|
|
Tweet |
Il dirigente del servizio espropri è responsabile quando non organizza il suo ufficio in modo da poter far fronte a situazioni potenzialmente generatrici di danni per le finanze del comune, specie in relazione ai procedimenti di espropriazione più complessi ed onerosi per l’amministrazione.
(*) Riferimenti normativi: D.p.r. 327/2001.
(Fonte: Massimario.it - 2/2012. Cfr. nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza)
Corte dei Conti
Sezione III Giurisdizionale Centrale d'Appello
Sentenza 13 dicembre 2011, n. 858
REPUBBLICA ITALIANA 858/2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
composta dai sig. Magistrati:
Dott. Ignazio de Marco Presidente
Dott. Enzo Rotolo Consigliere
Dott. Luciano Calamaro Consigliere relatore
Dott. Amedeo Rozera Consigliere
Dott. Salvatore Nicolella Consigliere
pronuncia la seguente
SENTENZA
sull’appello iscritto al n. 36203 del registro di Segreteria proposto da G. S., rappresentato e difeso dall’avvocato Prof. Piero Sandulli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via F. Paulucci de’ Calboli n. 9
nei confronti
del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio
Avverso
la sentenza n. 1655/2009 del 18 giugno – 24 agosto 2009 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio;
Visti l’atto di appello e gli altri documenti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011, con l’assistenza del Segretario Signorina Lucia Bianco il relatore, Consigliere Luciano Calamaro, l’avvocato Sandulli per l’appellante e il Pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Emma Rosati.
Ritenuto in
FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio ha condannato il Signor G., nella sua qualità di Dirigente pro tempore dell'ufficio espropri del Comune di Roma, per la negligente condotta posta in essere in una vicenda espropriativa, culminata con una condanna del Comune al pagamento di euro 2.149.960,00 per danni e spese derivanti da una occupazione abusiva per accessione invertita di alcuni terreni di proprietà di terzi.
Il Giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda -articolata in due distinti atti di citazione - ha condannato (solo in relazione al primo giudizio), il convenuto al pagamento della somma di euro 50.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, per aver con colpa grave consentito la scadenza dei termini dell'esproprio.
Il medesimo Giudice ha ritenuto, invece, insussistente la colpa grave in relazione al primo giudizio, per il quale è pervenuto ad una sentenza di assoluzione.
Avverso la sentenza si è gravato il G. per i seguenti motivi:
- difetto di motivazione e di prova in ordine alle ascritte omissioni. Mancanza di nesso causale;
- erronea quantificazione del danno.
Con il primo articolato motivo l'appellante, richiamando ampi stralci della sentenza appellata lamenta il travisamento dei fatti ad opera del Giudice territoriale con particolare riferimento alla ritenuta rilevanza ai fini della sussistenza della colpa grave, della nota con la quale il 16/6/1993 il G. aveva chiesto alla Regione Lazio di emettere il decreto definitivo di esproprio, allorquando i termini per la procedura espropriativa erano già scaduti (5/3/1993).
Sostiene la parte ricorrente che detta circostanza è stata considerata dal Giudice di primo grado nel senso che il dirigente del settore espropri non fosse minimamente consapevole del termine per il perfezionamento della procedura, ma anziché essere valutata come sintomo di buona fede sarebbe stata utilizzata per evidenziare la ricorrenza di una grave negligenza, stante il ruolo
ricoperto dal convenuto e lo specifico compito a lui intestato di coordinamento e vigilanza sulla attività degli altri uffici.
Ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dalla Sezione territoriale, l'invio della citata nota evidenzierebbe come a tale data non fossero state ultimate le procedure espropriative, ma non per responsabilità del dirigente preposto, quanto per la durata delle operazioni e dei sub procedimenti di competenza di altri uffici.
Con il secondo motivo l’appellante si duole dell’omessa considerazione degli apporti di altri soggetti nella produzione del danno, di cui, quindi, denunzia l’errata quantificazione.
La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 19 gennaio 2011.
Precisa che la complessità delle procedure espropriative ed il loro frazionamento in fasi distinte, di competenza di vari uffici, non solo non elimina, ma, anzi, rafforza l'esigenza di concentrare in un solo soggetto la responsabilità amministrativa dell'intera procedura, al fine di garantire l'unitarietà di azione dell'ente espropriante ed il necessario coordinamento delle strutture.
Nella specie, il Dirigente preposto all'ufficio espropri non avrebbe potuto invocare l'esimente dell'impossibilità di conoscere lo stato delle pratiche in corso, perché rientrava nei suoi compiti il dovere di impulso procedimentale anche in relazione ai sub-procedimenti di carattere tecnico.
Risulterebbe provato "per tabulas" che il G. ignorasse lo stato della pratica espropriativa, sia con riferimento ai termini sia con riferimento al contesto normativo di riferimento, fatto questo, di per sé, sufficiente a far radicare l'esistenza della sua responsabilità e del nesso eziologico tra condotta e danno, tenuto conto che una maggiore attenzione e una diligente attività di impulso e verifica dello stato delle attività, avrebbero consentito il perfezionamento dell'iter (il cui termine è stato superato solo di pochi mesi) nei termini di legge.
Per quel che attiene alla doglianza relativa alla erronea quantificazione del danno, osserva la parte appellata che la Sezione territoriale, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, avrebbe operato una significativa riduzione dell'entità del danno in relazione agli apporti causali di titolari di altri, non evocati in giudizio, ed in relazione al precario stato dell'apparato amministrativo nel settore espropri.
Ne conseguirebbe che una ulteriore riduzione del danno, pure astrattamente possibile in sede d'appello, non apparirebbe sorretta da valide giustificazioni.
Conclusivamente viene invocata la integrale conferma della sentenza appellata e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Alla pubblica udienza l’avvocato Sandulli ha diffusamente illustrato i motivi di appello, insistendo sulla sussistenza della responsabilità del Sindaco, o dell’intera giunta municipale, e del Segretario generale.
Denuncia, inoltre, stante l’entità della condanna rispetto al petitum, l’irragionevolezza della statuizione sulle spese di giudizio.
Conclusivamente il difensore ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
Il Pubblico ministero ha confermato le richieste di cui all’atto conclusionale, senza opporsi alla compensazione delle spese di giudizio.
Considerato in
DIRITTO
1. Con il primo motivo di gravame la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha statuito che al momento dello spirare del termine per l’esproprio di aree occupate in via di urgenza sin dal 1985, l’odierno appellante "non fosse minimamente consapevole di quale fosse il termine per il perfezionamento della procedura, evidenziando in tal modo una negligenza incompatibile con le funzioni di dirigente preposto all’Ufficio espropri".
Secondo il ricorrente, la prova di tale circostanza viene argomentata dalla pronuncia di primo grado, con riferimento alla nota n. 4166 del 16 giugno 1993, a firma del predetto dirigente e inviata alla Regione Lazio, per richiedere il decreto definitivo di esproprio, quando il relativo termine (5 marzo 1993), era ormai decorso.
prospettiva dell’appellante, la richiamata nota denoterebbe esclusivamente, alla data della sua emissione, l’avvenuto completamento della procedura per il perfezionamento dell’esproprio e, non, invece, la mancanza di consapevolezza in capo al dirigente del settore espropri della procedura stessa e dei suoi termini di conclusione.
Sul punto, quindi, l’attore non avrebbe fornito alcuna prova e la sentenza impugnata risulterebbe viziata per avere acriticamente ritenuto dimostrato un fatto, centrale ai fini della soluzione della controversia, del tutto sfornito dei necessari riscontri probatori.
1.1. La doglianza è infondata.
Risulta dagli atti di causa che l’appellante venne preposto all’Ufficio espropri in data 20 giugno 1990 e rimase in tale posizione sino alla data del 23 febbraio 1994.
L’occupazione di urgenza dei suoli oggetto della procedura espropriativa di cui è causa, venne deliberata con atto n. 10482 del 19 dicembre 1984, cui seguì l’immissione in possesso in data 5 e 6 marzo 1985.
Si trattava di un’area vastissima (oltre 300,000 metri quadri, come indicato nella CTU – pagina14 - disposta dalla Corte di appello di Roma nella causa promossa dai proprietari espropriati nei confronti del comune di Roma) che si inscriveva nel più ampio contesto del piano di zona n. 83 denominato "La Lucchina".
Successivamente, con deliberazione n. 15173 del 23 dicembre 1991, la giunta comunale, acquisiti, tra gli altri, il parere del dirigente superiore dell’Ufficio espropri, disponeva il deposito delle indennità per le ditte che le avevano accettate.
Tanto premesso, la doglianza evidenzia una strutturale fragilità, non tanto sotto il profilo della scarsa verosimiglianza del dedotto mancato completamento nei termini fissati della procedura espropriativa da cui è disceso il danno erariale, quanto ove si consideri che, nella sua veste di dirigente del servizio espropri, l’appellante avrebbe dovuto organizzare il suo ufficio in modo da
poter far fronte a situazioni potenzialmente generatrici di danni per le finanze del comune, specie in relazione ai procedimenti di espropriazione più complessi ed onerosi per l’amministrazione.
In fattispecie, stante l’esistenza di un termine di scadenza per il perfezionamento della procedura espropriativa, il dirigente del settore espropri avrebbe dovuto assumere tutte le iniziative idonee a consentire il rispetto del suddetto termine.
In estrema sintesi, non è sufficiente, al fine dell’esonero dalla contestata responsabilità, argomentare la mancata conclusione della procedura nel termine fissato e la responsabilità dei soggetti che non si attivarono per perfezionarla tempestivamente.
Del resto incombeva sul convenuto, odierno appellante, contrariamente a quanto sostenuto nello strumento di impugnazione, fornire la prova della sua estraneità alla produzione del danno, e, quindi, dimostrare che la procedura espropriativa non si era potuta concludere nei termini fissati, avendo l’attore comprovato l’evento generatore del pregiudizio per l’erario e, cioè, la tardività del decreto definitivo di esproprio.
In disparte tale considerazione, va osservato che il Giudice di primo grado ha ravvisato la responsabilità del convenuto alla stregua di una marcata negligenza nella cura delle procedure espropriative di competenza dell’Ufficio espropri, almeno di quelle più importanti, tra le quali va annoverata senza dubbio quella che ha caratterizzato la vicenda di cui è causa.
Si tratta di motivazione idonea e congrua che non resta scalfita dalla censura di parte appellante, e che, pertanto, merita conferma.
1.2. Con il secondo motivo l’appellante si duole dell’omessa indicazione dei criteri che hanno ispirato il Giudice di primo grado nel quantificare l’importo della condanna.
In particolare lamenta come non sia stata scorporata dalla entità del danno dedotto in controversia, la quota ideale attribuibile ai soggetti non evocati in giudizio.
La motivazione della impugnata sentenza (vedasi pagina 16), ha dato atto che nella produzione del danno erariale sono ravvisabili apporti da riferire a soggetti non evocati in giudizio.
nel contesto di una corretta quantificazione della parte del pregiudizio da addebitare al convenuto, ha valutato l’incidenza del precario assetto dell’apparato amministrativo comunale nel settore degli espropri nonché della complessiva indagine della Guardia di finanza condotta sulla vicenda.
I criteri per la determinazione dell’importo della condanna, quindi, sono stati analiticamente esposti.
Sotto il profilo concettuale l’apporto nella produzione del danno di soggetti non evocati in giudizio, si pone come cardine per la determinazione della quota di danno addebitabile al convenuto.
Su quest’ultima possono incidere, diminuendola, le circostanze che legittimano l’esercizio del potere riduttivo, nella specie applicato con riferimento al precario assetto dell’ufficio espropri e degli elementi desumibili dalle indagini compiute dalla Guardia di finanza.
In fattispecie le concorrenti responsabilità assumono rilevante importanza ove si consideri che ai fini del perfezionamento delle procedure espropriative, l’ufficio cui era preposto l’odierno appellante agiva in sinergia con l’Ufficio tecnico del comune, per cui se quest’ultima articolazione non completava gli adempimenti di competenza, non era possibile richiedere il decreto definitivo di esproprio.
Il Collegio ribadisce che detta circostanza non elide la responsabilità dell’odierno appellante alla stregua delle precedenti considerazioni, ma evidenzia aspetti di compartecipazione nella consumazione del danno.
A ciò si aggiunga che il ( o i) funzionario dello stesso ufficio espropri competente a trattare la pratica, non risulta abbia segnalato al dirigente la scadenza del termine per il perfezionamento del citato decreto.
Vengono in rilievo, quindi, diverse posizioni coinvolte nella produzione del danno che consentono di ascrivere all’odierno appellante la quota di danno nella misura del dieci per cento dell’intero pregiudizio.
Sulla somma così ottenuta va esercitato il potere riduttivo dell’addebito, per le stesse ragioni evidenziate nella pronuncia impugnata, e che consentono un abbattimento della quota sopra indicata nella misura del cinquanta per cento.
Conclusivamente l’appellante va condannato al pagamento della somma di euro 30.500,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo.
2. Il parziale accoglimento del secondo motivo di appello, consente la compensazione delle spese di giudizio.
Non sono liquidabili, peraltro, gli onorari e i diritti spettanti alla difesa riconoscibili dal Giudice contabile ai sensi del comma 10 dell’articolo 10 bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 "in caso di proscioglimento nel merito" della parte evocata nel giudizio amministrativo – contabile, evenienza non verificatasi in controversia.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Terza Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l’appello in epigrafe nei limiti di cui in parte motiva, e, per l’effetto condanna G. S. al pagamento, in favore del Comune di Roma, della somma di euro 30.500,00 (trentamilacinquecento,00), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all’integrale soddisfo.
Spese compensate.
|
||||