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Il Giudice di Pace ed il danno esistenziale bagattellare e transeunte
Articolo di Raffaele Plenteda 20.10.2008

L’esigenza era quella di affermare il principio di serietà ed effettività della lesione risarcibile. Esigenza da realizzare attraverso un contenimento della categoria del danno non patrimoniale alle sole ipotesi di reale vulnus ad un diritto inviolabile espressamente riconosciuto dalla Costituzione.



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Responsabilità civile | Danno esistenziale

Il Giudice di Pace ed il danno esistenziale bagattellare e transeunte

di Raffaele Plenteda

Una delle principali critiche mosse alla teoria del danno esistenziale si fonda sul rilievo che il riconoscimento di questa nuova, autonoma, posta di danno produrrebbe un insano proliferare di giudizi risarcitori. Si assisterebbe ad un ricorso indiscriminato al rimedio risarcitorio per ottenere la liquidazione delle più strane e originali poste di danno.

L’esigenza, avvertita dagli “oppositori” a seguito delle c.d. “sentenze gemelle”1, era quella di affermare il principio di serietà ed effettività della lesione risarcibile. Esigenza da realizzare attraverso un contenimento della categoria del danno non patrimoniale alle sole ipotesi di reale vulnus ad un diritto inviolabile espressamente riconosciuto dalla Costituzione.

Costoro avversano la nascita di una nuova categoria di danno, non prevista da alcun dato normativo, e contrastano l’idea che il riferimento ai “valori della persona costituzionalmente garantiti”, contenuto in Cass. Civ. 8827/03, si possa tradurre in un rinvio ai principi espressi dall’art. 2 Cost., in quanto tale norma porrebbe problemi di eccessiva apertura risarcitoria.

A loro avviso, il nuovo orientamento giurisprudenziale impone l’individuazione di una specifica norma costituzionale, sul rilievo che l’art. 2059 c.c. non è stato abrogato, ma che si è opportunamente esteso il rinvio ai “casi espressamente previsti dalla legge” anche alle disposizioni costituzionali.

I fautori del danno esistenziale si contrappongono a questa impostazione, ritenuta eccessivamente filo-assicurativa. Essi sottolineano l’utilità di affermare l’autonoma categoria di danno esistenziale, di cui ne danno una definizione e ne segnano i confini.

Reputano, in linea di massima, che anche l’art. 2 Cost. sia norma idonea a fondare il nuovo meccanismo di risarcimento del danno e negano che ciò rischi di tradursi in un ricorso indiscriminato alla tutela risarcitoria2.

In altre parole, i c.d. esistenzialisti sostengono che bisogna costruire un sistema di risarcimento del danno alla persona che assicuri tutela di tutte le lesioni serie ed effettive alla sfera non patrimoniale dell’individuo e riconoscono pertanto, che il rimedio risarcitorio non debba piegarsi a pretese fantasiose e a poste di danno di pura invenzione, socialmente poco apprezzabili e giuridicamente non meritevoli di tutela.

Essi pongono l’accento, tuttavia, sulla necessità di una tutela completa della sfera individuale e ritengono che, a tale scopo, il riferimento alla nuova categoria di danno esistenziale ed all’art. 2 Cost. sia indispensabile.

Per quanto rileva in questa sede, in definitiva, esistenzialisti e non esistenzialisti concordano nel ritenere che, nel nostro ordinamento, non possa trovare spazio un danno non patrimoniale in sé risarcibile, qualunque sia il nomen che ad esso si voglia attribuire, il quale si risolva nella lesione di interessi secondari dell’individuo e che, inoltre, non raggiunga un grado di intensità tale da tradursi nella violazione di un diritto costituzionale della persona.

Dal punto di vista del diritto sostanziale, la Corte di Cassazione conferma tale orientamento anche nelle singole applicazioni pratiche3.

Nel frattempo, i Giudici di Pace fanno giurisprudenza ed iniziano a prendere confidenza con il nuovo strumentario giuridico confezionato loro.

Il Giudice di Pace di Catanzaro4, così, condanna una nota compagnia telefonica al pagamento di € 500,00 perché, incontrando problemi tecnici nell’installazione della linea ADSL, dimostrando indifferenza ed insensibilità, non ha inteso fornire alcun riscontro alle varie richieste e solleciti, determinando così nell’utente uno stato di stress, di ansia, di nervosismo e preoccupazione”.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia5 condanna, invece, Sky Italia s.r.l. perché, a causa dell’interruzione del servizio di Pay-Tv, alcuni tifosi hanno perso la visione di una partita di calcio. Ad avviso del giudicante, L’interruzione di tale trasmissione ha determinato in capo all’attore un danno che si inquadra nel genere del danno esistenziale, consistente non solo nell’impossibilità di disporre del servizio, ma altresì nella situazione di disagio, delusione e stress che l’utente ha subito a causa del lamentato disservizio”.

Il Giudice di Pace di Cosenza6 condanna una società concessionaria della riscossione dei tributi al pagamento di € 250,00 a titolo di danno esistenziale per lo stress arrecato da un’illegittima cartella esattoriale recante la richiesta di € 151,75 e la “minaccia” del fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento dell’importo.

Il Giudice di Pace di Bari7 condanna alcuni grandi gruppi di distribuzione al risarcimento del danno esistenziale derivante da pubblicità indesiderata lasciata nella cassetta della posta, ritenendo che ciò integri “la lesione di valori inerenti alla persona”.

Le decisioni di questo tipo sono assai numerose e riguardano casi di responsabilità contrattuale, extracontrattuale ed anche di responsabilità c.d. “da contatto sociale”. Si potrebbe andare avanti con gli esempi all’infinito.

Tutte queste sentenze si ispirano esplicitamente al filone giurisprudenziale avviato con le sentenze gemelle e definiscono la posta di danno, di cui riconoscono la risarcibilità, come danno esistenziale.

Il danno esistenziale come concepito dai suoi stessi fautori8, tuttavia, si identifica nelle “modificazioni peggiorative della personalità del danneggiato”. Sussiste un danno esistenziale, in altre parole, quando, a seguito di un evento lesivo, la vita del danneggiato, avuto riguardo ai suoi aspetti più significati, non è più come quella precedente.

La mancata visione di una partita di calcio, una multa ingiusta, la temporanea inutilizzabilità della linea ADSL o la pubblicità indesiderata in cassetta non sembrano certo integrare la definizione di danno esistenziale proposta dalla dottrina e avallata dalla giurisprudenza: l’esistenza del soggetto, in tutti questi casi, non viene affatto permanentemente modificata in modo peggiorativo, neppure in minima parte.

Se proprio non vogliamo abbandonare il nomen, questa posta di danno dovrebbe essere definita, al più, come danno esistenziale bagattellare e transeunte.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea. Non si tratta proprio di quei tipi di danno non patrimoniale che esistenzialisti e non esistenzialisti concordavano di escludere dal novero dei danni risarcibili?

In proposito, ci si attenderebbe un atteggiamento di chiusura da parte della Corte di Cassazione, la quale ha dimostrato nel corso degli anni una costante avversione nei confronti delle nuove forme di danno non patrimoniale.

Qui, però, si assiste ad un diverso fenomeno.

La Suprema Corte, infatti, quanto meno nei limiti del giudizio di equità, considera legittima la liquidazione di poste di danno del tipo di quelle sopra esaminate, riconoscendo al Giudice di Pace la speciale licenza di assegnare il risarcimento del danno non patrimoniale anche “fuori dai casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti”9.

Il Giudice di Pace “decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro”10. Nel giudizio di equità, secondo la Corte, viene in gioco un’equità formativa o sostitutiva del diritto sostanziale, sicché “non opera la limitazione del risarcimento del danno ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall’art. 2059 c.c., sia pure nell’interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione”11.

L’indirizzo espresso dalla Corte non convince granché.

Anzitutto, bisogna considerare che la nozione stessa di danno esistenziale si identifica nella lettura dell’art. 2059 c.c. in combinato disposto con i “valori della persona costituzionalmente garantiti”.

Siffatta definizione di danno esistenziale, pertanto, sembra assurgere a “principio informatore della materia”, con la conseguenza che neppure in sede di giudizio di equità si potrebbe liquidare un danno non patrimoniale prescindendo dalla lesione di un diritto di rango costituzionale12.

Il giudizio d’equità non può risolversi in un giudizio contro il diritto.

Se l’ordinamento giuridico vivente nega la risarcibilità del danno esistenziale in assenza di una lesione tanto grave da intaccare un valore di rilevanza costituzionale, allora è contrario al principio generale riconoscere equitativamente il risarcimento per danni di minima portata.

Anche a voler superare una simile critica, rileva che il giudizio di equità non è applicabile alle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti c.d. “di massa”13. Ne consegue che, in molti casi (mancata visione di una partita di calcio o temporanea inutilizzabilità della linea ADSL et similia) il limite della lesione di “valori della persona costituzionalmente garantiti” non sarebbe comunque superabile.

I contorni contraddittori della faccenda si colgono anche intuitivamente, se si considera quanto sia inaccettabile ritenere che la risarcibilità delle forme di “danno esistenziale” in esame sarebbe indissolubilmente legata al loro carattere bagattellare. Sarebbero risarcibili i disagi e fastidi di piccola intensità, ma se lo stesso tipo di pregiudizio raggiunge un grado di intensità più elevato, tanto da esorbitare dai confini del giudizio di equità, la tutela risarcitoria sarebbe esclusa, in quanto il diritto vivente vieta il risarcimento di un danno esistenziale senza lesione di un diritto costituzionale.

Il controsenso rileva sotto ogni profilo. Un’elementare applicazione dei principi di analisi economica del diritto mette in chiara evidenza come una simile impostazione, associando costi minori a comportamenti maggiormente lesivi, indurrebbe i danneggianti a ritenere più conveniente procurare gravi piuttosto che lievi fastidi e disagi, nei limiti ovviamente della non lesione di diritti di rango costituzionale.

I conti non tornato.

In tutti questi casi, ragionando in chiave di danno esistenziale ed applicando lo strumentario elaborato dalla giurisprudenza che parte dalle sentenze gemelle, si sarebbe a rigore indotti ad escludere qualsiasi forma di risarcimento.

Eppure, spostando la lente dell’indagine su un piano più generale, che metta a fuoco le moderne dinamiche dei rapporti interpersonali, ci sembra socialmente davvero intollerabile che il gestore telefonico ci impedisca di utilizzare la connessione ADSL, così come censuriamo il gestore del servizio Pay-Tv che non riesca a farci assistere alla partita di calcio tanto attesa.

Consideriamo un’ingiusta vessazione il comportamento di certe pubbliche amministrazioni, che seguitano a richiedere pagamenti ed a minacciare provvedimenti come il fermo amministrativo di veicoli per sanzioni già estinte, così come ci riteniamo molestati se, nonostante un nostro espresso divieto, seguitiamo ad essere invasi di posta in cassetta, telefonate promozionali, e-mail o fax contenenti proposte commerciali.

In tutti questi casi, inoltre, togliere un po’ di soldini dalla tasca profonda dei soggetti responsabili dei nostri fastidi e disagi facendoli transitare nelle tasche del cittadino danneggiato ci sembra una giusta soluzione.

Riconosciamo nello strumento risarcitorio un rimedio idoneo ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli di questo tipo di comportamenti scorretti.

Il diritto non vive una vita a sé stante, alimentata da costrutti logici e castelli di principi aridi e astratti, ma deve farsi carico delle istanze di tutela provenienti dalla società, garantendo un sistema di regole e di rimedi in grado di governare in modo equilibrato le relazioni sociali ed i rapporti interpersonali che si vengono formando.

Il danno esistenziale parla della persona che non è più sé stessa, che non si può più realizzare attraverso le attività che prima era solita svolgere. Il danno esistenziale cambia la vita alla persona, ne riduce la ricchezza in relazione ad uno o più dei suoi aspetti fondamentali, costruiti ed arricchiti nel corso del tempo.

Questa categoria di danno guarda alla persona nel suo essere, nel suo esistere.

Non poter più giocare a calcetto cambia la vita, ma perdere la visione di una partita di calcio certamente no.

Il danno esistenziale bagattellare e transeunte non è un danno esistenziale.

In definitiva, l’interprete del diritto deve farsi carico delle legittime istanze di tutela provenienti dalla società, riguardanti tutti i disservizi ed i comportamenti ingiustamente molesti vel generatori di disagi di cui ci siamo occupati. Abbiamo intuito, peraltro, che lo strumento risarcitorio è, forse, quello più adatto a costruire una tutela per il cittadino danneggiato.

Si lasci perdere, però, il danno esistenziale, che è una tipologia di danno “più grande”, da non screditare invocandolo ad ogni minimo fastidio o disagio.

Per questa strada, d’altra parte, non si risolve alcun problema, dal momento che, a rigore, la domanda di risarcimento di un danno esistenziale bagattellare e transeunte, per quanto sopra evidenziato, dovrebbe essere sistematicamente rigettata.

Per giungere ad affermare il diritto al risarcimento del danno nelle ipotesi qui esaminate, occorre necessariamente seguire un diverso percorso giuridico e, probabilmente, percorsi giuridici diversi.

Accomunare nella medesima categoria danni che emergono in vicende distinte e diverse tra loro al fine di individuare un meccanismo risarcitorio applicabile all’intera categoria, come abbiamo visto, è un sistema destinato a fallire

Allo stato, l’unica alternativa percorribile è quella di analizzare le singole ipotesi ed appurare se, per ciascuna, sia configurabile una fattispecie di responsabilità civile che si presti a riconoscere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale “da fastidio, disagio, nevorsismo, preoccupazione, ecc.”.

Scartata l’idea di un’autonoma posta di danno esistenziale bagattellare, risarcibile qualunque sia la sua fonte, non resta che affrontare il problema dal punto di vista della fonte del danno: bisogna seriamente esaminare, cioè, di volta in volta, la natura e la struttura della situazione giuridica da cui trae origine la fattispecie risarcitoria.

Un approccio di questo tipo, a mio avviso, ha tutte le potenzialità per condurre, almeno per la maggior parte dei casi esaminati, ad una soluzione socialmente accettabile e giuridicamente equilibrata.

Uno sforzo ricostruttivo di questo tipo è indispensabile, in quanto la tutela delle legittime ragioni dei cittadini non può essere lasciata alla sensibilità equitativa del singolo giudice di pace, né, per altro verso, può tradursi nello svilimento di una categoria di danno che dottrina e giurisprudenza tanto faticosamente tentano di costruire a scopi ben diversi.

____________

1 Si tratta delle note pronunce della Corte di Cassazione n. 8827 e n. 8828 del 31.5.2003

2 In ordine all’individuazione dei valori costituzionali di riferimento, vedi L. Viola, Danno esistenziale: quale tavola di valori/interessi costituzionalmente garantiti? Secondo l’autore, “Tutti i diritti costituzionali inerenti alla persona dovrebbero legittimare un’azione risarcitoria (differendo, se del caso, sul piano del quantum debeatur), laddove lesi, fatta solo eccezione per le norme programmatiche e legislative, latu sensu”.

3 Vedi, per esempio, Cass. civ., sez. III, sentenza 27.06.2007 n. 14846), in cui i Giudici di Legittimità negano il risarcimento di danno esistenziale per la perdita di un animale di affezione (nella fattispecie un cavallo) in quanto “non è riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta.”

4 G.d.P. Catanzaro, sentenza 23.11.2006.

5 G.d.P. Castellammare di Stabia, sentenza 10.2.2002.

6 G.d.P. Cosenza, sentenza n. 1598 del 27.4.2005.

7 G.d.P. Bari, sentenza 19.12.2003.

8 La definizione è di Paolo Cendon.

9 Cass. civ., sez. III, sentenza 18.11.2003 n. 17429. Conforme Cass. civ., sez. III, sentenza 27.7.2006 n. 17144.

10 Art. 113 co. 2 c.p.c..

11 Cass. civ., sez. III, sentenza 18.11.2003 n. 17429, cit..

12 Corte Cost. 6.7.2004 n. 206, infatti, ha dichiarato incostituzionale l’art. 113 co. 2. c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.”

13 L’art. 113 co. 2 c.p.c., infatti, esclude dal novero delle ipotesi in cui il giudice di pace decide secondo equità le cause “derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del codice civile”.





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