Concorso apparente e formale tra i danni nella responsabilità civile
di Luigi Viola
Sommario - 1. Introduzione - 2. Il concorso apparente e formale nel diritto penale - 3. I danni alla persona - 4. Concorso apparente di danni - 5. Concorso formale di danni - 6. Conclusioni
1. Introduzione
Negli ultimi anni vi è stata una significativa prolificazione delle voci risarcitorie1, a seguito della nota apertura della giurisprudenza del 20032, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale anche in assenza di reato.
In particolare, l’abbattimento del dogma della necessaria sussistenza del reato, ai fini risarcitori di cui all’art. 2059 c.c., ha indotto gli interpreti a individuare danni non patrimoniali risarcibili, laddove vengano violati beni-interessi di rango costituzionale.
La svolta epocale, poi, ha permesso di ritenere risarcibile anche il danno esistenziale, proprio perché violazione di diritti o interessi di rango costituzionale, diversi dalla salute3.
La nascita di nuovi danni (danno da lesione del diritto alla sessualità, all’immagine, terminale, catasfrofale, ecc.), tuttavia, ha posto significativi problemi in ordine alla loro cumulabilità, in quanto non vi è, nel diritto civile, un sistema di selezione dei singoli danni risarcibili, ma occorre verificare caso per caso.
Tuttavia, ai fini della comprensione della sussistenza di casi di legittimo cumulo o di impossibilità di cumulo è possibile agganciarsi ai criteri, più noti, del concorso apparente (di norme) ovvero concorso di reati.
2. Il concorso apparente e formale nel diritto penale
Nel diritto penale, come noto4, per comprendere se si versi in un’ipotesi di pluralità di reati ovvero di uno solo, si è soliti ancorarsi al criterio della specialità, ex art. 15 c.p., in base al quale, laddove un medesimo fatto appaia astrattamente assoggettabile a due o più norme, andrà applicata la sola fattispecie incriminatrice specializzante, sempre che si versi nell’ambito della “stessa materia”.
Accanto a questo schema, poi, dottrina e parte della giurisprudenza5 individuano criteri ulteriori di consunzione6 ed assorbimento7, sottolineando che, in alcuni casi, al di là della specialità, una singola norma contiene l’intero disvalore del fatto.
In termini più chiari: nel diritto penale, per capire se un fatto riguardi una o più norme penali incriminatrici, ci si affida ai suddetti criteri.
Orbene, tali criteri di risoluzione del concorso apparente di norme ovvero il solo criterio di specialità, potrebbe essere applicato, mutatis mutandis, al diritto civile, con specifico riferimento al concorso apparente o formale di danni.
3. I danni alla persona
In seguito alle pronunce giurisprudenziali del 20038, l’art. 2059 c.c., pur in assenza di reato, ha giustificato il risarcimento del danno biologico (anche psichico9), morale10 ed esistenziale11.
Seppur la giurisprudenza del 2003 sia stata sufficientemente chiara sul punto, non sono mancate visioni diverse12.
Ad ogni modo, l’interpretazione prevalente sembra aprirsi al risarcimento del danno alla persona, anche laddove vengano violati beni-interessi diversi dalla salute, in senso stretto, così che si è ritenuto risarcibile il danno da lesione del diritto alla sessualità13, dell’informazione14 ex se, anche laddove il trattamento medico abbia avuto esito positivo, e del c.d. danno parentale15.
Se, infatti, si sottolinea che esistono diritti costituzionalmente tutelati, allora, ogni illegittima compressione degli stessi, laddove imputabile, determinerà una legittima pretesa risarcitoria.
Tuttavia, problemi particolari si pongono con riferimento alla cumulabilità delle singole voci di danno, in quanto si corre il rischio di un’inutile duplicazione delle stesse, così che si rende necessario distinguere il concorso apparente di danni, laddove il danno risarcibile è unico, dai casi in cui vi è un concorso formale tra danni (i danni risarcibili sono diversi). Come è possibile, id est, distinguere le ipotesi di cumulabilità delle singole voci di danno da quelle in cui il cumulo non è legittimo?
4. Concorso apparente di danni
Una possibile risposta al quesito posto può derivare dall’applicazione dei principi penali in materia di concorso apparente, con specifico riferimento all’art. 15 c.p., anche ai casi di apparente pluralità di danni.
Specificatamente, potrebbe essere utile capire se ci si trova di fronte a singoli danni (pluralità) ovvero ad un unico danno (unicità), prendendo le mosse dal bene-interesse giuridico tutelato (“stessa materia”, ex art. 15 c.p.16), di cui si lamenta la lesione, al fine di comprendere se uno sia speciale (nel senso di specializzante) rispetto all’altro.
Se, infatti, un singolo danno sarà specializzante rispetto all’altro nell’ambito del medesimo bene-interesse giuridico tutelato, allora, verosimilmente, si verserà in un’ipotesi di concorso apparente di danni, da risolvere in favore del risarcimento di una singola voce risarcitoria; diversamente, nei casi in cui emergano diversi beni-interessi giuridici tutelati, ovvero nessun danno è specializzante, allora, ben potranno essere risarcibili più voci di danno, operando un concorso formale di danni.
D’altronde, diversamente argomentando, si correrebbe da un lato il rischio di duplicare le voci risarcitorie e, dall’altro, di non tenere in debita considerazione le singole specificità ed esigenze di ristoro integrale dei danni subiti.
In questo senso, allora, il danno biologico psichico sarà tendenzialmente specializzante rispetto al danno morale subiettivo, perché entrambi riguarderebbero il bene salute, ex art. 32 Cost., ma il primo, rispetto al secondo, conterrebbe un quid pluris, ovvero la malattia nella mente; il danno da lesione del diritto alla sessualità17 con il coniuge non potrebbe essere cumulabile con il danno parentale18, in quanto, entrambi riguarderebbero il bene famiglia, ex art. 29 Cost., ma il secondo conterrebbe il primo con un quid pluris19.
Anche in materia di danno terminale o catastrofale, ad esempio, laddove si attribuisca a tali figure tutela del bene salute, allora, per ciò solo, ci sarà un concorso apparente rispetto al danno biologico psichico.
Più chiaramente: ogni qual volta emerga il medesimo bene-interesse giuridico tutelato, verosimilmente, si tratterà di concorso apparente di danni.
5. Concorso formale di danni
Diversamente, poi, ben potrebbero sussistere ipotesi di cumulo tra i danni, ovvero di concorso formale, proprio con riferimento, ad esempio, al danno biologico ed al danno esistenziale.
In questi casi, difatti, poiché il danno esistenziale, per sua stessa definizione tutela beni-interessi diversi dalla salute, allora, per ciò solo, non si potrà porre un problema di concorso apparente; il danno esistenziale, quindi, ben sarà cumulabile con quello biologico, tutte le volte che si abbia cura di precisare che riguarda la tutela di un bene diverso dalla salute (come la famiglia, l’informazione, l’infanzia, ecc.); id est: il concorso apparente di danni riguarda i casi in cui si versi nella stessa materia, da intendere come medesimo bene-interesse giuridico tutelato20, mentre laddove i danni non attengano alla medesima materia (cioè non attinente al medesimo bene – interesse tutelato), ben potrà operare il cumulo ovvero il concorso formale tra i danni, proprio alla luce del fatto che, in sostanza, sono stati violati o compressi diversi diritti.
6. Conclusioni
Alla luce di quanto detto, sembra potersi cogliere a pieno come il giusto equilibrio, tra esigenze di reintegra della posizione giuridica violata e quelle di evitare inutili duplicazioni delle voci risarcitorie, ben possa essere individuato attraverso un’estensione applicativa dei principi di cui all’art. 15 c.p. anche all’art. 2059 c.c., letto in un’ottica costituzionalmente orientata.
D’altronde, questa visione ben entrerebbe in linea con la concezione del diritto civile e penale come un unicum.
______________________
1 Sia consentito il rinvio a VIOLA (a cura di), Tractatus dei danni, Matelica (MC), 2007. Si veda anche CASSANO (a cura di), Il danno alla persona, Padova, 2006. PONZANELLI, Il nuovo art. 2059 c.c., in PONZANELLI (a cura di), Il nuovo danno non patrimoniale, Padova, 2004. ROSSETTI, Il danno da lesione della salute, Padova, 2001. MONATERI, Manuale della responsabilità civile, Torino, 2001.
2 Il riferimento è alle sentenze gemelle 8827 ed 8828 del 2003, nonché alla pronuncia della Corte Costituzionale 233/2003.
3 In contrasto con l’idea del danno esistenziale come autonoma figura, si veda Cassazione civile 9510/2007, nonché Cassazione civile 9514/2007. In favore dell’autonomia del danno esistenziale, si veda Cassazione civile 2546/2007.
4 Si veda MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2001; GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Milano, 2006; GUERRIERI (a cura di), Studi monografici di diritto penale, Matelica (MC), 2007; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2001; PADOVANI, Diritto penale, Milano, 1999.
5 Per esigenze di economia dell’articolo, si tralascia di approfondire l’intero dibattito penale sul punto.
6 In favore della consunzione, si veda Cassazione penale 1090/2007.
7 In favore del criterio dell’assorbimento, si veda Cassazione penale 30528/2007.
8 Vedi nota n. 2.
9 Cassazione civile, sentenza n. 6946/2007.
10 Il danno morale subiettivo è stato ritenuto risarcibile anche nell’ipotesi di responsabilità presunta, ex art. 2050 c.c. Sul punto si veda Cassazione civile 25187/2007. Il danno biologico può essere risarcito anche nei casi di fumo attivo; su ques’ultimo punto si veda ADDUCCI-FILADORO, Il risarcimento del danno da fumo, Matelica (MC), 2005.
11 In materia, si veda BUFFONE, Danno esistenziale: il neo bipolarismo costituzionale della responsabilità civile, 2005; VIOLA, Il danno esistenziale come mancato guadagno non patrimoniale, 2005.
12 PONZANELLI, già cit. Cassazione civile 9514/2007, già cit.
13 Cassazione civile, sentenza n. 2311/2007.
14 Cassazione civile, sentenza n. 5444/2006, con nota di D’APOLLO.
15 Cassazione civile, sentenza n. 20987/2007.
16 Per un approfondimento sul concetto di stessa materia, si vedano le chiarissime pagine 310-316 in GUERRIERI, già cit. In questa sede, si segue la tesi che interpreta il concetto di “stessa materia” in senso formale.
17 Si veda la nota n. 13.
18 Si veda la nota n. 15.
19 Qui, invero, si potrebbe ipotizzare come operante il criterio della consunzione o dell’assorbimento.
20 In senso formale.
Ordinamento e giustizia dello sport
COLLABORA