela di una norma? Escluderebbe, forse, a priori, un’applicabilità di una norma.
[56] Se hanno diritti gli uomini, allora hanno diritti anche gli animali, cioè tutti gli esseri dotati di valori intrinseci, cioè quegli esseri che, potendo avere una vita migliore o peggiore dal proprio punto di vista, hanno interesse ad avere una vita qualitativamente migliore, più buona. Anche se non lo possono manifestare con le parole ma, ad esempio, sempre secondo Regan, con la sofferenza. Pensate alla vivisezione o al degrado ambientale, all’inquinamento.
[57] Sul punto, Teodoro Brescia, Mente, corpo, ambiente ed evoluzione: la visione olistica originaria, in Una nuova etica per l’ambiente, (a cura di)
[58] Mutuo una espressione di Sergio Cotta (Il diritto nell’esistenza…, op. cit. pp. 152 e ss.) a proposito della carità come forma integrativo coestistenziale includente tutti gli uomini, forma posta all’apice delle altre forme coesistenziali.
[59] Il prefisso “bio”, oggi è usato e abusato. Si fa riferimento alla Conferenza Mondiale sull’Ambiente di Rio de Janeiro del 1992 e alla sua Dichiarazione e che affrontò il tema dello sviluppo sostenibile, poi ripreso dalla Carta di Nizza.
[60] Punta estrema fu una sentenza americana del 1925 che statuì un principio (per fortuna, dopo, revocato, ma in sintonia coi tempi) secondo la quale l’effusione degli odori e delle impurità dell’aria prodotte da una raffineria era inevitabile in quanto doveva prevalere l’utilità economica a discapito di chi vivesse intorno allo stabilimento.
[61] Sul punto, Mario Manfredi, L’ambiente come oggetto di riconoscimento, in Una nuova etica per l’ambiente, op. cit., a, pp. 51 – 69. “Conseguendo da una qualificazione assiologica, la responsabilità connessa con il riconoscimento si costituisce come trascendente rispetto alla forma della responsabilità naturale, fondata sull’inermità, sull’inettitudine e sulla vulnerabilità dei soggetti/oggetti considerati. Il riconoscimento fonda la responsabilità sul principio per il quale l’uomo costituisce se stesso nelle cose e costituisce le cose in se stesso. Verso l’identità e l’integrità di ciò che si è costituito si è responsabili, così come il creatore si fa carico del destino delle sue creature. E nel mondo esterno l’uomo ritrova sempre se stesso, in quanto esso è costituivo per lui, ed è da lui costituito mediante il suo «operare formativo». Perciò la responsabilità verso la natura, l’ambiente, i beni culturali, è una responsabilità dell’uomo verso se stesso”, p. 69.-
[62] “Perciò tu avrai capito la vita... non quando tu farai il tuo dovere in mezzo agli uomini, ma quando lo farai nella solitudine. Non quando, pur raggiunta la notorietà, potrai avere una condotta esemplare agli occhi degli uomini, ma quando l'avrai e nessuno lo saprà, neppure tu stesso. Non quando tu farai il bene e ne vedrai gli effetti, ma quando lo farai e non ti interesserà avere gratitudine, né conoscere l'esito del tuo operato. Non quando tu potrai aiutare efficacemente e disinteressatamente, ma quando aiuterai pur sapendo che il tuo aiuto a nessuno serve, neppure a te stesso. Non quando tu ti sentirai responsabile di tutto ciò che fanno i tuoi simili, ma quando conserverai intatto il senso della tua responsabilità, pur sapendo d'essere l'unico uomo al mondo. Non quando tu avrai compreso che tutti gli esseri hanno gli stessi tuoi diritti, ma quando tratterai l'essere più umile della terra come se fosse Colui che ha nelle Sue mani le tue sorti. Non quando tu amerai i tuoi simili, ma quando tu stesso sarai i tuoi simili e l'amore." Tommaso da Kempis, De imitazione Christi.-
[63] Non va dimenticata la Carta della Terra (una risoluzione dell’UNESCO del 2003) che “punta ad identificare obiettivi comuni e valori condivisi che trascendano i confini culturali, religiosi e nazionali, nella consapevolezza dell’interdipendenza globale”; sul punto, anche con la elencazione dei 16 Principi etici fondamentali, Paolo Coluccia, Dalla distopia ipertelica all’etica conviviale: verso nuovi fattori di ricchezza, in Una nuova etica per l’ambiente, op. cit., pp. 240 e ss. .-
[64] Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI.
[65] “Verrà un giorno in cui il resto della creazione animale acquisterà quei diritti che non avrebbero potuti essere tolti se non da mano tiranna”, scriveva Bentham nel 1798 nel suo Introduction to the Principles of Morals and Legislation.
[66] Mariachiara Tallacchini, Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 284 – 285. ma tutto il testo è importante e illuminante ai fini della conoscenza del rapporto uomo-natura, diritto-natura.
[67] Sul punto, Adelmo Manna e
[68] Le due parole apparentemente sono sinonimi ma hanno una valenza tutta propria in relazione alla indagine che si sta compiendo. Un giudizio ha, come provvedimento finale, generalmente, un atto (di diversa natura) che è una sentenza; ed è, per sua natura, eminentemente un procedimento complesso. Altri modi di definire, sia della Autorità giudiziaria che Amministrativa, invece, terminano l’iter istruttorio sul fatto o sul caso, con un altro tipo di provvedimento e, questi sono,prevalentemente, procedimenti semplici.
[69] Sul finire degli anni ‘80, quando si cominciarono ad introdurre i primi sistemi informatici nel mondo dei giuristi, tutti ricorderanno che la raccolta delle leggi aveva una migliore facilità di lettura e gestione nel supporto cartaceo. Infatti non si era ancora riusciti “ad aggiornare” le leggi stesse, che venivano vendute sui primi CD. Sicché, in un Paese come l’Italia, dove in quel periodo tra decreti legge e leggine varie, vi erano già in vigore oltre due milioni di norme e molte leggi erano soggette a continue modifiche (per tutte: quelle in tema di locazione, proroga degli sfratti e reati edilizi – non per altro intervenne la Corte Costituzionale con la nota sentenza del 24 marzo 1988, n. 364, redatta dal giudice Renato Dell’Andro, che dichiarò costituzionalmente illegittimo l’art. 5 del Codice Penale (“Ignoranza della legge penale”) «parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale, l’ignoranza inevitabile», intendendosi, con tale espressione, che il cittadino deve essere messo nelle condizioni di conoscere correttamente una disposizione di legge, imputandone, altrimenti, la sua ignoranza, alla farraginosità o eccessiva sequenza di norme sul tema, in un tempo assai ristretto, tale da non poter conoscere compiutamente la normativa in parola. E l’imputato del procedimento penale che dette origine al caso di un magistrato!) le “integrazioni legislative” (a volte consisti in un segno di interpunzione, una congiunzione o una sola parola!) erano “a seguire” del testo originale, a volte di qualche decennio prima! Riusciva più semplice, quindi, prendere i vari testi scritti e collazionarli in proprio. Poi, molti anni dopo, sono sorti programmi di auto aggiornamento e tutto si è risolto, con buona pace della pazienza dei giuristi stessi! Ma si pensi a cosa sarebbe accaduto a quel tempo con l’utilizzo di un elaboratore per la redazione di una sentenza senza che si potesse,la medesima macchina, aggiornare!
[70] “Nell’intelligenza artificiale applicata al diritto, il concetto di diritto, come insieme di decisioni individuali, ha rappresentato la principale alternativa al modello normativistico dei sistemi di regole. Il fondamento teorico-giuridico del modello decisionistico, adottato nella maggior parte dei sistemi pur basati sui casi - sistemi sviluppati quasi esclusivamente in ambito statunitense – può essere individuato, come affermano gli autori di tali sistemi, nel realismo giuridico americano, inteso in senso ampio, cioè nel pensiero di autori come Holmes, Pound, Cardozo, LLewellyn, Frank, ecc. (Tarello, 1962, Castiglione, 1981). Questa corrente del pensiero teorico-giuridico, come è noto, tendeva a svalutare i concetti astratti e ad enfatizzare il momento della decisione giudiziale, assegnando alla scienza giuridica il compito principale di prevedere le sentenze dei giudici sulla base di decisioni precedenti. La base di conoscenza dei sistemi decisionistici,…, contiene un insieme di casi, cioè di situazioni problematiche risolte mediante decisioni giuridiche concrete (principalmente sentenze giudiziali). La soluzione del nuovo caso viene trovata ricercando i casi simili, mediante metodi di ragionamento analogico, e estendendo al nuovo caso la soluzione già adottata nei precedenti rilevati. In tali sistemi, pertanto, la conoscenza giuridica è composta di asserzioni concrete: spetta al ragionamento giuridico (tradotto in modello computazionale) trarre, da tali asserzioni, le analogie che consentano di risolvere i casi nuovi, I modelli decisionistici, nelle forme in cui sono stati finora impiegati nell’intelligenza artificiale, tendono quindi a favorire l’aderenza alla pratica del diritto e l’adattamento dinamico all’evoluzione di questa, ma al prezzo di una limitata considerazione degli argomenti che giustificano le stesse decisioni giuridiche richiamate. Difatti, il ragionamento basato sui casi non richiede un modello approfondito dell’ambito in cui opera. Esso può, cioè, proporre soluzioni giuridiche sulla base di analogie con casi precedenti, pur senza adottare costruzioni giuridiche sofisticate (senza dover ricondurre tali soluzioni a regole, principi, o strutture concettuali) (il grassetto è mio). HYPO, ad esempio, fonda una nuova soluzione giuridica sulle precedenti decisioni di casi simili, individuati mediante un insieme di fattori isolati (le dimensioni) cui attribuisce la capacità di influire sulle decisioni giuridiche. La mancanza di una costruzione giuridica complessa…..limita la loro capacità di giustificare le conclusioni giuridiche proposte, così come la loro abilità di cogliere gli aspetti rilevanti delle situazioni in esame e lo specifico rilievo giuridico di ciascuno di tali aspetti…Questa scarsa « profondità »delle teorie (dottrine) giuridiche rappresentate sulla base di conoscenza dei sistemi per il case-based reasoning corrisponde, d’altro lato, ala tesi - sostenuta da alcuni autori di indirizzo realistico – secondo la quale la motivazione di una decisione giuridica con riferimento a norme e nozioni astratte non esprimerebbe la « causa efficiente » della decisione, ma sarebbe una razionalizzazione successiva, poco influente sul contenuto della decisione stessa (Llewellyn, 1931, 1968, 33 s.). Recentemente, tuttavia, si sono elaborate rappresentazioni più complesse dei precedenti giudiziari, nelle quali la distinzione tra casi concreti e regole generali si attenua (le regole adottate per risolvere un caso vengono, in un certo senso, incorporate in quel caso). Così Branting (1991, 1993 a) inserisce nella rappresentazione del caso anche il ragionamento che ha condotto il giudice alla soluzione del caso stesso, e si avvicina, così, al già ricordato modello « normativistico » dei precedenti proposti da Bench-Capon e Sergot (1985). Berman e Hafner suggeriscono, invece, di considerare il contesto giudiziale nel quale si fa ricorso ai precedenti (Berman e Hafner, 1991), e i profili teleologici (Berman e Hafner, 1993).”, G. Sartor, Intelligenza artificiale e diritto…, op. cit., pp 64 – 66.
[71] “ Il procedimento attraverso cui si crea la base di conoscenza (del giurista, sc.) si chiama rappresentazione della conoscenza e si articola attraverso più fasi: - livello epistemologico: si individuano i tipi di conoscenza (fonti del diritto) che coprono l’ambito di conoscenza che si vuole rappresentare, quali, ad esempio, gli articoli del codice, le leggi collegate, la giurisprudenza, i manuali, la dottrina; - livello logico: si definisce un modo di rappresentazione adatto ad ogni tipo di fonte (formalismi di rappresentazione); livello d’implementazione: la conoscenza si traduce in un linguaggio computabile. Relativamente alla prima fase, occorre notare che, a causa della complessità e della trasversalità del sistema normativo, non è possibile avere la certezza di avere individuato tutte le norme necessarie a coprire il dominio prescelto. Basti pensare alle norme intruse, come le norme di natura fiscale, ambientale e in tema di responsabilità e sicurezza, che si trovano sparse in ambiti normativi fra i più diversi”, Daniela Tiscornia, Intelligenza artificiale e diritto, op. cit. , p. 125.-
[72] “Non è (ancora) pensabile un elaboratore elettronico che, allo stesso modo del giurista, consulti la sua materia ordinativa secondo le varie coordinate e diverse combinazioni, in base ora alla giustizia ed ora all’opportunità), Agata C. Amato Mangiameli, Diritto e Cyberspace.., op. cit. pag. 185. Sembra contra R. Burruso, Civiltà del computer, Milano 1978, ora in Computer e Diritto, I, Analisi giuridica del computer,Milano, 1988, p. 406) quando afferma. “…un computer unitario di macchine diverse per funzione, dotato di straordinaria capacità di memorizzare qualsiasi tipo di dato (sia esso numero, parola, immagine, suono, colore o qualsiasi altro segno convenzionale) e, quindi, di incorporare il pensiero, passato o presente, con esso espresso, d’instancabile capacità di osservare a velocità vertiginosa calcoli, confronti, ricerche e altre elaborazioni di vario tipo secondo l’algoritmo posto a base del programma, in grado di comunicare - trasmettendo e ricevendo – con tanti utenti diversi, ognuno singolarmente trattato, anche se sparsi nelle più lontane parti del mondo, complesso unitario cui l’uomo, proiettando nel futuro la sua volontà e le sue scelte, può dare tutt0insieme, attraverso un programma, una grandissima quantità di ordini (o istruzioni che dir si vogliano) – (anche molte migliaia) – mediati nel tempo, integrabili tra loro e condizionati, cioè subordinati ad eventi futuri e incerti che è lasciato al computer stesso accertare, ordini che possono diventare, così, veri e propri criteri di giudizio e di comportamento, fino al punto da renderlo autosufficiente nell’espletamento di attività di vario genere, semplicemente informative o anche decisionali, interagenti con realtà dinamiche o comunque complesse che, per dimensioni e quantità di variabili, fuoriescono dalla possibilità di un controllo diretto umano e, quindi, fino al punto di farlo diventare una vera e propria intelligenza c.d. “artificiale” operativamente superiore talvolta alle stesse facoltà dell’uomo che l’ha creata”. In verità dissento per una serie di ragioni tra le quali la circostanza che una cosa è la rapidità di trovare un dato, altra quella di individuare una soluzione. E sul punto, storicamente, Come non ricordare gli automi nel diritto privato dei quali parlava oltre un secolo fa il Cicu (Cicu, Gli automi nel diritto privato, in Scritti minori, II, Milano, 1965, p. 315)? Le prime macchine nelle quali, gettando una monetina (iactus pecuniae) si aveva l’oggetto contenuto nell’automa, ritrovandovi una realità nel contratto.
[73] Ugo Spirito, Cibernetica e Biologia, in L’uomo e la macchina, Atti del XXI Congresso Nazionale di Filosofia, P
In sintonia, pur se da un differente punto storico di osservazione, A. Barr, E, Feigenbaum, Handbook of Artificial Intelligence, Kaufman, 1981. Secondo gli Autori, un sistema esperto è un programma elettronico che utilizza le procedura di cono scienza e d’inferenza per risolvere problemi tanto difficili da richiedere, per la loro soluzione, una notevole esperienza umana. Sui “sistemi esperti”, infra.-
[74] Sul web semantico, si veda Daniela Tiscornia, Intelligenza artificiale e diritto, op. cit., in particolare pp. 142 – 144. e, soprattutto, Paola Mariani, Informatica e lingua del diritto, in in AA.VV. , Lineamenti di Informatica Giuridica. Teoria, metodi e applicazioni, a cura di
[75] A. Pugiotto, Come Non si interpreta il diritto…, op. cit., pp. 3 e sgg. .- E, poco oltre : “La polisemia dell’enunciato legislativo è, oggi, un dato acquisito nella scienza giuridica. Esso trova esplicazione nella distinzione, concettuale e terminologica, tra disposizione e norma. Malgrado infatti nell’uso corrente si parli, indifferentemente, di norma, testo, disposizione, enunciato normativo, formulazione legislativa etc., il giurista avvertito si serve di una specifica terminologia, secondo la quale:
a) disposizione è ogni enunciato appartenente ad una fonte del diritto. Essa, dunque, sta ad indicare la formulazione scritta del comando legislativo;
b) norma è il significato ricavato per via ermeneutica dall’enunciato legislativo. Essa, dunque, sta ad indicare la disposizione interpretata.
In questo senso, la disposizione è l’oggetto dell’attività interpretativa, mentre la norma ne rappresenta il risultato. Detto altrimenti, l’interpretazione giuridica è un’attività che vale a trasformare le disposizioni in norme. La distinzione terminologica, oltre che favorire una migliore chiarezza concettuale, si impone proprio perché tra disposizione e norma – di regola – non si dà una corrispondenza biunivoca. Per esemplificare: si possono dare disposizioni complesse (esprimenti cioè una molteplicità di norme congiunte: ad esempio, l’art. 25, comma 2, Costituzione), disposizioni ambigue (esprimenti cioè più norme tra loro alternative e confliggenti: ad esempio, l’art. 59, comma 2, Costituzione), norme senza disposizione (in quanto ricavabili dal combinato disposto di più disposizioni, ovvero per analogia ovvero perché aventi natura consuetudinaria)”, p. 4.-
[76] A. Pugiotto, op. ult. cit., p. 4
[77] Il termine ha una matrice semantica ben prec
[78] Sulla interpretazione in genere e, in particolare su quella di cui all’art. 12 delle Preleggi e a quella sistematica e storica, cfr. A. Pugiotto, op. cit., pp. 5 – 8.
[79] Su l’automazione di ragionamento e procedimenti giuridici, lo schema (possibile…) di automazione e la normalizzazione (“Che consiste in un processo sistematico per passare da un testo giuridico in lingiaggio naturale ad una rappresentazione formale dello stesso”), si veda Gianfranco Caridi, Metodologia e tecniche dell’informatica giuridica, op. cit., soprattutto pp. 88 e ss. L’Autore ritiene possibile un automatismo nel futuro. Infatti il testo è datato ed è il frutto di ricerche passate che hanno dato i fondamenti alla attuale informatica giuridica (intesa come estensione del discorso logico-argomentativo all’elaboratore), ma esauriente per gli argomenti trattati.
Sul punto (ed in particolare sul metodo di normalizzazione (infra) già proposto da Allen (L.E. Allen, Una guida per i redattori giuridici di testi normalizzati, in Informatica e Diritto, 1978, 2), laddove ai connettivi sintattici si sostituiscono i connettivi logici (al fine di tentare di superare l’imprecisione, l’incertezza, l’incompletezza, l’indeterminatezza e l’ambiguità semantica e linguistica del discorso normativo giuridico, introducendo il “se… allora” (richiamato dal Caridi) ma anche e, o, non, a meno che, altrimenti) “… che consentono una interpretazione non ambigua: gli enunciati compresi fra se…allora sono le condizioni; l’enunciato che segue allora è la conseguenza; le condizioni unite da e (congiunzione) devono verificarsi tutte perché si produca la conseguenza; le condizioni unite da o (disgiunzione) sono in alternativa; la condizione introdotta da a meno che equivale a e non, la conclusione introdotta da altrimenti equivale ad allora non.”, Daniela Tiscornia, Intelligenza artificiale e diritto, op. cit., p. 127.-
[80] Contro tale modello, a livello descrittivo, si è sostenuto che “il processo di applicazione giudiziale del diritto non può essere descritto mediante il sillogismo giuridico, perché la decisione non è presa attraverso un ragionamento ma è frutto di una valutazione; un ragionamento che giustifichi una decisione può solo essere una realizzazione ex post”. La tesi descrittivo-prescrittiva, poi, afferma che “l’applicazione del diritto non consiste in un ragionamento sillogistico, ed i giudici, anche se ex lege devono applicare il diritto, sono de facto organi che creano norme”. Infine, l’ideologia della cosiddetta applicazione giudiziale del diritto, sostiene che l’applicazione “non dovrebbe seguire il sillogismo giuridico, poiché la decisione giudiziale deve essere basata su valutazioni tendenti, nella soluzione di un caso concreto, ad adeguare in modo ottimale il diritto alle necessità della vita” (J. Wròblewski, Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale, in P. Comanducci – R. Guastini (a cura di), L’analisi del ragionamento giuridico, Torino, 1987, pp. 277 e ss. .- Qui, a base del rifiuto (o, meglio, della non mera accettazione) del sillogismo giuridico come unico metodo di applicazione della norma al fatto, è posta una ideologia, molto in voga negli anni ’80 e ’90, quella della ideologizzazione del diritto e dei giuristi. Ovvio che ha sortito anch’essa l’effetto di minare la applicabilità unica del sillogismo giuridico per la soluzione di un caso.
[81] A. Pugiotto, op. ult. cit., p. 10.
[82] Vedi nota 73.-
[83] Daniela Tiscornia, op. ult. cit., pp. 127 – 128. L’A. prosegue la sua analisi sui formalismi procedurali e afferma: “ La rappresentazione della conoscenza a regole viene usata per sviluppare sistemi di consulenza, i cosiddetti `sistemi esperti´, che rispondono a domande su situazioni specifiche. I sistemi esperti giuridici vengono costruiti su settori normativi limitati e con ridotti spazi interpretativi, ove è possibile descrivere la conoscenza utilizzando regole concatenate a formare i cosiddetti alberi decisionali….Sui sistemi a regole (Rule-based Decision Support System) si possono fare alcune considerazioni. In primo luogo, la rappresentazione a regole presuppone un modello di tipo kelseniano, cioè una visione del sistema giuridico sistematizzato e gerarchizzato: tale modello, adattabile alla struttura delle norme di fonte legislativa (o comunque scritta) risulta del tutto inadeguato a descrivere le fonti del diritto di tipo giurisprudenziale, proprie dei sistemi di Common Law…Un altro limite della rappresentazione a regole riguarda il tipo di conoscenza: negli esempi abbiamo rappresentato conoscenza giuridica (tratta dalle norme…), ma non conoscenza di senso comune...Un terzo limite all’efficacia dei sistemi esperti è di tipo logico: ove il sistema non riesca a concludere i passaggi inferenziali verificando la sussistenza delle condizioni, risponderà che la conclusione è negativa… In realtà il diritto utilizza una simile accezione di verità relativa, da cui dedurre conclusioni invalidabili: la verità dei fatti si basa sull’accertamento ed il convincimento del giudice e le decisioni possono essere invalidate fino ad un certo numero di gradi.”, Daniela Tiscornia, op. ult. cit., pp. 128 – 130.
[84] In tal senso, per una esemplificazione e una riconduzione alla importanza del fatto da regolare, si veda A. Pugiotto, op. ult. cit., pp. 10 e sgg. L’Autore così conclude a p. 11: “L’esistenza di questo canone di legittimità delle norme – di cui si serve la Corte Costituzionale per annullare leggi arbitrarie – esprime una vera e propria rivoluzione copernicana oramai compiutasi nel moderno Stato di diritto costituzionale: nel conflitto tra il diritto e il caso, l’ordinamento privilegia le esigenze di quest’ultimo. La massima antica del positivismo acritico “dura lex sed lex”, oggi, non vale più.”.-
[85] Riporto in questa nota un qualcosa che, apparentemente non rientrerebbe nella dimensione dello scritto. In verità la argomentazione e la teoria del sillogismo appartengono anche alla letteratura e sono alla base di una forma minima di razionalità; e, poi, è come un affacciarsi su un mondo diverso, meno arido,nel quale respirare in un ambiente sano e pulito… Enrico Fenzi, Dante et Pétrarque : le bonheur du savoir et l'éthique de l'ignorance, in www.freud-lacan.com/articles/article.php%3Furl_article%3Defenzi140798. “Il sillogismo, semplice, ha funzionato per secoli e secoli : se è vero che la felicità di qualsiasi creatura è riposta nella realizzazione la più perfetta possibile della sua propria "natura", e se è vero che ciò che essenzialmente caratterizza la natura dell'uomo consiste nel suo essere dotato di ragione, ne deriva che la felicità propria dell'uomo sta, appunto, nel suo realizzarsi quale creatura ragionevole, e cioè nel massimo sviluppo delle sue qualità e capacità intellettuali. Il punto, sviluppato in particolare da Aristotele dans l'Ethique à Nicomaque (libro X, cap. 7), nell'antichità non è mai stato messo veramente in discussione, ed è rimasto saldamente alla base del tratto spiccatamente eudemonistico dell'etica classica : l'uomo virtuoso e felice sarà sempre e solo il sapiente, cioè colui che saprà sottomettere gli impulsi divergenti degli istinti e della volontà ai dettami della ragione e all'acquisizione del sapere. Onde, per contro, il male e l'infelicità deriverebbero sempre, in ultima analisi, da un uso insufficiente o difettoso della ragione, e dunque da ciò che gli stoici definiscono negativamente come l'opinione. Questa convinzione circa la natura intrinsecamente virtuosa di una ragione che procura la felicità mediante il sapere conosce un momento di grande fortuna nel secolo XIII, sia per influsso dei commenti aristotelici di Averroè che delle personali posizioni di Alberto Magno. All'ombra di queste due auctoritates, ed estremizzando le parole dello stesso Aristotele, il perfetto ideale umano (l'ultima perfectio hominis) viene allora ravv
[86] S. Paolo, Romani, 12.
[87] Chaïm Perelman, De la justice, trad. it. di Liliana Ribet, La Giu-stizia, Giappichelli, Torino 1991, con prefazion di Norberto Bobbio.
[88] Nei primi anni sessanta, Lotfi A. Zadeh, professore all'Università della California di Berkeley, molto noto per i suoi contributi alla teoria dei sistemi, cominciò ad avvertire che le tecniche tradizionali di analisi dei sistemi erano eccessivamente ed inutilmente accurate per molti dei problemi tipici del mondo reale. L'idea di grado d'appartenenza, il concetto divenuto poi la spina dorsale della teoria degli insiemi sfumati, fu da lui introdotta nel 1964, e ciò portò in seguito, nel 1965, alla pubblicazione di un primo articolo, ed alla nascita della logica sfumata. Il concetto di insieme sfumato (vedi Insiemi sfocati), e di logica sfumata, attirò le aspre critiche della comunità accademica; nonostante ciò, studiosi e scienziati di tutto il mondo - dei campi più diversi, dalla psicologia alla sociologia, dalla filosofia all'economia, dalle scienze naturali all'ingegneria - divennero seguaci di Zadeh. In Giappone la ricerca sulla logica sfumata cominciò con due piccoli gruppi universitari fondati sul finire degli anni '70: il primo era guidato, a Tokio, da T. Terano e H. Shibata, mentre l'altro si stabilì a Kanasai sotto la guida di K. Tanaka e K. Asai. Al pari dei ricercatori americani, questi studiosi si scontrarono, nei primi tempi, con un'atmosfera fortemente avversa alla logica fuzzy. E tuttavia, la loro tenacia e il duro lavoro si sarebbero dimostrati estremamente fruttuosi già dopo un decennio: i ricercatori giapponesi, i loro studenti, e gli studenti di questi ultimi produssero molti importanti contributi sia alla teoria che alle applicazioni della logica fuzzy. Nel 1974, Seto Assilian ed Ebrahim H. Mamdani svilupparono, in Gran Bretagna, il primo sistema di controllo di un generatore di vapore, basato sulla logica fuzzy. Nel 1976, la Blue Circle Cement e il SIRA idearono la prima applicazione industriale della logica fuzzy, per il controllo di una fornace per la produzione di cemento. Il sistema divenne operativo nel 1982. Nel corso degli anni ottanta, diverse importanti applicazioni industriali della logica fuzzy furono lanciate con pieno successo in Giappone. Dopo otto anni di costante ricerca, sviluppo e sforzi di messa a punto, nel 1987 S. Yasunobu ed i suoi colleghi della Hitachi realizzarono un sistema automatizzato per il controllo operativo dei treni metropolitani della città di Sendai. Un'altra delle prime applicazioni di successo della logica fuzzy è un sistema per il trattamento delle acque di scarico sviluppato dalla Fuji Electric. Queste ed altre applicazioni motivarono molti ingegneri giapponesi ad approfondire un ampio spettro di applicazioni inedite: ciò ha poi condotto ad un vero boom della logica fuzzy. Una tale esplosione era peraltro il risultato di una stretta collaborazione, e del trasferimento tecnologico, tra Università ed Industria. Due progetti di ricerca nazionali su larga scala furono decisi da agenzie governative giapponesi nel 1987, il più noto dei quali sarebbe stato il Laboratory for International Fuzzy Engineering Research (LIFE). Alla fine di gennaio del 1990, la Matsushita Electric Industrial Co. diede il nome di "Asai-go ("moglie adorata") Day Fuzzy" alla sua nuova lavatrice a controllo automatico, e lanciò una campagna pubblicitaria in grande stile per il prodotto "fuzzy". Tale campagna si è rivelata essere un successo commerciale non solo per il prodotto, ma anche per la tecnologia stessa. Il termine d'origine estera "fuzzy" fu introdotto nella lingua giapponese con un nuovo e diverso significato - intelligente. Molte altre aziende elettroniche seguirono le orme della Panasonic e lanciarono sul mercato, tra l'altro, aspirapolvere, fornelletti per la cottura del riso, frigoriferi, videocamere (per stabilizzare l'inquadratura sottoposta ai bruschi movimenti della mano), e macchine fotografiche (con un autofocus più efficace). Ciò ebbe come risultato l'esplodere di una vera mania per tutto quanto era etichettato come fuzzy: tutti i consumatori giapponesi impararono a conoscere la parola "fuzzy", che vinse il premio per il neologismo dell'anno nel 1990. I successi giapponesi stimolarono un vasto e serio interesse per questa tecnologia in Corea, in Europa e, in misura minore, negli Stati Uniti, dove pure la logica fuzzy aveva visto la luce. La logica fuzzy ha trovato parimenti applicazione in campo finanziario. Il primo sistema per le compravendite azionarie ad usare la logica sfumata è stato lo Yamaichi Fuzzy Fund. Esso viene usato in 65 aziende e tratta la maggioranza dei titoli quotati dell'indice Nikkei Dow, e consiste approssimativamente in 800 regole. Tali regole sono determinate con cadenza mensile da un gruppo di esperti e, se necessario, modificate da analisti finanziari di provata esperienza. Il sistema è stato testato per un periodo di due anni, e le sue prestazioni in termini di rendimento hanno superato l'indice Nikkei Average di oltre il 20%. Durante il periodo di prova, il sistema consigliò "sell", ossia "vendere", ben 18 giorni prima del Lunedì Nero (19 ottobre 1987): nel corso di quel solo giorno l'indice Dow Jones Industrial Average diminuì del 23%. Il sistema è divenuto operativo nel 1988. Il primo chip VLSI (Very Large Scale Integration) dedicato alla computazione d'inferenze fuzzy fu sviluppato da M. Togai e H. Watanabe nel 1986: chip di tal genere sono in grado di migliorare le prestazioni dei sistemi fuzzy per tutte le applicazioni in tempo reale. Diverse imprese (e.g., Togai Infralogic, APTRONIX, INFORM) sono state costituite allo scopo di commercializzare strumenti hardware e software per lo sviluppo di sistemi a logica sfumata. Allo stesso tempo, anche i produttori di software, nel campo della teoria convenzionale del controllo, cominciarono ad introdurre pacchetti supplementari di progettazione dei sistemi fuzzy. Il Fuzzy Logic Toolbox per MATLAB, ad esempio, è stato presentato quale componente integrativo nel 1994. Nel 1994 Zadeh scriveva: "Il termine logica fuzzy viene in realtà usato in due significati diversi. In senso stretto è un sistema logico, estensione della logica a valori multipli, che dovrebbe servire come logica del ragionamento approssimato. Ma in senso più ampio logica fuzzy è più o meno sinonimo di teoria degli insiemi fuzzy cioè una teoria di classi con contorni indistinti. Ciò che è importante riconoscere è che oggi il termine logica fuzzy è usato principalmente in questo significato più vasto". La teoria degli insiemi fuzzy costituisce un'estensione della teoria classica degli insiemi poiché per essa non valgono i principi aristotelici di non-contraddizione e del terzo escluso (o del Tertium non datur). Si ricorda che, dati due insiemi A e !A (non-A), il principio di non-contraddizione stabilisce che ogni elemento appartenente all'insieme A non può contemporaneamente appartenere anche a non-A; secondo il principio del terzo escluso, d'altro canto, l'unione di un insieme A e del suo complemento non-A costituisce l'universo del discorso. In altri termini, se un qualunque elemento non appartiene all'insieme A, esso necessariamente deve appartenere al suo complemento non-A. Tali principi logici conferiscono un carattere di rigida bivalenza all'intera costruzione aristotelica, carattere che ritroviamo, sostanzialmente immutato ed indiscusso, sino alla prima metà del XX secolo, quando l'opera di alcuni precursori di Zadeh (in primis Max Black e Jan Łukasiewicz) permette di dissolvere la lunga serie di paradossi cui la bivalenza della logica classica aveva dato luogo e che essa non era in grado di chiarire.
Il più antico e forse celebre di tali paradossi è quello attribuito ad Eubulide di Mileto (IV secolo a.C.), noto anche come paradosso del mentitore, il quale, nella sua forma più semplice, recita:
"Il cretese Epimenide afferma che il cretese è bugiardo"
In tale forma, suggerita dalla logica proposizionale, ogni affermazione esprime una descrizione di tipo dicotomico. Al contrario, nella logica predicativa ogni proposizione esprime un insieme di descrizioni simili o di fatti atomici, come nella frase tutti i cretesi sono bugiardi. Si noti che, a rigor di logica (bivalente), una formulazione del paradosso contenente tale frase è falsa, in quanto è vera la sua negazione: la negazione di tutti non è nessuno, ma non tutti, quindi non tutti i cretesi sono bugiardi, Eubulide è un bugiardo, ed essendo vera la sua negazione, l'affermazione di Eubulide risulterebbe falsa.
Ad ogni modo, il paradosso del mentitore nella sua forma proposizionale appartiene alla classe dei paradossi di autoriferimento. Ogni membro di questa classe presenta una struttura del tipo:
"La frase seguente è vera
La frase precedente è falsa"
o in maniera più sintetica:
"Questa frase è falsa"
Orbene, la logica aristotelica si dimostra incapace di stabilire se queste proposizioni siano vere o false. Essa è strutturalmente incapace di dare una risposta proprio in quanto bivalente, cioè proprio perché ammette due soli valori di verità: vero o falso, bianco o nero, tutto o niente; ma giacché il paradosso contiene un riferimento a sé stesse, non può assumere un valore che sia ben definito (o vero o falso) senza autocontraddirsi: ciò implica che ogni tentativo di risolvere la questione posta si traduce in un'oscillazione senza fine tra due estremi opposti. Il vero implica il falso, e viceversa. Secondo Bart Kosko, uno dei più brillanti allievi di Zadeh, infatti, se quanto afferma Epimenide è vero, allora il cretese mente: pertanto, poiché Epimenide è cretese, quindi mente, dobbiamo concludere che egli dice il vero. Viceversa, se l'affermazione di Epimenide è falsa, allora il cretese Epimenide non mente, e pertanto si deduce che egli mente. In termini simbolici, indicato con V l'enunciato del paradosso di Eubulide, e con v = 0/1 il suo valore di verità binario, si ha, analizzando separatamente i due casi possibili:
e tenendo presente che, come mostrato in precedenza, il valore di verità di V coincide con quello della sua negazione !V, vale a dire: v=!v, si perviene all'equazione logica che esprime tale contraddizione:
v = 1 − v
la cui soluzione è banalmente data da:
v = 1 / 2
Da ciò si deduce finalmente che l'enunciato del paradosso non è né vero né falso, ma è semplicemente una mezza verità o, in maniera equivalente, una mezza falsità. Le due possibili conclusioni del paradosso si presentano nella forma contraddittoria A e non-A, e questa sola contraddizione è sufficiente ad inficiare la logica bivalente. Ciò al contrario non pone alcun problema alla logica fuzzy, poiché, quando il cretese mente e non mente allo stesso tempo, lo fa solo al 50%. Quanto esposto conferma la sua validità in tutti i paradossi di autoriferimento. È interessante notare come, ammettendo esplicitamente l'esistenza di una contraddizione, la condizione che la traduce venga poi impiegata per determinare l'unica soluzione contraddittoria tra le infinite possibili (sfumate, cioè a valori di verità frazionari) per la questione posta: ciò conferma l'insussistenza dei principi di non contraddizione e del terzo escluso. Infatti, nella logica fuzzy l'esistenza di circostanze paradossali, vale a dire di situazioni in cui un certo enunciato è contemporaneamente vero e falso allo stesso grado , è evidenziata da ciascuno dei punti d'intersezione tra una generica funzione d'appartenenza e il suo complemento, avendo necessariamente tali punti ordinata pari a ½. Ciò in quanto il valore di verità della proposizione in questione coincide con il valore di verità della sua negazione. Gli operatori logici AND, OR, e NOT della logica booleana sono definiti di solito, nell'ambito della fuzzy logic, come operatori di minimo, massimo e complemento; in questo caso, sono anche detti operatori di Zadeh, in quanto introdotti per la prima volta nei lavori originali dello stesso Zadeh. Pertanto, per le variabili fuzzy x e y si ha, ad esempio:
Si è detto che la teoria degli insiemi sfumati generalizza la teoria convenzionale degli insiemi; pertanto, anche le sue basi assiomatiche sono inevitabilmente diverse. A causa del fatto che il principio del terzo escluso non costituisce un assioma della teoria degli insiemi fuzzy, non tutte le espressioni e le identità, logicamente equivalenti, dell'algebra booleana mantengono la loro validità anche nell'ambito della logica fuzzy. Recentemente si sono sviluppati rigorosi studi della logica fuzzy "in senso stretto", studi che si inseriscono nell'antico filone delle logiche a più valori inaugurato da Jan Łukasiewicz (si veda ad esempio il libro di P. Hájek). Tuttavia la logica sfumata, oltre ad avere ereditato le motivazioni filosofiche che hanno dato origine alle logiche a più valori, si inquadra nel contesto più ampio delle metodologie che hanno consentito un marcato rinnovamento dell'intelligenza artificiale classica, dando vita al cosiddetto soft computing che ha tra i suoi costituenti principali le reti neurali artificiali e gli algoritmi genetici ed il controllo fuzzy. Per capire la differenza tra logica fuzzy e teoria della probabilità, facciamo questo esempio: un lotto di 100 bottiglie d'acqua ne contiene 5 di veleno. Diremo allora che la probabilità di prendere una bottiglia di acqua potabile è 0,95. Tuttavia una volta presa una bottiglia, o è potabile, o non lo è: le probabilità collassano a 0 od 1. Se invece prendiamo una bottiglia b contenente una miscela di acqua e veleno, al 95% di acqua, allora avremo μPOTABILE(b) = 0,95. I valori fuzzy possono variare da 0 ad 1 (come le probabilità) ma, diversamente da queste, descrivono eventi che si verificano in una certa misura mentre non si applicano ad eventi casuali bivalenti (che si verificano oppure no, senza valori intermedi). I rapporti tra logica sfumata e teoria della probabilità sono estremamente controversi e hanno dato luogo a polemiche aspre e spesso non costruttive tra i seguaci di ambedue gli orientamenti. Da una parte, infatti, i probabilisti, forti di una tradizione secolare e di una posizione consolidata, hanno tentato di difendere il monopolio storicamente detenuto in materia di casualità ed incertezza, asserendo che la logica sfumata è null'altro che una probabilità sotto mentite spoglie, sostenuti in tale convinzione dalla circostanza, da ritenersi puramente accidentale, che le misure di probabilità, al pari dei gradi d'appartenenza agli insiemi fuzzy, sono espresse da valori numerici inclusi nell'intervallo reale [0, 1]. Gli studiosi di parte fuzzy, al contrario, hanno mostrato che anche la teoria probabilistica, nelle sue varie formulazioni (basate, secondo i casi, sugli assiomi di Kolmogorov, su osservazioni concernenti la frequenza relativa d'accadimento di determinati eventi, oppure sulla concezione bayesiana soggettivista, secondo cui la probabilità è la traduzione, in forma numerica, di uno stato di conoscenza contingente), è in definitiva una teoria del caso ancora saldamente ancorata ad una Weltanschauung dicotomica e bivalente. A questo proposito, Bart Kosko si è spinto fino a ridiscutere il concetto di probabilità così come emerso finora nel corso dell'evoluzione storica, sottolineando la mancanza di solidità di tutti i tentativi intesi a fondare la teoria della probabilità su basi diverse da quelle puramente assiomatiche, empiriche o soggettive, e ritenendola un puro stato mentale, una raffigurazione artificiosa destinata a compensare l'ignoranza delle cause reali di un evento: la probabilità sarebbe in realtà mero istinto di probabilità. Al contrario, secondo la suggestiva e penetrante interpretazione dello stesso Kosko, la probabilità è l'intero nella parte, ossia la misura di quanto la parte contiene l'intero. La parte può, in effetti, contenere l'intero nella misura in cui la sua estensione può sovrapporsi a quella dell'insieme universale. Questa concezione comporta un'affermazione apparentemente singolare, quella per cui la parte può contenere l'intero, non soltanto nel caso banale in cui la parte coincide con l'intero; infatti, l'operatore di contenimento non è più bivalente, ma è esso stesso fuzzy e può pertanto assumere un qualunque valore reale compreso tra 0 (non contenimento) e 1 (contenimento completo o, al limite, coincidenza). Su questa base, egli può finalmente concludere che la teoria degli insiemi sfumati contiene e comprende quella della probabilità come suo caso particolare; la realtà sarebbe pertanto deterministica, ma sfumata: la teoria del caos ne ha evidenziato la componente determinista, mentre la teoria fuzzy ha mostrato l'importanza del principio dell'homo mensura già espresso da Protagora.
Su Epimenide e sulla logica deontica in genere, cfr. Amedeo G. Conte, Pragmatica d’un paradosso: l’Epiménide deontico, in Ricerche praxeologiche, a cura di Angela Filipponio, Adriatica Editrice, Bari,2000, pp. 159 – 203.
[89] “La classificazione è l’operazione (x è y1 o y2…) che enuncia, della classe x, due o più sottoclassi (ed eventualmente loro ulteriori sottoclassi) in cui è divisibile senza residui. La classificazione, intesa come sistema di classificazioni, è un insieme di classificazioni che concorrono ad effettuare una rappresentazione ordinata di un campo d’esperienza…”, Lelio Lantella - Emanuele Stolfi – Mario Deganello, Operazioni elementari di discorso e sapere giuridico, op. cit., pp. 138 e ss.; poco oltre: “ Le classificazioni rilevano in ambito giuridico per i risultati di conoscenza e sistemazione teorica che consentono di raggiungere. In altre parole, alle classificazioni si farà ricorso, ancor più che nel concreto agire dell’operatore giuridico (il quale viceversa tante volte qualifica, e soprattutto sussume), nell’allestire un impianto ordinante che consenta una conoscenza sistematica della materia giuridica”, p. 157. E farà ricorso a diversi criteri di classificazione, al fine di meglio specificare, delimitare, il percorso da seguire per dare una risposta quanto più vicina al sistema giuridico compulsato. E tutto questo, accanto alle fonti di produzione e a quelle di cognizione, assumono la denominazione di fonti di elaborazione, intese “ «come atti che nel loro insieme unitario costituiscono i precedenti di creazione, modificazione o di estinzione delle norme giuridiche» (ad esempio, il procedimento previsto dalla Costituzione per la formazione delle leggi). Evidente è anche come, nelle classificazioni che realizzeremo, la prospettiva sarà prevalentemente orientata sull’esperienza giuridica italiana” (Ib., pag. 157) e comunitaria, mi sentirei di aggiungere.
[90] Appellato così perché una le mani per comunicare, comandare, vivere (con una tastiera del computer) e a parere mio caratterizzato dalla solitudine, dal silenzio, dall’assenza di sensi di colpa, disperazione della non conoscenza del progresso scientifico e tecnologico e da una serie di paure, angosce e incertezze sul futuro suo e del mondo intero.
[91] Natalino Irti, Scambi senza accordo, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Giuffrè, Milano, 1998, pagg. 347 e sgg.
[92] “Homo loquens è l’uomo che, conoscendo le cose e rendendole presenti nel dialogo, ricorre al sapere collettivo della lingua; homo videns è l’uomo che percepisce, con l’immediatezza dell’occhio, la figura stessa delle cose. La parola possiede un contenuto teoretico che l’occhio non può avere: la parola offre, la cosa si offre; la parola evoca l’assente, la cosa è presente¸ la parola chiede di essere capita, la cosa di essere ricevuta nella percezione visiva. Ecco perché dove la cosa o l’immagine della cosa prendono il luogo della parola, si estingue il dialogo e regna il silenzio”, N. Irti, Scambi…, op. cit. pag. 353. E poco oltre: “La tecnologia dell’immagine rovescia il rapporto tra l’uomo e le cose. Non più l’uomo che va verso o presso le cose; ma le cose che, fermate in immagini, vanno verso l’uomo. Le cose (diremo con Jacques Derida) vengono chez nous. Traducendosi in pura visibilità, esse si offrono alla nostra scelta. Tra la cosa e noi non c’è un uomo, chela offra e proponga, ma la stessa figura visiva della cosa: astratto termine del nostro rifiuto o della nostra preferenza. L’uomo non più proferisce parole, ma preferisce immagini di cose”, N. Irti, op. ult. cit., pagg. 356-357. Quasi un primato della estetica, allora, su tutte le attività umane! Solo che qui colgo l’essenza, il Valore; lì, forse, ne colgo l’utile per me.
[93] Sergio Cotta, L’uomo tolemaico, Rizzoli, Milano, 1975.
[94] A. Pugiotto, Come non si interpreta il diritto, op. cit., p. 12
[95] Ancora sul punto, Paolo Moro, Topica e Informatica Giuridica. Sui fondamenti della ricerca elettronica dell’argomentazione forense, in Prolegomeni d’informatica giuridica, a cura di Ugo Pagallo, CEDAM, Padova,2003, pp. 269 e ss. .-
[96] Sul punto, A. Pugiotto,op. ult. cit., pag. 2.-
[97] Non a caso Sergio Cotta parla di un diritto naturale positivo e vigente (nel suo citato Il diritto nella esistenza) proprio ad indicare l’esigenza tutta umana di trovare la razionalità del diritto all’interno dell’uomo stesso che co-esiste con gli altri in questa società. “Il diritto positivo quindi mutua dal diritto naturale il valore della razionalità (giustizia) e fornisce al diritto naturale il valore proprio della positività (la determinazione concreta, che forse è difficilmente individuabile, che certamente può essere fatta valere). In tal modo diritto naturale e diritto positivo sono due aspetti, ben distinguibili con l’astrazione mentale, di una normazione, di una stessa sentenza, di una stessa osservanza”, R. Bozzi, Filosofia del Diritto, op. cit., p. 277.
[98] Si pensi a come sia cambiata la nostra vita, nel volgere di pochi anni, da quando è stata riconosciuta, ad esempio, il diritto alla privacy, la tutela del dato personale, l’esaltazione della dignità umana, sia per quel che attiene al quotidiano (le aree video sorvegliate, il modulo di consenso informato, la maggior tutela dei dati sensibili, eccetera) sia per quel che attiene alla loro tutela in ambito giudiziario.
[99] “La cibernetica ha potuto procedere così dec
[100] Per una più compiuta esposizione di tale concetto,
[101] La massima “ex facto oritur jus”, quindi, vale oggi più che mai!
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