Consiglio di Stato
Sezione VI
Decisione 11 novembre 2006 , n. 6819
N.6819/2006
Reg.Dec.
N. 4687 Reg.Ric.
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 4687 del 2006, proposto da D. L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Rosi e Monica Galano, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Lutezia n. 8;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Civile di Roma, sez. Lavoro, n. 13576 del 14 giugno 2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio del 10 ottobre 2006 il Cons. Giuseppe Minicone;
Udito l’avv. Rosi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 25 maggio 2006, la dott.ssa L. D. ha adito questo Consiglio di Stato per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 13576 del 14 giugno 2005 del Tribunale Civile di Roma, sez. Lavoro. Premette l’interessata:
- che in data 31 luglio 2003 essa ha proposto ricorso a detto Tribunale per ottenere il risarcimento danni da “demansionamento” professionale;
- che il giudice adito, con l’impugnata sentenza, avendo rilevato che per 5 anni le erano stati affidati incarichi non adeguati alla sua professionalità e che essa era stata costretta a lunghi periodi di completa inutilizzazione della propria professionalità, ha condannato il Ministero per i beni e le attività culturali al pagamento, in suo favore, della somma di € 53.680,00, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, e della somma di € 11.336,00, a titolo di risarcimento del danno biologico (oltre interessi legali fino al soddisfo), nonché della somma di € 2.520,00 a titolo di spese processuali;
- che detta sentenza, munita di formula esecutiva e notificata al Ministero per i beni e le attività culturali il 16 settembre 2005, è passata in giudicato, per non essere stata oggetto di gravame da parte dell’Amministrazione;
- che, in data 21 dicembre 2005, essa ha notificato al predetto Ministero atto di diffida ad attribuirle, nell’ambito della struttura di appartenenza del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, le mansioni corrispondenti alla sua professionalità e ad assegnarle incarichi conformi alla sua qualifica, oltre a dotarla di tutte le basilari risorse umane e strumentali dell’ufficio;
- che in data 22 dicembre 2005 ha, altresì, notificato al medesimo Ministero atto di precetto per il pagamento delle somme liquidate nella sentenza n. 13576/05;
- che il Ministero per i beni e le attività culturali non ha dato alcun riscontro ad entrambi gli atti.
Alla luce di tutto quanto sopra, l’istante ha chiesto a questo Consiglio di Stato, “accertata l’inerzia dell’Amministrazione nell’ottemperare al contenuto della sentenza n. 13576 del 14/6/05 del Tribunale Civile di Roma, sez. Lavoro, di voler provvedere, in camera di consiglio, all’esecuzione della stessa attraverso la nomina di un Commissario ad acta per il compimento di tutti gli atti all’uopo necessari all’attribuzione alla dott.ssa D. nell’ambito della struttura di appartenenza (del)le mansioni corrispondenti alle sue professionalità e ad assegnarle incarichi conformi alla sua qualifica, oltre a dotarla di tutte le basilari risorse umane e strumentali dell’ufficio ed alla corresponsione dell’importo di Euro 65.016,00 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità e del danno biologico e di Euro 3.470,04 come spese processuali nonché Euro 1.189,73 a titolo di ulteriori spese e diritti come da nota emarginata per l’atto di precetto, per una complessiva somma di Euro 69.675,77 oltre gli interessi maturandi fino al soddisfo”.
Con nota del 7 giugno 2006, la Segreteria di questa Sezione ha trasmesso copia del ricorso di ottemperanza al Ministero per i beni e le attività culturali, per le eventuali osservazioni, a norma dell’art. 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642.
Si è costituita l’Amministrazione intimata senza svolgere alcuna memoria difensiva.
Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, per il capo in cui è rivolto a chiedere l’esecuzione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, dell’obbligo di compiere tutti gli atti necessari alla reintegrazione della dott.ssa D. nelle mansioni corrispondenti alle sue professionalità e alla attribuzione di incarichi conformi alla sua qualifica, oltre alla dotazione di tutte le basilari risorse umane e strumentali dell’ufficio, è inammissibile.
Ed invero, il giudicato del quale si discute, conformemente, del resto, al petitum proposto innanzi al giudice del lavoro (quale si evince dalla motivazione della sentenza di quest’ultimo), si è limitato a sanzionare, attraverso la condanna al risarcimento del danno, l'inadempimento dell’Amministrazione all'obbligo contrattualmente assunto di adibire la dipendente a mansioni proprie della qualifica da essa rivestita, senza recare, invece, anche la condanna della medesima Amministrazione a rimuovere gli effetti del “demansionamento”, affidando al lavoratore l'originario incarico ovvero un altro di contenuto equivalente (per tale possibilità, cfr. Cass. Sez. Lav., n. 425 del 12 gennaio 2006).
Ne consegue che, dovendo questo giudice (non avente la giurisdizione di cognizione sul rapporto) limitarsi all’esecuzione del giudicato, ad esso non può chiedersi di integrare il giudicato stesso attraverso un comando che in esso non si rinviene, giacché l’esercizio di un siffatto potere sarebbe viziato da palese difetto di giurisdizione.
2. Il ricorso risulta, invece, fondato, sia pure con le limitazioni di seguito precisate, nella parte in cui lamenta la mancata ottemperanza, da parte dell’Amministrazione, all’obbligo di pagamento delle somme, alla cui corresponsione la stessa è stata condannata dal giudicato de quo, stante il comportamento ingiustificatamente inerte da questa serbato anche a seguito della diffida notificata il 23 dicembre 2005.
Ne consegue che va dichiarato, alla stregua del giudicato stesso, l’obbligo del Ministero per i Beni e le Attività culturali di provvedere, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o (se anteriore) di notificazione della presente decisione, al pagamento:
- della somma di € 65.016,00, a titolo di risarcimento del danno professionale e di quello biologico, maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica della sentenza esecutiva del giudice del lavoro fino al soddisfo;
- della somma di € 2.520,00 (di cui € 2.000,00 per onorari), a titolo rifusione spese processuali, maggiorata di IVA e CAP come per legge.
2.1. Non può invece riconoscersi la spettanza della somma richiesta di € 315,00, a titolo di spese generali (12,5%), dal momento che tale importo, in mancanza di specificazione, deve ritenersi compreso nella somma di € 2.520,00, liquidata dal giudice ordinario a titolo di spese processuali.
Neppure possono, poi, formare oggetto del presente giudizio di ottemperanza le spese addotte dalla ricorrente per l’atto di precetto notificato al Ministero per i beni e le attività culturali il 22 dicembre 2005, in quanto inerenti al procedimento di esecuzione forzata (che è alternativo al giudizio di esecuzione innanzi al giudice amministrativo) e, quindi, esigibili, eventualmente, all’esito della definizione di questo, nella competente sede giurisdizionale.
3. Decorso inutilmente il termine sopra fissato, il Collegio nomina fin da ora Commissario ad acta il Dirigente generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione del Ministero per i beni e le attività culturali, con facoltà di farsi sostituire da altro funzionario da lui espressamente delegato, il quale provvederà, nei successivi trenta giorni, alla corresponsione delle somme sopra indicate.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.000,00, per la metà possono essere compensate e per l’altra metà, pari a € 1.500,00, oltre IVA e CAP, sono poste a carico dell’Amministrazione, che con il suo comportamento inottemperante vi ha dato causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza in epigrafe, lo accoglie in parte, per quanto di ragione, nei termini e con gli effetti specificati in motivazione.
Condanna il Ministero per i Beni e le Attività culturali al pagamento, in favore della ricorrente, della metà delle spese e onorari del presente giudizio, nella misura di € 1.500,00, oltre IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa e che sia comunicata anche al Commissario ad acta designato.
Così deciso in Roma, addì 10 ottobre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere Segretario
GIUSEPPE MINICONE MARIA RITA OLIVA
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..21/11/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata
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Al giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, non è consentito integrare il giudicato stesso con comandi in esso non rinvenibili.
E' quanto stabilito dai giudici della VI sezione del Consiglio di Stato con la decisione n. 6819 dell'11 novembre 2006.
Nel caso di specie una dipendente ministeriale ha proposto ricorso al Tribunale civile per ottenere il risarcimento danni da demansionamento professionale.
Il giudice ha accolto il ricorso e ha condannato il Ministero al pagamento a favore della dipendente di una somma a titolo di risarcimento del danno alla professionalità e biologico.
La sentenza del giudice, non essendo stata impugnata, passava in cosa giudicata.
La dipendente interessata, successivamente, notificava al Ministero un atto di diffida ad attribuirle nell’ambito della struttura di appartenenza, le mansioni corrispondenti alla sua professionalità e ad assegnarle incarichi conformi alla sua qualifica e le risorse umane e strumentali necessarie per l’ufficio.
Di seguito notificava, sempre al Ministero, anche un atto di precetto per il pagamento delle somme liquidate nella sentenza.
Il Ministero è rimasto inerte e, pertanto, l’interessata ha proposto ricorso in ottemperanza al Consiglio di Stato per ottenere l’esecuzione della sentenza.
Il giudice amministrativo ha ritenuto ammissibile il ricorso solo per la parte riguardante la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, ma non per la parte in cui era rivolto a chiedere che si obbligasse il Ministero a compiere tutti gli atti necessari alla reintegrazione della dipendente nelle mansioni corrispondenti alla sua professionalità e alla attribuzione alla stessa di incarichi conformi alla sua qualifica e di tutte le risorse umane e strumentali necessarie per l’ufficio.
Infatti il Consiglio di Stato, dovendo limitarsi all’esecuzione della sentenza definitiva del giudice civile che conteneva solo la condanna del Ministero al risarcimento del danno, non poteva integrare il giudicato stesso con un comando in esso non contenuto poiché avrebbe esercitato un potere viziato per difetto di giurisdizione.
(Altalex, 26 febbraio 2007. Nota di Francesco Navaro)