Giudice di Pace di Fabriano, sentenza del 17.11.2004
Risarcimento danni. Animali selvatici, cinghiale. Azione (extracontrattuale) da fatto illecito -Legittimazione passiva - Principio di specialità. E' l'ente gestore del parco l'unico soggetto obbligato nei confronti di chi abbia subito un danno all'interno del parco stesso.
(Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Pietro D'Antò)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FABRIANO
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Antonella Giugliano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di prima istanza, iscritta al numero 255/03 del Ruolo Gen. Aff. Civ. Ord. e Non Cont. dell'anno 2003, passata in decisione all'udienza del 12/10/2004, promossa
DA
Tizio , rappresentato e difeso dagli Avv. …, presso il cui studio in Fabriano, …, è elettivamente domiciliato, giusto mandato a margine dell'atto di citazione
-attore-
CONTRO
Comunità Montana dell'Esino-Frasassi, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti …, giusta deliberazione della G.E. n. 76/NG, nonché giusto mandato in calce all'atto di citazione passivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Jesi, ….,
-convenuta-
IN CONTRADDITTORIO ALTRESÌ DELLA
REGIONE MARCHE, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. …, giusta deliberazione della G.R. n. 343 del 06/04/2004, e giusta procura ad litem a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Fabriano c/o lo studio dell'Avv. …
-chiamata in causa-
NONCHE'
PROVINCIA DI ANCONA, in persona del Presidente p.t. e del Dirigente IX Settore, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti…, giusta determinazione dirigenziale n. 138 del 08/03/2004 e giusta delibera n. 95 del 09/03/2004, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale della Provincia di Ancona, …, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-chiamata in causa-
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
- Di parte attrice: "conclude come da atto di citazione per chiamata in causa di terzo del 27/02/2004".
- Di parte convenuta: "precisa le conclusioni come da memoria conclusionale".
- Della Terza Chiamata- Regione Marche: "precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta".
- Della Terza Chiamata- Provincia di Ancona: "precisa le conclusioni come in atti, nonché come da comparsa conclusionale".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Tizio conveniva in giudizio, avanti a questa Autorità Giudiziaria, la Comunità Montana dell'Esino Frasassi, quale Ente Gestore del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, chiedendone la condannata al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, Fiat Bravo Tg. xxxxxxx, a seguito della collisione con un ungulato.
Delineando la causa petendi, parte attrice riferiva che, in data 25/08/2003, nel mentre percorreva, a bordo della suindicata autovettura, la S.P. 15 di Valle Scappuccia, all'interno del Parco Naturale della Gola della Rossa e precisamente al Km. 18, un cinghiale attraversava, repentinamente ed improvvisamente la strada, e, pertanto, impattava la summenzionata autovettura.
A causa del descritto sinistro, precisava ancora l'attore, l'auto subiva danni, quantificati in Euro 1089,75.
Aggiungeva ancora parte attrice che sul luogo dell'incidente si portava l'Unità Operativa Ittico Venatoria della Polizia Provinciale di Ancona, che provvedeva a redigere regolare verbale.
Sosteneva, infine, l'attore che la responsabilità dell'evento dannoso di che trattasi doveva essere imputata esclusivamente a fatto e colpa della Comunità Montana dell'Esino Frasassi, amministrazione convenuta, quale ente gestore del Parco.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 15.12.03, fissata per la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la Comunità Montana dell'Esino Frasassi, che, in via pregiudiziale, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 17/02/2004, il Giudicante ordinava la chiamata in causa della Regione Marche e della Provincia di Ancona, ai sensi dell'art. 270 c.p.c..
Intervenuti i suindicati Enti, che rispettivamente eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, la causa veniva successivamente istruita e, quindi, previa precisazione delle conclusioni e discussione, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda così come proposta dall'attore è fondata e viene accolta.
Per un criterio di antecedenza logico-processuale è necessario, innanzitutto, affrontare l'eccezione di carenza di giurisdizione di questo Giudice, nei termini in cui è stata articolata dalla Regione Marche, nonché quella di carenza di legittimazione passiva, quest'ultima sollevata da tutti gli Enti chiamati in giudizio.
La prima questione al vaglio del giudicante si appalesa manifestamente infondata e, pertanto, la relativa eccezione va rigettata.
In proposito, è da segnalare che l'attore ha esperito una tipica azione (extracontrattuale) da fatto illecito, sicché appare evidente la giurisdizione del Giudice Ordinario, atteso che trattasi di diritti soggettivi e non certo di interessi legittimi.
Più articolata è invece la problematica connessa alla carenza di legittimazione passiva in ordine alla quale, ad avviso del decidente, è necessario, innanzitutto, partire dal dato normativo.
Come è noto, con la legge 27 dicembre 1977 n. 968 ed, in seguito, con la legge 11 febbraio 1992 n. 157, gli animali selvatici hanno cessato di appartenere al genere delle res nullius, per essere espressamente inclusi nel patrimonio statale indisponibile, da tutelare nell'interesse della comunità nazionale.
Una precisazione è d'obbligo, ovverosia che nella materia de qua trova spazio esclusivo il principio di specialità come rimarcato più volte dal Supremo Collegio, il quale ha anche precisato che, nella fattispecie in esame, è necessario prendere in considerazione innanzitutto la normativa emanata dalla singole regioni.
A tal proposito, è da richiamare la Legge Regionale Marche n. 15 del 1994 ("Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette"), il cui articolo 12 dispone che "la legge istitutiva dei parchi regionali può prevedere che alla gestione dei parchi possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali, o la Provincia o la Comunità Montana quando, negli ultimi due casi, il territorio del parco sia compreso interamente nel territorio di tali enti [….]".
La stessa legge regionale poi al successivo articolo 20, terzo comma, prevede che "agli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco provvede l'organismo di gestione dello stesso".
E' bene evidenziare che l'articolo ora in commento non discrimina tra le varie tipologie di danno (agricolo o extra agricolo) in ordine all'indennizzo.
Fermo restante quanto stabilito dalla legge regionale 15/1994, risulta ineludibile, per completezza di indagine e di ortopedia giuridica, sottolineare anche quanto contemplato dal primo comma dell'articolo 12 della Legge Quadro sulle aree protette n. 394/91, il quale sancisce che spetta all'ente gestore dell'area la fissazione degli indirizzi e dei criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
Tali disposizioni normative debbono poi essere lette, almeno per quanto ci occupa, in correlazione con l'articolo 3 della Legge Regionale Marche n. 57 del 2 settembre 1997, istitutiva del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, il quale stabilisce che "Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15/94 la gestione del Parco è demandata alla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi (zona F)".
Dunque dalla normativa testé richiamata risulta evidente, a parere del decidente, che l'unico soggetto legittimato passivamente è la Comunità Montana dell'Esino Frasassi, quale ente gestore del Parco, mentre estranee al giudizio de quo risultano essere la Regione Marche e la Provincia di Ancona.
In particolare, poi, non può essere ritenuto legittimato passivo quest'ultimo ente anche alla luce di quanto disposto dall'art. 34 della L.R. n. 7 del 1995, in base al quale la Provincia è tenuta a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica solo quando questi attengono alle coltivazioni agricole, con esclusione di qualsiasi altra tipologia di danno.
In definitiva, quindi, sia le disposizioni di legge statale (L.394/1991) che regionale (L.R. 15/1994) hanno espressamente individuato nell'ente gestore del parco l'unico soggetto obbligato nei confronti di chi abbia subito un danno all'interno del parco stesso, ossia, nel caso in esame, la Comunità Montana dell'Esino Frasassi.
Ad ogni buon conto, la deliberazione della G.E. n.230 del 21/06/1999 con la quale la Comunità Montana ha approvato il piano di abbattimento selettivo degli ungulati, unitamente a tutta una serie di provvedimenti relativi, in via meramente esemplificativa, agli " Indirizzi per gli interventi di gestione del cinghiale", alle "Istruzioni per l'esercizio del controllo del cinghiale", agli "Indirizzi per il servizio di recupero degli ungulati feriti", non solo confermano la sua legittimazione passiva, ma, per di più, privano di qualsiasi valenza le eccezioni formulate dallo stesso ente in ordine alla natura non autoctona dei cinghiali e, quindi, a sostegno della mancanza di ogni sua responsabilità per essere, quella appunto dei cinghiali, specie non protetta dal Parco.
In altri termini, se il cinghiale non è fauna autoctona non se ne può poi rivendicare la proprietà, come invece ha fatto la Comunità Montana nei richiamati atti.
Passando al merito, è da evidenziare che le risultanze istruttorie hanno pienamente dimostrato la verificazione dell'evento dannoso per cui è causa.
Come è noto, per i danni provocati dalla fauna selvatica non è richiamabile, sebbene qualche volta ciò sia avvenuto in giurisprudenza, la disposizione normativa di cui all'art. 2052 cod. civ., con l'applicazione del principio di "presunzione di responsabilità", ivi contemplato, in quanto il fondamento di tale presunzione "va ricercato nella disponibilità dell'animale da parte del dominus quale normalmente si riscontra nel caso di animali domestici" (Cass. 2192/96), e, quindi dal potere-dovere di custodia, ossia dalla "concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali, per definizione non configurabile nei confronti della selvaggina, la quale tale non sarebbe se non potesse vivere, spostarsi e riprodursi liberamente nel proprio ambiente naturale; di talché può ben dirsi che questo stato di libertà sia concettualmente incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia incombente alla pubblica amministrazione" (Cass. 1638/2000).
Dunque, proprio perché non è configurabile un obbligo di custodia in capo all'ente, ne consegue che il danno provocato dalla fauna selvatica è astrattamente risarcibile soltanto in base ai principi generali sul risarcimento per fatto illecito, e, quindi, in relazione a quanto previsto dall'art. 2043 cod. civ., purché ne ricorrano, o meglio venga fornita la prova di tutti gli elementi costitutivi, ossia la condotta dolosa o colposa, l'evento dannoso, il rapporto eziologico tra condotta e danno.
Nel caso in esame, le risultanze istruttorie hanno confermato in pieno la tesi attorea in ordine alla fondatezza della propria pretesa, sia per quanto attiene all'an che al quantum debeatur.
Ed infatti, dal verbale della Polizia Provinciale, poi confermato dal Ten. …., sentito quale testimone, risulta che "l'animale causava danni al paraurti e parafango anteriore sinistro del veicolo sui quali erano presenti setole di cinghiale e tracce ematiche […..]. Si fa presente inoltre che il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro si presenta in curva ed a monte e a valle delle scarpate il terreno è coperto da vegetazione boschiva" (testuale).
Le emergenze istruttorie hanno inoltre evidenziato che il tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro non è illuminato e, comunque, è mancante di adeguati sistemi che impediscano alla fauna l'attraversamento repentino.
In altri termini, non sono stati predisposti dall'ente gestore del parco tutte quelle misure idonee acchè la fauna selvatica possa nuocere il meno possibile alle cose o alle persone.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno operata dall'attore la stessa ha trovato riscontro nel preventivo in atti confermato poi in sede di audizione testimoniale dal titolare della carrozzeria incaricata della riparazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Fabriano, Avv. Antonella Giugliano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio , così provvede:
- In via pregiudiziale, dichiara la propria giurisdizione trattandosi di diritti soggettivi;
- Sempre in via pregiudiziale, afferma la legittimazione passiva in capo alla Comunità Montana dell'Esino Frasassi, mentre dichiara la carenza di legittimazione passiva della Regione Marche e della Provincia di Ancona;
- Nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Comunità Montana dell'Esino Frasassi al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 1089,75, oltre gli interessi dalla domanda al saldo;
- Condanna la Comunità Montana dell'Esino Frasassi al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio, che liquida in complessive …, oltre il 12,50% su diritti ed onorari ed IVA e CPA, se dovute e giustificate;
- Condanna inoltre la Comunità Montana alla rifusione in favore della terze chiamata in causa, Regione Marche e Provincia di Ancona, delle spese di giudizio, che liquida, quanto alla prima in complessivi Euro …., quanto alla seconda in complessivi Euro …, oltre il 12,50% per spese generali su diritti ed onorari, ed oltre IVA e CPA, se dovute e giustificate;
- Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ex art. 282 c.p.c.
Fabriano, 17/11/2004
Il Giudice di Pace
Avv. Antonella Giugliano
Consapevolezza fa rima con riservatezza
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