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Decreto Ministero 07.09.1998 n° 503 , G.U. 02.02.1999
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| fermo amministrativo |

D.M. 07-09-1998, n. 503

Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/02/1999)

Preambolo

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con il quale è stato disciplinato il fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi non reperiti dal concessionario della riscossione in fase di esecuzione forzata;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514;

Visto, in particolare, l'articolo 91-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con il quale è stata prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, al fine di stabilire le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto disposto dallo stesso articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 gennaio 1998;

Considerato che l'esigenza di estendere anche agli aeromobili il divieto di circolazione e di prevedere, con apposita disposizione normativa, l'accesso telematico degli organi di polizia agli archivi del pubblico registro automobilistico (PRA) richiede un approfondimento allo stato non compatibile con l'urgenza di adottare il regolamento in esame, per cui si ritiene che i suggerimenti del Consiglio di Stato possano essere recepiti in un autonomo provvedimento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-3559M in data 11 giugno 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I

Fermo dei veicoli a motore

Art. 1.

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati veicoli a motore gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri.

Art. 2.

1. In qualunque fase della riscossione precedente l'apposizione del visto di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario è autorizzato ad accedere gratuitamente alle informazioni del pubblico registro automobilistico (PRA) ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514.

2. La fornitura delle informazioni di cui al comma 1 può essere effettuata anche dal sistema informativo centrale dell'Automobile club Italia (ACI) mediante collegamento telematico o mediante scambio di supporti magnetici ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514. In tal caso, il costo della fornitura grava sul concessionario ed è pari alla tariffa stabilita nel regolamento per l'accesso agli archivi del PRA, approvato dal comitato esecutivo dell'ACI nella seduta del 21 giugno 1995, così come annualmente rivalutata.

Art. 3.

1. In sede di visto, emesso ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'ufficio o l'ente impositore fornisce anche le notizie relative all'esistenza di eventuali veicoli a motore di proprietà del contribuente iscritto a ruolo.

2. Entro sessanta giorni dall'apposizione del visto di cui al comma 1, il concessionario della riscossione, in caso di mancato reperimento del veicolo a motore indicato nel visto stesso, richiede alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al luogo in cui si procede all'esecuzione di disporre il fermo del mezzo; i sessanta giorni decorrono dalla data del verbale di pignoramento negativo o insufficiente nel caso in cui il concessionario si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 2.

3. La richiesta dell'emanazione del provvedimento di fermo non esonera il concessionario dall'obbligo di porre in essere le ulteriori azioni esecutive prescritte dalle norme vigenti.

Art. 4.

1. Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di emanazione del fermo, la direzione regionale delle entrate emette in duplice copia il relativo provvedimento consegnandone una al concessionario. Quest'ultimo, entro sessanta giorni da tale consegna esegue il fermo mediante iscrizione, anche in via telematica o mediante scambio di supporti magnetici, nel PRA dandone comunicazione al contribuente entro cinque giorni dall'esecuzione del fermo, con le modalità di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; in tale comunicazione sono precisati gli estremi del carico tributario per riscuotere il quale è stato emesso il provvedimento di fermo. L'iscrizione contiene l'indicazione del concessionario procedente e gli estremi del provvedimento di fermo emesso dalla direzione regionale delle entrate.

2. Qualora l'iscrizione del fermo sia stata eseguita in via telematica è autorizzata la conservazione dei dati relativi all'iscrizione del fermo unicamente su supporto magnetico.

3. Le spese di notifica della comunicazione prevista dal comma 1 e quelle di iscrizione del fermo sono a carico del contribuente; in caso di infruttuosità delle procedure esecutive, l'ufficio o l'ente impositore rimborsa al concessionario il cinquanta per cento delle spese di notifica.

Art. 5.

1. Gli atti di disposizione dei veicoli a motore sottoposti a fermo non possono essere opposti al concessionario se di data successiva all'iscrizione del fermo stesso. Se il mezzo è stato venduto con atto di data certa anteriore all'iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente, l'ACI entro dieci giorni dall'iscrizione ne dà tempestiva comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che provvede immediatamente all'annullamento del fermo informandone il concessionario ed il contribuente.

2. Per effetto dell'iscrizione di cui all'articolo 4 è vietata la circolazione del veicolo a motore sottoposto a fermo.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia stata disposta la custodia del veicolo sottoposto a fermo, l'organo procedente, entro dieci giorni dalla data in cui ha disposto la custodia stessa, ne dà comunicazione al concessionario della riscossione che ha provveduto all'iscrizione del fermo. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, dà corso al pignoramento del mezzo.

Art. 6.

1. In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica di cui all'articolo 4, comma 1, il concessionario entro venti giorni dal pagamento ne dà comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che nei successivi venti giorni emette un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente.

2. La cancellazione dell'iscrizione del fermo dei veicoli a motore del PRA viene effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo e dietro versamento presso le casse dell'ACI sia delle spese di iscrizione che di quelle di cancellazione, nelle misure determinate dall'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1994, e successive modificazioni.

3. In caso di sgravio totale per indebito e nel caso di annullamento previsto dall'articolo 5, comma 1, secondo periodo, si applicano le disposizioni del comma 1 e la direzione regionale delle entrate provvede d'ufficio a curare la cancellazione gratuita dell'iscrizione del fermo al PRA; in tal caso non è dovuta all'ACI alcuna somma a titolo di spese di iscrizione del fermo.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veicolo a motore, se è stato sottoposto a custodia ai sensi dell'articolo 5, comma 3, viene restituito al contribuente subordinatamente al pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di custodia.

5. Se il veicolo a motore sottoposto a fermo non viene reperito, il concessionario può presentare la domanda di rimborso o di discarico per inesigibilità nei termini previsti dai commi da 1 a 7 dell'articolo 77 del decreto dei Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fermo restando l'obbligo di procedere all'esecuzione sul mezzo se quest'ultimo viene reperito e sottoposto a custodia dopo la presentazione della domanda.

6. Il rispetto dei termini previsti nel presente decreto per l'assolvimento degli adempimenti a carico del concessionario rileva unicamente ai fini della dimostrazione dell'eventuale inesigibilità delle somme iscritte a ruolo per le quali si procede all'esecuzione.

Titolo II

Fermo degli autoscafi

Art. 7.

1. Ai fini del presente decreto, sono considerati autoscafi le unità da diporto e le unità adibite ad uso privato iscritte in pubblici registri.

Art. 8.

1. Qualora il visto, emesso ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, evidenzi l'esistenza di autoscafi di proprietà del contribuente iscritto a ruolo, si procede al fermo e al pignoramento del mezzo secondo le modalità indicate nel titolo I del presente regolamento con le seguenti variazioni:

a) il concessionario, entro venti giorni dalla consegna del provvedimento di fermo da parte della competente direzione regionale delle entrate, richiede l'iscrizione del fermo all'ufficio presso il quale è registrato l'autoscafo;

b) nel caso di cui all'articolo 5, comma 1, l'ufficio di iscrizione dell'unità sottoposta a fermo trasmette tempestiva comunicazione alla direzione regionale delle entrate;

c) in caso di contravvenzione al divieto di cui all'articolo 5, comma 2, l'organo di polizia o di vigilanza, previo ritiro della licenza di navigazione, invita il conducente dell'unità sottoposta a fermo a far rientrare l'imbarcazione nel porto più vicino dandone comunicazione al concessionario, che nei successivi sessanta giorni esegue il pignoramento.

Il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




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