REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata in composizione monocratica
Il Giudice Dott. Vincenzo Pergola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6016/C del registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra P.F., vedova di T.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Brancati, per procura a margine del ricorso, e presso il cui studio, sito in Potenza, via E. Toti n. 7, elettivamente domiciliata;
Contro: la determina n. 4 emessa in data 4.12.2000 dall'I.N.P.D.A.P., Direzione Prov.le di Matera
Avente ad oggetto: il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato indiretto;
Decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 5.5.2005;
Con l'assistenza del segretario sig. Giovanni Mazzeo;
Udito, nella pubblica udienza, l'avv. Loredana Albano, su delega dell'avv. Brancati, per la ricorrente;
Visti gli atti e documenti di causa.
Considerato in
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, e depositato in Segreteria il 7.11.2003, la Sig.ra P.C. ha impugnato la determina in epigrafe specificata, con cui l'I.N.P.D.A.P. aveva respinto l'istanza di pensione privilegiata indiretta, presentata il 30.5.2000, in qualità di vedova di T.A. , già dipendente dell' A.S.L. n. 5 di Montalbano, deceduto l'11.8.1998 per “neoplasia polmonare”.
Il ricorso evidenzia che il T.A., “nel corso del rapporto di servizio, aveva provveduto ad eseguire, direttamente, lavori di rimozione delle strutture di coibentazione del treno di ventilazione delle sale operatorie della stessa struttura sanitaria, mediante l'utilizzo ed il contatto diretto con materiale risultato, solo successivamente contenente amianto”, sottolineado altresì, che la C.M.O. di Taranto, in data 12.11.1999, aveva già riconosciuto la patologia che ha causato il decesso come dipendente dal servizio. La ricorrente, allegando a sostegno della propria tesi, ed in particolare circa la sussistenza della causa di servizio, una relazione medica redatta dalla dott.ssa De Padova, ha concluso per il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata indiretta.
Si è costituita in giudizio l'I.N.P.D.A.P. con memoria depositata il 9.9.2004 e memoria integrativa depositata il 22.4.2005, evidenziando che la determina è conforme al parere emesso dal Comitato Tecnico delle Pensioni Privilegiate e che “l'esposizione all'asbesto è stato un fatto episodico e di breve durata” così che non può casualmente collegarsi alla patologia che ha condotto a morte il T.A., depositando anche una relazione medica redatta dal prof. De Lipsis ad ulteriore sostegno della propria tesi. L'Amministrazione ha concluso, in via principale, per il rigetto dell'avversa domanda, ed in subordine perché sia disposta nuova consulenza medico-legale, fatti salvi, nel caso di accoglimento del ricorso, gli effetti della prescrizione sui ratei di pensione non riscossi.
Alla precedente udienza del 23.9.2004, non ritenendosi la causa matura per la decisione, fu emessa ordinanza per interpellare l'U.M.L. c/o il Ministero della Salute, affinché esprimesse motivato parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha prodotto la morte del T.A., con determinazione dell'eventuale ascrivibilità a ctg tabellare .
Detto parere è stato reso con relazione n. U.IX/113772/443P, depositata in Segreteria il 12.1.2005, e, conseguentemente, fissata l'odierna udienza.
Ritenuto in
DIRITTO
Come accennato in fatto, in considerazione della natura prettamente tecnica della questione da decidere, è stato interpellato l'U.M.L. c/o il Ministero della Salute, affinché esprimesse motivato parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell' infermità “neoplasia polmonare” che ha prodotto la morte del T.A., con determinazione dell'eventuale ascrivibilità a ctg tabellare .
Il parere è stato reso con relazione n. U.IX/113772/443P, depositata in Segreteria il 12.1.2005. L'organo di consulenza, dopo attento esame degli atti di causa trasmessi in visione, tra i quali le relazioni mediche prodotte da entrambe le parti, ed essersi soffermato sui vari fattori che la letteratura medica chiama in causa nella genesi delle neoplasie polmonari, sottolinea che “Per quanto riguarda l'esposizione all'asbesto, in particolare recenti indagini epidemiologiche considerano a rischio per l'insorgenza di adenocarcinoma polmonare anche una singola esposizione con indovanamento bronchiale della polvere di asbesto. Nel caso in esame risulta che T.A., in costanza di servizio, venne esposto all'asbesto; il ricorso pertanto può essere accolto, e l'infermità “neoplasia polmonare dx metastatizzata” ascritta alla 1^ ctg tabella A annessa alla legge vigente”.
Condividendo questo giudice le conclusioni esposte nell'ampio ed esaustivo parere, che con valutazioni che si palesano scientificamente corrette sul piano medico legale concludono per l'esistenza di un nesso di causalità tra il servizio svolto e l'insorgenza della malattia che ha prodotto la morte del marito della ricorrente, il ricorso va accolto.
Circa l'eccezione di prescrizione dei ratei maturati e non riscossi avanzata dall'amministrazione, va rilevato che il provvedimento negativo del richiesto trattamento indiretto è del 4.12.2000, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato all'Amministrazione il 31.10.2003, per cui non è maturata alcuna prescrizione quinquennale e l'eccezione va respinta.
Sussistono giusti motivi, in considerazione degli argomenti tecnici trattati, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra P.F., vedova T.A., nei confronti dell'I.N.P.D.A.P., contrariis reiectis, così decide
a) accoglie il ricorso e riconosce il diritto al trattamento pensionistico privilegiato indiretto, conseguente all'infermità ascrivibile alla 1^ ctg tabella A che ha prodotto la morte del marito dell'odierna ricorrente ;
b) compensa le spese.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 5.5.2005.
Il Giudice
f.to Vincenzo Pergola
Depositata in Segreteria il 9 maggio 2005
Il Direttore Amministrativo
f.to Canio Mecca
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PUNTO&LEXLa Cassazione, con sentenza n. 30033 depositata lo scorso 29 luglio, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale... E' stata immediatamente pubblicata, come supplemento ordinario n. 171 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010,... Il Consiglio nazionale forense ha diffuso ieri, 28 luglio, via mail, una circolare indirizzata ai Presidenti dei consigli... E' stata annullata, con rinvio, da parte dei giudici di legittimità - sentenza n. 29936 del 29 luglio... |
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La rimozione delle strutture di coibentazione dell'impianto di ventilazione o condizionamento dell'aria all'interno di una struttura ospedaliera provocano una elevata esposizione alle fibre di amianto. Tale esposizione è da considerarsi causa scatenante della patologia che ha provocato il decesso (neoplasia polmonare) e per questo che viene riconosciuto il nesso di causalità tra lavorazione svolta e patologia denunciata ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata indiretta.
Nel caso specifico la causa mortem è da ricondursi agli esiti di un adenocarcinoma polmonare ben diverso dal mesotelioma pleurico o asbestosi che in letteratura medica vengono indicate come malattie da esposizione alle fibre di amianto.
Viene quindi riconosciuta nella fattispecie una esposizione alle fibre di amianto anche per effetto del c.d. "spolvero", ovvero la rottura di elementi isolanti contenente fibre di amianto le quali per effetto di tale rottura vengono aerodisperse e conseguentemente inalate dall'apparato respiratorio.
Inoltre, nel caso in esame, non si tiene minimamente conto della quantità minima di fibre aerodisperse (100 fibre/litro ribadito più volte dalla corte di cassazione) ma si ribadisce il principio secondo il quale "per quanto riguarda l'esposizione all'asbesto, in particolare recenti indagini epidemiologiche considerano a rischio per l'insorgenza di adenocarcinoma polmonare anche una singola esposizione con indovanamento bronchiale della polvere di asbesto".
Il principio della "singola esposizione alle fibre" appare quantomai interessante alla luce di tutta la giurisprudenza (della cassazione) che si è creata in relazione al tempo di esposizione alle fibre di amianto più volte richiamato in alcuni giudizi (es. impiegati tecnici con frequentazione satuaria in officina meccanica) promossi da lavoratori dipendenti da grandi imprese di costruzioni ferroviarie.
(Altalex, 7 giugno 2005. Nota di Ludovico Adalberto De Grigiis - LaPrevidenza.it)