CONSIGLIO DI STATO
ADUNANZA PLENARIA
Decisione 9 febbraio 2006 n. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2/2005, proposto dalla C. Biagio e Fratelli Martelli s.n.c. rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Mirone con domicilio eletto in Palermo, via Evangelista Torricelli n. 3, presso Condorelli Giovanna;
contro
Comune di Bronte, in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall’avv. Burtone Agata con domicilio eletto in Palermo, via Sanmartino n. 4, presso Tranchina Alba;
per l'annullamento
della sentenza del TAR Sicilia sede di Catania Sez. I, n. 511 del 9/3/2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bronte;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 20 giugno 2005 il consigliere Giuseppe Farina e uditi, altresì, l’avv. Mirone e l’avv. Burtone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza n. 736 del 27 dicembre 1991, il T.A.R. di Catania ha pronunciato l’annullamento:
1.1. della deliberazione, n. 888 del 9 dicembre 1983, della Giunta municipale di Bronte, di approvazione del progetto per la costruzione di una scuola in un’area prevista da un piano per l’edilizia economica e popolare;
1.2. della deliberazione consiliare n. 10 del 3 maggio 1984 di riapprovazione del p.e.e.p., già annullato con precedente sentenza dal T.A.R. del 15 marzo 1984, n. 144;
1.3. della deliberazione consiliare n. 162 del 25 agosto 1987, di riapprovazione del progetto della scuola; e, infine,
1.4. per illegittimità derivata, dall’ordinanza sindacale n. 39 del 2 aprile 1990, per l’occupazione temporanea e d’urgenza del terreno dalla società ora appellante, insieme a “tutti gli atti della relativa procedura”. L’occupazione era stata eseguita il 26 giugno 1990.
2. Con decisione n. 200 del 21 giugno 1996, il Consiglio di Giustizia A.R.S. ha respinto l’appello del Comune, confermando gli annullamenti.
3. La società proprietaria della parte di fondo occupata, e sulla quale, nel frattempo, è stato costruito l’edificio scolastico, ha proposto ricorso, dinanzi al T.A.R. di Catania, depositato il 31 maggio 2000, per la condanna del Comune al risarcimento dei danni, derivanti dalla perdita della disponibilità di mq. 1510, su un’area più vasta (mq. 6078), ed insieme dalle conseguenze negative prodottesi per le attività industriali – produzione di manufatti di cemento e lavorazione del legno – condotte su quel fondo e che erano state pregiudicate.
4. Il T.A.R. adito ha, dapprima, in via istruttoria, disposto consulenza tecnica, per la precisa definizione dei danni lamentati.
Con la sentenza ora appellata ha, poi, respinto il ricorso dell’impresa. Ha accolto l’eccezione del Comune di maturata prescrizione del diritto risarcitorio, con l’affermazione che il termine quinquennale era decorso dal giorno in cui il diritto stesso poteva farsi valere, individuato nella data di pubblicazione – 27.12.91 – dalla sentenza di primo grado di annullamento dei provvedimenti ablatori (sub 1), perché decisione esecutiva e non sospesa in appello.
5. Contro questa sentenza la società ha proposto tempestivo appello. Ha sostenuto:
5.1. che non era maturata la prescrizione alla data della proposizione del ricorso per il risarcimento – maggio 2000 – rispetto alla data di pubblicazione della sentenza d’appello – giugno 1996;
5.2. che il risarcimento spetta ed in misura maggiore di quella indicata nella consulenza tecnica disposta dal primo giudice.
DIRITTO
1. L’ordinanza pronunziata dal CGARS, per rimettere l’affare all’esame dell’Adunanza plenaria, propone la verifica della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo su una domanda di risarcimento dei danni dopo l’annullamento di provvedimenti amministrativi, che li hanno causati. Espone in sintesi:
1.1. che è controversia introdotta esclusivamente su una domanda risarcitoria, che assume a presupposto l’illegittima occupazione di una porzione del fondo dell’appellante. L’illegittimità è coperta da giudicato;
1.2. che la questione della giurisdizione va esaminata alla luce delle note decisioni della Corte costituzionale n. 204 e n. 281 del 2004. E che essa va riguardata sotto i due profili che seguono:
1.2.1. Il primo è quello dell’azione risarcitoria che ha per presupposto una decisione del giudice amministrativo passata in giudicato:
a) secondo la C. cost. 204/2004, la giurisdizione in tema di risarcimento costituisce uno strumento di tutela ulteriore del cittadino nei confronti dell’amministrazione, mediante concentrazione della cognizione delle questioni;
b) se però l’accento è posto sullo stretto legame esistente fra l’effetto conformativo o demolitorio della pronunzia giurisdizionale ed i suoi riflessi sul piano patrimoniale, l’esigenza di concentrazione viene meno, allorché l’illegittimità sia stata riconosciuta con decisione passata in giudicato. In questo caso non v’è possibilità di rivalutazione del presupposto da parte di qualsiasi altro giudice;
c) per altro verso, nell’azione risarcitoria vengono in rilievo anche altri elementi, quali la colpa, il nesso causale, il danno, sicché il giudizio potrebbe egualmente concentrarsi dinanzi al giudice che ha riconosciuto l’illegittimità dell’azione amministrativa;
d) se, poi, il risarcimento può disporsi anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, la possibile imposizione di un “facere” all’amministrazione si può attuare, in non poche evenienze, attraverso il giudizio di ottemperanza;
e) la cognizione di domande risarcitorie autonome, da parte del giudice amministrativo, sembra porsi in armonia con le precedenti decisioni dell’Adunanza plenaria n. 4/2003 e n. 10/2004.
1.2.2. Il secondo profilo della questione di giurisdizione è quello riguardante l’azione risarcitoria in fattispecie – come quella in esame – di irreversibile trasformazione del fondo, come conseguenza di una occupazione dichiarata illegittima. Si pone il problema se sussista la giurisdizione amministrativa in alcune controversie risarcitorie, riconducibili al concetto di occupazione “usurpativa”, se collegate con richieste di annullamento di atti posti in essere dall’amministrazione.
2. Gli elementi, sui quali si innesta la controversia in esame, sono:
2.1. l’annullamento di provvedimenti autoritativi della P.A.
2.2. gli effetti pregiudizievoli che i provvedimenti annullati hanno prodotto, in capo all’impresa incisa, sin dall’inizio della loro esecuzione (26 maggio 1990 – data dell’eseguita occupazione d’urgenza).
È palese che il Comune resistente ha emanato provvedimenti che si configurano come esercizio di attività discrezionali – quali l’approvazione di un progetto di opera pubblica, l’approvazione di un piano per l’edilizia economica e popolare, con i noti effetti dichiarativi di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste (art.
È anche da porre in rilievo che i danni, dei quali si chiede il ristoro, non sono soltanto quelli consistenti nella perdita della porzione di fondo di mq. 1510, per avvenuta costruzione dell’edificio pubblico, ma anche quelli, in tempo anteriore prodotti, riguardanti l’attività dell’impresa, condotta sull’intero fondo di oltre 6.000 mq., e concernenti: a) il valore dell’azienda; b) la spesa per spostare, in parte o no, l’impianto produttivo; c) la spesa di adattamento dell’area comunale, concessa in via precaria alla società, di mq. 1524, contro i 1510 occupati d’autorità; d) il fermo degli investimenti progettati; e) gli ulteriori oneri per l’eventuale restituzione al Comune dell’area consegnata in via precaria (le domande sono poste col ricorso introduttivo).
Si tratta di conseguenze patrimoniali negative per l’impresa, sorte immediatamente per effetto dello spossessamento, ben prima perciò, in ordine di tempo, ed indipendentemente dall’effetto ulteriore dell’intervenuto compimento dell’opera, e senza richiesta (non importa se “ex lege” o per scelta del creditore) della restituzione del bene.
3. Sia con riguardo all’un tipo di danni, sia con riguardo all’altro, si può affermare che è stato correttamente adito il giudice amministrativo, perché fornito di giurisdizione.
3.1. Il sindacato sulla legittimità di provvedimenti autoritativi, quali sono quelli sopra indicati, appartiene alla giurisdizione amministrativa e sono state messe in discussione, col ricorso ora in esame, questioni risarcitorie ed altre questioni patrimoniali conseguenziali alla illegittimità di atti già riconosciuta.
L’art. 34, comma 1, del d. lgs 31 marzo 1998, n. 80 – quale va letto a seguito della pronunzia di parziale incostituzionalità (C. cost. 28 luglio 2004, n. 281) – ha esteso la cognizione del giudice amministrativo alle controversie, in materia di urbanistica ed edilizia, che hanno per oggetto diritti patrimoniali conseguenziali alle pronunzie di illegittimità, ivi comprese quelle di risarcimento dei danni. La domanda in esame è stata proposta sotto il vigore della disposizione menzionata, prima della sua sostituzione stabilita con l’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205. Ma anche questa norma tiene ferma l’estensione della giurisdizione amministrativa alle controversie in esame.
In breve, dei danni derivanti da provvedimenti autoritativi, riconosciuti illegittimi in sede di giurisdizione generale di illegittimità – nel caso specifico, misure emanate in esplicazione del potere espropriativo negli anni 1984/1990 – conosce, in via consequenziale, il giudice amministrativo.
3.2. Il venir meno, per annullamento giurisdizionale, di atti che sono espressione di una posizione di autorità, non rende rilevanti soltanto come “comportamenti” gli effetti “medio tempore” prodottisi in loro esecuzione. Ma ne fa concentrare la cognizione dinanzi allo stesso giudice amministrativo, che verifica il corretto esercizio del potere (in senso conforme, per il principio: Cass. SS. UU. 31 marzo 2005, n. 6745; 9 marzo 2005, n. 5078; 17 novembre 2004, n.
3.3 Né appare decisivo, a fini di giurisdizione, il fatto che la pretesa sia stata avanzata separatamente da quella che ha dato corso al sindacato di legittimità.
La scelta di un momento successivo, per prospettare la domanda consequenziale, non giustifica una diversa competenza giurisdizionale. Né sul piano testuale, giacché nessuna delle due norme in discorso – l’art. 7 novellato della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – introduce una prescrizione di contestualità fra sindacato di legittimità e cognizione degli effetti di ordine patrimoniale. Né sul piano logico-sistematico, perché si mostra inaccettabile, in via di principio, una tesi che lasci al ricorrente la scelta del giudice competente, proponendo insieme o distintamente le due domande, senza che mutino i presupposti di fatto e di diritto sui quali si fondano. E, in definitiva, in contraddizione con lo “strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio e/o conformativo”, riconosciuto dal giudice costituzionale (sentenza n. 204 del 2004) a giustificazione della concentrazione nel giudizio amministrativo della cognizione delle questioni conseguenziali di ordine patrimoniale.
3.4. Per altro verso, e con ciò si riprende un argomento già esposto da questa Adunanza plenaria (18 ottobre 2004, n. 10), la regola della concentrazione, davanti al giudice dell’impugnazione, anche della cognizione della pretesa riparatoria, non conduce ad una diversa soluzione, quando la controversia sul risarcimento sia prospettata con autonomo, e successivo, ricorso, ossia dopo che il giudizio sul provvedimento si sia concluso e la relativa decisione sia passata in giudicato. Ed, invero, il nesso fra illegittimità dell’atto e responsabilità dell’autorità amministrativa che lo ha posto in essere, non ha diversa natura, né è meno stretto o di diversa intensità se le due questioni dibattute – quella di non conformità a legge della misura autoritativa e quella di responsabilità per i danni che ne sono derivati – sono esaminate e risolte in unico o in separati giudizi.
Perciò, è stato sottolineato (cit. Ad. plen. n. 10 del 2004), che “l’atto dalla cui illegittimità si origina la domanda di riparazione, si manifesta come momento essenziale per la cognizione della ulteriore vicenda di ripristino della situazione del soggetto che ne è stato leso, perché è la causa diretta – o perché deve verificarsi se è stato la causa diretta – delle conseguenze negative lamentate”. Sicché, sia in sede di ottemperanza, sia in sede di esame della domanda risarcitoria-reintegrativa, può sorgere l’esigenza di verificare – in implicazioni ulteriori riguardanti la responsabilità, il nesso causale o la misura del danno derivatone – lo stesso provvedimento ed il procedimento dal quale è scaturito. Questa verifica spetta al giudice che già ne ha riconosciuto, o che è chiamato a conoscere, l’illegittimità dell’azione amministrativa.
4. Può ora essere esaminata la censura, avanzata nei riguardi della sentenza impugnata, per la statuizione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento. Il primo giudice ha affermato che il termine, dal quale poteva farsi valere il diritto, era quello della pronuncia della sentenza di accoglimento del ricorso introduttivo – 27 dicembre 1991, n. 736 –, perché “non sospesa dal giudice d’appello e quindi immediatamente esecutiva a norma dell’art.
La parte privata sostiene che invece il momento iniziale del decorso della prescrizione va individuato nel passaggio in giudicato della decisione sull’appello, intervenuto il 14 novembre 1996. Il giudizio di risarcimento, proposto con ricorso notificato il 24 maggio 2000, è stato iniziato perciò prima della scadenza del termine quinquennale.
La censura merita adesione.
Le regole da applicare sono le seguenti:
a) la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: art. 2935 c.c.;
b) se l’interruzione è avvenuta mediante un atto che dà inizio ad un giudizio o con una domanda proposta nel corso di un giudizio, il nuovo periodo di prescrizione non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio:art. 2945, secondo comma, c.c..
Ne segue che condizione necessaria per la domanda di risarcimento è la pronuncia che riconosce l’illegittimità di provvedimenti dalla cui esecuzione sorgono i danni lamentati e che, in caso di atti autoritativi, è pronuncia che spetta al giudice amministrativo (cfr. Ad. pl. n. 4 del 2003, nella parte in cui si aderisce all’indirizzo secondo il quale è pregiudiziale, rispetto alla richiesta di risarcimento, la decisione di annullamento, sì che l’azione di risarcimento ben può essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento, sia in via autonoma, ma che è ammissibile “solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento”). Ed è perciò dal passaggio in giudicato della decisione del giudice amministrativo che può avere inizio il decorso del periodo di prescrizione. Nello stesso senso è orientata la giurisprudenza dell’a.g.o., la quale, per i casi di domande risarcitorie proposte anteriormente all’entrata in vigore delle norme attributive della giurisdizione sul risarcimento al giudice amministrativo, ha stabilito che, “rispetto al diritto al risarcimento del danno derivato dall’esecuzione di provvedimenti illegittimi della pubblica amministrazione,” la domanda di annullamento di tali atti determina l’interruzione della prescrizione, fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce quel giudizio: cfr. Cass. 14 luglio 2004, n. 13065; n. 9987 del 2004; n. 17940 del 2003; n. 16032 del 2002 e n. 3726 del 2000, nelle quali si accoglie la premessa che, ai fini risarcitori, si esige il previo accertamento della illegittimità dei provvedimenti da parte del giudice competente.
Il riferimento fatto dal T.A.R. al solo carattere esecutivo della sentenza di primo grado – sancito nell’art. 33, co.
In riforma della sentenza impugnata, va, quindi, riconosciuto che, nella specie, il diritto al risarcimento non era prescritto nel maggio 2000, data di proposizione della domanda.
5. Può trovare ingresso, perciò, l’esame della domanda di risarcimento dei singoli danni lamentati.
5.1. In proposito, è da rammentare che, avuto riguardo alle contrapposte posizioni, il T.A.R. ha disposto consulenza tecnica d’ufficio, ex art. 44 T.U. 26 giugno 1924, n. 1064. Ai risultati di questa può ormai farsi riferimento, con esame delle eventuali motivate posizioni di dissenso espresse dalle parti.
La consulenza conclude nei termini che seguono.
a) Danni derivati all’azienda a seguito dell’occupazione temporanea e urgente dei mq. 1510 (pagg. 5.9 della perizia):
a.1. esclusione della tesi della riduzione della dimensione del cantiere in misura insufficiente, sì da potersi configurare una “soppressione” dell’azienda;
a.2. danno variabile fra lire 271.083.585 e lire 270.700.035 al 1990, nel caso di trasferimento, rispettivamente, della segheria o della produzione dei manufatti in cemento;
a.3. danno per lucro cessante relativamente al tempo (140 gg.) inter-
corrente fra data di immissione in possesso (26 giugno 1990) e data di comunicazione dell’autorizzazione ad occupare lo spazio limitrofo (12 novembre 1990): lire 24.573.693.
b) Maggiori spese: l’uso dell’area, convenzionalmente di mq. 1524, concessa in via precaria dal Comune, ha permesso alla ditta di evitare i danni descritti, avuto riguardo alla superficie utilizzata ed ai dati desunti dai bilanci per gli anni anteriori (dal 1985) e posteriori (sino al 1993) all’occupazione.
Tuttavia, le spese sostenute per la sistemazione della nuova area sono state calcolate in lire 24.750.000;
c) effetti del tardivo risarcimento per blocco o riduzione degli investimenti programmati: in assenza di documenti aziendali probatori, possono calcolarsi nella misura degli interessi sul risarcimento “in base al tasso normale di redditività dell’azienda”;
d) la tardiva realizzazione di un ammodernamento dell’impresa comporta maggiori costi,derivanti dai provvedimenti illegittimi.
5.2. Con l’appello, la società ha formulato osservazioni critiche alle predette conclusioni. Esse vengono esaminate qui di seguito.
5.2.1. Valore venale della parte di terreno occupata e ricompreso nelle somme, sopra riferite al punto a.2, per il trasferimento altrove.
L’impresa critica il calcolo del C.T.U., che conclude per lire 62.984 al mq. in valori del 1990. Essa fa rilevare che da un lodo arbitrale e da una c.t.u. resa in un giudizio – entrambi per terreni vicini a quello in discussione, ma riguardanti l’anno 1988 e l’anno 1995 – sono stati stabiliti valori molto maggiori.
La tesi non è persuasiva. Il C.T.U. ha impostato il calcolo su una base logica che va condivisa. In assenza di dati storici di confronto, ha provveduto ad una “stima analitica”. Partito dalla superficie dal lotto utilizzabile, ha calcolato, in base all’indice di edificabilità (di mc. per mq.=1,5) il volume complessivo edificabile ed i vani che ne derivano e, in base al prezzo di mercato dell’ipotetico fabbricato, ha stabilito il valore dell’area occupata. Al netto perciò degli oneri di concessione, del “costo tecnico di costruzione” e del profitto dell’imprenditore (puntualmente indicati).
I conteggi prodotti dall’appellante non appaiono suscettibili di mettere in dubbio la consulenza d’ufficio. Il lodo arbitrale si basa (pag. 23) su un indice più che triplo di edificabilità (mc./mq. 5,00). In proporzione, il valore per mq. di lire 175.000 non è superiore al triplo di lire 62.984.
A sua volta la consulenza tecnica, versata in atti, per altra area occupata dallo stesso Comune, “evidenzia la presenza di una edificazione intensiva” nella zona (pag. 5) e non dà conto del modo seguito per stabilire un “valore di mercato” di lire 140.000 per mq., se non con un’affermazione generica di rinvio ad intensità edificatoria ed a “tipologia degli edifici” nelle aree limitrofe. Sono ambedue elementi privi dell’analitico e puntuale elenco dei dati della C.T.U.
5.2.2. Tesi della non scindibilità delle due attività produttive e della “inutilizzabilità” della porzione residua dell’insediamento, con effetto di “soppressione” dell’azienda.
Secondo l’impresa, le due perizie di parte, che ha prodotto, dimostrerebbero che la separazione dei due rami d’azienda genererebbe un pesante aggravio dei costi di gestione e una consistente perdita di produttività, sino
ad una possibile cessazione.
Anche questo assunto non merita consenso. Sia perché segheria e manifattura di prodotti in cemento sono attività autonomamente svolte, non collegate, né facenti parte di una medesima linea produttiva. Sia perché le considerazioni esposte dal C.T.U. (pag. 8), sulla misura della “riduzione dell’area adibita a deposito e stagionatura dei manufatti in cls e in legno”, appaiono ragionevoli sulla diversa conclusione di non riduzione del cantiere in misura “insufficiente per lo svolgimento delle attività economiche della società”, ma solo sulla considerazione di una loro contrazione.
5.2.3. In ordine al trasferimento “coatto” parziale del cantiere, la società assume, in contrasto con la C.T.U., che il nuovo terreno da acquistare verrebbe a costare in misura superiore a quella valutata. Indica in lire 60.000 al mq. il maggior prezzo, quale è definito nelle osservazioni del perito di parte (pag. 2 del documento B.18 con data del 29 luglio 2002).
Non sembra giustificato aderire a questa valutazione. Invero, quella del consulente di parte è affermazione basata esclusivamente sulla sua conoscenza personale, giacché di essa non dà alcun riferimento concreto.
La stima del c.t.u. è invece sorretta, come riconosce la stessa parte appellante, da due atti di cessione volontaria di anni posteriori (1993 e 1994) e per prezzi inferiori (25 mila e 20 mila, rispettivamente). La misura di questi ultimi, rispetto a quello indicato nella relazione in lire 30 mila, dà conto dell’avere il c.t.u. considerato il fattore riduttivo, segnalato dalla difesa dell’appellante, consistente nei “valori inferiori a quello venale” accettati nelle cessioni volontarie stipulate in occasioni di procedure espropriative.
5.2.4. Altro elemento di danno, per il quale è criticata la valutazione
del c.t.u., è la determinazione della spesa per la sistemazione dell’area comunale data in disponibilità dell’azienda dall’amministrazione. La società appellante, contro una valutazione di lire 24.750.000 (v. allegato “I” della relazione del c.t.u.), richiama la diversa stima del suo perito, di lire 138 milioni.
Non appare da condividere neppure questa tesi. Nella perizia di parte si elencano operazioni di “scavi, rinterri, pavimentazioni e recinzioni con relativi muri in cemento armato”, senza alcuna altra concreta precisazione, e li si valutano in lire 80 mila per metro quadrato. Questa valutazione non offre elementi di manifesta ragionevolezza, ma è basata su una indimostrata osservazione. Invece, il c.t.u. ha risposto di avere misurato i lavori compiuti (scavi, rinterri, spianamenti, parziale pavimentazione per transito di automezzi) ed ha così stabilito la complessiva spesa sopportata.
5.2.5. Lamenta, ancora, la società che non è stato valutato il danno per il trasferimento in altra sede, da farsi, in futuro, giacché non è acquisita che in via precaria l’area comunale limitrofa e sostitutiva di quella occupata. Va però osservato che, nella determinazione del danno emergente per la ipotesi di trasferimento dell’impianto di segheria o di quello di produzione dei manufatti cementizi – v. allegati “D” e “E” -, si tiene conto delle opere necessarie per la sistemazione della possibile nuova area e per la recinzione, della realizzazione di strutture simili a quelle del vecchio impianto, dal costo di “smontaggio” e “rimontaggio” dell’impianto di segheria o di “betonaggio”, del costo delle macchine che non possono essere riutilizzate, del costo di progettazione e direzione dei lavori.
Non è perciò fondata la doglianza in esame.
5.2.6. Un’ultima critica o, meglio, richiesta di precisazione, è avanzata dalla società appellante, in ordine al danno liquidato per il lamentato blocco degli investimenti e maggior costo degli ammodernamenti.
Il c.t.u. – punto 2.4. della relazione e n. 4 delle conclusioni – ha riconosciuto un pregiudizio subito in misura pari all’ammontare degli “interessi maturati sull’importo del risarcimento del danno in base al tasso nominale di redditività dell’azienda”. Non ha però indicato la misura di questo tasso.
L’appellante rileva che esso oscilla fra il 10% e l’11,50% ed entro questa variabile chiede una puntuale pronuncia, anche in via equitativa.
È possibile ritenere l’applicabilità, nel caso in esame, in analogia con quanto ha più volte deciso il giudice amministrativo in tema di profitto ritraibile da un contratto, illegittimamente non aggiudicato da una pubblica amministrazione, di un tasso corrispondente al 10%. Gli interessi vanno commisurati perciò all’attitudine dell’impresa a produrre redditi futuri, corrispondenti ad un tasso di redditività del 10% degli investimenti e, dunque, anche di quelli che avrebbe potuto disporre in caso di prosecuzione immediata del risarcimento dovutole nel giugno 1990 e nel novembre 1990.
6. Si può riassumere e definire come segue l’obbligazione risarcitoria del Comune di Bronte:
6.1. per il trasferimento di uno dei due rami di azienda della società appellante, a seguito dell’occupazione poi dichiarata illegittima: 139.960. euro, stabiliti in via equitativa, quale valutazione intermedia fra i due conteggi della c.t.u., pari a lire 271.083.585 o lire 270.700.035;
6.2. per le spese di sistemazione dell’area comunale resa disponibile dal Comune dal 12 novembre 1990: 12.782,31 euro, corrispondenti a lire 24.750.000, indicate nella relazione c.t.u.;
6.3. per il lucro cessante, causato dalla limitazione dell’attività aziendale nel periodo fra l’eseguita occupazione – 26 giugno 1990 – e la messa a disposizione della pressoché corrispondente, area limitrofa comunale – 12 novembre 1990 – 12.691,25 euro, corrispondenti all’importo di lire 24.573.693, calcolato dal c.t.u.;
11.4. per mancata disponibilità della somma dovuta a titolo risarcitorio: tasso annuo del 10% sugli importi precisati avvenuti e sino al momento del pagamento.
Il riconoscimento di quest’ultimo meccanismo risarcitorio, corrispondente alla redditività degli investimenti che sarebbero stati possibili in caso di contestuale risarcimento, comporta la copertura della svalutazione monetaria, “medio tempore” prodottasi, come è reso palese dalla reintegrazione commisurata al reddito che si sarebbe tratto per l’attività produttiva incrementata per i maggiori investimenti in parola. Non va pertanto pronunciata alcuna ulteriore statuizione di adeguamento del valore delle obbligazioni in questione.
6.5. È opportuno però fare applicazione del criterio di definizione dell’obbligazione risarcitoria, enunciato nell’art. 35, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e che rimette al giudice amministrativo la fissazione della regola, alla quale la parte pubblica deve conformarsi per definire il pagamento di una somma, ed all’accordo delle parti la composizione della controversia.
Reputa, infatti, il collegio che l’oggetto del canone che può enunciarsi non sia soltanto quello del pagamento di una somma, come letteralmente è formulata la norma, ma ricomprenda ogni forma consentita di adempimento per equivalente di un’obbligazione della stessa natura. La “ratio” della norma sembra infatti ispirarsi all’opportunità di lasciare inizialmente alla parte pubblica, condannata al risarcimento, un sia pur limitato margine di definizione, col consenso della controparte, della prestazione. Ma di rimettere, poi, nel possibile disaccordo fra debitore e creditore, alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo la determinazione puntuale dell’adempimento. Ne dà dimostrazione il richiamo – in caso di dissenso – al giudizio di ottemperanza, nel quale è esercitata giurisdizione anche nel merito per l’esecuzione del giudicato formatosi tanto su pronunzie dell’autorità giudiziaria ordinaria, quanto su decisioni del giudice amministrativo.
Orbene, si può fare applicazione della norma in parola, e sulla scorta della specifica osservazione del consulente tecnico d’ufficio, riassumibile nell’affermazione che l’uso, da parte dell’impresa, dell’area comunale precariamente resa disponibile, “ha permesso alla ditta di evitare i danni”, derivanti, altrimenti, dalla necessità di trasferire altrove uno dei due rami di azienda.
Ne segue che si può disporre che il Comune soccombente dia seguito, per non dare adempimento all’obbligazione risarcitoria – nei termini definiti al punto 11.1. e con l’ulteriore onere di cui al punto 11.4, decorrenti dal 26 giugno 1990 – al trasferimento, alla parte privata, della proprietà delle aree contraddistinte dalle particelle catastali elencate (alla pag. 10) nella relazione del consulente, per mq. 1728, e che sono quelle sulle quali l’impresa ha, per ora, sistemato, in via sostitutiva, le sue attrezzature, a causa della parziale occupazione intervenuta. Si può altresì disporre che il Comune provveda entro il termine di sei mesi dalla notificazione, in persona del sindaco e presso la sua sede, della presente decisione.
In tal caso, la prestazione provvisoria potrà essere circoscritta agli importi precisati ai precedenti punti 11.2. e 11.3., con la maggiorazione di cui al punto 11.4., decorrente dal 12 novembre 1990.
6.6. Alle statuizioni sopra rese, in riforma della sentenza appellata, può farsi seguire la compensazione delle spese del giudizio fra le parti, con la precisazione, tuttavia, che le spese per la consulenza tecnica d’ufficio, di cui è liquidazione in allegato “N” alla stessa, devono essere sopportate, con i relativi interessi dalla data di deposito nel giudizio di primo grado, dal soccombente Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria) accoglie l’appello e compensa le spese, come da motivazione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunito in Adunanza plenaria nella camera di consiglio del 20 giugno 2005 con l'intervento dei signori Magistrati:
Alberto de Roberto Presidente
Mario Egidio Schinaia Presidente di sezione
Paolo Salvatore Presidente di sezione
Raffaele Iannotta Presidente di sezione
Riccardo Virgilio Presidente di sezione
Sabino Luce Consigliere
Pier Giorgio Trovato Consigliere
Costantino Salvatore Consigliere
Filippo Patroni Griffi Consigliere
Giuseppe Farina Consigliere rel. est.
Corrado Allegretta Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Pier Luigi Lodi Consigliere
IL PRESIDENTE
L’ESTENSORE IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....09/02/2006.................................
(Art.
Il Dirigente
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata
COLLABORA
Le sentenze “sorelle” della Consulta, numeri 204 e 281 del 2004, sembrano non aver determinato univocità di consensi in materia di giurisdizione: il Consiglio di Stato, con l’Adunanza Plenaria del 9 febbraio scorso, infatti, legge le indicazioni della Corte costituzionale con risultati ermeneutici differenti da quelli appena raggiunti dalle Sezioni Unite della Cassazione con l’importante pronuncia n. 1207/2006.
Ad avviso del Collegio di Palazzo Spada, il venir meno, per annullamento giurisdizionale, di atti che sono espressione di una posizione di autorità, non rende rilevanti soltanto come “comportamenti” gli effetti “medio tempore” prodottisi in loro esecuzione. Ma ne fa concentrare la cognizione dinanzi allo stesso giudice amministrativo, che verifica il corretto esercizio del potere.
La regola della concentrazione, davanti al giudice dell’impugnazione, anche della cognizione della pretesa riparatoria, “non conduce ad una diversa soluzione, quando la controversia sul risarcimento sia prospettata con autonomo, e successivo, ricorso, ossia dopo che il giudizio sul provvedimento si sia concluso e la relativa decisione sia passata in giudicato. Ed, invero, il nesso fra illegittimità dell’atto e responsabilità dell’autorità amministrativa che lo ha posto in essere, non ha diversa natura, né è meno stretto o di diversa intensità se le due questioni dibattute – quella di non conformità a legge della misura autoritativa e quella di responsabilità per i danni che ne sono derivati – sono esaminate e risolte in unico o in separati giudizi”.
Prosegue il consesso amministrativo, precisando che “condizione necessaria per la domanda di risarcimento è la pronuncia che riconosce l’illegittimità di provvedimenti dalla cui esecuzione sorgono i danni lamentati che, in caso di atti autoritativi, è pronuncia che spetta al giudice amministrativo Ed è perciò dal passaggio in giudicato della decisione del giudice amministrativo che può avere inizio il decorso del periodo di prescrizione”.
Il dies a quo della prescrizione, per la verità, costituisce ormai un punto di arrivo unanime per le supreme corti, oggetto già di una statuizione dell’Adunanza Plenaria condivisa anche dalla Cassazione.
Una diversità di vedute, tuttavia, residua proprio con riguardo alle azioni risarcitorie: ad avviso delle Sezioni Unite del 2006, è esclusa dalla giurisdizione del G.O. l’azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, laddove, cioè, non sia stata rispettata la pregiudizialità amministrativa.. Ma quando non venga in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa – “come avviene nel caso in cui l’atto amministrativo sia stato annullato o revocato dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla legge” – l’azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria.
Non solo: la Cassazione precisa anche che il privato resta libero di scegliere tra la contestualità delle azioni, (annullamento e risarcimento) o la separazione, poiché l’azione risarcitoria nel processo amministrativo è un rimedio “in più”, un quid pluris: in quest’ultimo caso, ottenuto l’annullamento, ben potrà il privato adire il Giudice ordinario per la pretesa risarcitoria, in quanto il giudice ordinario è giudice in via generale per il ristoro, (già in passato, così, si è parlato di diritto di credito al risarcimento come pieno diritto soggettivo).
E’ abbastanza evidente la diversità di indirizzo, dunque, in tema di azioni risarcitorie autonome con un vulnus alla “certezza” del diritto, che si protrae, ormai, forse da troppo tempo.
E’ vero, ciò nonostante, che il collegio di Cassazione sia il Giudice ultimo sulla giurisdizione e, pertanto, è l’insegnamento delle Sezioni Unite che dovrebbe avere preferenza.
(Altalex, 27 febbraio 2006. Nota di Giuseppe Buffone)