L’operatività degli intermediari bancari: aspetti problematici relativi alla vendita dei bond Cirio alla clientela retail
Nel presente lavoro si prendono in considerazione alcuni aspetti problematici relativi all’operatività degli intermediari bancari che hanno proceduto a trattare con la clientela retail i titoli obbligazionari emessi dalle società del gruppo Cirio1. Sono state, in particolare, affrontate la problematica relativa alla presunta violazione della normativa relativa alla sollecitazione all’investimento e la problematica relativa alla presunta violazione degli obblighi di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento.
Si deve in via preliminare precisare che la circostanza per la quale il collocamento dei titoli obbligazionari emessi dalle società del gruppo Cirio sia avvenuto attraverso un private placement2, non impediva agli intermediari di trattare la propria posizione sui titoli con la clientela retail. Come è stato messo in evidenza, tale comportamento delle banche è in linea con il ruolo prevalente da esse svolto sul mercato obbligazionario, finalizzato a fornire i servizi necessari per favorire lo scambio di fondi tra emittenti e acquirenti3.
Il discorso diventa sicuramente più complicato allorché si discuta circa la fattispecie alla quale ricondurre l’operatività degli intermediari, dovendo stabilire se gli stessi abbiano posto in essere un’attività “distributiva”, in violazione della normativa relativa alla sollecitazione all’investimento (con particolare riguardo alla mancata redazione del prospetto di sollecitazione) o se, al contrario, si siano limitati ad eseguire operazioni di negoziazione in contropartita diretta dietro apposito ordine della clientela4.
Come è stato messo in evidenza dalla stessa Consob, «la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico non implica necessariamente il ricorso a modalità sollecitatorie, potendo i titoli raggiungere la clientela attraverso la prestazione di servizi di investimento (e, in particolare, di servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini)» 5.
Pertanto una responsabilità derivante dalla violazione della normativa relativa alla sollecitazione all’investimento potrà sussistere esclusivamente laddove venga accertato che gli intermediari stessi abbiano proceduto all’effettuazione di transazioni non negoziate con i clienti. Gli elementi indiziari che rilevano in tale indagine sono l’esistenza di una documentazione che attesti in capo agli intermediari lo svolgimento di un’attività promozionale standardizzata volta direttamente o indirettamente ad indurre la clientela retail all’ “acquisto” dei titoli Cirio; l’effettuazione di una sistematica campagna promozionale attraverso mezzi di stampa6.
L’argomentazione maggiormente adoperata da quanti ritengono che, nel caso di specie, gli intermediari abbiano violato la normativa relativa alla sollecitazione all’investimento, procedendo ad un’attività distributiva dei titoli fa notare che, per sostenere l’assunto contrario (ovvero che gli intermediari abbiano proceduto alla negoziazione in contropartita diretta con la clientela), bisogna preliminarmente fornire la risposta all’interrogativo riguardante su quali basi i risparmiatori avrebbero acquisito informazioni tali da venire a conoscenza dell’emissione e soprattutto tali da richiedere l’acquisto dei titoli, soprattutto allorché la cessione dei titoli alla clientela retail sia avvenuta nella fase del c.d. grey market, quando cioè l’emissione obbligazionaria ancora doveva perfezionarsi7.
Tale punto di vista, tuttavia, non sembra prendere in considerazione un importante aspetto, ovvero che gli intermediari bancari (almeno quelli che hanno negoziato in conto proprio) procedevano a trattare la propria posizione sui titoli dopo averli inseriti nel proprio paniere aziendale, all’interno dei sistemi di scambio organizzati8.
Nella prassi, infatti, è accaduto che gli intermediari facenti parte del consorzio di collocamento, immediatamente dopo aver ricevuto dal lead manager il c.d. invitation telex9, hanno proceduto ad inserire tali titoli nei rispettivi panieri aziendali o, in altri casi, hanno “girato” l’intero importo dell’Underwriting Commitment a banche commerciali (spesso appartenenti allo rispettivo gruppo bancario) le quali a loro volta hanno inserito i titoli nei propri panieri aziendali10. Di conseguenza l’investitore poteva venire a conoscenza dell’esistenza dei titoli consultando l’apposito “elenco” dei titoli inseriti nel paniere della banca.
D’altro canto è sicuramente possibile che alcuni operatori di agenzia abbiano informato la clientela sull’esistenza e sulle caratteristiche dei titoli in questione: tale attività, tuttavia, rientra nello svolgimento del normale servizio di “consulenza incidentale” che l’intermediario può fornire al cliente in occasione della prestazione di qualsiasi servizio di investimento e non implica di per sé lo svolgimento di una attività sollecitatoria11.
Qualche specifica considerazione merita l’operatività degli intermediari bancari nella fase del grey market, espressione con la quale si indica, generalmente, il primo periodo dell’offerta compresa fra la data di lancio dell’operazione e quella di primo regolamento. Le negoziazioni che si realizzano in tale fase sono sottoposte alla condizione sospensiva che l’operazione (annunciata e lanciata) sia effettivamente posta in essere nei termini indicati (if and when issued). Se il lead manager, d’accordo con l’emittente, ritenesse opportuno ritirare il prestito entro la chiusura del collocamento, tutte le contrattazioni sarebbero prive di efficacia12.
Va messo subito in evidenza che attraverso la vendita dei titoli nella fase del grey market, gli investitori professionali ottengono, prima ancora che l’emissione obbligazionaria si perfezioni, un immediato trasferimento in capo alla clientela retail dei rischi legati ai titoli stessi, primo tra tutti del rischio di insolvenza dell’emittente.
Un aspetto delle negoziazioni poste in essere in tale fase che merita di essere preso in considerazione è quello relativo alla possibilità, da parte dell’intermediario, di vendere uno strumento finanziario prima dell’effettiva esistenza fisica del titolo (si è già precisato che, in tale fase, le transazioni avvengono sulla base della clausola “if and when issued”).
In generale va sottolineato come il nostro ordinamento consenta la vendita di cose future (art. 1348 c.c.), la quale «pur non comportando il passaggio della proprietà della cosa al compratore per effetto della semplice manifestazione del consenso, configura un contratto definitivo (…) di per sé idoneo e sufficiente a produrre l’effetto traslativo della proprietà al momento in cui la cosa verrà ad esistenza», secondo lo schema della condizione sospensiva13.
Tale osservazione dovrebbe far propendere per la configurabilità di un servizio di investimento avente ad oggetto strumenti finanziari futuri. La definitività autonoma delle vendite realizzate, configura le stesse come negoziazioni di strumenti finanziari, seppure, trattandosi di titoli futuri, sottoposte alla “condizione” di venuta ad esistenza del titolo.
A tal proposito si potrebbe mettere in evidenza come il nostro ordinamento già regoli un’altra ipotesi di “attività riservata” avente ad oggetto strumenti finanziari “futuri”. Laddove, infatti, si prende in considerazione il collocamento di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di tipo aperto o di azioni di SICAV (OICVM), è evidente come prima della sottoscrizione da parte dell’investitore (e per un breve periodo, anche dopo la sottoscrizione) il titolo “non esiste”: eppure la promozione avente ad oggetto quote di fondi è sicuramente un’attività riservata, sottoposta come tale, alle generali e specifiche regole di condotta degli intermediari e, per il collocamento al pubblico, è obbligatoria la predisposizione del prospetto informativo.
È pur vero, però, che in tali ipotesi si configura necessariamente un collocamento di strumenti finanziari “futuri” con la conseguenza che il soggetto che lo pone in essere procede ad una sollecitazione all’investimento ed è tenuto al rispetto della normativa appositamente dettata in materia ed in primis alla redazione del prospetto di sollecitazione.
Nel caso di specie, invece, si è potuto constatare come gli investitori istituzionali abbiano potuto procedere a trattare la propria posizione sui titoli nella fase del grey market, mediante operazioni in contropartita diretta con la clientela, senza lo svolgimento di attività sollecitatoria e senza la redazione del prospetto di sollecitazione14. In tale fase, inoltre, né l’intermediario negoziatore né, a maggior ragione la clientela retail, disponeva delle informazioni contenute nell’offering circular che, come noto, di tutta la documentazione predisposta per le emissioni obbligazionarie sull’Euromercato, costituisce l’unico documento che assume rilevanza esterna, nel senso che è oggetto di diffusione e distribuzione a favore di ogni potenziale investitore15.
Dunque, in assenza di qualsiasi documento informativo (sia dell’offering circular che di un autonomo prospetto di sollecitazione) è evidente che l’unico presidio a tutela degli investitori non professionali che hanno negoziato in contropartita diretta con gli intermediari, si fonda sul rispetto da parte degli intermediari delle regole di condotta sancite dalla normativa speciale del TUF e dalla relativa normativa di attuazione (reg. Consob. n. 11522/1998)16, soprattutto in materia di obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza.
In tale materia, infatti, all’intermediario che procede alla prestazione del servizio di investimento è assegnato un duplice compito: egli non solo deve fornire informazioni al risparmiatore in considerazione della maggiore facilità con la quale può acquisirle, ma ha anche l’ulteriore compito di “elaborare” le informazioni che gli vengono fornite dal risparmiatore circa le sue esigenze di investimento, circa la sua propensione al rischio ed agire di conseguenza nello svolgimento del servizio di investimento, evitando di effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, salvo apposito ordine del cliente (c.d. suitability rule)17.
Per stabilire se, nel caso di specie, gli intermediari abbiano effettivamente adempiuto agli obblighi di comportamento stabiliti dalla normativa, l’indagine deve necessariamente orientarsi in due direzioni: da un lato, verificare se sono stati rispettati gli adempimenti formali connessi agli obblighi informativi previsti dalla normativa; dall’altro chiedersi se gli intermediari abbiano effettivamente compiuto una corretta valutazione dei rischi legati ai titoli stessi onde verificare se le operazioni che si accingevano a compiere erano effettivamente adeguate al profilo di rischio – rendimento dei loro clienti18.
Con riguardo al primo interrogativo occorre accertare se le banche, prima della sottoscrizione del contratto di negoziazione, abbiano proceduto a consegnare al singolo investitore il documento generale sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari19.
A tal riguardo deve essere messo in evidenza che l’effettiva valenza informativa di tale documento sia alquanto limitata. Come è stato giustamente sottolineato, tale documento informativo, «se in astratto potrebbe essere considerato come un valido strumento per rendere l’investitore edotto della rischiosità delle varie tipologie di investimenti in strumenti finanziari, nella pratica assume scarsa efficacia informativa nei confronti della clientela; di fatto la consegna di tale documento viene percepita dagli operatori come una formalità che deve essere adempiuta, ma senza che venga compresa da parte dell’operatore finanziario e dell’investitore quale sia l’importanza di una attenta lettura del documento»20.
Allorché, invece, si sposta il ragionamento sulla valutazione che gli intermediari avrebbero dovuto compiere circa l’adeguatezza degli investimenti in titoli Cirio rispetto al profilo di rischio-rendimento dei singoli clienti, il discorso diviene assai più complicato.
La necessità che l’intermediario proceda alla valutazione di adeguatezza si basa sul presupposto che il rischio connesso ad uno strumento finanziario non possa essere valutato in assoluto ma vada rapportato al soggetto che lo assume tenendo presente le sue esigenze di investimento, la sua propensione al rischio, le sue aspettative di rendimento. È evidente, pertanto, che rispetto a tale argomento, non è possibile formulare un giudizio che abbia valore assoluto: l’indagine circa l’adeguatezza dell’investimento nei titoli obbligazionari emessi dalle società del gruppo Cirio dovrà necessariamente essere condotta caso per caso avendo riguardo al profilo di rischio-rendimento dei singoli clienti che di volta in volta hanno proceduto alla negoziazione in contropartita diretta con l’intermediario bancario. Ciononostante, anche rispetto a tale argomento è possibile svolgere talune considerazioni di carattere generale.
Se la valutazione di adeguatezza, per le ragioni appena esposte, si sostanzia necessariamente in giudizio comparativo tra le caratteristiche di rendimento e di rischiosità dello strumento finanziario oggetto del servizio di investimento e il profilo di rischio – rendimento del singolo cliente, funzionali a tale scopo, e pertanto appositamente previste dalla disciplina regolamentare, sono le due regole di matrice anglosassone del know your customer21 e del know your merchandise22.
Bisogna, però, tener presente che tali regole di condotta imposte dalla normativa all’intermediario devono poi essere concretamente applicate dalla struttura operativa dello stesso. In un eventuale giudizio di risarcimento proposto da un cliente che lamenti il mancato o il non corretto svolgimento della valutazione di adeguatezza, il giudice dovrà verificare in primo luogo quante e quali informazioni l’operatore di agenzia o il promotore finanziario disponesse sul conto del cliente ed in secondo luogo quante e quali informazioni gli stessi soggetti disponessero degli strumenti finanziari oggetto dell’operazione.
Relativamente alla regola che impone all’intermediario di conoscere il proprio cliente, viene previsto dalla normativa regolamentare che, in sede di sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento, si debba procedere a “chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio” (art. 28, co. 1, lett. a), reg. 11522/98)
Come è stato fatto notare, tuttavia, anche tale indagine viene molto spesso ridotta ad un adempimento formale in quanto l’applicazione di detta regola risente spesso della necessità di standardizzare il più possibile i comportamenti di coloro che, nell’ambito della struttura organizzativa dell’intermediario, sono preposti al contatto con il pubblico, per cui, quanto meno all’inizio del rapporto, ci si limita a chiedere al cliente di completare delle schede informative nelle quali il suo profilo finanziario viene descritto sulla base di schemi predefiniti e piuttosto sommari23.
Bisogna inoltre tenere in considerazione la non rara possibilità che il cliente, in sede di sottoscrizione del contratto di prestazione del servizio di investimento, si rifiuti di compilare la scheda sottoposta dall’intermediario.24
È evidente, pertanto che la “scheda cliente” non possa e non debba essere l’unica fonte dalla quale attingere le informazioni relative al cliente. Anzi, la stessa Consob ha precisato che, oltre alle informazioni in questo modo raccolte, l’intermediario debba tener presente ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati, relativi sia al cliente che agli strumenti finanziari oggetto dei servizi medesimi25. In altra sede, e con riguardo alla specifica ipotesi in cui il cliente si rifiutasse di fornire le informazioni richieste dall’intermediario, l’organo di vigilanza ha anche elencato una serie di parametri di riferimento quali l’età, la professione, la pregressa operatività26.
Nel corso del rapporto, dunque, l’intermediario dovrebbe provvedere ad aggiornare la propria scheda cliente, anche in funzione della composizione che va ad assumere il portafoglio dello stesso. A tal fine dovrebbe disporre di un database dinamico che guidi la struttura operativa nella valutazione di adeguatezza delle informazioni disposte dagli investitori, al fine di non lasciare tale giudizio all’esclusiva discrezionalità dell’operatore.
In definitiva, dunque, si può affermare che prodromica ad un sindacato circa la valutazione di adeguatezza posta in essere dall’intermediario nella prestazione di un servizio di investimento, deve essere l’indagine circa la capacità delle procedure interne dell’intermediario di assicurare alla struttura operativa la possibilità di disporre delle informazioni necessarie (in quanto funzionali) alla valutazione di adeguatezza.
Tale circostanza è ancora più evidente se si prende in considerazione la seconda regola, in precedenza richiamata, che impone all’intermediario di possedere un adeguata conoscenza degli strumenti finanziari oggetto del servizio di investimento che di volta in volta viene prestato.
È superfluo sottolineare che, ai fini di un corretto adempimento dell’obbligo in parola, debba essere cura dell’intermediario, sul quale in definitiva ricade la responsabilità per la prestazione dei servizi di investimento, garantire che la struttura operativa sia adeguatamente preparata e aggiornata.
Il problema, tuttavia, risiede nel fatto che, in alcune ipotesi, la conoscenza dello strumento finanziario oggetto del servizio di investimento non dipende dalla professionalità o dalla preparazione di colui che è addetto alla struttura operativa, ma dalle informazioni che costui dispone sullo stesso. A tal proposito il caso di specie, ovvero quello della vendita dei titoli obbligazionari emessi dalle società del gruppo Cirio, può risultare emblematico di tale circostanza.
Quando si è cercato di descrivere l’operatività di alcuni intermediari bancari relativamente alla vendita dei bond emessi dalle società del gruppo Cirio, si è potuto constatare come le negoziazioni che avvenivano nel grey market erano precedenti alla redazione dell’Offering Circular che, come precisato, costituiva il documento informativo dal quale si sarebbero potute dedurre notizie rilevanti circa la situazione patrimoniale e finanziaria dell’emittente e del garante.
Se è evidente che la valutazione della rischiosità di uno strumento finanziario ed in particolare di un titolo di debito implica la conoscenza, oltre che delle sue caratteristiche tecniche, anche della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del soggetto (o dei soggetti) che si impegna a garantire il pagamento degli interessi e del capitale alle loro rispettive scadenze, è lecito chiedersi da quale fonte l’operatore di agenzia o il promotore finanziario che procedevano alla negoziazione in contropartita diretta con la clientela potessero trarre queste informazioni, atteso che gli stessi titoli non erano nemmeno dotati di una valutazione di rating27.
Se, per riprendere un concetto molto caro alla dottrina, una delle ragioni fondamentali della sussistenza di una disciplina speciale riguardante gli obblighi di comportamento degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, è riscontrabile proprio nella necessità di porre rimedio all’asimmetria informativa esistente tra l’emittente gli strumenti finanziari e gli investitori, c’è da chiedersi come possa essere adempiuto tale compito se la stessa struttura operativa dell’intermediario si trova essa stessa in una situazione di evidente asimmetria informativa.
La stessa Consob sembra porsi tale problematica quando afferma che «gli intermediari che negoziano con la clientela retail nel periodo del grey market devono essere adeguatamente organizzati al fine di fornire comunque ai clienti le informazioni prescritte dalle disposizioni e di poter correttamente valutare l’adeguatezza degli investimenti effettuati dalla clientela rispetto al profilo di rischio di ciascun cliente»28.
Volendo interpretare tra le righe il ragionamento della Consob, si potrebbe ritenere che l’organo di vigilanza volesse mettere in evidenza l’inadeguatezza delle normali procedure predisposte dagli intermediari bancari a consentire la conoscibilità interna dei titoli oggetto di trattazione, allorché si è in presenza di una peculiare operatività (quale può essere la negoziazione dei titoli nella fase del grey market), consigliando (o imponendo) agli intermediari di predisporre in questi casi idonee procedure.
Dinanzi alla previsione di “procedure particolari”, adattate alla particolare operatività degli intermediari, si porrebbe il problema di quale grado di conoscibilità interna degli strumenti finanziari dovrebbe essere garantita. Prendendo in considerazione, ad esempio, il caso di specie si dovrebbe far sì che, dinanzi a strumenti finanziari “futuri”, in assenza di un qualsiasi documento informativo predisposto dall’emittente, in assenza di una valutazione di rating, la struttura operativa dell’intermediario disponga comunque di informazioni rilevanti circa il rischio di insolvenza dell’emittente.
Per concludere il discorso relativo al valutazione di adeguatezza ex art. 29 reg. 11522/98, sembra opportuno svolgere alcune considerazioni circa il particolare modo di atteggiarsi dello stesso in relazione alle peculiarità connesse ad un servizio di investimento quale quello della negoziazione di strumenti finanziari.
Si deve, infatti, sottolineare come, quantunque la negoziazione abbia ad oggetto una singola operazione e dunque una singola categoria di strumento finanziario, in ogni caso l’oggetto del giudizio di adeguatezza non si può limitare al singolo strumento finanziario ma deve tener presente il complesso delle operazioni che l’investitore compie su strumenti finanziari o, per dirla con un altro termine, il suo portafoglio titoli. È su tale base, infatti, che l’investitore parametra la propria propensione al rischio e le proprie aspettative di rendimento29.
Diversamente, invece, accade nella prestazione del servizio di investimento quale quello della gestione personalizzata di un portafoglio di investimento, laddove, proprio per le finalità connesse a tale servizio, l’intermediario può sicuramente procedere ad una valutazione complessiva del portafoglio dell’investitore finalizzata all’ottenimento di un congruo risultato di gestione
Bisogna inoltre tener presente come, nella prestazione del servizio di negoziazione, l’intermediario si trova a dover dare esecuzione ad un ordine del cliente, il quale decide autonomamente la tipologia e le dimensioni del proprio investimento. È evidente, quindi, come l’operatore di agenzia o il promotore finanziario goda, per il compimento della valutazione di adeguatezza, di un ambito di discrezionalità e, soprattutto, di un lasso temporale molto più limitato.
Solitamente il lasso di tempo che trascorre tra l’ordine di acquisto o di vendita e la nota di eseguito (ovvero il documento che l’intermediario trasmette al cliente comunicandogli l’esecuzione dell’operazione) è molto breve (quasi sempre l’esecuzione dell’ordine avviene nello stesso giorno in cui lo stesso è stato inoltrato ). D’altra parte, poi, è la stessa normativa regolamentare ad imporre tali tempi contingentati allorché stabilisce in capo all’intermediario particolari obblighi quali quello di best execution o, addirittura quello, valevole per l’ipotesi di negoziazione in conto proprio, di eseguire la negoziazione contestualmente all’ordine dell’investitore, dopo avergli comunicato il prezzo al quale si è disposti a vendere o comprare (art. 32 reg. 11522/98).
Un discorso diverso, naturalmente vale per le ipotesi, in verità molto più frequenti nella prassi, nelle quali il cliente inoltri l’ordine di acquisto o di vendita avvalendosi della consulenza strumentale dell’operatore di agenzia o del promotore finanziario. È evidente come in tali ipotesi l’addetto alla struttura operativa dell’intermediario abbia la possibilità di compiere, prima che il cliente proceda a compilare il modulo relativo all’ordine di acquisto o di vendita dei titoli, una valutazione di adeguatezza ex ante, “sconsigliandogli” quegli investimenti che non ritiene congrui rispetto al profilo di rischio – rendimento dello stesso30.
Tali diversità di atteggiamento del servizio di negoziazione, peraltro, sembrano essere prese in considerazione anche dal legislatore comunitario. Nella nuova direttiva sui mercati in strumenti finanziari (dir. n. 2004/39/CE) viene infatti previsto che gli obblighi di valutazione dell’adeguatezza e di correlata astensione dall’agire non trovino applicazione nelle ipotesi in cui l’operatività dell’intermediario sia riconducibile alla c.d. execution only31. La ratio di tale previsione risiede evidentemente nel fatto che, allorché l’intermediario si limita a dare esecuzione ad un ordine dell’investitore, la sua operatività non incide in alcun modo sul processo formativo della volontà dell’investitore.
Diversamente, invece, qualora lo svolgimento del servizio di negoziazione (o anche di trasmissione/ricezione di ordini) sia abbinato ad una consulenza incidentale, l’intermediario si trova a svolgere necessariamente un ruolo attivo nel processo formativo della volontà dell’investitore», il quale può essere facilmente indotto ad orientare le proprie scelte di investimento in ragione dei “consigli” dell’intermediario stesso. Permangono, pertanto, in capo all’intermediario gli obblighi di comportamento previsti dalla normativa legislativa e regolamentare32.
Per completare il discorso relativo alla presunta violazione degli obblighi di comportamento posti dal TUF e dalla normativa di attuazione in capo agli intermediari abilitati, si deve prendere in considerazione la questione relativa all’eventuale situazione di conflitto di interesse degli intermediari che hanno proceduto a trattare con la clientela retail i titoli Cirio.
L’appunto che si muove agli istituti bancari parte dalla premessa che, in virtù delle posizioni creditorie da questi vantate verso il gruppo Cirio, gli stessi avessero interesse a che la rispettiva clientela acquistasse i titoli obbligazionari emessi dalle società del Gruppo in modo che, da un lato, l’emittente potesse procedere alla realizzazione del suo piano di ristrutturazione del debito del Gruppo mediante progressivo allungamento della scadenza e, dall’altro, gli stessi istituti bancari potessero rientrare delle proprie posizioni creditorie33.
Tale intento potrebbe essere ritenuto configgente con i “compiti” che la stessa normativa, nell’ambito delle disposizioni relative agli obblighi di comportamento in generale e agli obblighi informativi in particolare, affida agli stessi intermediari. E una situazione di conflitto di interesse può essere intesa proprio come tale lo stato di cose che si determina quando l'interesse dell'intermediario, o gli interessi di altri che lo trovano sensibile, entrano per l'appunto in conflitto con le aspettative e le esigenze di primaria tutela degli interessi della clientela.
Oltre a questa situazione che può essere definita di potenziale conflitto di interesse “da finanziamento”34, può sussistere in capo agli intermediari che hanno preso parte al sindacato di collocamento un ulteriore potenziale conflitto di interesse nei confronti della clientela che può essere definito “da collocamento”. È infatti evidente che in tali ipotesi l’intermediario abbia uno specifico interesse a favorire la “distribuzione” dei titoli attraverso le proprie filiali.
Tale aspetto, poi, assume un particolare rilievo nei casi in cui la vendita alla clientela retail sia avvenuta nella fase del grey market. Come specificato in precedenza, infatti, in tale fase le operazioni di acquisto da parte della clientela retail di titoli oggetto di un private placement hanno, sostanzialmente, un immediato effetto sul successivo collocamento e sollevano, di fatto, il lead manager e gli altri intermediari da qualsiasi rischio di posizione35.
Ove, dunque, sia considerata sussistente l’esistenza di una situazione di conflitto di interesse in capo agli intermediari bancari, l’indagine deve stabilire se gli intermediari hanno adempiuto agli specifici obblighi stabiliti dalla normativa primaria e secondaria. Come è noto, infatti, il divieto di operare, posto a carico dell’intermediario che versi in situazioni di conflitto di interesse, è superabile rendendo edotta la controparte della loro sussistenza e ottenendo da questa lo specifico consenso all’operatività (c.d. abstain or disclose)36.
Bisogna dunque verificare, caso per caso, se all’atto della conclusione dei singoli contratti gli intermediari abbiano proceduto ad informare la clientela ( mediante apposita clausola da inserire in ogni singolo contratto) della sussistenza del confitto di interesse e, allo stesso tempo, abbiano ottenuto il consenso del cliente (nelle forme prescritte) allo svolgimento dell’operazione37.
Anche in tale ipotesi è tuttavia possibile svolgere una considerazione di carattere generale. La circostanza per la quale all’intermediario che versi in una situazione di conflitto di interesse non è imposto un divieto assoluto di operare trova la sua ratio nella scelta del legislatore di consentire la polifunzionalità degli intermediari, scelta che rende quasi inevitabile la presenza in capo agli stessi di conflitti di interesse.
In sede di legislazione primaria, infatti, il legislatore ha rinunciato ad introdurre apposite regole in tema di organizzazione e di controlli interni, limitandosi a stabilire che le modalità organizzative scelte dagli intermediari debbano essere in grado di «ridurre al massimo il rischio di conflitto di interessi» (art. 21 comma 1, lett. c) TUF). Allo stesso tempo, però, viene delegato l’organo di vigilanza ad emanare disposizioni finalizzate ad evitare lo scambio di informazioni, anche mediante l’istituzione della c.d. “funzione di controllo interno”. La Consob con il reg. 11522/98 (art. 56) ha imposto agli intermediari di innalzare barriere interaziendali (le c.d. chinese walls) per separare l’attività dei diversi dipartimenti. ed evitare lo scambio di informazioni tra diversi comparti di uno stesso intermediario.
Si ripropone, allora, una problematica molto simile a quella affrontata in precedenza. Proprio in virtù della presenza delle barriere interaziendali imposte dalla normativa regolamentare, si potrebbe dubitare della possibilità della struttura operativa dell’intermediario di ottenere quelle informazioni che sono necessarie all’adempimento delle regole di condotte imposte dalla normativa all’intermediario che versa in una situazione di conflitto di interessi.38 Solo la presenza, in capo all’intermediario di procedure interne capaci di individuare e selezionare le situazioni di potenziale conflitto di interesse potrebbe mettere in grado il soggetto che materialmente procede alla prestazione del servizio di investimento di informare a sua volta il cliente della sussistenza di tale situazione e di ottenerne lo specifico consenso all’operatività.
In conclusione, dunque, si è potuto constatare come, il più delle volte, eventuali inadempienze degli intermediari sarebbero da imputare, più che a negligenze di coloro che sono materialmente addetti alla prestazione dei servizi di investimento, all’ inadeguatezza delle procedure interne nel fornire alla struttura operativa le informazioni necessarie ad un corretto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa. La presenza di carenze procedurali è anche indice di inadeguato sistema di controlli interni il quale dovrebbe essere in grado di rilevare in via preliminare (e di rimuovere) le cause di possibili violazioni della normativa legislativa e regolamentare.
Tale constatazione, se certamente non va ad incidere sul discorso relativo alla responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento39 (che in ogni caso deve essere accertata caso per caso), atteso che le procedure interne degli intermediari non sono altro che “l’insieme delle disposizioni interne e degli strumenti adottati per la prestazione dei servizi” (art. 56 reg. 115522/98) e, soprattutto, atteso che è obbligo degli intermediari disporre “di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi” (art. 21, co. 1, lett. d, TUF), potrebbe, invece, contribuire a “gettare” qualche luce sul discorso relativo alla responsabilità della Consob per omessa vigilanza.
Se, infatti, all’esito degli stessi accertamenti della stessa Consob sono emerse delle carenze procedurali in capo agli intermediari, ci si potrebbe domandare per quale motivo l’organo di vigilanza non sia intervenuto preventivamente, considerato che lo stesso disponeva dei “canali informativi” per rilevare eventuali irregolarità nei comportamenti degli intermediari e degli strumenti ispettivi e sanzionatori per imporre agli intermediari la cessazione di tali irregolarità prima che queste si “tramutassero” in danno patrimoniale per gli investitori.
1 Come è noto, infatti, in seguito alle dichiarazioni di default prima (7 novembre 2002) e di cross default poi (15 agosto 2003), si è avuto il mancato rimborso (del capitale e degli interessi non ancora scaduti) delle emissioni obbligazionarie delle società del gruppo Cirio.
Il Tribunale di Roma con sentenza depositata il 7 agosto 2003, ha dichiara lo stato di insolvenza e ha assoggettato le due holding (Cirio Holding Spa, Cirio Finanziaria Spa) e l’operativa Cirio Del Monte Italia (controllata dalle precedenti attraverso una catena partecipativa) alla procedura di amministrazione straordinaria, nominando i commissari giudiziali. Il 14 dello stesso mese la procedura è estesa alla terza Holding Cirio Del Monte NV, che aveva nel frattempo depositato il ricorso.
Per una ricostruzione della vicenda che ha portato all’insolvenza del gruppo si veda Cirio, Relazione Commissari giudiziari, disponibile sul sito www.cirio.it.; Cirio, Relazione commissari straordinari: programma di cessione dei complessi aziendali, disponibile sul sito www.cirio.it
2 Per le emissioni obbligazionarie era prevista l’assunzione a fermo da parte delle banche facenti parte del managing group, dunque da parte di soggetti che sicuramente possiedono le caratteristiche di cui all’art. 31 comma 2 del reg. Consob 11522/1998. Tale motivazione, per giustificare l’esenzione dall’obbligo del prospetto, viene richiamata anche dalle stesse offering circular relative alle emissioni obbligazionarie della Cirio, laddove viene precisato che le obbligazioni erano destinate ad investitori professionali, a cui gli intermediari incaricati del collocamento (lead manager e manager) avrebbero venduto i titoli su base individuale. In particolare era stabilito che «The offering of the Notes has not been registered with the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) pursuant to Italian securities legislation and accordingly each Joint Lead Manager has represented and agreed that it has not offered or sold, and will not offer or sell, any Notes in The Republic of Italy in a solicitation to the public at large, and that sales of the Notes in the Republic of Italy shall only be negotiated on an individual basis with “professional investors” as defined in Articles 25 and 31, paragraph 2 of Consob regulation n. 11522».
3 Banca d’Italia, Lo sviluppo del mercato obbligazionario per le imprese italiane, cit., p. 9.
Per un’opinione contraria v Fimmanò, I gap di informazione e controllo nei crac Cirio e Parmalat e le prospettive di riforma, in Rivista di diritto bancario, 2004, su www.dirittobancario.it il quale fa notare come «I bond Cirio sono formalmente emissioni sull’euromercato mentre in concreto sono state trattate come domestiche ed emesse all’estero solo per eludere le norme sulla raccolta del risparmio presso il pubblico, in quanto prive di rating e prive evidentemente di prospetto informativo. Come tali, infatti, si tratta di strumenti finanziari non sono collocabili presso i risparmiatori ma solo nei confronti di investitori professionali così come previsto nelle varie Offering Circulars, perchè privi delle forme di garanzia e pubblicità».
Rispetto a tale argomento deve essere tenuto in considerazione che, solo successivamente ai fatti relativi alla vicenda in questione è, in tale materia, intervenuto il d. lgs. 6/2003 di riforma di diritto societario, con il quale (art. 2412, comma 2) è stata appositamente prevista e regolata la fattispecie di un’emissione obbligazionaria riservata ad investitori professionali sottoposti a vigilanza prudenziale.
Per tali ipotesi il legislatore ha individuato nell’assenza di un’esigenza di protezione dei sottoscrittori investitori professionali una valida ratio per la rimozione di qualsivoglia limite di patrimonializzazione dell’emittente. È la ratio esattamente opposta, invece, che sta alla base dell’ulteriore previsione secondo la quale nell’ipotesti in cui gli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, sottoscrittori di un’emissione obbligazionaria, procedano alla cessione dei titoli obbligazionari ad investitori non professionali, gli stessi rispondano della solvenza della società emittente.
Relativamente a tale disposizione si può osservare che, se sicuramente è apprezzabile l’intento del legislatore di fornire un ulteriore strumento di protezione nei confronti della clientela retail, sono molteplici gli aspetti che il legislatore non ha curato di precisare ed intorno ai quali si è già acceso il dibattito dottrinale. Sull’argomento si veda Bianchi – Giannelli, “Riforma del diritto societario e corporate bond” in Pinardi, Il mercato dei corporate bond in Italia, cit., p. 64; A. Banfi – F. Di Pasquali, Titoli di debito e riforma del diritto societario: alcune valutazioni critiche, in Analisi Giuridica dell’economia, 2/2003, p. 407; G. Corasaniti, Azioni, strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni: dalla riforma del diritto societario alla riforma dell’imposta sul reddito delle società, in Diritto e pratica tributaria, 5/2003, p. 875 ss.
4 Sulla disciplina relativa alla sollecitazione all’investimento si veda M. Miola, Commento all’art. 94 TUF in G. F. Campobasso, Commentario al Testo Unico della finanza, Torino 2002; R. Costi, Il mercato dei valori mobiliari, Torino, 2000, p. 45; F. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Torino 2001
5 Consob, Audizione informale della Consob presso la Commissione finanze sulla diffusione in Italia di obbligazioni pubbliche argentine, 27 aprile 2004, p. 4 su www.consob.it
Ma sulla questione si veda anche Consob, risp. quesito n. 97006042/1997 laddove viene messo in evidenza che «la sottoscrizione da parte di una banca dell’intera emissione obbligazionaria non costituisce prestazione del servizio di collocamento se la banca non assume impegni in ordine al successivo collocamento sul mercato. La successiva vendita delle obbligazioni alla propria clientela da parte della banca configura una normale attività di negoziazione in contropartita diretta in esecuzione di ordini di acquisto ricevuti dalla clientela stessa, a condizioni, quindi, diverse a seconda dell’acquirente e del momento dell’operazione. Ove la banca proceda, invece, alla realizzazione di una campagna di offerta con modalità caratterizzate dalla formulazione di proposte standardizzate e, quindi, dall’effettuazione di transazioni non negoziate con i clienti, allora l’operazione presenterebbe i connotati dell’offerta al pubblico, con conseguente applicazione della normativa sulla sollecitazione all’investimento».
6 Va sottolineato come gli organi di vigilanza sembrano orientati a ritenere che, nel caso di specie, non vi sia stata un’attività distributiva da parte degli intermediari e, di conseguenza, una violazione della normativa relativa alla sollecitazione all’investimento.
Il governatore della Banca d’Italia, per avvalorare la tesi che nel caso di specie si verta nell’ipotesi di negoziazione sul mercato secondario e dunque non sia riscontrabile una violazione della normativa sulla sollecitazione all’investimento, fa notare come «in Italia il numero di investitori che hanno acquistato i titoli attraverso i contratti bilaterali con le banche è stato mediamente intorno ai 4000 per ciascun prestito obbligazionario; i prezzi sono risultati differenziati tra le diverse banche e coerenti con l’evolversi delle condizioni di mercato. Le operazioni di offerta al pubblico, che richiedono la predisposizione del prospetto informativo, si rivolgono ad una pluralità indistinta e numerosa di investitori e recano un unico prezzo per l’intero periodo d’offerta». A. Fazio, Intervento alla giornata mondiale del risparmio del 2003, in Rivista bancaria, 3/2003, p. 7.
Tuttora, inoltre, non risultano essere stati attivati da parte della Consob appositi procedimenti sanzionatori in tema di sollecitazione al pubblico risparmio relativamente alle operazioni riguardanti i titoli Cirio né per operazioni relative ad altri titoli emessi sull’euromercato.
7 M. Onado, I risparmiatori e la Cirio, in Mercato concorrenza regole, 3/2003, p. 499, fa notare come «è vero che l’annuncio delle principali emissioni era riportato dalla stampa specializzata e qualche caso isolato di richieste alla banca potrebbe essere avvenuto, ma (…) se vendite massicce in questo segmento ci sono state è presumibile che siano avvenute perché la banca ne ha dato notizia e questa premura è un ulteriore elemento che fa propendere per una deliberata intenzione di passare al più presto il cerino acceso».
Fimmanò, I gap di informazione e controllo nei crac Cirio e Parmalat e le prospettive di riforma,in Rivista di diritto bancario, 2004, su www.dirittobancario.it mette in evidenza che «subito dopo il default la difesa delle banche si è basata sulla mancata sollecitazione. E’ tuttavia inverosimile che migliaia di risparmiatori, non sollecitati all’investimento, abbiano volontariamente chiesto agli istituti di credito obbligazioni emesse da società lussemburghesi, che evocavano l’azienda alimentare, su un altro mercato comunitario. Viceversa il collocamento è avvenuto nella nota fase di grey market nei giorni precedenti l’inizio dell’offerta».
8 A tal uopo, per le negoziazioni che avvengono nei sistemi di scambi organizzati, è prevista una disposizione di portata derogatoria (art. 205 TUF) rispetto alla disciplina della sollecitazione all’investimento, essendo stabilito che le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati o nei sistemi di scambi organizzati, da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi, non costituiscano sollecitazione all’investimento con la conseguenza che in tali ipotesi non sia necessaria la pubblicazione del prospetto di sollecitazione . C. Motti, Commento all’art. 205 TUF, in Alpa – Capriglione, Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Milano 1998, p. 1830; L. Picardi, Commento all’art. 205 TUF, in G. F. Campobasso, Commentario al testo unico della finanza, Torino 2002, p. 1580.
Recentemente, inoltre, la Consob ha adottato una nuova comunicazione in materia di modalità, termini e condizioni dell'informazione alla Consob e al pubblico sugli scambi organizzati di strumenti finanziari (delibera n. 14035 del 17 aprile 2003). Il provvedimento sostituisce la precedente comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998. Nella presente comunicazione si intendono per "sistema di scambi organizzati": un insieme di regole e di strutture, anche automatizzate, che consente in via continuativa o periodica: a) di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari e b) di fare incontrare dette proposte in modo da determinare la conclusione di contratti. In tale comunicazione sono previsti, in capo agli organizzatori degli SSO, una serie di obblighi informativi nei confronti dell’autorità di vigilanza, nei confronti degli emittenti e degli altri operatori e nei confronti del pubblico.
È importante sottolineare come gli SSO possono essere distinti in due grandi categorie, in base ai soggetti che ne hanno accesso: da un lato, gli SSO nei quali confluiscono ordini inferiori a 150 mila euro destinati alla clientela retail e ai quali non partecipano gli investitori istituzionali e, dall’altro, gli SSO riservati solo agli investitori istituzionali, per i quali non sono previste forme particolari di tutela.
Come è stato messo recentemente in evidenza da C. Salini, La nuova regolamentazione comunitaria in materia di mercati finanziari, in Capital market integration and investor protection in Europe, Milano, 12 novembre 2004, disponibile su www.consob.it, una delle problematiche che tuttora permane relativamente alle negoziazioni di strumenti finanziari che avvengono nei sistemi di scambi organizzati, riguarda appunto la continuità con la quale vengono negoziati tali strumenti sui sistemi, in quanto solo in presenza di una regolarità di negoziazioni possono essere realizzate condizioni soddisfacenti di liquidità. Nella prassi, infatti, accade molto spesso che gli intermediari , una volta conclusa l’operazione in contropartita diretta con la clientela individuale, non hanno di solito interesse a creare un mercato stabile sul titolo stesso, preferendo che l’obbligazione resti nel portafoglio dell’investitore fino alla sua data di scadenza naturale: la sostanziale assenza di un “mercato di ritorno” relativo a tali titoli potrebbe essere, a parere di alcuni, un indice del fatto che, in realtà l’intermediario non abbia proceduto a trattare con la clientela la propria posizione sui titoli ma, al contrario, abbia proceduto al loro collocamento.
9 L’invitation telex è quel documento nel quale, oltre ad essere descritti i principali termini economico-giuridici dell’operazione, viene comunicato a ciascun intermediario il rispettivo underwriting commitment, ovvero il valore nominale corrispondente all’ammontare di titoli che vengono destinati alla sottoscrizione di ogni intermediario facente parte del consorzio di collocamento.
Tale inserimento, il più delle volte, non avveniva in maniera automatica. Le procedure interne delle banche, infatti, prevedono che, per i titoli non dotati di una valutazione di rating o per i titoli la cui valutazione di rating risulti inferiore ad una certa soglia (ad esempio BBB), l’inserimento degli stessi nel paniere aziendale debba avvenire previa delibera del Comitato consiliare di finanziamento.
Tale vaglio preliminare dell’Organo interno della banca ha certamente una valenza cautelativa per la stesso intermediario. Va infatti messo in evidenza come per i titoli che vengono inseriti nel paniere aziendale, l’intermediario si pone (almeno a livello teorico) come controparte sia nelle operazioni di vendita dei titoli che nelle operazioni di acquisto, con la conseguenza che l’intermediario resti soggetto ad un rischio di posizione non solo nel lasso di tempo (spesso estremamente breve) tra l’inserimento dei titoli nel paniere aziendale e la loro cessione alla clientela retail ma anche in periodi successivi per effetto dell’acquisto da parte dell’intermediario degli stessi titoli ceduti dalla clientela retail.
11 La consulenza incidentale (o strumentale) si differenzia nettamente dalla consulenza su strumenti finanziari di cui all’art. 1, co. 6, lett. f, TUF, che costituisce un servizio accessorio. Quest’ultima si caratterizza proprio per l’indipendenza del servizio rispetto alle eventuali operazioni che l’investitore decida di porre in essere. Sulle caratteristiche della prima e della seconda si veda tra le altre Consob, risp. ques. Nn. 9808597/1998, 30441/2000, 1071590/2001.
12 Sul ruolo della fase del grey market nelle emissioni obbligazionarie sull’euromercato v. Banfi – Onado, I mercati dei titoli di debito privati”, Torino 2002, p. 132; V. P. De Vincentiis, Il mercato obbligazionario, Torino 2002, p. 175; Lantelme, Le emissioni di titoli obbligazionari e la loro quotazione a Londra e in Lussemburgo, cit., p. 37
13 C. M. Bianca, Diritto Civile, III, Milano, 1987, p. 321.
Questa ricostruzione sembra confermata anche dal parere ABI n. 323 del 22/01/1998 riportato nella documentazione prodotta dalla BPM (doc. 9 bis). In tale sede, dopo aver ricondotto la natura delle operazioni in questione alla vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.), viene messo in evidenza come «la vendita di cui trattasi produce effetti obbligatori: la proprietà si trasferisce al momento della venuta ad esistenza del titolo (….). Se è corretto il ragionamento sinora seguito, anche al fine di evitare il prodursi della nullità, appare opportuno che il cliente sia espressamente informato dell’eventualità che i titoli potrebbero non venire ad esistenza attraverso l’inserimento di apposita clausola nel modello di “raccolta ordini” »
14 È evidente come si ponga una problematica di scarsa trasparenza delle negoziazioni che avvengono nei sistemi di scambio organizzati. Questo aspetto è affrontato anche da C. Salini, La nuova regolamentazione comunitaria in materia di mercati finanziari, in Capital market integration and investor protection in Europe, Milano, 12 novembre 2004, disponibile su www.consob.it il quale fa notare che la Consob sta valutando l'opportunità di aumentare gradualmente il livello di trasparenza sull'attività svolta su tali sistemi e sulle modalità di funzionamento e di organizzazione degli stessi .
15 Il termine offering circular è adoperato dalla legislazione americana (Securities Act del 1933) per indicare quel documento che deve accompagnare un’offerta di “securities” o di azioni di fondi comuni. Esso, ha una funzione esplicativa delle condizioni dell’offerta, delle caratteristiche dei titoli e della situazione patrimoniale e finanziaria dell’emittente, al fine di agevolare le decisioni dell’investitore circa l’adeguatezza di tale investimento alle sue esigenze.
Nel caso delle emissioni di eurobond, tale documento assume una funzione particolare in quanto si qualifica in termini di prospetto di quotazione relativo a strumenti finanziari oggetto di contestuale diffusione.
Tuttavia, nella prassi delle emissioni obbligazionarie sull’euromercato, l’ammissione dei titoli alla quotazione, che avviene quasi sempre sulla piazza finanziaria lussemburghese, non è accompagnata da un’effettiva negoziazione di tali titoli in un mercato regolamentato. Tant’è che, pur essendo avvenuta la quotazione di tutte le emissioni obbligazionarie delle società del Gruppo con la conseguente redazione delle rispettive offering circular, esclusivamente una singola transazione del valore di 50 mila euro e relativa ai bond emessi da Cirio Finance Lux, è transitata attraverso il Luxembourg Stock Exchange in data 07 Novembre 2000.
Ciò determina che l’offering circular assolva ad una funzione informativa anche con riferimento all’iniziale decisione di investimento dei manager, nonché e conseguentemente dei successivi soggetti che procedano a operazione di investimento nell’eurobond nel periodo temporale immediatamente successivo alla sua data di emissione.
16 Relativamente, invece, all’applicabilità delle regole di condotta dettate dal TUF e dalla normativa regolamentare per le negoziazione che avvengono all’interno degli SSO si veda Consob, comunicazione n. DM/99057703, laddove viene messo in evidenza che l’intermediario che, nella gestione e nell’organizzazione di un Sistema di scambi organizzati, si avvale di uno o più servizi di investimento (raccolta d’ordini, mediazione, negoziazione in conto proprio e in conto terzi), assegna alla prestazione di tali servizi un ruolo ancillare rispetto ad una distinta attività principale qual è, appunto, l’organizzazione degli scambi, di modo che le regole di trasparenza sugli SSO non escludono che al singolo scambio si applichino anche gli obblighi di condotta cui sono tenuti gli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento.
17 In particolare l’art. 21, comma 1 lett. b) del TUF stabilisce l’obbligo degli intermediari abilitati di «acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati».
Sull’argomento si veda Vedi M. Miola, Commento all’art. 21, in G. F. Campobasso, “Commentario al Testo Unico della Finanza” Torino 2002, p. 156; Alpa, Commento all’art. 21, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, vol. I, Padova 1998, p. 227; F. Sartori, Le regole di condotta degli intermediari finanziari. Disciplina e forme di tutela, Milano 2004.
L’art. 29 invece pone il menzionato divieto di «effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione salvo apposito ordine del cliente». Ai fini di tale valutazione, il 2 co. stabilisce che «gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati». Il co. 3, invece, stabilisce che «gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.
Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute».
Sul punto si veda Trib. Mantova, 18 marzo 2004, in Banca, Borsa, Titoli di Credito, 4/2004, con nota di F. Stocco, laddove si propende per l’insussistenza di un obbligo di forma scritta ad substantiam relativo alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornire all’investitore circa l’inadeguatezza dell’operazione.
In Trib. Taranto, 22 novembre 2004, n° 2273, con nota di A. Tanza, Bond Cirio: responsabilità della banca nel collocamento degli strumenti finanziari, si mette in evidenza che l’obbligo di avvertire l’investitore circa la non adeguatezza dell’operazione, non poteva dirsi assolto per effetto della clausola – sottoscritta dal cliente – che faceva riferimento alla non adeguatezza dell’investimento, la quale non poteva dirsi idonea ad informare il cliente degli specifici rischi cui questi andava incontro.
A tal proposito va registrata l’opinione di chi ritiene che, anche nell’ipotesi di uno specifico ordine del cliente, l’intermediario sia tenuto a non effettuare l’operazione, nel caso in cui tale operazione si ponga in contrasto insanabile con i principi di ragionevolezza (ad es. investimenti finanziari con programmi pluriennali stipulati da persone molto anziane, operazioni altamente speculative per persone dai mezzi finanziari limitati e per percentuale di patrimonio spropositata). F. Bochicchio, Conformità agli interessi dei clienti negli investimenti mobiliari e statuto comportamentale degli intermediari, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 4/2001, p. 931.
18 Pur essendo la nostra esperienza giuridica «priva di un bagaglio giurisprudenziale organico in materia di regole di comportamento degli intermediari finanziari» (Volpe, La responsabilità civile degli intermediari finanziari, un leading case in Società, 2001, pag. 190), si devono registrare recentissime pronunce giurisprudenziali sull’argomento.
Si veda ad esempio Trib. Mantova, 18 marzo 2004, in Banca, Borsa, Titoli di Credito, 4/2004, con nota di F. Stocco, che ha pronunciato sulle pretese risarcitorie di un investitore in titoli di debito dello stato argentino; Trib. Taranto, 22 novembre 2004, n° 2273, con nota di A. Tanza, Bond Cirio: responsabilità della banca nel collocamento degli strumenti finanziari, che invece ha pronunciato sulle pretese risarcitorie di un investitore in titoli di debito emessi dalle società del gruppo Cirio.
Entrambe le pronunce giurisprudenziali sono concordi nel ritenere che la violazione, da parte dell’intermediario, delle prescrizioni contenute negli artt. 21 del TUF, 28 e 29 reg. Consob, determini, ex art. 1418, la nullità del contratto per violazioni di nome imperative. Il tribunale di Taranto, tuttavia, pur ritenendo astrattamente ipotizzabile la nullità dell’accordo, pronuncia l’inadempimento dell’ intermediario rispetto agli obblighi sanciti dalla normativa sottolineando che «nella specie possa fondatamente parlarsi di inadempimento, da parte della Banca convenuta, di un contratto già perfezionatosi, piuttosto che della conclusione di un contratto nullo. Infatti, pur non essendo, per gli effetti pratici a cui mira parte attrice rilevante la precisazione che segue, deve dirsi che nel caso in esame non pare che si possa parlare di vizio genetico, relativo alla conclusione del contratto, bensì di vizio funzionale, che inerisce il contratto oramai perfezionatosi, e cioè di difetto che riguarda le prestazioni che dovevano esser rese sulla base del negozio concluso».
19 In sede regolamentare, l’art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob 11522/1998 stabilisce a carico degli intermediari abilitati, prima dell’inizio del servizio di investimento, l’ obbligo di «consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli. investimenti in strumenti finanziari contenuto in apposito allegato allo stesso regolamento».
20 A. Iuliucci, L’informazione alla clientela di servizi di investimento nella prassi, Interventi tenuti nell’ambito del Corso di aggiornamento su: Trasparenza e comunicazione nei rapporti con i clienti di servizi di investimento, Milano, 28 Febbraio - 1° Marzo 2002.
Sul punto si veda anche Trib. Mantova, 18 marzo 2004, in Banca, Borsa, Titoli di Credito, 4/2004, con nota di F. Stocco, laddove viene messo in evidenza che la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti, previsto dall’art. 28 lett. b) reg. Consob n. 11522/98, non costituisce, proprio a causa della sua genericità, adempimento degli obblighi di tutela informativa previsti dalla legge.
21 In particolare l’art. 28 co. 1, lett. a) reg. 11522/98 stabilisce l’obbligo dell’intermediario di «chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore».
22 L’art. 26, co. 1, lett. e) reg. 11522/98 stabilisce che gli intermediari, nell’interesse degli investitori e dell’integrità del mercato mobiliare, acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire
23 A. Iuliucci, L’informazione alla clientela di servizi di investimento nella prassi, Interventi tenuti nell’ambito del Corso di aggiornamento su: Trasparenza e comunicazione nei rapporti con i clienti di servizi di investimento, Milano, 28 Febbraio - 1° Marzo 2002.
È stato inoltre fatto notare che «il sistema soffre di una visione assolutamente irrealistica dei concreti assetti dei rapporti tra cliente ed intermediario, nel momento in cui si basa, evidentemente, sull’assunto che il cliente rilasci la scheda alla struttura dell’intermediario incaricata di porre in essere l’operazione di investimento o comunque ad una struttura ad essa contigua, con la conseguenza che le informazioni dovrebbero essere acquisite da chi ha la responsabilità poi dell’investimento, valutandole proprio con il cliente, mentre, di converso, la realtà recepita, sia pur implicitamente, anche dall’ordinamento, nel momento in cui correttamente include la distribuzione nell’intermediazione (art. 30 d.lgs. n. 58/98) si basa sulla circostanza che il rapporto con il cliente è caratterizzato in senso commerciale ben distinto da quello, pur tipico di intermediazione, relativo all’espletamento vero e proprio dell’investimento: in tale ottica il rapporto fiduciario è tra il cliente e, non chi è abilitato ad espletare l’investimento, ma chi lo è a procurare l’affare ed a assistere il cliente poi». F. Bochicchio, Conformità agli interessi dei clienti negli investimenti mobiliari e statuto comportamentale degli intermediari, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 4/2001, p. 931
D’altronde, bisogna sottolineare come «tale pratica sia dettata dall’esigenza di garantire maggiore snellezza al rapporto tra le parti e consentire all’intermediario, senza sopportare costi eccessivi, di adempiere all’obbligo di dotarsi di procedure idonee a ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi (art. 56 co. 2 lett. a) del regolamento Consob n. 11522) » v F. Sartori, L’adeguatezza delle operazioni: regole di azioni e rimedi, in Il Caso, 2004 p. 2 disponibile su www.ilcaso.it
24 Lo stesso regolamento intermediari prende in considerazione tale circostanza stabilendo che in tali ipotesi “il rifiuto di fornire le informazioni richieste deve risultare dal contratto ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.
25 Consob, comunicazione n. DI/98080595 del 1998, laddove si precisa che, “al fine di valutare l’adeguatezza delle operazioni (suitability), come disposto dall’art. 29 reg. Consob n.11522/98, l’intermediario tiene conto delle informazioni raccolte dagli investitori ai sensi dell’art. 28, co. 1, lett. a, del reg. Consob 11522/98 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati, relativi sia al cliente che agli strumenti finanziari oggetto dei servizi medesimi. Circa tale ultimo aspetto, si ricorda che l’intermediario deve disporre di una conoscenza degli strumenti finanziari e dei servizi da esso offerti adeguata al tipo di prestazioni da fornire (art. 26 reg. Consob n. 11522/98)”.
Consob, Comunicazione n. DI/30396 del 2000
27 È pur vero che un apprezzamento circa la solvibilità dell’emittente poteva compiersi, in assenza di informazioni specifiche, confrontando il loro rendimento con quello di altri titoli corporate dotati di tale valutazione. A questo proposito, osserva il recente studio della Banca d’Italia che essi «presentavano un rendimento cedolare più elevato di quello dei titoli di imprese non finanziarie con il minimo di rating di buona qualità (compreso tra BBB+ e BBB-) Banca d’Italia, Lo sviluppo del mercato obbligazionario italiano, Bollettino Economico Novembre 2003, p. 10 su www.bancaditalia.it».
28 Consob, Audizione informale della Consob presso la Commissione finanze sulla diffusione in Italia di obbligazioni pubbliche argentine, 27 aprile 2004, p. 5 su www.consob.it
È evidente, tanto per fare un esempio, che un’operazione connessa ad uno strumento finanziario al quale sia legato un elevato rischio emittente di per sé possa risultare non adeguata, ma tale valutazione necessariamente muta laddove il portafoglio dell’investitore contenga altri strumenti finanziari per i quali tale rischio è basso o addirittura nullo. D’altronde sarebbe difficile definire adeguate una serie di operazioni concentrate tutte su strumenti finanziari risk free, in quanto sicuramente il rendimento offerto all’investitore sarebbe molto basso e dunque non adeguato alle sue aspettative di rendimento.
Sul punto si veda anche Sartori, L’adeguatezza delle operazioni, regole, azioni e rimedi, su Il Caso, p. 4, 2004 disponibile su www.ilcaso.it il quale mette in evidenza che «l’intermediario sarà responsabile per il compimento di un’operazione non adeguata qualora non abbia utilizzato tutti i mezzi e gli accorgimenti necessari per attuare il tipo di attività in cui è ravvisabile la soddisfazione dell’interesse dell’investitore».
30 Solo in tali ipotesi, infatti, sembra corretto il ragionamento seguito dal tribunale di Taranto (sent. n. 2273/2004) che paragona gli obblighi informativi dell’intermediario nella prestazione del servizio di investimento all’ ipotesi «del consenso informato che un paziente deve esprimere, dopo un primo approccio col medico che stabilisce di fargli seguire una determinata terapia o di sottoporlo ad un determinato intervento», mettendo in evidenza come «è senza dubbio inadempiente (e risponde delle conseguenze dell'intervento terapeutico o chirurgico non preventivate al paziente, pur se lo stesso sia stato tecnicamente ben eseguito) quel medico che omette di informare il paziente dei rischi che la terapia o l'intervento comportino (sì da averne un consenso privo di cognizione di causa in merito ad essi), analogamente non può che rispondere del suo comportamento quell'intermediario finanziario che, richiesto di curare un investimento mobiliare, accetti l'incarico (e, quindi, concluda il relativo contratto professionale col cliente), ma ometta, poi, di avvertire, in modo specifico, chi a lui si è rivolto dei rischi a cui va incontro con il determinato investimento prospettato Trib. Taranto, 22 novembre 2004, n. 2277, con nota di A. Tanza, Bond Cirio: responsabilità della banca nel collocamento degli strumenti finanziari.
31 All’art. 19, par. 6 della direttiva sono individuati i requisiti necessari affinché l’operatività dell’intermediario possa essere definita di execution only:
il servizio prestato dall’intermediario si deve limitare alla mera esecuzione o trasmissione degli ordini dell’investitore, senza che sia fornita all’intermediario alcuna indicazione circa le operazioni da effettuare;
i servizi prestati devono essere connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito (escluse le obbligazioni o titoli di credito che incorporano uno strumento derivato, OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi;
il servizio è prestato ad iniziativa del cliente o potenziale cliente;
il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’impresa di investimento non è tenuta a valutare l’idoneità dello strumento o servizio prestato o proposto e che pertanto egli non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento delle imprese;
l’impresa di investimento rispetta i propri obblighi a norma dell’art. 18 (conflitto di interessi).
32 F. Parrella - L. D’Ambrosio, L’intermediazione finanziaria e la gestione collettiva del risparmio, in Manuale di Diritto dei mercati finanziari a cura di S. Ambrosino, C. Rabitti Bedogni, 2004, p. 123
33 Va tuttavia segnalato che nella recente pronuncia il Trib. Mantova, 18 marzo 2004, in Banca, Borsa, Titoli di Credito, 4/2004, con nota di F. Stocco nell’escludere che, nel caso di specie, la banca abbia agito in conflitto di interesse, considera irrilevante la circostanza che la banca fosse portatrice di un interesse di gruppo a che le obbligazioni (che si trovavano nel portafoglio di una società di intermediazione mobiliare appartenente allo stesso gruppo bancario) fossero vendute al cliente. Tale pronuncia è fortemente criticato da D. Maffeis, Conflitto di interesse nella prestazione di servizi di investimento: la prima sentenza sulla vendita a risparmiatori di obbligazioni argentine, in Banca, Borsa, Titoli di Credito, 4/2004, p. 452 il quale mette in evidenza che «l’errore che conduce il giudice a disapplicare le norme speciali risiede nel ricorso alla regola giurisprudenziale consolidata nell’applicazione dell’art. 1394 c.c.; in particolare il giudice attribuisce rilievo alla circostanza che l’interesse in conflitto del quale la banca era portatrice non avrebbe inciso sull’operazione e dunque non l’avrebbe resa contraria all’interesse del cliente».
Sull’argomento in generale si veda anche Denozza Francesco, Il danno risarcibile tra benessere ed equità: dai massimi sistemi ai casi 'Cirio' e 'Parmalat' in Giurisprudenza commerciale, 2004, fasc. 3, pp. 331-349, il quale mette fa notare che « L’idea che la banca possa essere tenuta responsabile per aver agito in conflitto di interessi nascente dall’esigenza di “piazzare” le obbligazioni per ridurre la sua esposizione in qualità di ordinaria finanziatrice dell’impresa emittente (a parte ogni altro profilo di fondatezza) presenta alcuni gravi difetti. Se si richiede la prova di un diretto collegamento tra la singola emissione, o la singola campagna di “piazzamento” di obbligazioni curata da una certa banca e, una precisa e individuata riduzione dell’esposizione dell’impresa nei confronti di tale banca, sembra che la prospettiva sia, sul piano probatorio, alquanto diabolica per l’attore risparmiatore (….). Se invece ci si accontenta della prova di un generico interesse della banche finanziatrici di un impresa a che questa attivi le altre fonti di finanziamento e riequilibri la sua esposizione nei loro confronti, il rischio (non del tutto assente neppure nella prima alternativa), è che il costo da risarcimento dei risparmiatori delusi divenga un costo altissimo».
34 Bisogna tuttavia precisare che non ogni posizione creditoria dell’intermediario nei confronti dell’emittente possa determinare un potenziale conflitto di interesse. A tal proposito bisogna necessariamente tenere in considerazione alcune caratteristiche di tali posizione creditorie, quali:
- l’importo dei finanziamenti concessi: finanziarie per importi limitati difficilmente può far sorgere l’interesse dell’intermediario a sostenere che gli acquisti di titoli emessi dal soggetto finanziato;
- le caratteristiche temporali e di scadenza dei finanziamenti: è evidente, infatti come un mutuo a scadenza ravvicinata può maggiormente indurre la banca a privilegiare i propri interessi di rientro, rispetto ad un finanziamento avente scadenza lontana:
- la natura del finanziamento: nel caso di un finanziamento autoliquidante, quale può essere, ad esempio, un anticipo su fattura, è irrilevante per la banca la situazione del soggetto finanziato. Diversamente, invece, nelle ipotesi di finanziamenti non autoliquidanti quali possono essere mutui, aperture di credito in conto corrente, diviene rilevante per la banca, la situazione finanziaria dell’emittente;
- il merito di credito attribuito dalla banca al creditore: un basso merito di credito può far sorgere l’interesse della banca a “sostenere” l’acquisto dei titoli emessi dal soggetto finanziato.
35 Va anche sottolineato come una potenziale situazione di conflitto di interesse potrebbe essere riscontrabile in capo all’intermediario ogni volta che lo stesso proceda a negoziare titoli in contropartita diretta con la propria clientela. A tal proposito, la Consob con la comunicazione n. DAL/97006042, ha ribadito che la fattispecie che giustifica l’applicazione degli obblighi imposti dalla normativa non può essere individuata - a priori – in tutte le ipotesi di negoziazione in contropartita diretta, ma deve essere individuata con le peculiarità del caso. In particolare ove, come nei casi di ricezione e di trasmissione di ordini e di negoziazione, l’intermediario svolga un ruolo di mero esecutore della volontà del cliente non sarebbe configurabile alcuna ipotesi di conflitto di interesse. Se, invece, l’intermediario provveda a porre in essere un attività di consulenza, anche solo incidentale, sarà invece configurabile una situazione di conflitto di interessi, trovando in tal caso applicazione le apposite regole di condotta in precedenza analizzate.
36 In particolare l’art. 21 co. 1 lett. c TUF stabilisce che, nell’ipotesi in cui il conflitto di interesse non possa essere eliminato, l’intermediario debba «agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento».
Ed in sede regolamentare l’art. 27, comma 2 reg. Consob 11522/1998 stabilisce «Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente».
A tal proposito va precisato che il consenso del cliente deve essere richiesto per ogni singola operazione: non sarebbe pertanto ammissibile la clausola con la quale il cliente autorizzi una volta per tutte l’intermediario ad agire in conflitto di interessi. Il comma 3 dello stesso articolo precisa poi che «Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi ».
37 In dottrina c’è anche chi, f. sartori, Il conflitto di interesse tra intermediari e investitori, in Rivista di diritto civile, n. 2/2001, p. 191, rifiuta l’impostazione, che sembra trasparire anche dalla normativa secondaria, secondo la quale il rispetto della regola dell’abstain or disclose possa del tutto deresponsabilizzare l’intermediario. Viene infatti sottolineata l’importanza della clausola generale dell’ “equo trattamento” il cui ultimo significato risiede nel divieto, imposto all’intermediario di abusare della fiducia ripostagli dal cliente. In basa a ciò si può ritenere che laddove l’intermediario, nonostante abbia eretto le c.d. chinese walls, nonostante abbia ottenuto il consenso pieno e consapevole del cliente attraverso lo strumento autorizzatorio, non persegua l’interesse del cliente, avvantaggiando sé o un terzo, sarà comunque responsabile
Va però osservato che, qualora la regola dell’abstain or disclose risultasse non adempiuta, sarebbe riscontrabile certamente una violazione sia della normativa primaria (violazione dell’obbligo di assicurare al cliente trasparenza) sia della normativa secondaria (mancata informazione e/o autorizzazione), mentre non vi sarebbe necessariamente una lesione dell’interesse del cliente. L’interesse del cliente sarebbe leso, non già se egli non sia stato informato (circa la situazione di conflitto di interesse dell’intermediario) o se l’operazione sia stata eseguita senza la sua autorizzazione, bensì se l’operazione sarebbe contraria alle sue esigenze ed aspettative di investimento. Su tale argomento v. Maffeis, Conflitto di interessi nel contratto e rimedi, Milano, 2002, p. 125 il quale ritiene che anche nell’ipotesi in cui in presenza della violazione delle norme comportamentali non possa ravvisarsi una lesione dell’interesse del cliente, il relativo contratto deve considerarsi affetto da una nullità assoluta in quanto vi sarebbe una violazione di norme poste a tutela dell’esigenza di ordine pubblico alla trasparenza dei servizi finanziari.
38 Sul punto si veda da f. sartori, Il conflitto di interesse tra intermediari e investitori, in Riv. dir. civ., n. 2/2001, p. 191 il quale mette in evidenza come le “chinese walls”, potrebbero ritorcersi contro lo stesso cliente nel cui interesse sono state create, qualora venissero utilizzate (insieme all’autorizzazione) dal soggetto abilitato per dimostrare la sua “buona fede”, indipendentemente dal risultato finale dell’operazione e dal profilo soggettivo».
39A proposito della tematica relativa alla responsabilità dell’intermediario per i danni arrecati dalla struttura operativa va sottolineato come recentemente si stia consolidando un orientamento giurisprudenziale che tende ad affermare la responsabilità solidale dell’intermediario per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche quando sussista un rapporto di “necessaria occasionalità” tra incombenze affidate e fatto del promotore (Cass. Civ., Sez. III, 19 luglio 2002, n. 10580, in Giustizia Civile, 7/2003, p. 1591 Si configurerebbe pertanto una responsabilità oggettiva dell’intermediario, non esclusa neppure dal fatto doloso del promotore finanziario ( Trib Sanremo, 13 gennaio 2003, in Dir. Fall., 2003, II, pag. 236 con nota di Liace). Il tribunale di Lecce con la sentenza n. 1692 del 28 giugno 2004 sottolinea come detta responsabilità possa derivare anche dall’applicazione dell’art. 2049 sulla responsabilità dei padroni e dei committenti.
Secondo un altro orientamento giurisprudenziale i presupposti necessari per la configurazione di detta responsabilità solidale sono: 1) il rapporto di preposizione; 2) il fatto illecito del preposto; 3) la connessione tra l’esercizio dell’incombenza e il danno, con la conseguenza che l’intermediario è esonerato da tale responsabilità soltanto qualora fornisca la prova rigorosa e puntuale della mancanza di una propria “culpa in vigilando” sull’attività del promotore.
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PUNTO&LEXLa Cassazione, con sentenza n. 30033 depositata lo scorso 29 luglio, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale... E' stata immediatamente pubblicata, come supplemento ordinario n. 171 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010,... Il Consiglio nazionale forense ha diffuso ieri, 28 luglio, via mail, una circolare indirizzata ai Presidenti dei consigli... E' stata annullata, con rinvio, da parte dei giudici di legittimità - sentenza n. 29936 del 29 luglio... |
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