Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 28/9/2005 n. 5200
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla società per azioni ISVECO o I.S.V.E.C.O. (sede non indicata), in persona del signor Felice Roberto Nava, amministratore unico, difesa dall’avvocato Giuseppe Morabito e domiciliata in Roma, via Nizza 92, presso lo studio dell’avvocato Roberto Marino;
contro
l’AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI-MELACRINO-MORELLI di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
e nei confronti
- del signor Giovanni Minniti, quale titolare dell’impresa EDIL MINNITI DI MINNITI GIOVANNI con sede in Reggio Calabria;
- del signor Filippo GIRONDA, quale titolare di omonima impresa con sede in Reggio Calabria;
per la riforma
della sentenza 16 aprile 2004 n. 362, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha respinto l’impugnazione dei provvedimenti dell’azienda ospedaliera 27 novembre 2002 n. 931516, di rigetto del progetto della società appellante per il restauro dei locali di cucina danneggiati da un incendio, e 12 marzo 2003, di aggiudicazione dell’appalto dell’opera all’impresa Edilminniti.
Visto il ricorso in appello, notificato il 22 e 23 settembre e depositato il 7 ottobre 2004;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 12 aprile 2005, il consigliere Raffaele Carboni, e udito altresì l’avvocato Morabito;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La società ISVECO o I.S.V.E.C.O. (d’ora in poi: Isveco) ha partecipato a una gara per trattativa privata indetta dall’Azienda Ospedaliera Bianchi-Malacrino-Morelli (d’ora in poi: ospedale o azienda) per l’appalto dell’opera sopra indicata, risultando prima nella graduatoria formata il 22 luglio 2002 per la scelta dell’impresa con la quale negoziare l’appalto. Il direttore dell’ufficio del provveditorato e dell’economato dell’azienda con nota dell’11 aprile 2002 ha comunicato a Isveco l’esclusione del suo progetto, ritenuto non fattibile, e Isveco ha impugnato il provvedimento con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Calabria notificato il 29 gennaio e depositato il 18 febbraio 2003. L’appalto è stato poi aggiudicato a Edil Minniti con atto 12 marzo 2003 n. 130 del commissario straordinario dell’azienda, e Isveco ha impugnato questo secondo provvedimento con motivi aggiunti, contenuti in un atto notificato tra il 15 e il 17 ottobre 2003 e depositato il 14 gennaio 2004.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto (propriamente, dichiarato inammissibile) il ricorso introduttivo, rilevando che esso non era stato notificato a Edil Minniti, seconda classificata e controinteressata (la relazione dell’ufficiale giudiziario era: «non potuto notificare in quanto la indicata è sconosciuta in Reggio Calabria …»), e che anche la notificazione all’imprenditore Filippo Gironda, terzo classificato (d’ora in poi: Gironda), non risultava perfezionata, essendo la notificazione avvenuta ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile e non avendo la ricorrente prodotto la ricevuta della raccomandata ivi previsto. Il tribunale ha conseguentemente dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, rilevando che essi erano inammissibili anche per un motivo autonomo, essendo stati depositati tardivamente.
Appella Isveco, deducendo i motivi che si possono riassumere come segue.
1) L’impugnazione proposta con l’originario ricorso non aveva controinteressati.
2) Il ricorso peraltro era stato regolarmente notificato a Gironda, a cui l’ufficiale giudiziario aveva dato comunicazione dell’affissione della copia del ricorso con raccomandata n. 758 del 29 gennaio 2003, e la ricorrente aveva poi depositato in segreteria la cartolina di ricevimento della raccomandata.
3) Non esiste un termine per il deposito dei motivi aggiunti.
4) In ogni caso, andava concesso alla ricorrente il beneficio dell’errore scusabile.
L’appellante ripropone poi i motivi d’impugnazione dedotti in primo grado.
DIRITTO
Riassumendo quanto sopra esposto, Isveco ha partecipato a una procedura di scelta del contraente per un appalto d’opera pubblica, risultando prima nella graduatoria appositamente stilata. Successivamente, è stata esclusa perché il suo progetto è stato giudicato non fattibile, e ha impugnato l’esclusione, consegnando il ricorso all’ufficiale giudiziario per la notificazione all’amministrazione e alle altre due imprese incluse in graduatoria, Edil Minniti, seconda, e Gironda, terza. La notificazione a Edil Minniti non è andata a buon fine, mentre la notificazione a Gironda è avvenuta ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, ossia con la procedura per il caso d’irreperibilità del destinatario, che prevede il deposito della copia alla casa comunale, l’affissione, alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario, dell’avviso di deposito, e la notizia della notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il tribunale amministrativo regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso, non notificato a Edil Minniti, unica controinteressata, e, in ogni caso, neppure alla terza classificata Gironda, non essendo stato depositato l’avviso della raccomandata.
Va premesso che la giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui il ricorso contro l’esclusione da una procedura concorsuale non ha controinteressati, si riferisce al caso normale in cui l’esclusione viene pronunciata prima delle operazioni di gara o di concorso; nel caso in esame invece l’esclusione è avvenuta dopo la formazione della graduatoria, e perciò il ricorso ha come controinteressati coloro che seguono in graduatoria, e che dall’accoglimento del ricorso si vedrebbero nuovamente retrocessi di un posto. Il primo motivo d’appello, con il quale l’appellante sostiene che non c’erano controinteressati, è quindi infondato.
È invece fondato, e assorbente, il secondo motivo di ricorso. Innanzitutto, per quanto detto sopra, anche Gironda era controinteressata. La notificazione a Gironda è avvenuta ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, e il giudice di primo grado ha rilevato la mancanza in atti della ricevuta (di spedizione) della raccomandata. Il Collegio rileva che c’è, nel fascicolo di primo grado, l’avviso di ricevimento della raccomandata n. 758 del 29 gennaio 2003, menzionata nella relazione di notificazione, dalla quale risulta che l’atto è stato consegnato il 7 febbraio 2003 a un incaricato dell’impresa Gironda, signor Domenico Martino.
L’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sui tribunali amministrativi regionali prescrive che il ricorso venga notificato all’amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato e ad almeno un controinteressato, spettando poi al tribunale amministrativo di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali altri controinteressati. L’omessa integrazione del contraddittorio integra un ‘difetto di procedura’, che ai sensi dell’articolo 35 della legge comporta l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al giudice di primo grado. Va deciso, pertanto, in conformità della disposizione ora citata, demandando al giudice del rinvio le determinazioni sulle spese di questo grado di giudizio.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta, annulla la sentenza indicata in epigrafe, e rimette parti e causa davanti al giudice di primo grado. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 12 aprile 2005, dal collegio costituito dai signori:
Agostino Elefante presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Chiarenza Millemaggi Cogliani componente
Paolo Buonvino componente
Goffredo Zaccardi componente
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Carboni f.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
f.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 settembre 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
PER IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata
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La pronuncia in esame (Consiglio di Stato 5200/2005) si sofferma su aspetti processuali e in particolare sulla necessità di notificare il ricorso avverso un provvedimento amministrativo, oltre che all’amministrazione che lo ha emesso, ad almeno un controinteressato secondo quanto disposto dall’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sui tribunali amministrativi regionali.
Attraverso la notifica ad almeno uno dei controinteressati e l’integrazione giudiziale del contraddittorio ad eventuali altri controinteressati si riconosce quindi nell’ambito del processo amministrativo il ruolo centrale del principio del contraddittorio.
Il problema, però, investe in questo contesto l’individuazione dei controinteressati stessi, in quanto gli effetti di un provvedimento amministrativo investono non solo la pubblica amministrazione e il destinatario ma anche una serie di destinatari indiretti, che vanno individuati in base alla loro partecipazione al procedimento amministrativo in quanto portatori di interessi pubblici o privati, o anche diffusi.
Ne deriva che il principio del contraddittorio costituisce, sotto questo profilo, il risvolto processuale del principio di partecipazione al procedimento amministrativo.
Nel caso di specie l’atto impugnato concerne l’esclusione da una procedura di gara al fine dell’aggiudicazione di un appalto pubblico mediante trattativa privata: il ricorrente sostiene che l’impugnazione proposta con l’originario ricorso non aveva controinteressati a cui essere notificata.
Il Consiglio di Stato, invece, riporta il discorso alla fase procedimentale ed afferma che il ricorso contro l’esclusione da una procedura concorsuale non ha controinteressati quando “l’esclusione viene pronunciata prima delle operazioni di gara o di concorso; nel caso in esame, invece, l’esclusione è avvenuta dopo la formazione della graduatoria, e perciò il ricorso ha come controinteressati coloro che seguono in graduatoria, e che dall’accoglimento del ricorso si vedrebbero nuovamente retrocessi di un posto”.
(Altalex, 25 ottobre 2005. Nota di Luigi Viola)