Quotidiano d'informazione giuridica - n.2972 del 02.09.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
Username Password ricordaNon sei ancora registrato?
Registrati gratuitamente
Il tuo carrello
Contatti Imposta homepage Aggiungi ai preferiti
Forum Chat
Costituzione italiana
Costituzione agg. al 01.07.2006
Stampa | Segnala | Condividi Aggiungi a Facebook Pubblica su Digg.com Aggiungi ad OKNOtizie Aggiungi a Del.icio.us
| costituzionale | carta | italiana | federalista |

Codici | Costituzione

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Principi fondamentali (Artt. 1-12)

Parte I: Diritti e doveri dei cittadini

Parte II: Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)



IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

Promulga

La Costituzione della Repubblica Italiana

nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, un'attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa'.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti non, richiedono procedimento di revisione costituzionale. (1)

(1) I Patti Lateranensi sono stati modificati dall'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. (1)

(1) A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe "intese" intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunita' ebraiche, e piu' di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (1)

(1) A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), "l'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio".

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad uno ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

(Segue>>)




Stampa | Segnala | Condividi Aggiungi a Facebook Pubblica su Digg.com Aggiungi ad OKNOtizie Aggiungi a Del.icio.us | (Torna su)


Ricerca testi e autori

Privacy e nuove tecnologie
eBook , segnalazione del 13.05.2010 (Michele Iaselli)

COLLABORA
Partecipa attivamente alla crescita del web giuridico: consulta le modalità per collaborare ad Altalex. Inviaci segnalazioni, provvedimenti di interesse, decisioni, commenti, articoli, e suggerimenti: ogni prezioso contributo sarà esaminato dalla redazione.
NOTIZIE COLLEGATE

Viaggi all’estero per il Comune: promozione del territorio o illecito contabile? (Corte dei Conti , sez. I, sentenza 28.07.2008 n° 346 (Massimo Pelo) )

Il condono erariale supera il vaglio di legittimità costituzionale (Corte Costituzionale , sentenza 12.06.2007 n° 183 )

Il consenso informato e le misure di contenzione (Articolo di Stefania Cerasoli 30.05.2007)

Autonomia regionale, previsione legislativa sull’utilizzo delle risorse regionali (Corte Costituzionale , sentenza 17.05.2007 n° 169 )

Riparto di giurisdizione in materia di occupazione “usupartiva” (Cassazione civile , SS.UU., ordinanza 07.02.2007 n° 2688 (Francesco Logiudice) )

Decurtazione dei punti e mancata comunicazione dei dati del conducente (Articolo di Massimo Mannucci 31.01.2007)

Delega per il Codice delle Autonomie Locali (Schema di DdL approvato dal CdM il 19.01.2007 (Gesuele Bellini) )

Difensore civico regionale ed intervento sostitutivo (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 02.10.2006 n° 5706 (Francesco Navaro) )

Pubblico impiego: i presupposti per il pagamento del lavoro straordinario (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 29.08.2006 n° 5057 (Gesuele Bellini) )
diritto del lavoro-impiego pubblico e privato - legislazione scolastica-diritto amministrativo- concorsi pubblici- famiglia- circolazione stradale

Coppie miste e diritto di famiglia: diritto applicabile e strategie operative
Seminario (accreditato 4 ore) Dott. De Marzo in Roma, Verona dal 27.11.2010

Integrale risarcimento del danno alla persona
Seminario (accred. 7 ore) Cons. Chindemi a Roma,Padova dal 15.10.2010


Calcolo danno macrolesioni con le tabelle dei principali Tribunali italiani
NEWTabelle Milano 2009
PUNTO&LEX
Con pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato...

Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto...

La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del...

Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,...