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TAR Puglia, Sez. I 04.02.2004 n° 392
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| fermo amministrativo |

Sentenza del 04/02/2004 n. 392

Trib.Amm. Reg. per la Puglia - Sezione I

(Omissis)

Considerato, infatti, che:
- che, secondo quanto gia' affermato dalla giurisprudenza cautelare e di merito di questo Tribunale (cfr., tra le tante, TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I, ordinanza 5 marzo 2003 n. 216 e sentenza 3 aprile 2003 n. 1567) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'impugnazione del provvedimento di fermo disposto ai sensi dell'art. 86 comma 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dall'art.1 comma 2 lettera q) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, emanato in base alla legge delega 28 settembre 1998, n. 337, posto che:
- il fermo amministrativo e' un provvedimento in senso proprio, in quanto si estrinseca nell'emanazione di un atto unilaterale idoneo ad incidere in modo autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con la imposizione di un vincolo di indisponibilita' del bene che implica nel la temporanea privazione del diritto di godimento, e cioe' dell'jus utendi ac fruendi e che si risolve anche in un divieto di utilizzazione del mezzo, la cui violazione espone all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e all'asportazione del veicolo affidato in custodia a depositario autorizzato;
- in quanto provvedimento amministrativo, ed in funzione della chiara lettera della disposizione novellata dell'art.86 comma 1, alla sua emanazione corrisponde l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale sull'an, ma anche sul quid, poiche' il concessionario non soltanto puo' scegliere se adottare la misura bensi' anche "graduarla" nel suo oggetto;
- che alla luce dei rilievi che precedono, e dovendosi escludere che il fermo sia atto della procedura esecutiva, mentre deve negarsi la giurisdizione dell'A.G.O., deve riconoscersi quella del G.A, sia nei sensi dell'attrazione delle controversie relative alla legittimita' del fermo alla sfera della giurisdizione amministrativa generale di legittimita' sia e sopratutto in quanto esse rientrano nella sfera della giurisdizione amministrativa esclusiva ex art.33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 relativa alla materia dei pubblici servizi, che comprende, in base al comma 2 della lettera e) anche le controversie riguardanti "...... le attivita'...di ogni genere...rese nell'espletamento di pubblici servizi..."; sotto quest'ultimo profilo non puo' sfuggire che l'emanazione del fermo amministrativo di cui all'art.86 comma 1 del d.P.R. n.602 del 1973 e' riconducibile all'attivita' di un concessionario di pubblico servizio (della riscossione) e che essa non da luogo, ovviamente, ad un "rapporto individuale di utenza";
- che sotto altro profilo, non puo' nemmeno ammettersi la devoluzione dell'impugnativa del fermo alla giurisdizione tributaria, nemmeno nella piu' ampia sfera disegnata dall'art.12 comma 2 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n.448 che ha sostituito l'art.2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perche' essa riguarda le controversie "aventi ad oggetto i tributi", e quindi quelle che, con o senza impugnazione di atto dell'accertamento o della riscossione, attengono in via diretta ed immediata all'esistenza dell'obbligazione tributaria e la sua misura, ne potendo considerarsi il fermo, ovviamente, una sanzione amministrativa, poiche' esso non si correla ad alcuna violazione ed integra invece una misura cautelare;
- che appaiono fondate ed assorbenti le censure di cui al secondo motivo;
- che, riconosciuta la natura di provvedimento amministrativo del fermo, non puo' negarsene la discrezionalita', come e' dato di evincere sin dalla lettera dell'art.86 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973, onde e' indubitabile che esso debba essere motivato in modo congrue e specifico; motivazione che deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l'adozione della misura cautelare in rapporto all'entita' del credito tributario e a circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a compromettere la garanzia del credito, e che nella specie esula del tutto;
- che nella specie non puo' revocarsi in dubbio che la comunicazione riguardi la gia' intervenuta adozione del provvedimento di fermo, del quale e' soltanto differita l'esecuzione;
- che in conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e salvi gli ulteriori adempimenti della societa' intimata in ordine alla cancellazione dell'iscrizione del fermo nel pubblico' registro automobilistico, ove medio tempore intervenuta;
Quanto alle spese, esse si liquidano come da dispositivo secondo la soccombenza;

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione Prima, cosi' provvede sul ricorso in epigrafe n. 2142 del 2003:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento di fermo amministrativo del motoveicolo di proprieta' del ricorrente, disposto dalla ......., salvi i successivi adempimenti della societa' intimata in ordine alla cancellazione dell'iscrizione ove medio tempore intervenuta;
2) condanna la societa' ........., con sede in Bari, in persona del suo Presidente pro-tempore, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese ed onorari del giudizio liquidati in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita' Amministrativa.


 



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