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Esclusiva competenza degli architetti per gli interventi su edifici storico-culturali
TAR Sardegna, sez. I, sentenza 03.01.2005 n° 2 (Domenico Chinello)
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Ai sensi dell’art. 52, comma 2, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (recante l’approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto), rientrano nell’esclusiva competenza degli architetti le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, nonché il restauro ed il ripristino degli edifici vincolati ai sensi della disciplina normativa sui beni culturali, e ciò anche nel caso in cui il progetto da redigere sia soltanto quello esecutivo, dato che pure questo presenta margini – seppur molto ristretti – per il compimento di scelte progettuali.

È quanto ha stabilito la sentenza T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 gennaio 2005, n. 2, che si è dovuta pronunciare sul ricorso presentato avverso l’aggiudicazione ad un’A.T.I., che comprendeva soltanto ingegneri, di un appalto integrato, bandito verso la fine del 2003 dal Comune di Cagliari, per la predisposizione del progetto esecutivo e la successiva esecuzione dei lavori finalizzati al recupero e alla manutenzione straordinaria di un edificio sottoposto a vincolo storico-artistico.

Tale decisione ha, inoltre, evidenziato che l’operativa della riserva di competenza ex art. 52, R.D. n. 2537/1925, non può essere negata solo per il fatto che i lavori da appaltare consistano in un mero intervento di recupero e manutenzione straordinaria, e non di restauro in senso stretto, non essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che la norma in questione contempla in maniera generica le attività di restauro e ripristino.

Si deve, quindi, dedurre che la terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 è del tutto atecnica, e non può essere in alcun modo riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente codificate – oltre cinquant’anni dopo – dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e, ora, recepite nell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (recante il nuovo T.U. in materia edilizia), con la conseguenza che l’espressione «restauro e ripristino» va necessariamente intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero – in senso lato – di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici (in termini già la pronuncia T.A.R. Veneto, sez. I, 28 giugno 1999, n. 1098, in Appalti Urbanistica Edilizia, 2000, 368).

A fronte di un esplicito motivo di ricorso, la pronuncia del Tribunale amministrativo sardo ha, altresì, precisato come la disciplina comunitaria che, per agevolare l’effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nell’ambito dei Paesi aderenti alla Unione Europea, prevede il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell’architettura, non ostacoli l’operatività della normativa nazionale de qua, che riserva ai soli architetti determinati lavori, ed in particolare quelli da eseguire su immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico.

Invero – a detta del T.A.R. – non può ritenersi che così opinando, l’ingegnere civile cittadino italiano che svolga attività professionale in Italia subirebbe una discriminazione (c.d. discriminazione a rovescio) rispetto ai cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea: il fatto che in Italia non sussista una completa equiparazione tra architetti ed ingegneri civili non comporta necessariamente una discriminazione in danno dell’ingegnere italiano, dato che il cittadino straniero, munito di uno dei titoli riconosciuti dall’art. 11 della direttiva 85/384/CEE, potrà esercitare, nel nostro Paese, un’attività nel settore dell’architettura – riservata in via esclusiva, in base alla normativa italiana, ai soli architetti – solo a condizione che il titolo rilasciatogli dallo Stato membro gli conferisca anche la facoltà di esercitare tale specifica attività nello stesso Stato che ha rilasciato il titolo in questione.

In tal senso, peraltro, si era già espresso anche il Consiglio di Stato, con il parere sez. II, 23 luglio 1997, n. 386, in Cons. Stato, 1998, I, 2047, evidenziando che l’intervenuta equiparazione della laurea di architetto e di ingegnere civile (edile) stabilita a livello di Unione europea (allora CEE) non aveva influito sulla competenza tecnica a realizzare opere su beni immobili sottoposti a vincolo storico e artistico, ma che rilevava piuttosto ai fini della libera circolazione nell’ambito comunitario e dell’inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (idem la già citata pronuncia T.A.R. Veneto, sez. I, 28 giugno 1999, n. 1098).

(Altalex, 11 febbraio 2005. Nota a cura di Domenico Chinello)



| architetto | competenza | appalto integrato | edifici storico-culturali |

Sent. n. 2/2005
Ric. n. 296/2004
Ric. n. 297/2004
Ric. n. 540/2004


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SARDEGNA - SEZIONE I

ha pronunciato la seguente Ric. n. 811/2004

SENTENZA

sui ricorsi riuniti nn° 296/04, 297/04, 540/04 e 811/04 proposti, il primo, dai Consigli dell’Ordine degli Architetti di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano e rispettive Province, rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Castelli presso il cui studio, in Cagliari, via Tuveri n° 16, sono elettivamente domiciliati, il secondo, dalla P.F. & C. s.n.c. rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Obino presso il cui studio, in Cagliari, via Tuveri n° 16, è elettivamente domiciliata, il terzo, dall’ing. Monica S. rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Segneri e Daniela Piras, presso lo studio dei quali, in Cagliari, via XX Settembre n° 25, è elettivamente domiciliata ed il quarto dalla M. s.r.l. e dall’ing. Monica S. rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Maria Lauro, Sergio Segneri, Daniela Piras, Anna Ingianni e Cecilia Savona ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Cagliari, via XX Settembre n° 25;

contro

- il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Melis e Genziana Farci, dell’ufficio legale dell’ente, presso la sede del quale in Cagliari, via Roma n° 145, è elettivamente domiciliato;

- il Dirigente del Settore Appalti del Comune di Cagliari (intimato nei soli ricorsi nn° 296/04, 297/04 e 811/04), non costituito in giudizio;

nonché contro

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Cagliari e Oristano, in persona del Soprintendente in carica (intimati nei soli ricorsi nn° 296/04 e 297/04), rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, sono legalmente domiciliati;

e nei confronti di

i ricorsi nn° 296/04 e 297/04: A.T.I. tra M. s.r.l., Giardini e Paesaggi s.a.s. di Marco C. & C. A. Giuseppe e Figli s.a.s. nonché ingegneri Monica S., Alessandro C., Giuseppe M. e Giancarlo P., ed, individualmente, M. s.r.l. e ing. Monica S., rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Maria Lauro, Sergio Segneri, Daniela Piras, Anna Ingianni e Cecilia Savona ed elettivamente domiciliate, presso lo studio del secondo, in Cagliari, via XX Settembre n° 25;

Giardini e Paesaggi s.a.s. di Marco C. & C. A. Giuseppe e Figli s.a.s., non costituiti in giudizio;

il ricorso n° 540/04: P.F. & C. s.n.c. rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Obino, presso il cui studio in Cagliari, via Tuveri, n° 16 è elettivamente domiciliata;

Pavan s.r.l., Arch. Pierpaolo S. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, non costituiti in giudizio;

il ricorso n° 811/04: P.F. & C. s.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Obino, presso lo studio della quale in Cagliari via Tuveri n° 16 è elettivamente domiciliata;

per l’annullamento

i ricorsi nn° 296/04 e 297/04: del verbale in data 4/12/2003, con cui la Commissione di gara ha provvisoriamente aggiudicato all’ATI capeggiata dalla M. “l’appalto integrato (a corpo e a misura) relativo alla esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori d’intervento di recupero e manutenzione straordinaria dell’ex Palazzo Civico di Piazza Palazzo”;

della determinazione 17/12/2003 n° 119 con cui il Dirigente del Servizio Appalti, ha definitivamente aggiudicato alla suddetta ATI l’appalto di cui sopra;

il ricorso n° 540/04: del bando concernente l’appalto anzidetto e dei relativi atti di gara nella parte in cui possa ritenersi che abbiano qualificato l’ex Palazzo civico di Piazza Palazzo come sottoposto a vincolo ex L. n° 1089/1939 ed abbiano riservato la progettazione esecutiva dell’intervento di recupero e manutenzione straordinaria da attuare sul medesimo ai soli architetti;

dei provvedimenti di approvazione dei progetti preliminare e definitivo dell’intervento in questione, di indizione della gara e degli atti di pianificazione urbanistica, tra cui, in particolare, il “Piano Quadro del centro storico”, approvato con delibera consiliare 30/6/1999 n° 115, nella parte in cui classificano l’ex Palazzo Civico quale edificio vincolato ex L. 1089/1939;

il ricorso n° 811/04: della determinazione 16/6/2004 n° 48 con cui il Dirigente del Servizio Appalti ha revocato l’aggiudicazione disposta nei confronti della ATI capeggiata dalla M.;

della determinazione 14/7/2004 n° 59 con cui il medesimo Dirigente ha aggiudicato l’appalto per cui è causa alla P.F. & C. s.n.c.;

della nota 1/3/2004 n° 638 con cui il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica 2 ha dettato prescrizioni innovative in ordine ai requisiti di esperienza professionale richiesti dal bando in relazione ai progettisti ed alle modalità per dimostrarne il possesso;

e per la condanna

chiesta col ricorso n° 811/04, dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e dei controinteressati.

Visti i ricorsi incidentali proposti.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Udita alla pubblica udienza del 15/12/2004 la relazione del dr. Alessandro Maggio e uditi altresì l’avv. Sergio Segneri, anche in sostituzione dell’avv. Giovanni Maria Lauro, per la M. S.r.l. e per l’ing. Monica S., e l’avv. Federico Melis, per il comune di Cagliari, l’avv. Lucia Salis per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per l’intimato Soprintendente, nonché l’avv. Carlo Castelli, per i Consigli dell’Ordine degli Architetti di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano ed il medesimo avvocato, in sostituzione dell’avv. Silvia Obino, per la P.F. & C. s.n.c..

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di gara n° 38 del 21/10/2003, il Comune di Cagliari ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento dell’“appalto integrato (a corpo e a misura) relativo alla esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori d’intervento di recupero e manutenzione straordinaria dell’ex Palazzo Civico di Piazza Palazzo”.

L’appalto, con determinazione 17/12/2003 n° 119 del Dirigente del Servizio Appalti, è stata aggiudicato – salvo l’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara – all’associazione temporanea di imprese costituita tra la M. s.r.l., capogruppo, la Giardini e Paesaggi s.a.s. di Marco C. & C. la A. Giuseppe e Figli s.a.s. nonché gli ingegneri Monica S., Alessandro C., Giuseppe M. e Giancarlo P..

Avverso la suddetta aggiudicazione i Consigli dell’Ordine degli Architetti di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano e rispettive province, nonché la P.F. & C. s.n.c., seconda classificata, hanno rispettivamente proposto i ricorsi nn° 296/04 e 297/04 con i quali hanno prospettato le seguenti comuni censure.

1) Bando e disciplinare di gara richiedevano che i professionisti incaricati del progetto fossero abilitati alla progettazione di immobili vincolati ai sensi della L. n° 1089/1939, ora D.Lgs. n° 490/1999.

Orbene l’art. 52 del R.D. 2537/1925, riserva il ripristino degli edifici di interesse storico ed artistico in generale e degli immobili vincolati ai sensi del citato D.Lgs. alla competenza degli architetti.

L’ATI aggiudicataria ha indicato fra i progettisti solo ingegneri per cui doveva essere esclusa dalla gara.

2) L’amministrazione ha aggiudicato l’appalto di che trattasi senza verificare che la ATI di cui la M. è capogruppo fosse in possesso dei requisiti dichiarati ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale e senza accertare che quanto dichiarato rispondesse alle prescrizioni del regolamento di gara.

In particolare l’amministrazione non ha accertato se i professionisti indicati dall’aggiudicataria fossero abilitati a progettare lavori su immobili vincolati, né se i medesimi potessero vantare, negli ultimi dieci anni, servizi di architettura ed ingegneria su immobili vincolati nella misura minima richiesta.

Risultano, pertanto, violati gli artt. 10 e 17 della L. n° 109/1994 e gli artt. 64 e 70 del D.P.R. n° 554/1999.

La P.F. & C. ha, inoltre, autonomamente e specificamente censurato (terzo motivo del ricorso n°297/04) la valutazione positiva dei servizi di progettazione dichiarati dall’ing. Monica S., unico professionista del raggruppamento temporaneo di imprese con a capo la M. ad aver attestato esperienze nel settore della progettazione di immobili vincolati.

Si sono costituite in giudizio, in relazione ad ambedue i ricorsi, tanto le amministrazione intimate che le controinteressate M. e ing. Monica S., che, con separate memorie, si sono opposte all’accoglimento del gravame.

La M. e l’ing. Monica S. hanno anche proposto ricorso incidentale con riguardo ad entrambe i gravami.

Con i controricorsi le ricorrenti incidentali impugnano, innanzitutto, la nota 26/2/2004 prot. 610/all.10 con cui il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica ha comunicato all’Avvocatura comunale l’esistenza del vincolo di cui al D.Lgs. n° 490/1999 sull’ex Palazzo Civico, il provvedimento 24/2/2004 n°2061 con cui il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Cagliari ed Oristano, ha comunicato al Comune di Cagliari che il progetto esecutivo riguardante l’intervento da realizzare sull’ex Palazzo Civico avrebbe dovuto essere sottoscritto da una architetto, della nota del medesimo Soprintendente 2/7/2002 n° 8810, nonché dell’avviso espresso dall’anzidetto Soprintendente nella conferenza di servizi tenutasi il 4/2/2002.

Queste le censure dedotte.

1) L’intimato Soprintendente ritiene che l’ex Palazzo Civico di Cagliari sia vincolato ex articolo 5 D.Lgs. n° 490/1999.

Il vincolo tuttavia sorge solo in presenza di un espresso provvedimento dell’autorità competente che acclari la presenza nel bene delle caratteristiche idonee a giustificare la misura di tutela.

Nel caso di specie tale provvedimento manca, per cui l’immobile non può considerarsi vincolato.

2) L’impugnata nota soprintendentizia è viziata anche da incompetenza e sviamento di potere. Il Soprintendente, infatti, esorbitando dei suoi compiti istituzionali, è intervenuto non già per approvare un progetto, ma solo per suggerire all’amministrazione appaltante il professionista competente ad eseguire la progettazione.

3a) Nel ritenere che solo gli architetti possono redigere il progetto relativo all’intervento di che trattasi, il medesimo Soprintendente viola l’articolo 52 del R.D. n° 2537/1925.

Infatti il suddetto intervento, risolvendosi in opere di consolidamento, non solo non ha un rilevante carattere artistico, ma non è neppure qualificabile come restauro o ripristino di edificio vincolato ex D.Lgs. n° 490/1999. Inoltre la progettazione esecutiva, quale quella nella specie da redigere, ha, per definizione, natura esclusivamente tecnica.

3b) La suddivisione di competenze tra ingegneri ed architetti, sancita dall’articolo 52, 2° comma del R.D. citato, deve ritenersi ormai superata dalle disposizioni comunitarie che hanno equiparato i titoli di ingegnere civile-edille e di architetto ai fini dell’espletamento dei servizi attinenti all’architettura e dalle recenti modifiche dei rispettivi ordinamenti universitari.

In particolare la direttiva 85/384/CE del 21/8/1985 ha previsto che le attività pertinenti all’architettura possono essere, altresì, esercitate da altri professionisti e in particolare dei ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore della costruzione e dell’arte edilizia.

Deve aggiungersi che l’ing. Monica S. non solo è in possesso di titolo equipollente a quello di architetto, ma è anche dottore di ricerca in “Conservazione dei Beni Architettonici”, vanta quindi un titolo post lauream di rango superiore alla laurea in architettura.

A tali censure, comuni ai due ricorsi incidentali, la M. e l’ing. S. hanno aggiunto, nella controimpugnazione relativa al ricorso n° 297/04, che la P.F. & C. non aveva i requisiti di ammissione richiesti dal bando.

Quest’ultima, infatti, avrebbe partecipato alla gara come impresa individuale ed avrebbe indicato, ai fini della progettazione esecutiva una pluralità di professionisti (non costituiti in raggruppamento temporaneo) nessuno dei quali, di per sé, in possesso dei prescritti requisiti di esperienza professionale. Non avendo la P.F. & C. designato quale prestatore del servizio di progettazione un raggruppamento temporaneo, non avrebbe potuto sommare i requisiti singolarmente posseduti da ciascun professionista, per cui la detta società, priva del requisito consistente nell’aver maturato negli ultimi dieci anni servizi tecnici di progettazione relativi alla classe I D, per un importo pari a 6.626.450,40 di euro, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Con successivo ricorso n° 540/04, derivante dalla trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso straordinario al Capo dello Stato, l’ing. Monica S. ha impugnato: a) il bando ed relativi atti di gara concernenti l’appalto di che trattasi, nella parte in cui possa ritenersi che i medesimi abbiano qualificato l’ex Palazzo Civico di Piazza Palazzo come sottoposto a vincolo ex L. n° 1089/1939, ed abbiano riservato la progettazione esecutiva dell’intervento di recupero e manutenzione straordinaria da attuare sull’immobile ai soli architetti; b) gli atti di pianificazione urbanistica ed in particolare il Piano Quadro del centro storico approvato con delibera consiliare 30/6/1999 n° 115, nella parte in cui classificano l’ex Palazzo Civico quale edificio vincolato ex L. 1089/1939.

Queste le censure prospettate.

1) Nella relazione descrittiva che accompagna il progetto di manutenzione straordinaria e recupero dell’ex Palazzo Civico di Cagliari si legge che “il fabbricato è interessato dal vincolo ex lege n° 1089/39”.

Tuttavia, non esiste alcun esplicito provvedimento che sottoponga l’ex Palazzo Civico di Cagliari a vincolo storico artistico. E in mancanza di un siffatto provvedimento, il detto vincolo non può ritenersi sussistente.

2) Gli impugnati provvedimenti sono non di meno illegittimi per il caso in cui il Comune abbia inteso conferire, in modo autonomo, la qualità di bene culturale sottoposto a vincolo all’immobile in parola.

Infatti, tanto le disposizioni contenute nella L. n° 1089/1939, che quelle dettate dal Titolo I del D.Lgs. n° 490/1999, individuano nel Ministero per i Beni Culturali l’organo tecnicamente qualificato ed istituzionalmente deputato all’accertamento dello spessore culturale di un bene, oltre che all’adozione delle misura conseguenti (provvedimento di vincolo).

In definitiva, tutti i provvedimenti con i quali il Comune ha preteso di apporre il vincolo storico artistico sull’immobile in questione, ivi compresi gli atti di pianificazione urbanistica, sono illegittimi, in parte qua, per incompetenza e violazione di legge.

3) Dalla menzionata relazione descrittiva dell’intervento emerge che al di là della lapide apposta sopra il portone principale del palazzo, dell’originario organismo edilizio rimane ben poco. Da ciò discende che l’attuale fabbricato, fortemente rimaneggiato, non è espressione omogenea di alcun definito stile architettonico.

Non sembra, dunque, che l’immobile presenti peculiari caratteristiche di pregevolezza o rivesta un interesse particolarmente importante, sì da giustificare un vincolo storico artistico.

I vizi sopra dedotti si comunicano al bando e al disciplinare di gara impugnati che risultano illegittimi in via derivata laddove, sul presupposto della sussistenza di un vincolo storico artistico, possa ritenersi che richiedano l’ “abilitazione alla progettazione di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99” e che tale abilitazione comporti una riserva di competenza a favore degli architetti.

Si sono costituiti in giudizio tanto l’amministrazione comunale che la P.F. & C. che, con separate memorie, si sono opposte all’accoglimento del ricorso.

Nelle more dei sopra indicati giudizi, il Dirigente del Servizio Appalti ha adottato la determinazione 16/6/2004 n° 48, con la quale ha, tra l’altro, disposto: a) “di prendere atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di progettazione, dichiarati dall’ing. M. S., relativi a edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99 per l’importo di € 6.626.450,40, hanno dato esito negativo”; b) “di revocare pertanto la propria determinazione Dirigenziale n. 119 del 17.12.2003 relativa all’aggiudicazione dell’ “appalto integrato (a corpo e a misura) relativo all’esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori d’intervento di recupero e di manutenzione straordinaria dell’ex Palazzo Civico di Piazza Palazzo” in favore della costituenda ATI M. s.r.l. / Giardini e Paesaggi s.a.s. / A. Giuseppe e Figli s.a.s. / Ing. Monica S. / Ing. Alessandro C. / Ing. Giuseppe M. / Ing. Giancarlo P.”.

Ritenendo la menzionata determinazione n° 48/2004, nonché la nota del Responsabile unico del procedimento 1/3/2004 prot. n° 638, e l’eventuale aggiudicazione dell’appalto in parola alla seconda graduata, illegittime, la M. e l’ing. Monica S. le hanno impugnate, chiedendone l’annullamento e domandando, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.

Questi i motivi di gravame dedotti.

1) Il regolamento di gara richiedeva, tra l’altro, che i progettisti avessero “… espletato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, servizi di architettura e ingegneria anche integrata, servizi tecnici di progettazione, nonché attività tecnico-amministrative connesse con la progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria pari a cinque volte l’importo stimato dei lavori da progettare come dal seguente quadro:

- Edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/1999 € 1.325.290,08 …”.

Orbene, la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti include la progettazione di “tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica” nella classe I categoria D (art. 14, L. 2/3/1949, n° 143 e s.m.i.).

Pertanto, il requisito specifico richiesto al progettista (o eventualmente ai progettisti riuniti in associazione) per le opere in parola era costituito dall’aver svolto servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria (art. 50 del D.P.R. n° 554/1999), nell’ultimo decennio, per un importo di € 6.626.450,40 (€ 1.325.290,08 X 5), relativamente a lavori ascrivibili alla classe I categoria D.

Ebbene, dal curriculum presentato in sede di gara risulta come negli ultimi 10 anni l’ing. S. abbia espletato servizi di sola progettazione di lavori ricadenti nella categoria I D, per oltre 11.000.000 di euro, oltre a servizi “attinenti”, comunque suscettibili di essere valutati in base alle prescrizioni del bando, per circa 4.000.000,00 di euro.

L’intimato Dirigente – con determinazione inficiata da svariate violazioni di legge e da eccesso di potere sotto in molteplici profili - ha, invece, erroneamente ritenuto valutabili solo una parte - pari ad un importo di € 2.533.704,27 - dei servizi dichiarati dall’ing. S..

Ed invero:

a) Con riguardo al “Progetto per la realizzazione del Centro Congressi del Ristorante Hotel Su Cologone egli afferma che “a fronte della dichiarazione della Società Su Gologone S.r.l. del 14.3.2004, che conferma la redazione da parte dell’ing. M. S. del progetto e il relativo importo pari a € 1.807.599,00, il Comune di Oliena dichiara, con nota fax del 1.3.2004, che si tratta, invece, di una progettazione coordinata tra l’Ing. M. S. e l’ing. Marco Piras Berenger con consulenza architettonica dell’arch. Tatiana K. K. e che l’importo risultante dal computo metrico è pari a € 501.797,147”. Dunque, non avendo raggiunto il convincimento che il progetto fosse stato redatto in via esclusiva dall’ing. S., il Dirigente intimato ha ritenuto di non prenderlo affatto in considerazione, neppure per il minore importo asseritamene indicato dal Comune di Oliena. Le ricorrenti, non conoscono la citata nota fax dell’1/3/2004. Ma l’ing. S. sa invece di essere autrice unica del progetto, come confermato dalla Società committente, dato che il sig. Marco Piras Berenger (che non è ingegnere e neppure è in possesso di alcun titolo che lo abiliti ad eseguire progettazioni) ha svolto una mera attività di supporto tecnico e l’arch. K. si è limitata a prestare una consulenza architettonica che non smentisce la paternità del progetto.

Sotto altro profilo, occorre sottolineare che l’importo di € 501.797,147 è notevolmente inferiore a quello del progetto, perché ricavato, per quanto è dato comprendere, da un computo metrico presentato ai soli fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, che dovevano essere corrisposti, in base alle disposizioni di legge, solo per gli incrementi volumetrici e non per gli interventi di adeguamento funzionale della struttura ricettiva.

b) Il medesimo Dirigente ha ritenuto, poi, non valutabili il “Progetto di recupero architettonico e ambientale del compendio FAI nella Baia di Ieranto (Penisola Sorrentina)” e il “Progetto di restauro degli impianti del Pozzo Sant’Antonio a Montevecchio” (denominato anche “Lavori di realizzazione di un percorso minerario con visite alle gallerie, agli impianti e alle esposizioni dei minerali”), alla cui redazione ha collaborato l’ing. S., in mancanza di certezze sulla misura della attività svolta dall’ing. S.. Tale conclusione è, peraltro, palesemente illogica perché, pur essendo pacifico lo svolgimento dei servizi in parola, gli stessi non son stati presi in considerazione neppure per le quote parziali prudenzialmente indicate dall’ing. S., che, per inciso, figurando quale firmataria dei progetti, avrebbe potuto pretendere la valutazione integrale di tali servizi, a norma dell’art. 63, comma 2, lettera b, del Regolamento sui lavori pubblici approvato con D.P.R. n° 554/1999.

Le conclusioni dell’Amministrazione appaiono inoltre illogiche in quanto fanno ricadere le conseguenze negative del mancato accertamento, quand’anche derivanti dal fatto di un terzo, su un professionista che, al fine di comprovare l’esperienza maturata, ha legittimamente inteso far valere i servizi effettivamente prestati. Pertanto, la determinazione impugnata è illegittima anche nella parte in cui disconosce la valutabilità dei progetti in esame per lo meno per la quota indicata dall’ing. S., pari ad un importo, rispettivamente, di € 806.533,62 e € 258.228,00.

c) Non è stato valutato il “Progetto di recupero e valorizzazione delle risorse architettoniche, ambientali e d’archeologia industriale: progetto Montevecchio - Ingurtosu, Piano di riqualificazione delle aree minerarie dismesse di Montevecchio – Ingurtosu perché, l’attività svolta si è sostanziata in una collaborazione relativa alla fattibilità tecnica attività questa che non rientra tra quelle valutabili in base al bando di gara e del resto non è nota la misura della collaborazione avuta dall’ing. S..

Il bando, però, diversamente da quanto sostenuto dall’autorità agente, prevedeva la valutabilità sia dei servizi tecnici di progettazione, sia delle attività tecnico amministrative connesse con la progettazione. E in tale amplissima nozione sono da ricomprendere anche i cc.dd. “piani o studi di fattibilità” che, secondo quanto prevede la L. n° 109/94, costituiscono strumenti di pianificazione prodromici alla programmazione dei lavori pubblici. Pertanto, il Piano di fattibilità in parola, integrando un servizio di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento, ex art. 17, 1° comma, della L. 109/94, doveva, a norma del bando, essere preso in considerazione. Quanto alla “misura della collaborazione”, risulta che nel rispondere al Comune di Cagliari, il Comune di Guspini, con nota prot. 2329 del 18/2/2004, ha precisato che il Committente del Piano era l’EMSA; che tale Ente aveva affidato l’incarico di redigere il Piano alla Progemisa; che il Piano era stato redatto sotto il coordinamento dell’ing. De Carlo, da un gruppo di lavoro di cui facevano parte l’ing. S. ed altri 4 professionisti. In realtà, l’equipe in parola era costituita da un gruppo di 26 persone tra professionisti e personale della Progemisa, di guisa che il servizio prestato dall’ing. S. doveva essere valutato almeno pro-quota nella misura di 1/26° pari ad € 3.972.745. In tutti i casi, prima di “depennare” il servizio, il Dirigente intimato avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti.

d) E’ stato giudicato non valutabile il progetto con il quale l’ing. S. ha partecipato all’appalto concorso, bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per il “restauro e recupero funzionale dell’ex Distretto militare da adibire ad uso biblioteca Universitaria di Cagliari”, ciò in quanto la verifica relativa alla riferibilità del detto intervento, alla classe I categoria D, dichiarata nel curriculum per l’intero importo dei lavori, ha dato esito negativo.

Le motivazioni addotte per giustificare la decisione di non considerare valutabile la suddetta esperienza professionale sono peraltro del tutto incongrue.

Ed invero, in primo luogo occorre rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Dirigente del Servizio Appalti, la disciplina di gara non conteneva alcuna prescrizione che subordinasse la valutabilità dei servizi ad ulteriori condizioni, quale la ritenuta idoneità ed ammissibilità del progetto da parte dell’amministrazione committente.

In tutti i casi, nella fattispecie, il progetto esecutivo redatto dall’ing. S., è stato ritenuto ammissibile e dichiarato idoneo dalla Commissione di gara. Circa l’ammontare, l’ing. S. ha dichiarato che i lavori rientravano integralmente nella categoria ID e la sua dichiarazione è stata confermata sia dal Ministero che dall’impresa con la quale l’ing. S. ha partecipato alla gara. In particolare non potevano essere stralciati gli importi relativi alle parti impiantistiche.

Non condivisibile è infine, il convincimento dell’intimato Dirigente secondo cui la progettazione predisposta dall’Ing. S. sarebbe “di importo indeterminato, per la natura stessa dell’appalto concorso, in quanto suscettibile di variazione in funzione dell’offerta economica che risulterà aver fatto il concorrente”.

e) Anche il “Progetto del Centro italiano per la cultura del Carbone. Allestimento della Lampisteria” doveva essere valutato, infatti dalle dichiarazioni agli atti risulta che i lavori appartenevano alla classe ID e che la progettazione è stata eseguita dall’ing. S..

f) Andava infine considerato il “Progetto Mdina Master and Conservation Plan, commissionato dal Governo di Malta, essendo irrilevante tanto che lo stesso non fosse stato ancora approvato, tanto che non fosse nota la misura della collaborazione dell’ing. S..

La determinazione impugnata non va immune da censure anche per ciò che concerne i servizi valutati. Infatti, il Dirigente intimato ha indebitamente ridotto l’importo di alcuni dei servizi considerati.

Ciò è avvenuto con riguardo alle seguenti prestazioni relative ai progetti di “recupero d’archeologia industriale: Pozzo Amsicora a Montevecchio” e di “valorizzazione dell’ex Miniera di Serbariu”.

2) Il Dirigente intimato ha omesso di rivalutare l’importo dei progetti al momento della presentazione delle offerte così come prescritto dall’art. 50 del D.P.R. 554/99.

3) Come si è detto in narrativa l’Associazione temporanea capeggiata dalla M.. S.r.l. è stata dichiarata aggiudicataria dell’appalto integrato con determinazione n. 119 del 17 dicembre 2003.

Il provvedimento di ritiro odiernamente impugnato doveva quindi essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento che, invece, è stata omessa.

Con motivi aggiunti depositati in data 11/8/2004 la M. e l’ing. S. hanno impugnato la nota 1/3/2004 n° 638 con la quale il responsabile del procedimento ha dettato prescrizioni innovative in ordine ai requisiti di esperienza professionale richiesti dal bando ed alle modalità per dimostrarne il possesso, nonché la determinazione 14/7/2004 n° 59, con cui il Dirigente del Servizio Appalti ha aggiudicato l’appalto di che trattasi alla Pau Franceschini & C. .

Queste le censure dedotte.

1) Contrariamente a quanto previsto dal bando, il responsabile unico del procedimento ha condizionato la valutabilità dei progetti dichiarati dai concorrenti al fatto che gli stessi, alla data di pubblicazione del bando relativo all’appalto per cui è causa, fossero stati positivamente valutati nella gara a cui si riferiscono.

In ogni caso la fissazione di tale condizione, non stabilita dal bando, è illegittima in quanto apposta successivamente all’apertura delle offerte.

La prescrizione in parola viola anche gli artt. 19 comma 1 ter, della L. n° 109/1994, nonché 50 e 63 comma 1°, lett. “o” e comma 2 lett. “b” del D.P.R. n° 554/1999.

2) Il motivo che precede, al pari di quelli dedotti con l’atto introduttivo del giudizio, si comunicano al provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata.

Si sono costituiti in giudizio tanto l’amministrazione comunale di Cagliari che la P.F. & C. che, con distinte memorie, si sono opposte all’accoglimento del ricorso.

La controinteressata ha anche proposto ricorso incidentale con cui ha prospettato le seguenti censure.

1) L’ ATI capeggiata dalla M. doveva essere esclusa dalla gara per non aver indicato fra progettisti un architetto, unica figura professionale abilitata a redigere il progetto dell’intervento da appaltare.

In ogni caso i progettisti di cui la stessa concorrente ha dichiarato di volersi avvalere, non hanno svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e architettura per l’importo minimo prescritto dal bando in ciascuna delle classi e categorie dal medesimo bando indicate.

2) Illegittimamente l’amministrazione ha ritenuto valutabili progetti commissionati agli architetti K. e C. e con i quali l’ing. S. dichiara di aver collaborato.

Tale collaborazione non è positivamente valutabile in quanto i menzionati progetti non sono riconducibili alla responsabilità ed alla paternità dell’ing. S..

3) Le collaborazioni svolte dall’ing. S. in favore degli architetti K. e C. sono state effettuate in regime di subappalto e non sono, pertanto, valutabili posto che in tema di servizi di ingegneria il subappalto non è consentito (art. 17, comma 14 quinquies L. n° 109/1994).

4) L’ATI con capo la M., doveva essere esclusa perché l’ing. S. non ha fornito le prove dirette a confermare le dichiarazioni rese nel curriculum, mentre, in sede di istruttoria, alcune delle dette dichiarazioni sono risultate inesatte.

5) Con riguardo ad alcuni progetti l’ing. S. ha dichiarato che l’attività di progettazione le è stata commissionata dalla TEXNE. Ma quest’ultima non è abilitata a svolgere attività riservata ad architetti e ingegneri.

6) L’ing. S. non ha dato prova che i progetti da lei redatti riguardino edifici sottoposti a vincolo storico architettonico come richiesto dal bando di gara.

7) La progettazione relativa al restauro e recupero funzionale dell’ex Distretto Militare da adibire ad uso biblioteca universitaria di Cagliari non poteva essere considerato, non essendo stata fornita la prova che il progetto, alla data di pubblicazione del bando, fosse stato già redatto e ultimato.

8) Le false dichiarazioni rese dall’ing. S. comportano la revoca dell’aggiudicazione anche ai sensi del punto 10 del bando.

I ricorrenti principali hanno proposto ulteriori motivi aggiunti con cui hanno dedotto che il comune, in violazione dell’art. 10, comma 1 quater, della L. n° 109/1994, avrebbe avviato verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti di ammissione alla gara, senza interpellare, come invece avrebbe dovuto, i diretti interessati.

Con i medesimi motivi aggiunti le ricorrenti principali hanno anche proposto controricorso incidentale al ricorso incidentale proposto dalla P.F. & C. deducendo che quest’ultima non possedeva i requisiti richiesti per partecipare all’appalto, in quanto i progettisti incaricati della redazione del progetto (non costituiti in raggruppamento temporaneo) non avevano individualmente i prescritti requisiti di esperienza professionale.

Alla pubblica udienza del 15/12/2004 la causa, dopo ampia discussione, è stata posta in decisione.

DIRITTO

Data l’evidente connessione i quattro ricorsi possono essere riuniti.

Assume carattere preliminare l’esame del ricorso n° 811/04, diretto contro l’annullamento, da parte del Dirigente del Servizio Appalti del Comune di Cagliari (determinazione 16/6/2004 n° 48), dell’aggiudicazione in favore della associazione temporanea di imprese capeggiata dalla M., dell’appalto integrato “relativo alla esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori d’intervento di recupero e manutenzione straordinaria dell’ex Palazzo Civico di Piazza Palazzo”. La definizione del gravame ha, infatti, riflessi sull’interesse a ricorrere relativo alle restanti impugnazioni.

Al fine di paralizzare l’azione della M. e dell’ing. Monica S., ricorrenti principali, la controinteressata P.F. & C. ha proposto ricorso incidentale tendente a contestare, attraverso la prospettazione di questioni che attengono al merito della vicenda, la legittimazione processuale delle suddette ricorrenti. Sennonché anche queste ultime, al medesimo fine, hanno proposto, con motivi aggiunti, controricorso incidentale al ricorso incidentale, inteso a contestare la legittimità del provvedimento di ammissione alla gara della controinteressata.

La trattazione del controricorso delle ricorrenti principali assume dunque, nel descritto contesto, priorità logica.

Pregiudizialmente il Collegio rileva l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale al ricorso incidentale proposta dalle ricorrenti principali, atteso che l’interesse di costoro a dedurre l’illegittima ammissione alla selezione della P.F. & C. è sorto soltanto in conseguenza della proposizione, da parte di quest’ultima, del proprio ricorso incidentale.

Nel merito il gravame incidentale delle ricorrenti principali è fondato.

Ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale il regolamento di gara richiedeva che i progettisti incaricati della progettazione avessero “espletato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, servizi di architettura e ingegneria anche integrata, servizi tecnici di progettazione, nonché attività tecnico-amministrative connesse con la progettazione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria pari a cinque volte l’importo stimato dei lavori da progettare come da seguente quadro: - Edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 € 1.325.290,08 …”.

La P.F. & C. ha partecipato alla selezione come impresa individuale, dichiarando che per la progettazione si sarebbe avvalsa dell’opera di quattro professionisti, non raggruppati fra loro.

Sennonché, come risulta dagli atti prodotti in giudizio, nessuno di costoro, singolarmente considerato, è in possesso del sopra detto requisito, per cui non essendo ammissibile il cumulo delle esperienze professionali da ciascuno di essi maturate, posto che, come dianzi rilevato, i medesimi non erano costituiti in associazione temporanea di professionisti, la P.F. & C. doveva essere esclusa dalla gara.

Dall’accoglimento della controimpugnazione incidentale della M. e dell’ing. S., discende l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.

Il ricorso principale può essere, conseguentemente, affrontato nel merito.

E’ fondata la censura con cui le ricorrenti principali deducono che, a causa di una verifica viziata, tra l’altro, da carenza di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità, il Dirigente del Servizio Appalti ha erroneamente ritenuto non valutabili alcuni dei progetti indicati dall’ing. S. nel proprio curriculum. Tra questi, in particolare, quello concernente la “realizzazione del centro congressi del ristorante hotel Su Gologone”, quello relativo al “restauro e recupero funzionale dell’ex Distretto militare da adibire ad uso biblioteca universitaria di Cagliari” e quelli riguardanti il “recupero architettonico e ambientale del compendio FAI nella baia di Ieranto (Penisola Salentina)” ed il “restauro degli impianti del Pozzo Sant’Antonio a Montevecchio”.

Con riguardo al primo, l’anzidetto Dirigente ha affermato di non poterlo valutare in quanto il Comune di Oliena (con nota fax 1/3/2004) ha dichiarato trattarsi di progettazione coordinata tra l’ing. S. e l’ing. Marco Piras Berenger, con consulenza architettonica dell’arch Tatiana K., precisando, inoltre, che l’importo dei lavori, risultante dal computo metrico, era pari a € 501.797,147 e non a € 1.807.599 come dichiarato nel curriculum.

Sennonché, risulta dalla stessa nota fax citata dal suddetto Dirigente, che unica firmataria delle tavole di progetto e l’ing. S., e del resto la committente della progettazione, “Su Gologone” s.r.l., interpellata dal resistente comune, ha confermato che il progetto era stato redatto dall’ing. S..

Quanto all’importo, il servizio non è stato ritenuto valutabile nemmeno in relazione al minor ammontare indicato dal comune di Oliena. Senza contare, comunque, che il Computo metrico depositato in giudizio, di cui non è stata contestata la veridicità, indica un importo dei lavori corrispondente a quello dichiarato dall’ing. S. e confermato dalla società committente.

Relativamente al secondo progetto, emerge dalla motivazione dell’impugnata determinazione dirigenziale 16/6/2004 n° 48, che tale servizio non è stato considerato valutabile essenzialmente per quattro ragioni: a) perché l’amministrazione committente (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) non avrebbe confermato l’appartenenza dei lavori progettati dall’ing. S. alla classe I categoria D della tariffa professionale (relativa, per l’appunto, ad edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); b) perché nel bando di gara relativo all’appalto in questione erano ricomprese lavorazioni non appartenenti alla classe I categoria D; c) perchè la stazione appaltante non ha specificato se alla data fissata per la presentazione dell’offerta concernente l’appalto per cui è causa il progetto fosse stato esaminato e ritenuto ammissibile; d) perché, infine, l’importo delle opere progettate sarebbe indeterminato, avendo il Ministero appaltante stabilito di affidare i lavori mediante appalto concorso, sistema nel quale l’importo varia in funzione dell’offerta economica.

Orbene, le sopra riportate argomentazioni non convincono a pieno.

Quanto al motivo sub a) è sufficiente rilevare che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a cui il Comune di Cagliari ha chiesto conferme circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’ing. S., con note 18/2/2004 n° 1657 e 5/3/2004 n° 2300, ha comunicato che il progetto era stato redatto dall’ing. S., che l’importo a base d’asta era pari a 5.078.062,46 IVA esclusa, di cui 4.906.340,54 per lavori, che per questi ultimi, in relazione alle caratteristiche dell’immobile, era stata richiesta la categoria OG2. Tale categoria, in base a quanto si ricava dal D.P.R. 25/1/2000 n° 34, riguarda per l’appunto i lavori di “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”, lavori che, in base all’art. 14 della tariffa professionale degli ingegneri e architetti approvata con L 2/3/1949 n° 143, rientrano nella classe I categoria D, la quale comprende, tra l’altro, “gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica”.

Quanto al motivo sub b), vero è che la progettazione comprende anche parti impiantistiche, le quali, non rientrando nella classe I categoria D non potevano essere computate, diversamente da quanto le ricorrenti ritengono, nella suddetta classe e categoria (il citato art. 14 prevede espressamente che “se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente”). Ciò tuttavia, non giustifica lo stralcio integrale di tutto il servizio dichiarato, la gran parte del quale sicuramente afferisce alla classe I categoria D.

Non è condivisibile il motivo sub c) atteso che, in base al bando di gara, la valutabilità dei progetti non era condizionata al fatto che gli stessi fossero stati esaminati e ritenuti ammissibili dalle amministrazioni committenti.

Quanto, infine, al motivo sub d) occorre rilevare che il criterio di aggiudicazione prescelto non incide sulla determinabilità dell’importo dei lavori da affidare. Nella specie l’importo da tener presente era quello posto a base di gara, pari a € 4.906.340/54, senza che potesse assumere rilevo il fatto che i lavori dovessero essere affidati mediante appalto concorso.

Il Dirigente del Servizio Appalti ha poi ritenuto non valutabili i progetti concernenti il “recupero architettonico e ambientale del compendio FAI nella baia di Ieranto” (€ 806.533,62), e il “restauro degli impianti del Pozzo Sant’Antonio a Montevecchio” (€ 258.228,33), in quanto non sarebbe stata confermata la misura della collaborazione dell’ing. S..

Anche sul punto la conclusione raggiunta dalla detta autorità non appare esente dai vizi dedotti. Infatti, dagli atti acquisiti dal comune in sede di verifica e poi depositati in giudizio, emerge con certezza come l’ing. S. abbia partecipato alla redazione dei menzionati progetti. Pertanto, quantomeno in parte, gli anzidetti servizi dovevano essere considerati valutabili, tenuto anche conto del fatto che già la medesima professionista non li aveva dichiarati per il loro intero importo, ma soltanto pro quota.

Il complessivo importo dei servizi non valutati a cui si riferiscono le doglianze sin qui esaminate, sommato a quello dei servizi riconosciuti valutabili, pari € 2.533.704/27, sarebbe sufficiente ad integrare il requisito disconosciuto, pertanto il ricorso n° 811/04, assorbite le ulteriori censure prospettate, va accolto, con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale n° 48/2004.

La caducazione di quest’ultima fa risorgere l’interesse alla decisione dei ricorsi n° 296/04 e 297/04, diretti nei confronti dell’aggiudicazione dell’appalto all’ATI capeggiata dalla M., e del ricorso n° 540/04 rivolto contro il bando e gli allegati documenti di gara, limitatamente alla parte in cui possa ritenersi che abbiano qualificato l’ “ex Palazzo Civico di Piazza Palazzo”, bene sottoposto a vincolo ex L. n° 1089/1939 ed abbiano, conseguentemente, riservato la progettazione da eseguire agli architetti, nonché contro l’approvazione dei progetti preliminare e definitivo dei lavori oggetto di appalto e gli atti di pianificazione urbanistica relativi alle aree su cui ricade il suddetto immobile.

Occorre prendere le mosse dal ricorso n° 540/04.

Sostiene in primo luogo la ricorrente ing. S. (primi due motivi) che nel predisporre la relazione descrittiva che accompagna il progetto di manutenzione straordinaria e recupero dell’ex Palazzo Civico di Cagliari - sul cui presupposto sarebbe stata fissata la contestata prescrizione del bando di gara - i progettisti avrebbero errato nel ritenere l’edificio soggetto al vincolo di cui alla L. n° 1089/1939.

Il vincolo sarebbe, infatti, insussistente, sia perché la competente autorità non ha mai adottato alcun formale provvedimento di tutela, sia perché l’amministrazione comunale non può autonomamente conferire al suddetto immobile la qualità di bene culturale.

Le censure sono infondate.

Le disposizioni di cui alla L. 1/6/1939 n° 1089, sono state trasfuse nel D.Lgs. 29/10/1999 n° 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali), il quale, attualmente abrogato dal D.Lgs. 22/1/2004 n° 42, è applicabile all’odierna controversia ratione temporis.

L’art. 2 del detto testo unico dispone: “Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico; b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante; c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico; d) i beni archivistici; e) i beni librari.

L’art. 5 del medesimo testo unico stabilisce, poi, che “Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l’elenco descrittivo delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.

I predetti enti e persone giuridiche hanno l’obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell’elenco.

Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente.

In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell’elenco, il Ministero assegna all’Ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l’ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente medesimo.

I beni elencati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2”.

Il successivo art. 6, 1° comma, prevede, infine, che “Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 5, comma 1”.

Orbene, dal combinato disposto delle trascritte norme, si ricava che i beni immobili indicati nell’art. 2 lettera a) del D.Lgs. n° 490/1999 (tra cui l’ex Palazzo Civico di Cagliari) appartenenti agli enti pubblici territoriali, sono assoggettati ex lege al regime di vincolo previsto per i beni culturali, senza che all’uopo occorra alcun formale provvedimento di tutela o alcuna preventiva notificazione (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 21/2/2001 n° 923, 30/11/1995 n° 1362, 15/101996 n° 1354).

Non ignora il Collegio che talvolta la giurisprudenza ha ritenuto che anche in relazione ai beni demaniali il vincolo storico-artistico consegua solo all’adozione di un provvedimento espresso, avente valore costitutivo (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 8/1/2003 n° 20, 8/2/2000 n° 678). Ma il riferito orientamento, peraltro non univoco, alla luce del dato letterale emergente dalle disposizioni normative sopra riportate, non convince. Ed invero, il menzionato art. 6, 1°comma, prevede, nello specifico, che il Ministero dichiari “l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’art. 2 comma 1 lettera a)”, solo con riguardo a quelle “appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all’art. 5, comma 1”.

Nemmeno il terzo motivo è fondato.

A prescindere da ogni rilievo sull’ammissibilità della doglianza, connotata com’è da profili che trascendono la mera legittimità, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto la ricorrente sostiene, nella relazione al progetto dell’intervento di che trattasi, si dà conto dei pregi storici ed artistici dell’edificio in questione, che ben possono sussistere nonostante che nella medesima relazione si affermi che “della struttura architettonica aragonese del palazzo non è rimasto niente”, che l’edificio ha subito nel tempo svariate trasformazioni e che il fabbricato si presenta, internamente, “in condizioni fatiscenti di abbandono e di grave degrado”.

In definitiva il ricorso n° 540/04 va respinto.

Il ricorso 297/04, non può essere affrontato nel merito, dovendo essere dichiarato improcedibile per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale proposto dalle controinteressate.

Queste ultime, infatti, hanno contestato l’ammissione alla gara della ricorrente principale P.F. & C., deducendo la medesima doglianza prospetta col controricorso incidentale al ricorso incidentale proposto nell’ambito del ricorso n° 811/04. L’impugnazione incidentale qui in esame, va, quindi, accolta per le identiche ragioni ivi esposte a cui può farsi rinvio.

Il ricorso n° 296/04 va, invece, trattato nel merito.

Bando e disciplinare di gara richiedevano, a pena di esclusione (vedasi il disciplinare di gara a pag. 14), che i professionisti incaricati di redigere il progetto, fossero, tra l’altro, in possesso dell’ “abilitazione alla progettazione di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n° 490/99”.

Il R.D. 23/10/1925 n° 2537 (regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto) stabilisce, all’art. 52, 2° comma, che “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909 n° 364 (normativa poi trasfusa nella L 1/6/1939 n° 1089 prima, nel D.Lgs. 29/10/1999 n° 490 poi, ed infine nel D.Lgs. 22/1/2004 n° 42), per le antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere” (cfr. sulla esclusiva competenza degli architetti ad eseguire i lavori menzionati nel citato art. 52, 2° comma, Cons. Stato, VI Sez., 30/4/2002 n° 2303, IV Sez., 9/5/2001 n° 2600, 12/9/2000 n° 4808, II Sez., 23/7/1997 n° 386, nonché T.A.R. Veneto 28/6/1999 n° 1098, T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, II Sez., 24/1/1992 n° 24).

Alla luce del trascritto art. 52, 2° comma, e della chiara prescrizione della disciplina di gara, non sembra dubbio, che l’intendimento della stazione appaltante fosse quello di richiedere la presenza di un architetto fra i professionisti incaricati della progettazione. E ciò, senza che, in contrario, possa rilevare, né che nel caso di specie il progetto da redigere fosse soltanto quello esecutivo, dato che anche questo presenta margini, seppur molto ristretti, per il compimento di scelte progettuali, né che i lavori da appaltare consistessero in un mero intervento di recupero e manutenzione straordinaria, non essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che il comma in questione contempla esplicitamente le attività di restauro e ripristino.

Sostengono le controinteressate che la suddivisione di competenze prevista dal citato art. 52, 2° comma, sarebbe ormai superata dalle disposizioni comunitarie (direttive 85/384/CE del 21/8/1985, 85/614/CE del 31/12/1985 e 86/17/CE del 1/2/1986) che hanno equiparato – ai fini dell’espletamento dei servizi attinenti all’architettura – il titolo di ingegnere civile-edile a quello di architetto e che comunque l’ing. S., incaricato assieme ad altri ingegneri della progettazione, era in possesso, in quanto dottore di ricerca in “Conservazione dei Beni Architettonici”, di un titolo post lauream di rango superiore alla laurea in architettura, per cui doveva ritenersi abilitato a redigere il progetto dell’intervento da eseguire sull’ex “Palazzo Civico di Piazza Palazzo”.

Nessuna delle due riportate argomentazioni difensive convince il Collegio.

Quanto alla prima, è sufficiente rilevare che la richiamata normativa comunitaria, che per agevolare l’effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nell’ambito dei Paesi aderenti alla Unione Europea, prevede il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell’architettura, non ostacola la normativa nazionale che riserva ai soli architetti determinati lavori, ed in particolare quelli da eseguire su immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico (cfr. Corte Giust. C.E., V Sez., ord. 5/4/2004, in causa C-3/02, nonché, Cons. Stato, II Sez., n° 386/1997 e T.A.R. Veneto n° 1098/1999 sopra citati).

Né può ritenersi che così opinando, l’ingegnere civile cittadino italiano che svolga attività professionale in Italia subirebbe una discriminazione (c.d. discriminazione a rovescio) rispetto ai cittadini degli altri Paesi della Unione Europea.

Ed invero, il fatto che in Italia non sussista una completa equiparazione tra architetti e ingegneri civili non comporta necessariamente una discriminazione in danno dell’ingegnere italiano, dato che il cittadino straniero, munito di uno dei titoli riconosciuti dall’art. 11 della direttiva 85/384/CEE, potrà esercitare un’attività nel settore della architettura riservata in via esclusiva, in base alla normativa italiana, ai soli architetti (art. 52 comma 2 del R.D. n° 2537/1925), solamente a condizione che il titolo rilasciatogli dallo stato membro gli conferisca anche la facoltà di esercitare tale specifica attività nello stesso stato che ha rilasciato il titolo in questione.

Quanto alla seconda argomentazione basta osservare che di fronte al chiaro dettato del più volte menzionato art. 52, 2° comma, nessun rilievo può avere la circostanza che l’ing. S. sia in possesso del titolo di dottore di ricerca nella materia “Conservazione dei Beni Architettonici”.

Non avendo l’ATI capeggiata dalla M. indicato fra i progettisti alcun architetto, la medesima era priva di un requisito essenziale ai fini della ammissione alla gara, dalla quale doveva essere, quindi, esclusa.

Risulta conseguentemente illegittima l’aggiudicazione disposta in suo favore con determinazione dirigenziale 17/12/2003 n° 119.

Il ricorso n° 296/04, assorbite le rimanenti censure, va, pertanto, accolto.

Va, invece, dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale proposta dalla M. e dall’ing. S. nell’ambito del ricorso n° 296/04.

Ed invero, la controimpugnazione, non è diretta a contestare la legittimazione dei Consigli dell’Ordine ricorrenti e si rivolge contro atti privi di riflessi sui provvedimenti impugnati in via principale.

Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Riunisce i ricorsi in epigrafe.

Quanto al ricorso n° 296/04 accoglie l’impugnazione principale e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale 17/12/2003 n° 119. Dichiara inammissibile il gravame incidentale.

Quanto al ricorso n° 297/04 accoglie il gravame incidentale e dichiara improcedibile quello principale.

Quanto al ricorso n° 811/04 accoglie il controricorso incidentale al ricorso incidentale e per l’effetto dichiara quest’ultimo improcedibile. Accoglie, altresì, l’impugnazione principale e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale 16/6/2004 n° 48.

Rigetta, infine, il ricorso n° 540/04.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 15/12/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Manfredo Atzeni, Presidente;

Rosa Panunzio, Consigliere;

Alessandro Maggio, Consigliere – estensore.

Depositata in segreteria oggi: 3/1/2005

Il Segretario generale f.f.





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