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L’informazione dei lavoratori nell’articolo 21 del Decreto Legislativo 626/1994
Articolo di Rocchina Staiano 28.04.2004
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L’informazione dei lavoratori nell’art. 21 del D. Lgs. 626/1994

di Rocchina Staiano

1. I soggetti attivi e passivi.

L’art. 21 del D. Lgs. 626/1994 è interamente dedicato all’ “informazione dei lavoratori”1; in particolare, il destinatario dell’informazione è ogni lavoratore, al quale l’art. 2, lett a), del D. Lgs. 626/19942 equipara oltre ai soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali; anche gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Per quanto riguarda quest’ultima equiparazione, è stata fonte di problemi interpretativi. Il periodo in questione non spiega se gli allievi degli istituti di istruzione scolastica ed universitaria sono equiparati ai lavoratori soltanto quando gli allievi dei corsi utilizzino apparecchi ed attrezzature particolari ed agenti nocivi o indipendentemente da questo utilizzo. La dottrina3 ha optato per la seconda tesi, in quanto ha accolto la tendenza secondo la quale gli studenti e i soggetti in formazione sono tra i beneficiari delle prestazioni INAIL.

Ritornando all’art. 21 del D. Lgs. 626/1994, esso impone l’obbligo di informazione anche a favore dei lavoratori a domicilio4. Tali lavoratori devono essere informati sui rischi per la sicurezza; sulle misure e sulle attività di prevenzione e protezione adottate; sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, alle normative di sicurezze e alle disposizioni aziendali in materia. Non sono ammessi a ricevere le informazioni previste dall’art. 21, 1° comma, lett. e), f) e g) del D. Lgs. 626/1994, in quanto questi dati interessano soltanto i lavoratori interni all’impresa5. Analogo diritto di informazione è riconosciuto ai lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, nonostante nella fattispecie non sia presente una struttura imprenditoriale, come quella richiesta alle lett. a) e b) dell’art. 21, 1° comma, del D. Lgs. 626/1994.

Invece, i soggetti che devono impartire le informazioni6, in base all’art. 21 del D. Lgs. 626/1994 sono il datore di lavoro7, come il principale degli obbligati a curare l’informazione dei dipendenti8, al quale datore di lavoro si affiancano, in base all’art. 1, comma 4bis, del D. Lgs. 626/1994, i dirigenti e i preposti.

2. Il contenuto dell’obbligo di informazione e l’art. 21 del D. Lgs. 626/1994.

I lavoratori, in base al disposto dell’art. 21, 1° comma, del D. Lgs. 626/1994, hanno diritto a ricevere una informazione9 generale ed una informazione particolare.

L’informazione generale deve riguardare i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale10; le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate11; le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori12; il responsabile dei servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente13 ed, infine, i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure sopra indicate14. Con questo tipo di informazione si vuole consentire “a ciascun lavoratore di avere una conoscenza globale del rischio presente in ogni reparto dell’impresa; in tal modo si eviterebbe condotte imprudenti e negligenti del lavoratore non solo sul suo posto di lavoro, ma in ogni luogo di lavoro dell’impresa”15. Infatti, “solo assicurando a ciascun lavoratore una consapevolezza generale del ciclo produttivo, gli si potrà chiedere di compiere scelte … che non compromettano la sicurezza sua o di altri”16.

Invece, l’informazione particolare vuol far conoscere ai lavoratori i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia17 ed i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica18.

Analizzato il contenuto, cui deve concentrarsi l’obbligo di informazione, occorre spiegare l’espressione presente nell’art. 21 del D. Lgs. 626/1994, quando afferma che ciascun lavoratore dovrà ricevere “una adeguata informazione”. Il termine “adeguato” riferito all’informazione compare ben 13 volte nel D. Lgs. 626/1994 ed indica che l’informazione deve essere “specifica, pertinente, sistematica e sufficiente”19. Quindi, lo scopo principale dell’informazione è quello “di far raggiungere ai lavoratori un più elevato livello di consapevolezza all’interno del nuovo sistema prevenzionale messo in atto dal D. Lgs. 626/1994”20.

Infine, mi sembra opportuno precisare che l’obbligo di informazione, all’interno del D. Lgs. 626/1994, riceve una specificazione nelle direttive particolari; infatti il decreto stabilisce che il datore di lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori sui rischi dai quali l’uso dei dispositivi di protezione individuali proteggono21; sul peso di un carico, centro gravità, movimentazione corretta, nonché sui rischi che si corrono se le operazioni non vengono eseguite correttamente22; sulle misure applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività, protezione degli occhi e della vista23; sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi24 e sugli agenti biologici25. Da tutti questi articoli delle direttive particolari, dedicati all’informazione dei lavoratori, si evidenzia “l’importanza e la capillarità che il legislatore ha voluto assegnare al processo informativo”26.


1 Sull’informazione dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro, v.: L. Petrella, Informazione e formazione dei lavoratori, in Dir. Prat. Lav., serie Oro, 1994, n. 4, p. 51 ss.; R. Cosio, I diritti di informazione nel decreto legislativo n. 626 del 1994: verso un modello di sicurezza partecipata, in Riv. Giur. Lav., 1995, I, p. 423 ss.; più di recente, M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, p. 196 ss. e R. Staiano, L’informazione dei lavoratori, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html del 29/12/2003.

2 L’art. 2, lett. a) del D. Lgs. 626/1994 considera lavoratore “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale”. Sul ruolo del lavoratore nell’ambito della sicurezza v.: M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, p. 185 ss

3 A. Tampieri, L’applicazione del D. Lgs. 626/1994 alle Pubbliche Amministrazioni, in L. Galantino (a cura di), La sicurezza del lavoro, Giuffrè, Milano, 1995, p. 199.

4 Art. 21, 2° comma, del D. Lgs. 626/1994.

5 L. Galantino, Il contenuto dell’obbligo di sicurezza, in L. Galantino (a cura di), La sicurezza del lavoro, Giuffrè, Milano, 1995, p. 35 e O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci Editore, Bari, 1999, p. 181-182.

6 Sui soggetti promotori dell’obbligo di informazione nel D. Lgs. 626/1994 v.: R. Staiano, Informazione dei lavoratori, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html del 29/12/2003.

7 L’art. 2, 1° comma, lett. b), del D. Lgs. 626/1994 definisce datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa…”. Sulle problematiche interpretative della nozione di datore di lavoro v.: A. Salerno, La nuova organizzazione della prevenzione sui luoghi di lavoro, in A. Salerno e P. Bernardini (a cura di) Prevenzione e sicurezza sul lavoro, Cedam, Padova, 1996, p. 64 ss.; F. Mazziotti, Obblighi e responsabilità del datore di lavoro, in INAIL (a cura di), Commentario alla sicurezza del lavoro, Pirola, Milano, 1996, p. 96; P. Napoletano, Obblighi e responsabilità del datore di lavoro, in INAIL (a cura di), Commentario alla sicurezza del lavoro, Pirola, Milano, 1996, p. 122 e M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, p. 123 ss.

8 In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, v.: Cass. Pen., sez. IV, 17 ottobre 1989, in Cass. Pen., 1991, I, p. 1456.

9 Sul problema dell’informazione dei lavoratori v.: A. Monea, Diritti ed obblighi dei lavoratori, in Dir. Prat. Lav., serie oro, 1994, p. 43, L. Petrella, Informazione e formazione dei lavoratori, in Dir. Prat. Lav., serie oro, 1994, p. 47; A. Brignone, Informazione e formazione nel D. Lgs. 626/1994, in Dir. Prat. Lav., 1995, n. 8, p. 545; R. Cosio, I diritti di informazione nel D. Lgs. 626/1994: verso un modello di sicurezza partecipata, in Riv. Giur. Lav., 1995, p. 342; L. Galantino, Il contenuto dell’obbligo di sicurezza, in L. Galantino (a cura di), La sicurezza del lavoro, Giuffrè, Milano, 1995, p. 32; M. Lai, Informazione e formazione dei lavoratori, in Dir. Prat. Lav., 1995; p. 1939; R. Raimondi, Informazione e formazione alla sicurezza sul lavoro, in Ind. Sind., 1995, p. 34; R. Del Punta, Diritti ed obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in L. Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza, Giappichelli, Torino, 1997, p. 157 ss.; O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci Editore, Bari, 1999, p. 169; M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, p. 196 ss. e R. Staiano, Informazione dei lavoratori, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html del 29/12/2003.

10 Art. 21, 1° comma, lett. a), del D. Lgs. 626/1994.

11 Art. 21, 1° comma, lett. b), del D. Lgs. 626/1994.

12 Art. 21, 1° comma, lett. e), del D. Lgs. 626/1994.

13 Art. 21, 1° comma, lett. f), del D. Lgs. 626/1994.

14 Art. 21, 1° comma, lett. g), del D. Lgs. 626/1994.

15 O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci Editore, Bari, 1999, p. 179.

16 S. Pagano, Gli istituti relazionali (informazione, consultazione, formazione e riunione periodica), in Dossier Ambiente, 1994, n. 28, p. 115.

17 Art. 21, 1° comma, lett. c), del D. Lgs. 626/1994.

18 Art. 21, 1° comma, lett. d), del D. Lgs. 626/1994.

19 G. Roseo, Il ruolo strategico dell’informazione e della formazione all’interno della nuova filosofia comunitaria, in Fogli D’Inf. ISPESL, 1996, n. 1, p. 31.

20 Ibidem.

21 Art. 43, 4° comma, lett. c), e) e f) del D. Lgs. 626/1994.

22 Art. 49, 1° comma, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 626/1994.

23 Art. 56, 1° comma, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 626/1994.

24 Art. 66, 1° comma, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 626/1994.

25 Art. 85, 1° comma, lett. a), b), c), e) e f) del D. Lgs. 626/1994.

26 G. Roseo, Il ruolo strategico dell’informazione e della formazione all’interno della nuova filosofia comunitaria, in Fogli D’Inf. ISPESL, 1996, n. 1, p. 31.





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