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Patentino e corsi formativi per i proprietari di cani
Decreto Ministero Lavoro 26.11.2009, G.U. 25.01.2010 (Manuela Rinaldi)
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Percorsi formativi e patentino per proprietari e detentori, di cani: dieci ore di lezioni e rilascio del patentino.

E’ quanto previsto con la pubblicazione del decreto ministeriale 26 novembre 2009 (in Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2010, n. 19 (data di entrata in vigore) con cui sono stati stabiliti i criteri per la programmazione dei corsi formativi destinati ai soggetti di cui in premessa.

I corsi previsti in tale decreto hanno come scopo quello di informare i proprietari di cani sulle loro responsabilità, in modo che possano prevenirsi comportamenti (eventualmente pericolosi e dannosi) da parte del cane stesso.

I percorsi sono stati istituti con l’Ordinanza del 23 marzo 2009 con cui il Ministero del Lavoro , della salute e delle politiche sociali, ha indicato tutte le misure alle quali dovranno attenersi proprietari e detentori di cani.

In base alla citata ordinanza proprietario o detentore del cane devono:

  • utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
  • portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
  • affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  • acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
  • assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
  • raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse, quando conducono l’animale in ambito urbano.

Le linee guida del provvedimento

Soggetti

Prima di analizzare i contenuti analitici del provvedimento occorre effettuare una precisazione sui soggetti che frequenteranno i corsi formativi: saranno obbligatori per i proprietari o detentori segnalati dai Comuni, in collaborazione con i Servizi Veterinari, ma potranno frequentarli (quindi il corso sarà facoltativo) tutti i proprietari e tutti i cittadini che vogliono migliorare la relazione con il proprio cane.

Organizzazione dei corsi

I corsi saranno organizzati dai comuni a livello locale.

Il provvedimento in oggetto, infatti, precisa che, al fine di organizzare tali corsi, i Comuni, congiuntamente con le Aziende Sanitarie locali, possano avvalersi, oltre che della collaborazione degli Ordini Professionali dei medici veterinari, delle facoltà di Medicina Veterinaria, delle Associazioni Veterinarie e di protezione degli animali, anche della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza.

Qualifica del veterinario

Per quanto concerne il medico veterinario, al fine di poter essere considerato esperto in comportamento animale, dovrà essere in possesso degli specifici requisiti previsti nelle linee guida emanate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (cd. FNOVI).

Sarà, inoltre, ritenuto valido, ai fini della sopra citata definizione di esperto, il possesso del diploma europeo di specialista in medicina comportamentale.

Contenuto della formazione

E’ prevista una formazione base (minimo di 5 sessioni didattiche e di due ore ciascuna, con possibilità di integrazione di didattica pratica)

I contenuti di questi percorsi formativi sono stati sviluppati dal Ministero della salute con l’ausilio della FNOVI, e sono messi a disposizione delle autorità preposte alla organizzazione dei corsi; tali percorsi di base sono pubblicati dalla Federazione, dal Ministero e sono reperibili presso tutti gli Ordini.

Dovranno essere, inoltre, previsti moduli didattici pratici con il cane per una migliore gestione dello stesso; i risultati del percorso formativo sarà oggetto di una verifica periodica da parte del servizio veterinario.

Rilascio del patentino e costo del corso

Il patentino verrà rilasciato solo al termine del percorso formativo, previo test di verifica finale da parte del proprietario, predisposto dal servizio veterinario ufficiale, che dovrà valutare le acquisite conoscenze.

Ultima,ma forse fondamentale, precisazione: il corso formativo sarà ovviamente a carico del proprietario del cane.

(Altalex, 28 gennaio 2010. Nota di Manuela Rinaldi)



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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 26 novembre 2009

Percorsi formativi per i proprietari dei cani. (10A00556)

(GU n. 19 del 25-1-2010)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la «tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 7 della suddetta ordinanza che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per stabilire i criteri e le linee guida per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma 4 dello stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Decreta:

Art. 1

1. I percorsi formativi per i proprietari dei cani di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani, di seguito denominata «Ordinanza», sono organizzati sulla base dei criteri e delle linee guida riportati nell'allegato al presente decreto.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1, comma 4 dell'Ordinanza, i comuni congiuntamente con le Aziende sanitarie locali per l'organizzazione dei percorsi formativi possono avvalersi anche della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza.

3. I medici veterinari per poter essere definiti «esperti in comportamento animale» devono essere in possesso dei requisiti previsti nelle linee guida emanate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI). Inoltre e' ritenuto valido ai fini della suddetta definizione il possesso del diploma europeo di specialista in medicina comportamentale.

4. Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 26 novembre 2009

p. Il Ministro

Il Sottosegretario di Stato Martini

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009.

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 99.


Allegato

Obiettivo generale del corso

L’obiettivo generale del corso di formazione, previsto all’art. 1, comma 4 dell’ordinanza 3 marzo 2009, è quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale.

Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile.

Il percorso formativo, inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali.

Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

Fruitori

Sono fruitori del corso di formazione tutti i cittadini proprietari e detentori di cani o che intendano divenirlo. La partecipazione al percorso formativo per tali fruitori è su base volontaria.

Sono fruitori obbligati i proprietari o detentori dei cani individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari ai sensi dell’articolo 1, comma 6 dell’Ordinanza.
In particolare sulla base dell'anagrafe canina regionale le suddette autorità sanitarie decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi.

Contenuti del corso base

Durante il percorso formativo devono essere affrontati almeno i seguenti argomenti:

1. l’etologia canina;
2. lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano);
3. il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza;
4. la comunicazione intra ed extraspecifica. Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva;
5. relazione uomo - cane: errori di comunicazione;
6. come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento;
7. normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d’affezione:
obblighi e responsabilità del proprietario.

Il corso base prevede un minino di 5 sessioni didattiche di due ore ciascuna.
La fase teorica può essere integrata da dimostrazioni pratiche.

Corso obbligatorio per i proprietari dei cani di cui all’art. 1, comma 6

I proprietari dei cani di cui all’articolo 1, comma 6 dell’Ordinanza, devono seguire il
percorso obbligatorio prescritto dal veterinario ufficiale che può avvalersi della consulenza
di un medico veterinario esperto in comportamento animale per una valutazione
comportamentale sul cane volta ad individuare il percorso formativo e terapeutico più
idonei.

Il percorso formativo per questi fruitori obbligati deve prevedere approfondimenti ed un
maggior numero di sessioni didattiche al fine di esaminare alcuni argomenti del corso di
formazione in maniera più esaustiva. Devono, inoltre, essere previsti moduli didattici pratici
con il cane per una più corretta gestione del proprio animale.

I risultati del percorso formativo sono soggetti a verifica periodica da parte del servizio
veterinario.

Rilascio del patentino

Al termine del percorso formativo il proprietario deve effettuare un test di verifica
predisposto dal servizio veterinario ufficiale volto a valutare le conoscenze acquisite e al
conseguente rilascio del patentino.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in collaborazione con la
Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) ha sviluppato i contenuti
del percorso formativo di base che è messo a disposizione delle Autorità preposte
all’organizzazione dei corsi. Tale percorso di base è reperibile presso gli Ordini provinciali
dei medici veterinari e sul sito del Ministero – sezione salute www.ministerosalute.it





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